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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Nardo' - . 73048 Nardo' LE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376502 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376502 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376503 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376503 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, notificate in data 26.6.2025 e 2.7.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per conto del Comune di Nardò, con le quali è stato loro richiesto il pagamento dell'Imu per gli anni 2012 e 2013 in Nominativo_1relazione ad alcuni terreni di proprietà di , deceduto in data 19.9.2018, del quale sono divenuti eredi, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Omessa notifica degli atti presupposti;
2) Prescrizione dei crediti;
3) Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Hanno concluso chiedendo di dichiarare l'irritualità e/o inesistenza delle notifiche effettuate dall'ente impositore e, in via gradatamente subordinata, l'intervenuta prescrizioni dei crediti o delle sanzioni ed interessi, vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni:
- l'Agente della riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici ed alla prescrizione, in quanto riferibili all'ente impositore, e che le cartelle in oggetto fanno menzione dell'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
- il Comune di Nardò, che ha dedotto di avere tempestivamente e ritualmente notificato al dante causa dei ricorrenti gli avvisi di accertamento presupposti ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione eventualmente maturata in epoca successiva, poichè riconducibile all'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le parti resistenti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nella quale è stato eccepito che gli avvisi di accertamento in oggetto risultano notificati in luogo diverso da quello di residenza del loro dante causa, “oltre i termini consentiti dalla normativa vigente”, lamentando, inoltre, che non sarebbe dato comprendere “quali atti e quanti atti sono stati effettivamente predisposti” dal Comune di Nardò, atteso che entrambi detti avvisi recano il medesimo numero di protocollo e la medesima data di predisposizione. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è fondato.
1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata l'omessa notifica degli atti sottesi alle cartelle impugnate. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Risulta dalla produzione del Comune di Nardò che la notifica dei prodromici avvisi di accertamento Imu per gli anni 2012 e 2013 a Nominativo_1 , dante causa dei ricorrenti, è stata eseguita direttamente dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, così come consentito dall'art.1, co.161, L. n. 296/2006, notifica perfezionatasi in data 23.1.2018 “per compiuta giacenza” (procedimento semplificato in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica: cfr. Cass., 10.7.2025 n. 18880). A tal proposito, sebbene nella memoria illustrativa depositata dai ricorrenti sia stata lamentata l'irritualità della notifica, atteso che Nominativo_1 “durante il corso della sua esistenza in vita, ha sempre risieduto in Nardò alla Indirizzo_1 e non anche alla Indirizzo_1 n, 8, dove gli avvisi di accertamento presuppo(s)ti alle cartelle esattoriali impugnate sono stati effettivamente notificati”, come risulterebbe “dall'allegato certificato di residenza storico trasmesso dal Comune interessato”, osserva il giudicante che alcun certificato di residenza si rinviene nel fascicolo telematico delle parti, conseguendone la mancanza di prova della doglianza in parola. La validità della notifica degli avvisi, come detto intervenuta in data 23.1.2018, comporta la tardività delle ulteriori eccezioni formulate nella memoria illustrativa, di decadenza dal potere accertativo e di indeterminatezza degli stessi, poichè proposte oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21, co.1, d.lgs. 546/1992 a pena di inammissibilità.
2. Con il secondo motivo di ricorso è stato eccepita la prescrizione delle pretese. Il motivo è fondato. Premesso che trattandosi di tributo locale vige il termine di prescrizione quinquennale (cfr., ex pluribus, Cass. 1.7.2025, n. 17803), analogamente a quanto avviene in materia di sanzioni (art.20, co.3, d.lgs. 472/1997) ed interessi (art. 2948, co.1 n.4 c.c.) emerge per tabulas che alla data di notifica di entrambe le cartelle impugnate (26.6.2025 e 2.7.2025) il relativo termine era ampiamente decorso, senza che risultino intervenuti medio tempore atti interruttivi del suo corso.
3. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m.55/2014, ponendole a carico dell'Agente della riscossione, a cui solo è riconducibile l'intempestiva notifica delle cartelle impugnate.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle impugnate;
condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 1.063,50, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore dei ricorrenti. Così deciso in Lecce, il 12.1.2026 Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Nardo' - . 73048 Nardo' LE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376502 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376502 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376503 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200000172376503 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, notificate in data 26.6.2025 e 2.7.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per conto del Comune di Nardò, con le quali è stato loro richiesto il pagamento dell'Imu per gli anni 2012 e 2013 in Nominativo_1relazione ad alcuni terreni di proprietà di , deceduto in data 19.9.2018, del quale sono divenuti eredi, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Omessa notifica degli atti presupposti;
2) Prescrizione dei crediti;
3) Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Hanno concluso chiedendo di dichiarare l'irritualità e/o inesistenza delle notifiche effettuate dall'ente impositore e, in via gradatamente subordinata, l'intervenuta prescrizioni dei crediti o delle sanzioni ed interessi, vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni:
- l'Agente della riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici ed alla prescrizione, in quanto riferibili all'ente impositore, e che le cartelle in oggetto fanno menzione dell'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
- il Comune di Nardò, che ha dedotto di avere tempestivamente e ritualmente notificato al dante causa dei ricorrenti gli avvisi di accertamento presupposti ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione eventualmente maturata in epoca successiva, poichè riconducibile all'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le parti resistenti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nella quale è stato eccepito che gli avvisi di accertamento in oggetto risultano notificati in luogo diverso da quello di residenza del loro dante causa, “oltre i termini consentiti dalla normativa vigente”, lamentando, inoltre, che non sarebbe dato comprendere “quali atti e quanti atti sono stati effettivamente predisposti” dal Comune di Nardò, atteso che entrambi detti avvisi recano il medesimo numero di protocollo e la medesima data di predisposizione. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è fondato.
1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata l'omessa notifica degli atti sottesi alle cartelle impugnate. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Risulta dalla produzione del Comune di Nardò che la notifica dei prodromici avvisi di accertamento Imu per gli anni 2012 e 2013 a Nominativo_1 , dante causa dei ricorrenti, è stata eseguita direttamente dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, così come consentito dall'art.1, co.161, L. n. 296/2006, notifica perfezionatasi in data 23.1.2018 “per compiuta giacenza” (procedimento semplificato in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica: cfr. Cass., 10.7.2025 n. 18880). A tal proposito, sebbene nella memoria illustrativa depositata dai ricorrenti sia stata lamentata l'irritualità della notifica, atteso che Nominativo_1 “durante il corso della sua esistenza in vita, ha sempre risieduto in Nardò alla Indirizzo_1 e non anche alla Indirizzo_1 n, 8, dove gli avvisi di accertamento presuppo(s)ti alle cartelle esattoriali impugnate sono stati effettivamente notificati”, come risulterebbe “dall'allegato certificato di residenza storico trasmesso dal Comune interessato”, osserva il giudicante che alcun certificato di residenza si rinviene nel fascicolo telematico delle parti, conseguendone la mancanza di prova della doglianza in parola. La validità della notifica degli avvisi, come detto intervenuta in data 23.1.2018, comporta la tardività delle ulteriori eccezioni formulate nella memoria illustrativa, di decadenza dal potere accertativo e di indeterminatezza degli stessi, poichè proposte oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21, co.1, d.lgs. 546/1992 a pena di inammissibilità.
2. Con il secondo motivo di ricorso è stato eccepita la prescrizione delle pretese. Il motivo è fondato. Premesso che trattandosi di tributo locale vige il termine di prescrizione quinquennale (cfr., ex pluribus, Cass. 1.7.2025, n. 17803), analogamente a quanto avviene in materia di sanzioni (art.20, co.3, d.lgs. 472/1997) ed interessi (art. 2948, co.1 n.4 c.c.) emerge per tabulas che alla data di notifica di entrambe le cartelle impugnate (26.6.2025 e 2.7.2025) il relativo termine era ampiamente decorso, senza che risultino intervenuti medio tempore atti interruttivi del suo corso.
3. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m.55/2014, ponendole a carico dell'Agente della riscossione, a cui solo è riconducibile l'intempestiva notifica delle cartelle impugnate.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle impugnate;
condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 1.063,50, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore dei ricorrenti. Così deciso in Lecce, il 12.1.2026 Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi