Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 43/2025 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 43/2025 il Giudice dott. Nicola Del Vecchio, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato in data 10.1.2025, ha introdotto il procedimento ex art. Parte_1
473-bis e ss. c.p.c., contestualmente formulando un'istanza ai sensi degli artt. 473bis.69 e ss. c.p.c..
Segnatamente, la ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio in data 2.9.2020, presso il
Consolato Generale del Regno del Marocco a Verona, con nato in [...] il Controparte_1
14.8.1990 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 17.4.2021. Per_1
Secondo la ricostruzione della a maggio del 2024, ella si è recata in Marocco con la figlia Pt_1
allo scopo di far conoscere alla stessa i nonni;
tuttavia, sia nel periodo di permanenza in Marocco, sia successivamente al suo rientro, il marito avrebbe preteso di controllare ed indirizzare i suoi spostamenti, nonché di impedirle di uscire di casa.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che la situazione di tensione ha raggiunto il suo apice nell'estate del
2024, allorquando il resistente ha reagito violentemente al rifiuto opposto dalla alla sua Pt_1
richiesta di consegnargli la carta su cui viene accreditata la pensione di invalidità.
In particolare, l'istante ha allegato che lo ha reagito rompendo tutti gli oggetti che si CP_1
trovavano dinanzi a lui, inveendo contro la moglie, nonostante la bambina fosse scoppiata in lacrime.
E ancora, la ricorrente ha dedotto che, successivamente, nell'agosto del 2024, il resistente l'avrebbe schiaffeggiata, rimproverandola di avere trascorso troppo tempo a telefono con i di lei genitori, i quali le stavano suggerendo di rivolgersi alle forze dell'ordine.
Inoltre, la ha allegato che, il 22.8.2024, al fine di soggiogarla ulteriormente al suo volere, il Pt_1
marito le avrebbe sottratto e nascosto i documenti di identità; in seguito, quando lo si è CP_1
accorto che la ricorrente stava cercando i detti documenti, avrebbe reagito scagliandole addosso un vaso ed esiti peggiori sarebbero stati evitati dall'intervento del di lui fratello.
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In seguito, il resistente si è determinato ad allontanarsi spontaneamente dalla propria CP_1 abitazione grazie anche all'opera di convincimento del servizio sociale del Comune di Rovigo e delle forze dell'ordine.
Inoltre, la ricorrente ha precisato che attualmente il padre sta vedendo la bambina mediante incontri protetti organizzati dall'ULSS5.
Ritenuta la scarsa consistenza e pregnanza della documentazione allegata dall'istante, risolventesi in una querela sporta in data 31.8.2024, il giudice designato ha assunto informazioni, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di un provvedimento inaudita altera parte.
In particolare, con decreto del 15.1.2025:
- è stata fissata udienza per la comparizione personale della ricorrente;
- è stata disposta l'acquisizione di una sintetica relazione dei Servizi Sociali;
- sono state chieste informazioni al P.M. circa l'eventuale pendenza di procedimenti penali relativi ai fatti dedotti in ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito, né è comparso.
2. Come è noto, l'ordine di protezione contro gli abusi familiari può essere emesso allorché la condotta del coniuge o di altro convivente costituisca grave pregiudizio alla integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o del convivente.
Nel relativo giudizio, il giudice procede agli atti di istruzione ritenuti, in concreto, necessari, nei modi che ritiene più opportuni.
Nella delibazione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'emissione di ordine di protezione, pur trovando applicazione la disciplina della recente novella (artt. 473bis.69 e ss. c.p.c.), non può non tenersi conto dell'evoluzione giurisprudenziale e della migliore dottrina sviluppatesi nel corso degli anni con riferimento alla disciplina previamente vigente.
Ciò posto va precisato che in materia si sono delineati due diversi orientamenti giurisprudenziali:
l'uno secondo il quale “non può essere accolto il ricorso ex art. 342 bis c.c. in difetto del presupposto della convivenza tra l'istante ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento” (v. anche Tribunale di Napoli, 1.2.2002, Famiglia e diritto 2002, 504); l'altro secondo il quale il presupposto per la concessione dell'ordine in questione non è indefettibilmente la convivenza tra i coniugi, ma il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare (v., tra gli altri, anche Tribunale Firenze 15.7.2002, Foro Italiano 2003; Cass. n. 48391 del 2014).
Ebbene, tali distinte soluzioni interpretative devono essere ritenute superate, posto che il legislatore, facendo proprio il secondo degli orientamenti sopra esposti, ha espressamente previsto che gli
2 ordini di protezione contro gli abusi familiari possono essere disposti “anche quando la convivenza
è cessata” (art. 473bis-69 c.p.c.).
Tale precisazione si impone atteso che, nella specie, è pacifico che le parti non siano attualmente conviventi, posto che lo si è allontanato dalla casa familiare a seguito dell'invito dei CP_1
Servizi Sociali e delle forze dell'ordine, tanto che, sin dal settembre 2024, la ricorrente ha fatto ritorno in detta abitazione unitamente alla figlia.
2.2 Ad ogni buon conto, questo giudicante reputa condivisibile la soluzione ermeneutica per la quale il grave pregiudizio, quale presupposto per l'emanazione di ordini di protezione, non deve necessariamente essere attuale, rilevando anche il pericolo concreto di lesioni che potrebbero verificarsi nell'immediato futuro (Cfr. Tribunale Reggio Emilia del 21.5.2002, Famiglia e diritto
2002, 503; Tribunale di Napoli del 27.2.2008, Famiglia e min. 2002, 21).
