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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 798 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nuova denominazione della Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, in persona del E_ legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2942/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 5 giugno 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 5 luglio 2024, la nuova Parte_1 denominazione della proponeva Parte_2 appello, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2942/24, pubblicata in data 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda da essa proposta al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento degli importi E_ corrispondenti ai crediti maturati -in ragione dell'esecuzione di servizi di pulizia- in favore della MA s.c.p.a. e da quest'ultima ad essa ceduti.
2. Costituitosi in giudizio, l' CP_1 E_ impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla non è fondato ed, Parte_1 in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i cinque motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato la domanda da essa proposta, omettendo di considerare che il comportamento processuale tenuto dall' E_
costituiva una confessione, ai sensi dell'articolo 2733
[...] del codice civile, riguardo all'esistenza di un contratto valido ed
2 efficace con la MA s.c.p.a., tanto è vero che il convenuto - evidenziando, peraltro, che, al momento della notifica della cessione, il contratto con la società cedente era ancora in corso e che aveva pagato le fatture da essa inviate- aveva eccepito il difetto di legittimazione della società cessionaria al pagamento dei crediti sul presupposto dell'omessa accettazione della cessione, che sarebbe dovuta avvenire, secondo quanto sostenuto dall' , ai sensi E_ dell'articolo 9 della legge numero 2248 del 1865, richiamato dall'articolo 70, comma terzo, del regio decreto numero 2440 del 1923; b) erano stati violati gli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e l'articolo 2697 del codice civile, non avendo adeguatamente valutato -il Tribunale di Salerno- le produzioni documentali, considerato che l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra la MA s.c.p.a. ed il convenuto era dimostrata dalle fatture versate in atti -recanti il numero di codice identificativo di gara, ZE3194122FD- che erano state emesse dalla società cedente a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi di pulizia erogate in virtù del contratto stipulato con l' nel periodo di efficacia del E_ rapporto, in relazione alle quali non era stata sollevata alcuna contestazione da parte del convenuto;
c) la Parte_1
mediante l'atto di cessione avente ad oggetto sia i crediti esistenti al tempo della cessione, sia i crediti futuri, aveva acquistato anche i diritti relativi agli interessi di mora maturati e maturandi e, pertanto, aveva diritto al pagamento degli stessi, da determinare ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002, nonché dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002; d) aveva diritto, inoltre, agli interessi maturati sulle fatture pagate in ritardo, riepilogati in tre note di credito, in cui erano elencati i documenti -diciassette fatture- in relazione ai quali il
3 pagamento era avvenuto intempestivamente;
e) era stata rigettata anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, sebbene avesse dimostrato la regolare esecuzione delle prestazioni appaltate alla MA s.c.p.a. e l'
[...]
non avesse mai negato di averle E_ ricevute;
f) era stata condannata ingiustamente alla refusione delle spese di lite, che, in seguito all'auspicato accoglimento dell'appello, sarebbero dovute essere poste a carico dell'
[...]
(cfr. l'atto di appello del 5 luglio 2024, E_ alle pagine da 7 a 23).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) la società attrice aveva sostenuto di essere creditrice nei confronti dell' dei seguenti E_ importi: euro 5.549,99, per sorta capitale, “portati dalle fatture cedute a dalla società MA s.c.p.a.”, euro Parte_1
160,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero
231 del 2002, per il mancato pagamento delle fatture -quattro-
“costituenti la predetta sorta capitale”, euro 3.467,45, “a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorta capitale, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' E_
, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorta
[...] capitale”, ed euro 680,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2002, “corrispondente all'importo di euro
40,00 moltiplicato per ciascuna delle diciassette fatture il cui tardivo pagamento … aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito”; b) non era fondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, relativa alla mancata notificazione della cessione dei crediti, nonché al “difetto di legittimazione passiva”, in quanto “dall'insieme delle disposizioni si ricavava il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo
4 ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate”; c) “il debitore ceduto poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente” e, nel caso di contestazione del credito, occorreva provare sia la fonte negoziale, che la corretta esecuzione delle prestazioni per le quali si richiedeva il pagamento, tenendo a mente che “per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la pubblica amministrazione dovevano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, non rilevando comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date”; d) le fatture riportate nel documento depositato dalla società attrice, denominato “elenco dei documenti estratti”, indicavano “solo il numero della fattura ed il relativo importo senza alcuna specificazione”, per cui tale documentazione non aveva efficacia probatoria, “non costituendo la fattura, peraltro, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, piuttosto, un mero indizio”; e) la società attrice, “non avendo prodotto in giudizio il contratto stipulato secondo le forme previste dalla legge e non avendo provato la corretta esecuzione delle prestazioni commesse, che nemmeno aveva individuato precisamente”, non aveva dimostrato la fondatezza della domanda formulata, che, pertanto, doveva essere rigettata;
f) era inammissibile la domanda subordinata, proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, difettando i presupposti all'uopo richiesti dalla legge;
g) le spese processuali seguivano la soccombenza ed erano liquidate in dispositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, in quanto poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo all'insussistenza dei fatti costitutivi della
5 pretesa creditoria azionata dalla società appellante, con riferimento, segnatamente, all'insussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti.
