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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elisa Dai Checchi Presidente e Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3649 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. NOVELLI CINZIA;
RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DEL MAGNO DEBORA :
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 Luglio 2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La Sig.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la Parte_1
sentenza di separazione dal marito , nel senso di riservare l'assegno unico in via Controparte_1
esclusiva a essa ricorrente e di disciplinare le telefonate paterne ai figli minori, per tutta la durata della detenzione del;
chiedeva altresì che questi venisse ammonito per tutte le inadempienze CP_1 perpetrate, all'obbligo di mantenimento dei figli minori e che il padre non pagava Per_1 Per_2
minimamente, pur ricevendo la quota di assegno unico destinato al loro mantenimento, e alle modalità di frequentazione degli stessi;
infine domandava la condanna ai sensi dell'art. 598, 2°comma c.p. al risarcimento dei danni in via equitativa per le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione del resistente.
A fondamento della domanda, oltre a denunciare l'inadempimento paterno, asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per le chiamate effettuate dal carcere ad opera del padre, posto che queste intervenivano durante le attività sportive dei minori creando loro disagi ed imbarazzi.
Si costituiva, seppur tardivamente e solo in data 09.03.2024, Il Sig. chiedendo l'integrale CP_1
rigetto delle domande avanzate da parte avversa.
Assumeva il Sig. di essere sempre stato un buon padre e di non aver mai fatto mancare nulla CP_1
ai propri figli, di trovarsi in condizione di impossibilità di pagare il contributo al mantenimento, stante la detenzione in carcere e il regime di tutela cui è attualmente sottoposto, incolpando altresì la ricorrente di averlo ripetutamente messo in difficoltà e lamentando numerose criticità materne.
Il resistente adduceva inoltre di non essere libero di scegliere quando telefonare ai figli in quanto sottoposto a regime carcerario con proprie regole non modificabili in base ai propri interessi e che la mancata calendarizzazione delle visite e delle frequentazioni padre-figli derivavano non già da propria colpa ma da responsabilità omissiva del Servizio Sociale incaricato.
All'udienza di comparizione delle parti la difesa del Sig. chiedeva la traduzione dal carcere CP_1
per permettere al resistente di comparire ad altra udienza;
il Giudice Relatore non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ravvisandone i presupposti, e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia ad altra udienza, disponendo la traduzione dal carcere del resistente ove ancora detenuto;
all'esito il Giudice Relatore tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente occorre rilevare come, quanto alla domanda di corresponsione dell'Assegno Unico unicamente in favore della ricorrente formulata dalla Sig.ra questa meriti accoglimento almeno Pt_1
sino al termine della detenzione del resistente, rilevandosi come – a fronte dell'affidamento al SS con collocazione dei figli presso la madre - lo stato di reclusione del padre possa essere paragonato ad un regime di affido esclusivo temporaneo per quel che attiene al peso economico ed alla gestione quotidiana dei figli minori, con ciò giustificandosi la relativa disciplina dell'assegno unico. È incontestato ed indiscusso invero che allo stato attuale la sig.ra è certamente il genitore Pt_1
collocatario su cui grava ogni onere e cura, assistenza e accudimento dei figli minori almeno sino a quando non cesserà lo stato di detenzione del resistente, ragion per cui si ritiene congruo prevedere che la stessa possa beneficiare dell'intero importo dell'Assegno Unico sopperendo alla temporanea assenza del padre.
Quanto alla frequenza dei contatti telefonici intercorrenti tra padre e figli, appalesandosi allo stato una totale mancanza di incontri de visu tra padre e minori dovuta allo stato di reclusione del , CP_1
si ritiene congruo stabilire che il resistente possa contattare i figli telefonicamente nel corso di tre pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì, giovedì e domenica ove possibile o in alternativa nelle giornate consentite dalla struttura carceraria;
nonché di effettuare una videochiamata nel fine settimana della durata di un'ora con facoltà per il Servizio Sociale affidatario di sospenderle se disturbanti.
Per quel che attiene alla domanda di ammonimento spiegata da parte ricorrente ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento posto che il Sig. ha già subito una condanna in sede CP_1
penale per inadempienze occorse in passato mentre per quel che attiene al presente lo stesso si trova impossibilitato ad adempiere ai propri oneri economici.
