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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 594 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 16/06/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del direttore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLANTE
E
- ( , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Clarizia come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 9240/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - accogliere l'appello
1 proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9240/2020, dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 0015244 Registro Ufficiale, emessa ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e condannare l' in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 tempore, a restituire la somma di € 306.683,71 oltre interessi come per legge. Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'appellata: “La parte appellata come sopra rappresentata e difesa, contrariis reiectis, rassegna le seguenti Conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma - rigettare il ricorso proposto dall' e, per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 9240/2020 e quindi l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 0015244 Registro Ufficiale, emessa ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639; - in subordine, dichiarare l'insussistenza di una responsabilità solidale di in qualità di mandataria capofila dell'ATI per CP_1 le obbligazioni facenti capo a (…) Con vittoria di spese, diritti, Controparte_3 competenze ed onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
L' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma in data Parte_1
24/6/2020, con cui è stata annullata l'ingiunzione n. 0015244 emessa il 26/11/2018 ai sensi del R.D. 629/1910 per il pagamento di euro 306.683,71 oltre accessori.
L'ingiunzione riguarda la ripetizione delle somme erogate in base all'“atto di concessione di contributo” che -funzionale alla realizzazione, nell'ambito del PON
ATOS Ob.1 IT 161 PO 001, del progetto “Osservatorio comunale sulle politiche sociali del Comune di Palermo”, con il 70 % a carico del fondo sociale europeo- è stato stipulato il 13/9/2002 tra il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, da una parte, e l' dall'altra, composta dall' , CP_4 Controparte_5 CP_6
e nonché, quale “mandataria capofila”, dall'
[...] CP_7 CP_2 opponente;
la richiesta, in particolare, si fonda sulla revoca del finanziamento (come da provvedimento del 2/4/2010) a seguito delle irregolarità riscontrate negli importi rendicontati da (subentrata a : stante il Controparte_8 CP_7 fallimento di quest'ultima, l'intimazione è stata rivolta alla mandataria dell' e CP_4 responsabile solidale. Nella contumacia di il giudice di primo grado ha Parte_1 accolto l'opposizione dell' a seguito della verifica finale, il Controparte_2
Ministero del Lavoro ha riconosciuto con “decisione definitiva” l'importo erogabile
2 ed ha quindi dato disposizioni per il pagamento degli enti costituenti l' poi CP_4 provvedendo alla restituzione delle polizze fideiussorie;
il “procedimento”, pertanto, doveva ritenersi concluso e definito, con conseguente estinzione del rapporto di mandato e dell'obbligazione solidale della mandataria (“il Ministero, ai sensi dell'art. 6 dell'atto di concessione (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte opponente), a seguito della verifica amministrativo - contabile finale del rendiconto generale delle spese ha riconosciuto con “decisione definitiva” del 13.02.2006 prot. 17/I/0003547
(cfr. all. n. 5 del fascicolo di parte opponente), a fronte di un finanziamento concesso di euro 486.742,03, l'importo complessivo di euro 438.965,92 e ha dato disposizioni (il 26.04.2006 e il 22.05.2006) per il pagamento in favore degli enti Con costituenti l' (cfr. all. 7 e 8 del fascicolo di parte opponente). All'esito ha quindi provveduto alla restituzione delle polizze fideiussorie previste dall'atto di concessione (art. 6) e dal decreto del Ministero del Tesoro del 22.04.1997 pubblicato su G.U. n. 96 del 26.04.1997. Invero, secondo quanto previsto dalla predetta concessione di finanziamento le fideiussioni dovevano essere “liberate a seguito della verifica finale delle attività rendicontate e delle spese effettivamente sostenute” (cfr. all. 1 art. 6 della concessione), mentre il raggruppamento temporaneo di imprese, di cui l'odierna opponente è mandataria, è stato costituito al solo fine della realizzazione del progetto finanziato (ultimato il 31.03.2004). Ne consegue che, avendo provveduto l'amministrazione alla verifica tecnico contabile prevista dalla concessione, avendo essa riconosciuto, all'esito del procedimento di verifica, con “decisione definitiva” del 13.02.2006 prot. 17/I/0003547 l'importo erogabile (e di conseguenza erogato alle singole componenti dell'Ati) e avendo restituito le relative polizze, il procedimento deve ritenersi concluso e definito con estinzione del rapporto di mandato (e quindi dell'obbligazione solidale della mandataria” -v. sentenza impugnata).