Ed, infatti, al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni asseritamente effettuate per conto ed a carico dell' , sarebbe stato necessario E_ dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- la stipula, nelle forme stabilite dalla legge, di uno specifico accordo contrattuale con la MA s.c.p.a. -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
4.1. I rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, come è noto, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n.
13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a
6 manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido ed efficace,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
4.2. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
4.3. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna
7 efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
5. Orbene, nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la MA s.c.p.a. e l' , integrante un imprescindibile E_ fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le
8 prestazioni de quibus, di un contratto nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n. 7294/17 e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, le fatture e le note di debito prodotte in giudizio dalla società appellante, nonché il contratto di cessione dei crediti (cfr., allegati in copia al fascicolo della Parte_1 le fatture, le note di debito ed il contratto di cessione con il quale la MA s.c.p.a. ha ceduto i crediti de quibus alla
[...]
, non sono idonei a sorreggere la pretesa Parte_2 creditoria azionata, non essendo possibile attribuirgli alcuna efficacia sostitutiva o surrogatoria rispetto al contratto che le parti avrebbero dovuto stipulare, nelle forme prescritte dalla legge, e che la società appellante, al fine di assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto versare in atti.
5.1. Non è superfluo rammentare che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dei requisiti formali che devono contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi produrre -al fine di assolvere a tale onere probatorio-
9 proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n.
1452/19).
Conseguentemente, non è possibile reputare adeguatamente fornita la dimostrazione che la società appellante avrebbe dovuto dare nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, all'esistenza di un rapporto tra le parti, essendo indispensabile -la produzione di un contratto stipulato in forma scritta- anche per comprendere, in tutti i suoi risvolti, il suo effettivo tenore ed il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, nella vicenda in esame, tra l'altro, dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la società cedente era legittimata ad erogare.
5.2. Né vale alcunché, nella prospettiva fin qui tracciata, sostenere -come ha fatto, nelle sue difese, la Parte_1 che non sia stata contestata l'esecuzione delle prestazioni, che sia avvenuto il pagamento, in parte, del credito derivante dal rapporto negoziale asseritamente insorto con la società cedente o che, nei documenti prodotti in giudizio, siano rinvenibili riferimenti a tale rapporto, in quanto la necessaria conclusione del contratto nelle forme prescritte dalla legge -e la conseguente necessità della sua produzione in giudizio- preclude di attribuire qualsivoglia rilievo -proprio in applicazione dei principi giuridici più volte menzionati nelle pagine che precedono- a comportamenti concludenti o comunque ricognitivi di un rapporto giuridico che, nella sua fase genetica, non può prescindere dalla conclusione secondo determinate modalità e che, sul piano probatorio, non è suscettibile di essere asseverato se non attraverso la produzione in giudizio del documento in cui l'accordo raggiunto dai contraenti sia stato formalmente trasfuso.
10 Pertanto, non avendo la fornito la Parte_1 dimostrazione che avrebbe dovuto dare, inerente -non è superfluo ribadirlo- ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, e non essendo possibile, in mancanza di prova della stipula di un contratto con la pubblica amministrazione nelle forme prescritte dalla legge, discettare in alcun modo della sussistenza di qualsivoglia diritto correlato ad un rapporto nullo e, quindi, del tutto inefficace, a titolo di sorta capitale, ma anche -ed a maggior ragione, verrebbe da dire- di accessori, non è possibile riconoscere alcunché alla società appellante.
5.3. Vale la pena di ricordare, oltre tutto, che -come, del resto, ha fatto presente anche il Giudice di primo grado- il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr. Cass. civ. n.
9842/18), per cui non è possibile nemmeno ipotizzare che la questione relativa alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio non dovesse far parte del thema decidendum, ancor più, giova rimarcarlo ulteriormente, perché attinente ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata ed integrando, altresì, una questione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
6. Le conclusioni alle quali si è pervenuti non sono efficacemente infirmate dalle argomentazioni della Parte_1 riguardo alla sussistenza dei presupposti richiesti ai fini
[...] dell'emissione di una condanna -sollecitata in via subordinata-
11 al pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 2041 del codice civile.
6.1. Ed, infatti, l'indennità disciplinata dall'articolo 2041 del codice civile dovrebbe essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (depauperatio), con esclusione di quanto l'esecutore della prestazione avrebbe percepito se avesse avuto diritto al corrispettivo in virtù dell'adempimento contrattuale e, quindi, con esclusione anche del profitto che ne avrebbe ricavato e di ogni altra posta volta ad assicurare al contraente quanto si riprometteva di ricavare dall'adempimento
(cfr. Cass. civ. n. 20648/11, Cass. civ. n. 23780/14, Cass. civ.
n. 11446/17, Cass. civ. n. 20884/18 e Cass. civ. n. 12702/19).
6.2. Nel caso di specie, la società appellante ha impetrato l'applicazione dell'articolo 2041 del codice civile evocando meramente, a sostegno dei suoi assunti, l'omessa corresponsione del dovuto in relazione agli obblighi contrattuali asseritamente inadempiuti dall' E_
, tanto è vero che non ha quantificato, nei suoi scritti
[...] difensivi, la diminuzione patrimoniale indennizzabile, essendo rinvenibili, in essi, solamente l'indicazione dell'ammontare che le sarebbe spettato se tali obblighi fossero stati in toto onorati.
Tuttavia, tali somme nulla avrebbero a che vedere con una vera e propria depauperatio e, cioè, con una perdita patrimoniale correlata ai costi sostenuti per eseguire le prestazioni e non, invece, all'utilità che sarebbe dovuta scaturire -secondo gli auspici della
[...]
mai stato nemmeno Parte_3 allegato, prima ancora che comprovato, anche solo in termini induttivi o presuntivi, che le somme che sarebbero dovute essere versate fossero destinate o fossero funzionali, in concreto, a ripianare i costi occorsi per l'esecuzione delle prestazioni.
12 6.3. Il corrispettivo residuo e gli accessori invocati, infatti, avrebbero incrementato l'ammontare spettante alla società appellante -o meglio, a quella cedente, nei cui diritti è subentrata, azionandoli giudizialmente, quella cessionaria- e, quindi, avrebbero permesso a quest'ultima di incassare importi maggiori rispetto a quelli ricevuti, ma non certo -non essendo stato, come si è detto, nemmeno allegato, oltre che comprovato- di far fronte ai costi delle prestazioni, per la cui esecuzione, peraltro, aveva evidentemente approntato -la
MA s.c.p.a.- tutti i fattori della produzione necessari, al di là del corrispettivo residuo invocato e degli accessori agognati.
Il ristoro assicurato dall'indennità di cui all'articolo 2041 del codice civile, d'altro canto, non è quantificabile monetariamente attraverso il recepimento delle tariffe o dei prezzi applicabili o pattuiti per una determinata prestazione, ma, tutt'al più, di quelle tariffe o di quei prezzi depurati da quella parte del loro ammontare che ne integra l'utilità contrattuale (non oggetto, come si è già avuto modo di accennare, di alcuna allegazione, meno che mai dettagliata e specifica, né, tanto meno, di dimostrazione, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo, anche solo in termini approssimativi, a permettere di arguire l'ammontare dei costi delle prestazioni eseguite e non l'ammontare del corrispettivo residuo dovuto, unitamente agli accessori di legge), perché l'istituto non mira a ristabilire la situazione in cui si sarebbe trovato il contraente qualora il contratto fosse stato eseguito, ma solo ad indennizzarlo nei limiti della sua depauperatio e del -correlato- altrui arricchimento.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
13 illustrate, l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, rimanendo ferma, oltre tutto, l'omologa statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, non potendo essere riformata -nemmeno in parte qua- la decisione assunta in prime cure, del tutto in linea con il principio di soccombenza.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla refusione, in favore Parte_1 dell' , delle spese di lite, che E_ liquida in euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
14 Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 798 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nuova denominazione della Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, in persona del E_ legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
2942/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 5 giugno 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 5 luglio 2024, la nuova Parte_1 denominazione della proponeva Parte_2 appello, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2942/24, pubblicata in data 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda da essa proposta al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento degli importi E_ corrispondenti ai crediti maturati -in ragione dell'esecuzione di servizi di pulizia- in favore della MA s.c.p.a. e da quest'ultima ad essa ceduti.
2. Costituitosi in giudizio, l' CP_1 E_ impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla non è fondato ed, Parte_1 in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i cinque motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha messo in rilievo che:
a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato la domanda da essa proposta, omettendo di considerare che il comportamento processuale tenuto dall' E_
costituiva una confessione, ai sensi dell'articolo 2733
[...] del codice civile, riguardo all'esistenza di un contratto valido ed
2 efficace con la MA s.c.p.a., tanto è vero che il convenuto - evidenziando, peraltro, che, al momento della notifica della cessione, il contratto con la società cedente era ancora in corso e che aveva pagato le fatture da essa inviate- aveva eccepito il difetto di legittimazione della società cessionaria al pagamento dei crediti sul presupposto dell'omessa accettazione della cessione, che sarebbe dovuta avvenire, secondo quanto sostenuto dall' , ai sensi E_ dell'articolo 9 della legge numero 2248 del 1865, richiamato dall'articolo 70, comma terzo, del regio decreto numero 2440 del 1923; b) erano stati violati gli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e l'articolo 2697 del codice civile, non avendo adeguatamente valutato -il Tribunale di Salerno- le produzioni documentali, considerato che l'esistenza di un contratto valido ed efficace tra la MA s.c.p.a. ed il convenuto era dimostrata dalle fatture versate in atti -recanti il numero di codice identificativo di gara, ZE3194122FD- che erano state emesse dalla società cedente a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi di pulizia erogate in virtù del contratto stipulato con l' nel periodo di efficacia del E_ rapporto, in relazione alle quali non era stata sollevata alcuna contestazione da parte del convenuto;
c) la Parte_1
mediante l'atto di cessione avente ad oggetto sia i crediti esistenti al tempo della cessione, sia i crediti futuri, aveva acquistato anche i diritti relativi agli interessi di mora maturati e maturandi e, pertanto, aveva diritto al pagamento degli stessi, da determinare ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002, nonché dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002; d) aveva diritto, inoltre, agli interessi maturati sulle fatture pagate in ritardo, riepilogati in tre note di credito, in cui erano elencati i documenti -diciassette fatture- in relazione ai quali il
3 pagamento era avvenuto intempestivamente;
e) era stata rigettata anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, sebbene avesse dimostrato la regolare esecuzione delle prestazioni appaltate alla MA s.c.p.a. e l'
[...]
non avesse mai negato di averle E_ ricevute;
f) era stata condannata ingiustamente alla refusione delle spese di lite, che, in seguito all'auspicato accoglimento dell'appello, sarebbero dovute essere poste a carico dell'
[...]
(cfr. l'atto di appello del 5 luglio 2024, E_ alle pagine da 7 a 23).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza che: a) la società attrice aveva sostenuto di essere creditrice nei confronti dell' dei seguenti E_ importi: euro 5.549,99, per sorta capitale, “portati dalle fatture cedute a dalla società MA s.c.p.a.”, euro Parte_1
160,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero
231 del 2002, per il mancato pagamento delle fatture -quattro-
“costituenti la predetta sorta capitale”, euro 3.467,45, “a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorta capitale, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' E_
, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorta
[...] capitale”, ed euro 680,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2002, “corrispondente all'importo di euro
40,00 moltiplicato per ciascuna delle diciassette fatture il cui tardivo pagamento … aveva generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito”; b) non era fondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, relativa alla mancata notificazione della cessione dei crediti, nonché al “difetto di legittimazione passiva”, in quanto “dall'insieme delle disposizioni si ricavava il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo
4 ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate”; c) “il debitore ceduto poteva opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente” e, nel caso di contestazione del credito, occorreva provare sia la fonte negoziale, che la corretta esecuzione delle prestazioni per le quali si richiedeva il pagamento, tenendo a mente che “per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la pubblica amministrazione dovevano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, non rilevando comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date”; d) le fatture riportate nel documento depositato dalla società attrice, denominato “elenco dei documenti estratti”, indicavano “solo il numero della fattura ed il relativo importo senza alcuna specificazione”, per cui tale documentazione non aveva efficacia probatoria, “non costituendo la fattura, peraltro, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, piuttosto, un mero indizio”; e) la società attrice, “non avendo prodotto in giudizio il contratto stipulato secondo le forme previste dalla legge e non avendo provato la corretta esecuzione delle prestazioni commesse, che nemmeno aveva individuato precisamente”, non aveva dimostrato la fondatezza della domanda formulata, che, pertanto, doveva essere rigettata;
f) era inammissibile la domanda subordinata, proposta ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, difettando i presupposti all'uopo richiesti dalla legge;
g) le spese processuali seguivano la soccombenza ed erano liquidate in dispositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, in quanto poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo all'insussistenza dei fatti costitutivi della
5 pretesa creditoria azionata dalla società appellante, con riferimento, segnatamente, all'insussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti.