Parimenti infondate risultano le domande di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ed ex art. 96 c.p.c., non essendo state dimostrate colpa grave e inadempienze imputabili al , atteso che le difficoltà CP_1
rappresentate dalla madre parrebbero comunque ascrivibili alla condizione di detenzione dell'uomo.
Infine, la richiesta della ricorrente di un risarcimento ex art. 598 c.p. non può essere accolta non ravvisandosi, negli atti processuali depositati da parte resistente, espressioni offensive idonee a fondare una pronuncia di accoglimento, rientrando pienamente le espressioni utilizzate nei limiti delle necessità difensive
Stante la reciproca soccombenza, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone la modifica della Sentenza n. 279/2022 pubbl. il 24/03/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Rimini all'esito del giudizio RG n. 3408/2017 statuendo che, per tutta la durata della detenzione, il padre avrà facoltà di contattare telefonicamente i figli nel corso di tre pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì, giovedì e domenica ove possibile o nelle giornate consentite dalla struttura carceraria;
nonché di effettuare una videochiamata nel fine settimana della durata di un ora con facoltà per il Servizio Sociale affidatario di sospenderle se disturbanti.
2. Dispone la modifica della Sentenza n. 279/2022 pubbl. il 24/03/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Rimini all'esito del giudizio - RG n. 3408/2017 stabilendo che – per tutta la durata della detenzione del - l'Assegno Unico per i nuclei familiari con figli minorenni a carico e i contributi pubblici CP_1 vengano corrisposti interamente a favore della madre, genitore collocatario su cui grava ogni onere di cura, assistenza ed accudimento della prole, oneri particolarmente gravosi stante lo stato di detenzione del Sig. . CP_1
3. Ferme le altre condizioni già statuite dalla Sentenza n. 279/2022 pubbl. il 24/03/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Rimini all'esito del giudizio RG n. 3408/2017;
4. Rigetta ogni altra domanda delle parti;
5. Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 7 Novembre 2024
Il Presidente e Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elisa Dai Checchi Presidente e Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3649 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. NOVELLI CINZIA;
RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DEL MAGNO DEBORA :
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 Luglio 2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La Sig.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la Parte_1
sentenza di separazione dal marito , nel senso di riservare l'assegno unico in via Controparte_1
esclusiva a essa ricorrente e di disciplinare le telefonate paterne ai figli minori, per tutta la durata della detenzione del;
chiedeva altresì che questi venisse ammonito per tutte le inadempienze CP_1 perpetrate, all'obbligo di mantenimento dei figli minori e che il padre non pagava Per_1 Per_2
minimamente, pur ricevendo la quota di assegno unico destinato al loro mantenimento, e alle modalità di frequentazione degli stessi;
infine domandava la condanna ai sensi dell'art. 598, 2°comma c.p. al risarcimento dei danni in via equitativa per le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione del resistente.
A fondamento della domanda, oltre a denunciare l'inadempimento paterno, asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per le chiamate effettuate dal carcere ad opera del padre, posto che queste intervenivano durante le attività sportive dei minori creando loro disagi ed imbarazzi.
Si costituiva, seppur tardivamente e solo in data 09.03.2024, Il Sig. chiedendo l'integrale CP_1
rigetto delle domande avanzate da parte avversa.
Assumeva il Sig. di essere sempre stato un buon padre e di non aver mai fatto mancare nulla CP_1
ai propri figli, di trovarsi in condizione di impossibilità di pagare il contributo al mantenimento, stante la detenzione in carcere e il regime di tutela cui è attualmente sottoposto, incolpando altresì la ricorrente di averlo ripetutamente messo in difficoltà e lamentando numerose criticità materne.
Il resistente adduceva inoltre di non essere libero di scegliere quando telefonare ai figli in quanto sottoposto a regime carcerario con proprie regole non modificabili in base ai propri interessi e che la mancata calendarizzazione delle visite e delle frequentazioni padre-figli derivavano non già da propria colpa ma da responsabilità omissiva del Servizio Sociale incaricato.
All'udienza di comparizione delle parti la difesa del Sig. chiedeva la traduzione dal carcere CP_1
per permettere al resistente di comparire ad altra udienza;
il Giudice Relatore non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ravvisandone i presupposti, e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia ad altra udienza, disponendo la traduzione dal carcere del resistente ove ancora detenuto;
all'esito il Giudice Relatore tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente occorre rilevare come, quanto alla domanda di corresponsione dell'Assegno Unico unicamente in favore della ricorrente formulata dalla Sig.ra questa meriti accoglimento almeno Pt_1
sino al termine della detenzione del resistente, rilevandosi come – a fronte dell'affidamento al SS con collocazione dei figli presso la madre - lo stato di reclusione del padre possa essere paragonato ad un regime di affido esclusivo temporaneo per quel che attiene al peso economico ed alla gestione quotidiana dei figli minori, con ciò giustificandosi la relativa disciplina dell'assegno unico. È incontestato ed indiscusso invero che allo stato attuale la sig.ra è certamente il genitore Pt_1
collocatario su cui grava ogni onere e cura, assistenza e accudimento dei figli minori almeno sino a quando non cesserà lo stato di detenzione del resistente, ragion per cui si ritiene congruo prevedere che la stessa possa beneficiare dell'intero importo dell'Assegno Unico sopperendo alla temporanea assenza del padre.
Quanto alla frequenza dei contatti telefonici intercorrenti tra padre e figli, appalesandosi allo stato una totale mancanza di incontri de visu tra padre e minori dovuta allo stato di reclusione del , CP_1
si ritiene congruo stabilire che il resistente possa contattare i figli telefonicamente nel corso di tre pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì, giovedì e domenica ove possibile o in alternativa nelle giornate consentite dalla struttura carceraria;
nonché di effettuare una videochiamata nel fine settimana della durata di un'ora con facoltà per il Servizio Sociale affidatario di sospenderle se disturbanti.
Per quel che attiene alla domanda di ammonimento spiegata da parte ricorrente ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento posto che il Sig. ha già subito una condanna in sede CP_1
penale per inadempienze occorse in passato mentre per quel che attiene al presente lo stesso si trova impossibilitato ad adempiere ai propri oneri economici.
Parimenti infondate risultano le domande di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ed ex art. 96 c.p.c., non essendo state dimostrate colpa grave e inadempienze imputabili al , atteso che le difficoltà CP_1
rappresentate dalla madre parrebbero comunque ascrivibili alla condizione di detenzione dell'uomo.
Infine, la richiesta della ricorrente di un risarcimento ex art. 598 c.p. non può essere accolta non ravvisandosi, negli atti processuali depositati da parte resistente, espressioni offensive idonee a fondare una pronuncia di accoglimento, rientrando pienamente le espressioni utilizzate nei limiti delle necessità difensive
Stante la reciproca soccombenza, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone la modifica della Sentenza n. 279/2022 pubbl. il 24/03/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Rimini all'esito del giudizio RG n. 3408/2017 statuendo che, per tutta la durata della detenzione, il padre avrà facoltà di contattare telefonicamente i figli nel corso di tre pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì, giovedì e domenica ove possibile o nelle giornate consentite dalla struttura carceraria;
nonché di effettuare una videochiamata nel fine settimana della durata di un ora con facoltà per il Servizio Sociale affidatario di sospenderle se disturbanti.
2. Dispone la modifica della Sentenza n. 279/2022 pubbl. il 24/03/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Rimini all'esito del giudizio - RG n. 3408/2017 stabilendo che – per tutta la durata della detenzione del - l'Assegno Unico per i nuclei familiari con figli minorenni a carico e i contributi pubblici CP_1 vengano corrisposti interamente a favore della madre, genitore collocatario su cui grava ogni onere di cura, assistenza ed accudimento della prole, oneri particolarmente gravosi stante lo stato di detenzione del Sig. . CP_1
3. Ferme le altre condizioni già statuite dalla Sentenza n. 279/2022 pubbl. il 24/03/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Rimini all'esito del giudizio RG n. 3408/2017;
4. Rigetta ogni altra domanda delle parti;
5. Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 7 Novembre 2024
Il Presidente e Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi