Sentenza 28 luglio 2023
Massime • 1
Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi, non competendo, viceversa, alcun analogo potere al procuratore della parte, le cui prerogative si arrestano all'autenticazione degli atti processuali di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul presupposto che la tempestività dell'iscrizione a ruolo non potesse essere validamente dimostrata dalla produzione dell'estratto del fascicolo d'ufficio telematico, munito di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n. 179 del 2012, aveva dichiarato improcedibile l'appello, senza procedere alla diretta verifica delle risultanze del suddetto fascicolo, se del caso sollecitandone l'attestazione da parte della cancelleria).
Commentario • 1
- 1. Fascicolo d'ufficio - Pagina 4https://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3522 del 11 febbraio 2011 «...di trasmissione del fascicolo d'ufficio, rivolta alla cancelleria del giudice "a quo", prescritto dal comma 3 del medesimo art. 369 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a ricorso avverso sentenza della Commissione tributaria regionale).» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3689 del 15 febbraio 2011 «...improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369 c.p.c..» Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 6706 del 15 marzo 2013 «Nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2023, n. 23119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23119 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
udito l'Avvocato Alessandro Avagliano per delega orale;
udito l'Avvocato Emanuela Minutulo per delega orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA che si riporta alle memorie depositate e chiede l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
IO DO citò, con atto notificato in data 13/1/2015, RA IT PA, quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo la riforma della sentenza n. 940/2014 resa dal Giudice di Pace di Caserta con la quale era stata accolta solo parzialmente la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale di cui era rimasto vittima a causa di un autoveicolo rimasto non identificato. RA IT PA, nel costituirsi nel giudizio di appello, eccepì l'improcedibilità del medesimo poiché, a fronte della notifica perfezionata in data 13/1/2015, il processo era stato iscritto a ruolo tardivamente in data 27/1/2015 quindi oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 347 c.p.c. Il DO replicò che l'adempimento risultava invece eseguito tempestivamente il giorno 21/1/2015 ed a conforto di tale asserzione produsse l'estratto del fascicolo d'ufficio telematico da cui emergeva certificata la data in cui la busta telematica contenente la nota di iscrizione e gli atti processuali di parte era pervenuta nel sistema informatico della cancelleria. 2 Numero registro generale 24112/2021 Numero sezionale 1623/2023 Numero di raccolta generale 23119/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, con sentenza pubblicata in data 16/2/2021, accolse l'eccezione della appellata e dichiarò improcedibile l'appello. Per quanto ancora di interesse in questa sede il giudice ritenne non potersi accogliere la prospettazione dell'appellante secondo la quale il ritardo sarebbe derivato da un errore commesso dalla cancelleria, la quale, anziché indicare tra le notizie storiche del fascicolo, la data di iscrizione a ruolo della causa coincidente con quella del deposito, ossia del giorno in cui la busta telematica contenente l'appello era pervenuta, aveva erroneamente fatto coincidere la data di iscrizione a ruolo con quella in cui la busta era stata scaricata dall'operatore di cancelleria, successiva alla data del deposito. La prospettazione dell'appellante non era accoglibile secondo il Tribunale perché l'appellante non aveva dimostrato, con il deposito della seconda pec, ovvero della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, il tempestivo deposito telematico dell'atto. Avverso la sentenza il DO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito RA IT PA con controricorso. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, davanti alla Sesta Sezione Civile-3 ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e, all'esito della trattazione, con ordinanza interlocutoria del 27/1/2023 n. 2525, rinviato davanti a questa Sezione per la trattazione in pubblica udienza. In vista della Pubblica Udienza la Sostituta Procuratrice Generale RO RI ELER ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso e RA IT PA ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 3 Numero registro generale 24112/2021 Numero sezionale 1623/2023 Numero di raccolta generale 23119/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti - il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in quanto l'atto era pervenuto tempestivamente in cancelleria in data 21/1/2015, come certificato dall'estratto tratto dal fascicolo telematico. Erroneamente il giudice ha considerato la diversa data del 27/1/2015, indicata come quella di iscrizione a ruolo, ponendo a carico dell'appellante gli effetti del ritardo con il quale l'operatore di cancelleria aveva scaricato la busta telematica in attesa di accettazione. Il motivo è fondato. A norma degli artt. 347 e 348, 1° co. c.p.c. l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio se l'appellante non si costituisce in termini, cioè entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello all'appellato. A fronte di un atto di citazione in appello notificato in data 13/1/2015, l'estratto storico prodotto dal ricorrente indicava quale data di deposito quella, tempestiva, del 21/1/2015 e per l'iscrizione della causa a ruolo quella successiva (e tardiva) del 27/1/2015. E' stata, tuttavia, prodotta anche attestazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria che aveva certificato l'avvenuto deposito telematico relativo all'appello in data 21/1/2015. Il Collegio ritiene che, al fine di giustificare la fondatezza del motivo, si debbano condividere le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, là dove ha osservato quanto segue: “La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in un caso analogo, nel quale pure 4 Numero registro generale 24112/2021 Numero sezionale 1623/2023 Numero di raccolta generale 23119/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 si controverteva sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo di un ricorso in appello, assumendosi che l'atto risultava depositato telematicamente in data 13/5/2019 , come da stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico prodotta in allegato, a nulla rilevando ai fini della tempestività dell'iscrizione al ruolo che l'ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all'accettazione del medesimo atto solo il giorno successivo deposito, vale a dire il 14 maggio, ha rilevato che la schermata del fascicolo telematico era priva di autenticità e, con ordinanza interlocutoria n° 26405/22, ha disposto l'acquisizione presso la Cancelleria della Corte d'Appello che aveva emesso la sentenza impugnata di una "certificazione in ordine alla data di proposizione del ricorso in appello e dell'eventuale diversa data di accettazione del deposito". Si deve infatti condividere l'ulteriore statuizione giurisprudenziale (Cfr Cass. civ. n° 29357/22) con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto, alla luce del principio della libertà delle prove, non derogato nella materia in questione, che la prova della tempestività dell'iscrizione non debba necessariamente essere fornita mediante la seconda ricevuta attestante l'avvenuta consegna al gestore di posta elettronica Ministero della Giustizia della busta contenente l'atto inviato per il deposito, a cui la giurisprudenza costante ricollega il perfezionamento del deposito telematico ( Cfr Cass. civ. SU n° 22834/22, n° 12422/21, n° 19163/20, n° 4787/18). Nel caso esaminato dalla pronuncia sopra citata la Corte ha ritenuto provato il tempestivo deposito dell'attestazione contenuta nella quarta pec, con la quale la cancelleria aveva informato il difensore della data del deposito, avvisandolo che il deposito non era stato successivamente accettato dal sistema. Nel caso in esame il Tribunale quindi erroneamente non ha ritenuto sufficienti le risultanze del fascicolo telematico che avrebbe potuto consultare direttamente, dovendo effettuare anche d'ufficio la verifica della tempestività dell'iscrizione al ruolo e della procedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 5 Numero registro generale 24112/2021 Numero sezionale 1623/2023 Numero di raccolta generale 23119/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 347 e 348 cpc. Nel presente procedimento di legittimità non sembra possa ritenersi valida prova della tempestività del deposito telematico la schermata del fascicolo d'ufficio prodotta dal ricorrente, con attestazione di conformità apposta dal difensore ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis Decreto Legge n°179 del 2012. Infatti la norma, che attribuisce speciali poteri di autenticazione al procuratore della parte e che dunque è soggetta ad interpretazione restrittiva, prevede che il difensore possa attestare la conformità all'originale soltanto delle copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte, degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche di procedimenti civili dinanzi al tribunale ed alla corte d'appello. Ne consegue che il difensore non può attestare la conformità all'originale delle annotazioni di cancelleria effettuate ai sensi dell'articolo 57 c.p.c. e contenute nella schermata del fascicolo informatico, non potendosi assimilare il cancelliere ad un ausiliario del giudice, per tale intendendosi un soggetto di cui il giudice si avvale conferendogli un incarico occasionale e temporaneo di natura tecnica. In ogni caso il ricorrente ha allegato al ricorso per cassazione ( doc. 4) un'attestazione sottoscritta dal Funzionario di cancelleria Dott.ssa EL ET, la quale ha certificato, riproducendo la schermata del fascicolo telematico, che effettivamente il deposito telematico relativo all'appello in questione era pervenuto in data 21 gennaio 2015 e risultava iscritto in data 27 gennaio 2015. E' stato chiarito in proposito che le attestazioni della cancelleria che riguardano i dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici, hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi sulla base del combinato disposto dell'art. 4 legge n° 399/91 e 2 DM giustizia 27/3/2000 (Cfr Cass. civ. n° 19019/11). Il deposito quindi era tempestivo rispetto alla data di notifica della citazione del 13/1/2015, dovendosi escludere ogni effetto 6 Numero registro generale 24112/2021 Numero sezionale 1623/2023 Numero di raccolta generale 23119/2023 Data pubblicazione 28/07/2023 pregiudizievole a carico della ricorrente in conseguenza del ritardo con cui il cancelliere ha provveduto all'iscrizione a ruolo”. Le argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero, sulla scorta dell'evocato precedente, sono condivise dal Collegio. In particolare, si deve condividere l'idea che è sottesa alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, là dove si è ritenuto di non porre a carico della parte adempiente il rischio di un ritardo della cancelleria nella iscrizione a ruolo della causa quando vi sia la cennata attività di attestazione da parte della Cancelleria, idonea a giustificare la tempestività dell'attività di deposito. Mette conto, inoltre, di rilevare che il Tribunale bene avrebbe potuto e dovuto svolgere opportune verifiche presso la sua cancelleria al fine di spiegare l'accaduto, in particolare chiedendo ad essa di relazionare in proposito. Con il secondo motivo di ricorso - nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 57 e 102 cpc e 111 Cost. - il ricorrente eccepisce la novità assoluta della sentenza impugnata per non avere il Tribunale consentito l'articolazione del contraddittorio sulla questione della mancata tempestività dell'iscrizione a ruolo, dando sostanzialmente adito ad un errore del cancelliere. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo di ricorso e dichiarare assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Santa RI Capua Vetere in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 7 Numero registro generale 24112/2021 Numero sezionale 1623/2023 Numero di raccolta generale 23119/2023 Data pubblicazione 28/07/2023
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Santa RI Capua Vetere in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 4 maggio 2023. Il Consigliere est. Il Presidente NN OS EL ET NT FR 8