Ed, infatti, al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni asseritamente effettuate per conto ed a carico dell' , sarebbe stato necessario E_ dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- la stipula, nelle forme stabilite dalla legge, di uno specifico accordo contrattuale con la MA s.c.p.a. -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
4.1. I rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, come è noto, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n.
13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a
6 manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido ed efficace,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
4.2. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
4.3. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna
7 efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
5. Orbene, nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la MA s.c.p.a. e l' , integrante un imprescindibile E_ fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le
8 prestazioni de quibus, di un contratto nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n. 7294/17 e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, le fatture e le note di debito prodotte in giudizio dalla società appellante, nonché il contratto di cessione dei crediti (cfr., allegati in copia al fascicolo della Parte_1 le fatture, le note di debito ed il contratto di cessione con il quale la MA s.c.p.a. ha ceduto i crediti de quibus alla
[...]
, non sono idonei a sorreggere la pretesa Parte_2 creditoria azionata, non essendo possibile attribuirgli alcuna efficacia sostitutiva o surrogatoria rispetto al contratto che le parti avrebbero dovuto stipulare, nelle forme prescritte dalla legge, e che la società appellante, al fine di assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto versare in atti.
5.1. Non è superfluo rammentare che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dei requisiti formali che devono contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi produrre -al fine di assolvere a tale onere probatorio-
9 proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n.
1452/19).
Conseguentemente, non è possibile reputare adeguatamente fornita la dimostrazione che la società appellante avrebbe dovuto dare nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, all'esistenza di un rapporto tra le parti, essendo indispensabile -la produzione di un contratto stipulato in forma scritta- anche per comprendere, in tutti i suoi risvolti, il suo effettivo tenore ed il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, nella vicenda in esame, tra l'altro, dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la società cedente era legittimata ad erogare.
5.2. Né vale alcunché, nella prospettiva fin qui tracciata, sostenere -come ha fatto, nelle sue difese, la Parte_1 che non sia stata contestata l'esecuzione delle prestazioni, che sia avvenuto il pagamento, in parte, del credito derivante dal rapporto negoziale asseritamente insorto con la società cedente o che, nei documenti prodotti in giudizio, siano rinvenibili riferimenti a tale rapporto, in quanto la necessaria conclusione del contratto nelle forme prescritte dalla legge -e la conseguente necessità della sua produzione in giudizio- preclude di attribuire qualsivoglia rilievo -proprio in applicazione dei principi giuridici più volte menzionati nelle pagine che precedono- a comportamenti concludenti o comunque ricognitivi di un rapporto giuridico che, nella sua fase genetica, non può prescindere dalla conclusione secondo determinate modalità e che, sul piano probatorio, non è suscettibile di essere asseverato se non attraverso la produzione in giudizio del documento in cui l'accordo raggiunto dai contraenti sia stato formalmente trasfuso.
10 Pertanto, non avendo la fornito la Parte_1 dimostrazione che avrebbe dovuto dare, inerente -non è superfluo ribadirlo- ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, e non essendo possibile, in mancanza di prova della stipula di un contratto con la pubblica amministrazione nelle forme prescritte dalla legge, discettare in alcun modo della sussistenza di qualsivoglia diritto correlato ad un rapporto nullo e, quindi, del tutto inefficace, a titolo di sorta capitale, ma anche -ed a maggior ragione, verrebbe da dire- di accessori, non è possibile riconoscere alcunché alla società appellante.
5.3. Vale la pena di ricordare, oltre tutto, che -come, del resto, ha fatto presente anche il Giudice di primo grado- il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr. Cass. civ. n.
9842/18), per cui non è possibile nemmeno ipotizzare che la questione relativa alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio non dovesse far parte del thema decidendum, ancor più, giova rimarcarlo ulteriormente, perché attinente ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata ed integrando, altresì, una questione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
6. Le conclusioni alle quali si è pervenuti non sono efficacemente infirmate dalle argomentazioni della Parte_1 riguardo alla sussistenza dei presupposti richiesti ai fini
[...] dell'emissione di una condanna -sollecitata in via subordinata-
11 al pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 2041 del codice civile.
6.1. Ed, infatti, l'indennità disciplinata dall'articolo 2041 del codice civile dovrebbe essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (depauperatio), con esclusione di quanto l'esecutore della prestazione avrebbe percepito se avesse avuto diritto al corrispettivo in virtù dell'adempimento contrattuale e, quindi, con esclusione anche del profitto che ne avrebbe ricavato e di ogni altra posta volta ad assicurare al contraente quanto si riprometteva di ricavare dall'adempimento
(cfr. Cass. civ. n. 20648/11, Cass. civ. n. 23780/14, Cass. civ.
n. 11446/17, Cass. civ. n. 20884/18 e Cass. civ. n. 12702/19).
6.2. Nel caso di specie, la società appellante ha impetrato l'applicazione dell'articolo 2041 del codice civile evocando meramente, a sostegno dei suoi assunti, l'omessa corresponsione del dovuto in relazione agli obblighi contrattuali asseritamente inadempiuti dall' E_
, tanto è vero che non ha quantificato, nei suoi scritti
[...] difensivi, la diminuzione patrimoniale indennizzabile, essendo rinvenibili, in essi, solamente l'indicazione dell'ammontare che le sarebbe spettato se tali obblighi fossero stati in toto onorati.
Tuttavia, tali somme nulla avrebbero a che vedere con una vera e propria depauperatio e, cioè, con una perdita patrimoniale correlata ai costi sostenuti per eseguire le prestazioni e non, invece, all'utilità che sarebbe dovuta scaturire -secondo gli auspici della
[...]
mai stato nemmeno Parte_3 allegato, prima ancora che comprovato, anche solo in termini induttivi o presuntivi, che le somme che sarebbero dovute essere versate fossero destinate o fossero funzionali, in concreto, a ripianare i costi occorsi per l'esecuzione delle prestazioni.
12 6.3. Il corrispettivo residuo e gli accessori invocati, infatti, avrebbero incrementato l'ammontare spettante alla società appellante -o meglio, a quella cedente, nei cui diritti è subentrata, azionandoli giudizialmente, quella cessionaria- e, quindi, avrebbero permesso a quest'ultima di incassare importi maggiori rispetto a quelli ricevuti, ma non certo -non essendo stato, come si è detto, nemmeno allegato, oltre che comprovato- di far fronte ai costi delle prestazioni, per la cui esecuzione, peraltro, aveva evidentemente approntato -la
MA s.c.p.a.- tutti i fattori della produzione necessari, al di là del corrispettivo residuo invocato e degli accessori agognati.
Il ristoro assicurato dall'indennità di cui all'articolo 2041 del codice civile, d'altro canto, non è quantificabile monetariamente attraverso il recepimento delle tariffe o dei prezzi applicabili o pattuiti per una determinata prestazione, ma, tutt'al più, di quelle tariffe o di quei prezzi depurati da quella parte del loro ammontare che ne integra l'utilità contrattuale (non oggetto, come si è già avuto modo di accennare, di alcuna allegazione, meno che mai dettagliata e specifica, né, tanto meno, di dimostrazione, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo, anche solo in termini approssimativi, a permettere di arguire l'ammontare dei costi delle prestazioni eseguite e non l'ammontare del corrispettivo residuo dovuto, unitamente agli accessori di legge), perché l'istituto non mira a ristabilire la situazione in cui si sarebbe trovato il contraente qualora il contratto fosse stato eseguito, ma solo ad indennizzarlo nei limiti della sua depauperatio e del -correlato- altrui arricchimento.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
13 illustrate, l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, rimanendo ferma, oltre tutto, l'omologa statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, non potendo essere riformata -nemmeno in parte qua- la decisione assunta in prime cure, del tutto in linea con il principio di soccombenza.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla refusione, in favore Parte_1 dell' , delle spese di lite, che E_ liquida in euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
14 Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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