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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/07/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1442/2020 R.G.
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa al V.le Teracati n. 104/A, presso lo studio dell'avv. Claudio Lo Re, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente in riassunzione-
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato - Catania, presso la cui sede in Catania, nella Via Vecchia Ognina, n. 149, è per legge domiciliata
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Giudice di Pace di Siracusa proponendo opposizione Parte_1 avverso il verbale di contestazione n. 126/0001013606, asseritamente notificato in data 12.03.2019. Esponeva di aver ricevuto in data 12.03.2019 la relazione di notificazione relativa al verbale di contestazione n. 126/0001013606 per la violazione dell'art. 182 B/2 del D.lgs 285/1992 senza che tale verbale fosse stato effettivamente consegnato in uno alla relata. Muovendo da tale censura, proponeva querela di falso nei confronti della relazione di notificazione nella parte in cui attestava la notifica del verbale di contestazione, materialmente non allegato all'atto notificato. Il Giudice di Pace., alla luce della formulata querela di falso, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 313 cpc, sospendeva il giudizio, rimettendo le parti al Tribunale di Siracusa, per cui il querelante riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo ammettersi la prova per testi articolata in via istruttoria. Si costituiva la resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendo:
1- dichiararsi inammissibile la querela di falso siccome proposta nei confronti di elementi dell'atto privi del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 c.c. nonché per la mancata ed insufficiente indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi e delle prove della falsità;
2- accertarsi l'intervenuta sanatoria della relazione di notifica per raggiungimento dello scopo da parte della stessa;
3- accertarsi la carenza d'interesse della controparte per mancanza d'incidentalità della querela di falso rispetto al giudizio principale;
4- accertarsi il difetto di legittimazione passiva della rispetto Controparte_1 alla querela;
5- disporsi la manleva della convenuta da parte di in caso di Controparte_2 accoglimento della querela, società per la cui citazione chiedeva di essere autorizzata.
Rigettata l'istanza di chiamata del terzo formulata dalla , la causa veniva CP_1 istruita tramite prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/7 L'odierno attore in riassunzione propone querela di falso incidentale avverso la relazione di notificazione con cui si attestava il compimento, a mezzo del servizio postale, della notifica del verbale di contestazione n. 126/0001013606 per violazione del C.d.S.
La querela di falso ha il fine di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge.
Effettuata tale premessa, alla luce delle difese svolte dalla Prefettura di Siracusa è opportuno osservare, ordinatamente, quanto segue.
La querela di falso in oggetto è atta a contestare la veridicità della relata nella parte in cui attesta che la medesima relata risulta allegata al verbale di contestazione, atti questi entrambi affidati al servizio postale ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del trasgressore, odierno querelante. Così ricostruiti i fatti di cui è causa, non può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità della querela in quanto codesto Tribunale ritiene di non condividere l'assunto secondo il quale la querela verterebbe su elementi non dotati dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. Secondo il citato articolo, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel caso di specie, la querela di falso contesta il valore probatorio della relata con riferimento a fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui direttamente compiuti, ovvero la materiale consegna all'ufficio postale del verbale di contestazione in uno alla relata. In altre parole, l'effettiva corrispondenza al vero delle attività che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto direttamente rientra a pieno diritto tra gli elementi estrinseci dell'atto pubblico e dotati, pertanto, di valore fidefaciente.
pag. 3/7 Sempre dall'attenta disamina del fatto, si ricava che la querela in oggetto non può neppure considerarsi nulla per mancata o insufficiente indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Il querelante ha infatti specificato i profili di difformità tra il contenuto attestato nella relata e i documenti che asserisce aver effettivamente ricevuto, denunciati come carenti in effetti del verbale di contestazione, indicando come possibili elementi di prova le deposizioni dei testi indicati nell'atto introduttivo. Sul punto è anche opportuno osservare che nel caso a mani, grava sul querelante l'onere della prova di un fatto negativo, ossia omessa notifica del verbale in uno alla relata e che, pertanto, pur non assistendosi ad alcuna inversione dell'onere della prova, il giudizio di sufficienza degli elementi e delle prove della falsità deve essere formulato in maniera opportunamente bilanciata.
