Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2023, n. 23119
CASS
Sentenza 28 luglio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 4 maggio 2023, riguarda un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato improcedibile un appello per presunto ritardo nella sua iscrizione a ruolo. La parte ricorrente contestava la decisione del Tribunale, sostenendo che il deposito dell'atto fosse avvenuto tempestivamente, come attestato da documentazione telematica. Dall'altra parte, l'ente assicurativo eccepiva l'improcedibilità, evidenziando il superamento del termine di dieci giorni per l'iscrizione.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel considerare tardivo il deposito, poiché la data di arrivo in cancelleria era stata certificata come tempestiva. La Cassazione ha sottolineato che il ritardo nell'iscrizione a ruolo non poteva essere imputato alla parte ricorrente, in quanto la prova del deposito era stata adeguatamente documentata. Inoltre, ha evidenziato l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la tempestività dell'iscrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame della causa.

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Massime1

Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi, non competendo, viceversa, alcun analogo potere al procuratore della parte, le cui prerogative si arrestano all'autenticazione degli atti processuali di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul presupposto che la tempestività dell'iscrizione a ruolo non potesse essere validamente dimostrata dalla produzione dell'estratto del fascicolo d'ufficio telematico, munito di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n. 179 del 2012, aveva dichiarato improcedibile l'appello, senza procedere alla diretta verifica delle risultanze del suddetto fascicolo, se del caso sollecitandone l'attestazione da parte della cancelleria).

Commentario1

  • 1Fascicolo d'ufficio - Pagina 4
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3522 del 11 febbraio 2011 «...di trasmissione del fascicolo d'ufficio, rivolta alla cancelleria del giudice "a quo", prescritto dal comma 3 del medesimo art. 369 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a ricorso avverso sentenza della Commissione tributaria regionale).» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3689 del 15 febbraio 2011 «...improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369 c.p.c..» Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 6706 del 15 marzo 2013 «Nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2023, n. 23119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23119
Data del deposito : 28 luglio 2023

Testo completo