Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 35/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 35/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1
Nata RY (Polonia) il 29-4-1982 Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 3.687,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 20.950,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con gli Avv.ti Giorgia Portesan e Franco Portesan presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad Adria (RO) il 21-2-2004 (anno 2004, Numero 2, Parte I)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione è nato il figlio il 30-3-2018. Per_1
1
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ove riterrà più opportuno;
2. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita ad Adria in Via Giacomo Leopardi n. 7 con tutti gli arredi ivi presenti
3. i genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà genitoriale e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. il padre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1 compatibilmente con i propri impegni professionali e quelli formativi e scolastici del figlio e comunque previo accordo telefonico con la moglie, almeno un pomeriggio da concordare durante la settimana dalle ore 17.00 alle ore 20,00, un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 16,30 del sabato alle ore 18,30 della domenica;
quattro giorni durante il periodo delle vacanze scolastiche a Pasqua;
giorni sette durante le festività natalizie, compresi i giorni di Natale e Pasqua ad anni alterni;
giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare preventivamente ogni anno entro il 30 maggio;
5. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor Parte_2 verserà la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla OR , rivalutabili annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, culturali, sportive e di quelle che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori al fine di evitare tra loro incomprensioni e contrasti. Si intenderanno COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa scolastica, ricarica cellulare, spese di trasporto urbano non necessarie per la frequenza scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). B) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è prevista la previa concertazione da ripartirsi al 50% fra i coniugi: libri scolastici, tasse scolastiche, contributi e spese amministrative varie relativi alla frequentazione di istituti di istruzione pubblici, spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
spese di trasporto scolastico urbano incluso scuolabus, ed extraurbano, spese per l'acquisto su prescrizione medica di farmaci, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, incluso spese per occhiali da vista o lenti a contatto quando comportino una spesa annua non superiore ad Euro 100,00= per ciascuna voce di spesa, spese sanitarie
2 effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura per l'esborso che non superi la spesa mensile di Euro 40,00=. C) SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori e da ripartirsi al 50% fra i coniugi, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione e gite scolastiche organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o non in turno di responsabilità; viaggi studio e d'istruzione con o senza pernottamento, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN se la spesa annua complessiva sia eccedente, per ciascuna voce, l'importo annuale di Euro 100,00 come precisato al punto B che precede, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, fisioterapia, cure termali presso strutture private non convenzionate. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi quando comportino una spesa settimanale superiore ad Euro 60,00=, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patenti di guida presso scuole private diverse dalla patente auto categoria B per la quale la spesa invece la spesa verrà suddivisa fra i genitori senza preventivo consenso. Spese sportive o ricreative: attività sportive o ricreative che comportino una spesa mensile eccedente gli Euro 40,00 mensili e/o per le attività sportive e/o ricreative extrascolastiche ulteriori rispetto alla prima. Spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alle figlie. D) RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
3 Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese da ripartirsi al 50% e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e / o ragione oggi dedotta o meno;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 35/2025 R.V.G.,
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio ad Adria (RO) il 21-2- Parte_2
2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adria (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 3 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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