Non pertinenti a codesto giudizio si palesano le difese svolte dalla in CP_1 ordine all'intervenuta sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo.
Infatti, il giudizio devoluto a codesto Tribunale per mezzo dell'ordinanza di rimessione emanata dal G.d.P. concerne esclusivamente la querela di falso sporta nei confronti della relata di notifica. Al contrario, il raggiungimento dello scopo della notifica, avendo il trasgressore avuto comunque conoscenza dell'atto sanzionatorio, potrà essere fatto valere dalla difesa della in seno al CP_1 giudizio principale, promosso in opposizione al verbale di contravvenzione.
Proprio il carattere incidentale della querela, rimessa solo per motivi di competenza all'intestato Tribunale, esclude che il thema decidendum del raggiungimento dello scopo della notifica possa essere devoluto a codesto Ufficio.
Ad ogni modo, è opportuno osservare che la proposta querela di falso, ove venisse accolta, comporterebbe la inesistenza e non la nullità della notifica. Infatti, come chiarito dalle SS.UU., la notifica è inesistente in caso di totale mancanza materiale dell'atto (cfr. Cass. Civ. sez. unite, sentenza n.14916/2016). Pertanto, è il caso di rilevare che l'accoglimento della querela, per effettiva mancanza dell'atto notificando renderebbe il procedimento di notifica inesistente e come tale insanabile attraverso l'invocato principio del raggiungimento dello scopo.
pag. 4/7 Proprio per tale ordine di ragioni, non paiono condivisibili neppure le argomentazioni profuse dalla convenuta in merito alla carenza di interesse ad agire del querelante per mancanza di incidentalità della querela. La parte convenuta, dando per provato in questa sede il raggiungimento dello scopo della notifica, desume la carenza d'incidentalità della querela. Secondo tali argomentazioni difensive, ove la notifica avesse comunque raggiunto il proprio scopo, ossia garantire al destinatario la piena conoscenza dell'atto notificando, questi non avrebbe alcun interesse a proporre querela di falso avverso la relata di notifica, in quanto dalla proposizione di detta querela egli non potrebbe in alcun modo giovarsi, proprio perché l'accertata falsità della relata di notifica non escluderebbe la soggezione alla sanzione per la trasgressione. Tale argomentazione appare condivisibile, ma solo in via astratta e nonostante il suo indiscutibile pregio giuridico, non si presta a trovare applicazione al peculiare caso concreto.
Riprendendo argomentazioni già spese in precedenza, il raggiungimento dello scopo della notifica per avere il trasgressore avuto conoscenza dell'atto sanzionatorio è accertamento di merito e come tale devoluto alla cognizione del giudice competente per il giudizio principale e non alla cognizione del giudice competente in via incidentale sulla querela di falso. Come diretta conseguenza di ciò, l'interesse ad agire del sig. rispetto alla proposta querela di Parte_1 falso andrà valutato in base ai principi generali, senza che si possa presumere (né tantomeno accertare, come già detto) in questa sede che il procedimento di notifica abbia raggiunto il proprio scopo. Chiarito ciò deve osservarsi che la rilevanza probatoria del documento rispetto al giudizio principale non è stata sconfessata.
Inoltre, l'interesse del querelante a contrastare l'efficacia probatoria della relata si manifesta palese, trattandosi di un documento munito di fede privilegiata e sul quale si fonda una pretesa che egli intende contrastare giudizialmente.
Infine, è solo il caso di constatare che il principio di scissione del momento di perfezionamento della notificazione non può essere invocato nel presente giudizio,
pag. 5/7 in quanto l'applicazione di tale principio presuppone ontologicamente una notificazione già perfetta (cfr. Cassazione civile sez. II - 28/11/2017, n. 28388), situazione che non si configura nel caso in esame giacché, essendo venuto in contestazione il contenuto della notifica, è proprio il perfezionamento della stessa ad essere messo in discussione per effetto della spiegata querela.
Va rigettata, altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla
. Per notorio e incontrastato orientamento giurisprudenziale Controparte_1 sia di legittimità che di merito, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr.
Tribunale Salerno, 25/10/2024, n.5055; Tribunale Napoli, 06/10/2023, n.9089;
Cassazione civile, 17/07/2019, n.19281). Ritenendo di non doversi discostare da tale indirizzo, si rileva che la proposizione della querela di falso nei confronti dei verbali transattivi risulta scaturita dalla necessità di contrastare la procedura sanzionatoria per violazione del Codice della strada. Contrariamente alle difese svolte dalla , si palesa irrilevante il fatto che la stessa non si sia CP_1
“direttamente occupata degli incombenti di rito relativi alla consegna del plico al suo destinatario” quanto il fatto che, appunto essa si sia fatta promotrice del procedimento sanzionatorio che il trasgressore/querelante intende contrastare per mezzo della spiegata querela di falso.
Chiarito quanto sopra in relazione alle difese formulate dalla convenuta e venendo così al merito della querela, esaminato il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni ammessi, queste convergono in maniera univoca sul fatto che all'apertura dell'atto di notifica questo si presentasse del tutto manchevole del verbale di contestazione.
Alla luce di tali deposizioni testimoniali, la domanda deve essere accolta, sussistendo elementi sufficienti per dichiarare la falsità della relazione di notifica pag. 6/7 del 12.03.2019 nella parte in cui attesta che la stessa relazione di notificazione è allegata al verbale di contestazione nr. 126/0001013606 di Registro Generale nr.
278577.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1442/2020 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la falsità della relazione di notifica del 12.03.2019 nella parte in cui attesta che la relazione di notificazione è allegata al verbale di contestazione nr. 126/0001013606 di Registro Generale nr. 278577;
2) Dispone la menzione della presente sentenza sui documenti dichiarati falsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 c.p.c.
3) Rigetta la domanda di manleva formulata dalla;
Controparte_1
4) Rigetta le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalla CP_1
;
[...]
5) Condanna la a rifondere all'attore le spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 660,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre 15 % per rimborso spese forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa il 10.07.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 7/7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1442/2020 R.G.
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa al V.le Teracati n. 104/A, presso lo studio dell'avv. Claudio Lo Re, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente in riassunzione-
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato - Catania, presso la cui sede in Catania, nella Via Vecchia Ognina, n. 149, è per legge domiciliata
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Giudice di Pace di Siracusa proponendo opposizione Parte_1 avverso il verbale di contestazione n. 126/0001013606, asseritamente notificato in data 12.03.2019. Esponeva di aver ricevuto in data 12.03.2019 la relazione di notificazione relativa al verbale di contestazione n. 126/0001013606 per la violazione dell'art. 182 B/2 del D.lgs 285/1992 senza che tale verbale fosse stato effettivamente consegnato in uno alla relata. Muovendo da tale censura, proponeva querela di falso nei confronti della relazione di notificazione nella parte in cui attestava la notifica del verbale di contestazione, materialmente non allegato all'atto notificato. Il Giudice di Pace., alla luce della formulata querela di falso, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 313 cpc, sospendeva il giudizio, rimettendo le parti al Tribunale di Siracusa, per cui il querelante riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo ammettersi la prova per testi articolata in via istruttoria. Si costituiva la resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendo:
1- dichiararsi inammissibile la querela di falso siccome proposta nei confronti di elementi dell'atto privi del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 c.c. nonché per la mancata ed insufficiente indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi e delle prove della falsità;
2- accertarsi l'intervenuta sanatoria della relazione di notifica per raggiungimento dello scopo da parte della stessa;
3- accertarsi la carenza d'interesse della controparte per mancanza d'incidentalità della querela di falso rispetto al giudizio principale;
4- accertarsi il difetto di legittimazione passiva della rispetto Controparte_1 alla querela;
5- disporsi la manleva della convenuta da parte di in caso di Controparte_2 accoglimento della querela, società per la cui citazione chiedeva di essere autorizzata.
Rigettata l'istanza di chiamata del terzo formulata dalla , la causa veniva CP_1 istruita tramite prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/7 L'odierno attore in riassunzione propone querela di falso incidentale avverso la relazione di notificazione con cui si attestava il compimento, a mezzo del servizio postale, della notifica del verbale di contestazione n. 126/0001013606 per violazione del C.d.S.
La querela di falso ha il fine di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge.
Effettuata tale premessa, alla luce delle difese svolte dalla Prefettura di Siracusa è opportuno osservare, ordinatamente, quanto segue.
La querela di falso in oggetto è atta a contestare la veridicità della relata nella parte in cui attesta che la medesima relata risulta allegata al verbale di contestazione, atti questi entrambi affidati al servizio postale ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del trasgressore, odierno querelante. Così ricostruiti i fatti di cui è causa, non può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità della querela in quanto codesto Tribunale ritiene di non condividere l'assunto secondo il quale la querela verterebbe su elementi non dotati dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. Secondo il citato articolo, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel caso di specie, la querela di falso contesta il valore probatorio della relata con riferimento a fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui direttamente compiuti, ovvero la materiale consegna all'ufficio postale del verbale di contestazione in uno alla relata. In altre parole, l'effettiva corrispondenza al vero delle attività che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto direttamente rientra a pieno diritto tra gli elementi estrinseci dell'atto pubblico e dotati, pertanto, di valore fidefaciente.
pag. 3/7 Sempre dall'attenta disamina del fatto, si ricava che la querela in oggetto non può neppure considerarsi nulla per mancata o insufficiente indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Il querelante ha infatti specificato i profili di difformità tra il contenuto attestato nella relata e i documenti che asserisce aver effettivamente ricevuto, denunciati come carenti in effetti del verbale di contestazione, indicando come possibili elementi di prova le deposizioni dei testi indicati nell'atto introduttivo. Sul punto è anche opportuno osservare che nel caso a mani, grava sul querelante l'onere della prova di un fatto negativo, ossia omessa notifica del verbale in uno alla relata e che, pertanto, pur non assistendosi ad alcuna inversione dell'onere della prova, il giudizio di sufficienza degli elementi e delle prove della falsità deve essere formulato in maniera opportunamente bilanciata.
Non pertinenti a codesto giudizio si palesano le difese svolte dalla in CP_1 ordine all'intervenuta sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo.
Infatti, il giudizio devoluto a codesto Tribunale per mezzo dell'ordinanza di rimessione emanata dal G.d.P. concerne esclusivamente la querela di falso sporta nei confronti della relata di notifica. Al contrario, il raggiungimento dello scopo della notifica, avendo il trasgressore avuto comunque conoscenza dell'atto sanzionatorio, potrà essere fatto valere dalla difesa della in seno al CP_1 giudizio principale, promosso in opposizione al verbale di contravvenzione.
Proprio il carattere incidentale della querela, rimessa solo per motivi di competenza all'intestato Tribunale, esclude che il thema decidendum del raggiungimento dello scopo della notifica possa essere devoluto a codesto Ufficio.
Ad ogni modo, è opportuno osservare che la proposta querela di falso, ove venisse accolta, comporterebbe la inesistenza e non la nullità della notifica. Infatti, come chiarito dalle SS.UU., la notifica è inesistente in caso di totale mancanza materiale dell'atto (cfr. Cass. Civ. sez. unite, sentenza n.14916/2016). Pertanto, è il caso di rilevare che l'accoglimento della querela, per effettiva mancanza dell'atto notificando renderebbe il procedimento di notifica inesistente e come tale insanabile attraverso l'invocato principio del raggiungimento dello scopo.
pag. 4/7 Proprio per tale ordine di ragioni, non paiono condivisibili neppure le argomentazioni profuse dalla convenuta in merito alla carenza di interesse ad agire del querelante per mancanza di incidentalità della querela. La parte convenuta, dando per provato in questa sede il raggiungimento dello scopo della notifica, desume la carenza d'incidentalità della querela. Secondo tali argomentazioni difensive, ove la notifica avesse comunque raggiunto il proprio scopo, ossia garantire al destinatario la piena conoscenza dell'atto notificando, questi non avrebbe alcun interesse a proporre querela di falso avverso la relata di notifica, in quanto dalla proposizione di detta querela egli non potrebbe in alcun modo giovarsi, proprio perché l'accertata falsità della relata di notifica non escluderebbe la soggezione alla sanzione per la trasgressione. Tale argomentazione appare condivisibile, ma solo in via astratta e nonostante il suo indiscutibile pregio giuridico, non si presta a trovare applicazione al peculiare caso concreto.
Riprendendo argomentazioni già spese in precedenza, il raggiungimento dello scopo della notifica per avere il trasgressore avuto conoscenza dell'atto sanzionatorio è accertamento di merito e come tale devoluto alla cognizione del giudice competente per il giudizio principale e non alla cognizione del giudice competente in via incidentale sulla querela di falso. Come diretta conseguenza di ciò, l'interesse ad agire del sig. rispetto alla proposta querela di Parte_1 falso andrà valutato in base ai principi generali, senza che si possa presumere (né tantomeno accertare, come già detto) in questa sede che il procedimento di notifica abbia raggiunto il proprio scopo. Chiarito ciò deve osservarsi che la rilevanza probatoria del documento rispetto al giudizio principale non è stata sconfessata.
Inoltre, l'interesse del querelante a contrastare l'efficacia probatoria della relata si manifesta palese, trattandosi di un documento munito di fede privilegiata e sul quale si fonda una pretesa che egli intende contrastare giudizialmente.
Infine, è solo il caso di constatare che il principio di scissione del momento di perfezionamento della notificazione non può essere invocato nel presente giudizio,
pag. 5/7 in quanto l'applicazione di tale principio presuppone ontologicamente una notificazione già perfetta (cfr. Cassazione civile sez. II - 28/11/2017, n. 28388), situazione che non si configura nel caso in esame giacché, essendo venuto in contestazione il contenuto della notifica, è proprio il perfezionamento della stessa ad essere messo in discussione per effetto della spiegata querela.
Va rigettata, altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla
. Per notorio e incontrastato orientamento giurisprudenziale Controparte_1 sia di legittimità che di merito, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr.
Tribunale Salerno, 25/10/2024, n.5055; Tribunale Napoli, 06/10/2023, n.9089;
Cassazione civile, 17/07/2019, n.19281). Ritenendo di non doversi discostare da tale indirizzo, si rileva che la proposizione della querela di falso nei confronti dei verbali transattivi risulta scaturita dalla necessità di contrastare la procedura sanzionatoria per violazione del Codice della strada. Contrariamente alle difese svolte dalla , si palesa irrilevante il fatto che la stessa non si sia CP_1
“direttamente occupata degli incombenti di rito relativi alla consegna del plico al suo destinatario” quanto il fatto che, appunto essa si sia fatta promotrice del procedimento sanzionatorio che il trasgressore/querelante intende contrastare per mezzo della spiegata querela di falso.
Chiarito quanto sopra in relazione alle difese formulate dalla convenuta e venendo così al merito della querela, esaminato il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni ammessi, queste convergono in maniera univoca sul fatto che all'apertura dell'atto di notifica questo si presentasse del tutto manchevole del verbale di contestazione.
Alla luce di tali deposizioni testimoniali, la domanda deve essere accolta, sussistendo elementi sufficienti per dichiarare la falsità della relazione di notifica pag. 6/7 del 12.03.2019 nella parte in cui attesta che la stessa relazione di notificazione è allegata al verbale di contestazione nr. 126/0001013606 di Registro Generale nr.
278577.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1442/2020 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la falsità della relazione di notifica del 12.03.2019 nella parte in cui attesta che la relazione di notificazione è allegata al verbale di contestazione nr. 126/0001013606 di Registro Generale nr. 278577;
2) Dispone la menzione della presente sentenza sui documenti dichiarati falsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 c.p.c.
3) Rigetta la domanda di manleva formulata dalla;
Controparte_1
4) Rigetta le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalla CP_1
;
[...]
5) Condanna la a rifondere all'attore le spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 660,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre 15 % per rimborso spese forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa il 10.07.2025
Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
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