Sul punto, si osserva che quella di “abuso familiare” è una categoria civilistica che ricomprende la fattispecie dei reati contro la famiglia, ma non si esaurisce in essi, potendo verificarsi anche per il compimento di fatti penalmente non rilevanti, ma in grado di dare vita all'evento descritto.
Del resto, l'art. 342 bis c.c. prima e l'art. 473bis.69 c.p.c. poi non subordinano più, a differenza della formulazione previgente, la proponibilità dell'azione civile alla circostanza che il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio.
Dunque, si reputa che, alla luce dell'attuale formulazione della citata norma, in assenza di esplicito limite normativo, il giudice civile possa assumere determinazioni completamente svincolate da quelle del giudice penale e viceversa.
Anche il perimetro e la natura degli ordini di protezione che possono essere emessi dal giudice civile non corrispondono pienamente a quelli della misura cautelare penale, la cui efficacia e durata, peraltro, non sono governabili o conoscibili direttamente ed immediatamente da parte del giudice civile.
Nella specie, il Tribunale reputa che non sussistano i presupposti per emettersi provvedimenti ex art. 473-bis.70 c.p.c..
Orbene, a specifica domanda del giudice, la ricorrente ha dichiarato: “Dopo la denuncia, lo hanno contattato anche i Servizi Sociali e gli hanno detto che doveva andare via. Lui si è allontanato da casa nostra, ma non so di preciso dove ora si trovi. Un amico mi ha detto che vive a casa di un suo amico. Prima di trovare questa sistemazione, so che ha dormito anche per strada. Credo che lo abbia fatto apposta perché pensava che così gli avrebbero dato una casa. Io sono andata via di casa nell'ultima settimana di agosto e sono rientrata a casa nella prima settimana di settembre. Da allora io sono rimasta nella stessa casa, dove è stata cambiata la serratura. Dopo circa quindici giorni dal mio rientro, ho visto che è passato nei pressi di casa. In questo momento, lui vede la
3 bambina ogni quindici giorni dai Servizi Sociali a Rovigo. Passa con lei circa un'ora, ma sono sempre presenti un traduttore e un assistente sociale. Quando porto la bambina vedo che lui è lei.
Lui mi chiama telefonicamente, ma non rispondo sempre. Quando rispondo, poi parla con la figlia,
a cui chiede sempre dove è stata, cosa ha fatto e cose del genere. Io ho detto all'assistente sociale che lui non chiede mai se la bambina ha bisogno di qualcosa e quindi, in questa ultima settimana, ha cominciato a mandare messaggi per sapere se serve qualcosa alla bambina. Non saprei dire se potrebbe fare del male a me ed a mia figlia, perché non so cosa gli passa per la testa. Quando si presenta è molto gentile e carino, ma poi con me si è comportato come ho detto. Ho un po' paura di lui perché nell'ultimo mese è agitato. Ho paura che vada a prendere la bambina a scuola. Per adesso non lo ha mai fatto, ma potrebbe farlo” (Cfr. verbale dell'udienza del 21.1.2025).
Dunque, vale rilevare che la ricorrente ha dato atto di essere rientrata in casa a settembre 2024 e, da allora, solo in una occasione ha visto il resistente aggirarsi nei pressi dell'abitazione.
Inoltre, la ha dichiarato di sentire quotidianamente il resistente mediante telefonate, in Pt_1
occasione delle quali il padre ha la possibilità di parlare con la figlia.
E ancora, come evidenziato dalla ricorrente, il resistente attualmente vede la figlia mediante incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali e non risulta che lo stesso abbia fatto richiesta di rientrare nella casa familiare o di vedere liberamente la minore.
Nondimeno, si rileva che dalla relazione acquisita in data 22.1.2025 si ricava come i Servizi si siano attivati per l'organizzazione di incontri protetti proprio a seguito del sollecito dell'odierno resistente, il quale ha lamentato l'impossibilità di vedere la figlia o di avere significativi contatti con la stessa.
Inoltre, anche dalle conclusioni contenute nella relazione, si ricava come, in particolare in occasione dell'ultimo incontro, il resistente è stato in grado di mettere in atto le indicazioni ricevute dagli operatori dei servizi, risultando centrato esclusivamente sulla figlia e sulla loro relazione.
In generale, dal tenore della relazione, pur rilevata l'esistenza di una non trascurabile conflittualità tra le parti, risulta che quest'ultime abbiano comunque seriamente collaborato per garantire la riattivazione della relazione tra padre e figlia.
In tal senso, appare contraddittoria la richiesta formulata dalla odierna ricorrente, volta ad ottenere un provvedimento che sostanzialmente impedirebbe al padre di avvicinarsi alla figlia, nonostante non siano emersi seri elementi di pregiudizio per la stessa.
Al contempo, non si trascura la situazione del resistente, il quale versa in una condizione di disagio sociale, abitativo ed economico, come ampiamente rappresentata dai Servizi Sociali.
4 Tuttavia, anche alla luce delle dichiarazioni della ricorrente e di quelle del resistente, come raccolte dei servizi, non appaiono sussistenti quegli elementi di rischio necessari alla pronuncia di un provvedimento ex art. 473-bis.70 c.p.c.
In tal senso, giova porre in rilievo come dalla relazione acquisita successivamente in data
23.1.2025, si ricava che il resistente non ha intenzione di tornare a casa se non con il consenso della
Pt_1
Nondimeno, è d'uopo rilevare come nessun elemento nuovo e dirimente sia emerso nel corso del presente procedimento, in particolare in un momento successivo alla pronuncia del decreto del
20.2.2025.
Tanto premesso, come detto, il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per la pronuncia di un provvedimento ex art. 473-bis.70 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Rovigo, 15 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Nicola Del Vecchio)
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