L'appellante ha proposto appello, lamentando la violazione: a) dell'art. 38, par.
1, lett. f ed h) del Reg. (CE) n. 1260/1999 e dell'art. 9 dell'atto di concessione del
13/9/2002, anche in relazione agli artt. 1218 e 2033 c.c; b) dell'art. 13 legge n.
109/1994, rispetto alla responsabilità solidale della mandataria.
3 Quanto al primo motivo, l' ha dedotto la mancata considerazione del Pt_1 quadro normativo -e, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 1260/1999 e 438/2001- che impone un sistema di controlli a due livelli: la verifica espletata dal Ministero del Lavoro costituiva solo il controllo di I livello (gestione e controllo), restando - quelli successivi e obbligatori, di II livello- in capo all'Autorità di Audit funzionalmente autonoma dall'Autorità di gestione, nella specie l'Unità di Verifica
(UVER) del Ministero dello Sviluppo Economico. La “decisione definitiva”, pertanto, concludeva soltanto i controlli di primo livello, determinando l'erogazione del saldo e la restituzione delle polizze (ex art. 6 dell'atto di concessione), ma lasciava impregiudicati quelli di secondo livello: le verifiche dell'U.VER. (in data
16/6/2008 e 29/9/2009) hanno rilevato le irregolarità e il Ministero ha disposto la revoca del finanziamento in data 2/4/2010. Quanto al secondo motivo, l'appellante ha dedotto che la mandataria dell' -a prescindere dalla qualificazione come CP_4
“orizzontale” o “verticale”- risponde solidalmente nei confronti della committente per i fatti della singola impresa raggruppata;
d'altro canto, l'esistenza dell'obbligazione solidale a carico dell' è stata affermata anche dal CP_2 giudice di primo grado, senza però riconoscere l'obbligo restitutorio per le somme indebitamente percepite.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha dedotto che il Ministero del Lavoro ha comunicato in data 13/2/2006 la determinazione “definitiva”, sollecitando l' a ripartire l'importo erogato tra i partecipanti;
d'altro canto, la CP_2 restituzione delle polizze in data 17/10/2008 presupponeva la verifica finale delle attività rendicontate e delle spese effettivamente sostenute. La normativa comunitaria richiamata dall'appellante, inoltre, si rivolge esclusivamente agli Stati membri, invitandoli a organizzare i controlli (cui l'Università è estranea); quelli di secondo livello (UVER), peraltro, sono definiti “a campione” essendo quindi facoltativi ed eventuali (l'Autorità di controllo -e cioè il Ministero del Lavoro- ha effettuato la positiva e “definitiva” verifica dei controlli, ordinando il pagamento: ha ritenuto sufficienti tali controlli, senza dare corso ai controlli di II livello;
4 l'eventuale errore nella gestione resta a carico del Ministero stesso). Quanto al secondo motivo, l'appellata ha contestato l'esistenza della responsabilità solidale:
l'art. 37 d.lgs. n. 163/2006, invocato dalla controparte, è successivo alla concessione del contributo ed alla costituzione dell' quest'ultima, inoltre, non aveva CP_4 carattere “verticale” (in cui la mandataria svolge la prestazione prevalente), poiché la prestazione principale (e la quota maggiore del finanziamento) faceva capo a
[...]
e non all'Università (che aveva compiti di “progettazione, CP_8 coordinamento scientifico e amministrativo”); la responsabilità solidale, d'altro canto, è stata evocata soltanto con la nota ministeriale del 28/5/2015, a distanza di anni dalla chiusura definitiva del procedimento e dalla restituzione delle garanzie.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
L'esito positivo delle verifiche in sede amministrativa e la conseguente erogazione delle somme “a saldo”, rispetto a quelle già anticipate e garantite dalle polizze fideiussorie, non costituiscono circostanze idonee a precludere la “revoca” del finanziamento, in base alle irregolarità emerse successivamente.
Infatti, non constano ragioni -né sono esplicitate nella sentenza impugnata- per cui non sia ammissibile la caducazione del titolo dopo la sua esecuzione o sia inibito, pur in difetto della prescrizione decennale, il recupero delle somme che risultino indebitamente erogate.
A prescindere dalla realizzazione del progetto finanziato, d'altro canto, lo stesso “atto di concessione” (art. 9) richiama l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 lett. h) del regolamento CE n. 1260/1999, secondo cui i fondi devono essere recuperati in caso di “irregolarità” accertate (quale formula espressamente riprodotta nella norma negoziale); e, come dedotto dall'appellante, il regolamento medesimo (e successive modifiche, v. art. 10 reg. 438/2001) prevede che i controlli di “secondo livello” siano condotti mediante soggetto autonomo (quale, nella specie,
l'U.V.E.R. -Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello
Sviluppo Economico) rispetto a quello che ha effettuato la prima verifica, funzionale
5 all'erogazione delle somme. È irrilevante, pertanto, la qualificazione come
“definitiva” della decisione ministeriale di erogare il “saldo” del finanziamento, così come la restituzione delle polizze fideiussorie (che, in base all'art. 6 dell'atto di concessione, garantiscono gli acconti e i pagamenti intermedi): non essendo contestata la sussistenza delle irregolarità, quale presupposto della “revoca” del finanziamento, è fondata la pretesa restitutoria delle somme a suo tempo corrisposte.
Prive di pregio, d'altro canto, appaiono le contestazioni dell'appellata: non rileva il mancato avviso in ordine all'eventualità degli ulteriori controlli, che è inferibile dall'espresso tenore dell'atto di concessione e che, comunque, non preclude i controlli stessi;
né tali controlli possono ritenersi definitivamente inibiti dall'avvenuta erogazione delle somme, comunque ripetibili in caso di “riscontrate irregolarità”. Il fondamento della pretesa restitutoria, per altro verso, prescinde dalle inadempienze della mandataria (cui non viene affatto imputata alcuna omissione, tanto meno rispetto alla verifica contabile), trovando titolo nel rapporto con le imprese dell' CP_4
Sotto tale profilo, lo stesso giudice di primo grado ha riconosciuto l'esistenza dell'“obbligazione solidale della mandataria” (v. sentenza impugnata).
Non rileva, infatti, che la responsabilità solidale non sia disciplinata dall'atto costitutivo dell' che attiene ai rapporti interni ed è irrilevante rispetto all'“atto CP_4 di concessione” stipulato dall' quale “mandataria”. Per altro Controparte_2 verso, neppure rileva che le richieste restitutorie siano state inizialmente rivolte all'impresa inadempiente o che la prestazione principale facesse capo a quest'ultima: come dedotto dall'appellante, la responsabilità solidale della mandataria trova fondamento nel principio espresso dall'art. 13 legge n. 109/1994, quale norma ratione temporis applicabile.
Per quanto premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
[...
[...] [...]
nei Parte_2 confronti di , ogni altra conclusione Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9240/2020, rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna l' Controparte_2 al pagamento in favore dell' Parte_1 della somma di euro 306.683,71 oltre interessi come da
[...] domanda;
- condanna l' alla refusione delle spese in Controparte_2 favore dell' che, Parte_1 in difetto di notula, liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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