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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1141/2022 promossa da:
, nato in [...] il [...] con Parte_1 il patrocinio dell'avv. PERDOMI GABRIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 40124 BOLOGNA
APPELLANTE contro
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il CP_1 Controparte_2 16/09/1954, entrambi con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO e dell'avv. BERTOCCHI ALESSIA ( ) VIA C/O AVV. F. LEONI - PIAZZA LIBERTA' 15 ALTO RENO TERME;
C.F._1 elettivamente domiciliati in LOC.PORRETTA TERME - PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 40046 ALTO RENO TERME
BOUGET , nata in [...] il [...] con il patrocinio dall'Avv. Parte_2 RUSTICHELLI MONICA del Foro di Modena, C.F. (C.F. ) e domicilio eletto C.F._2 presso il Suo studio in 41121 Modena (MO), via Cesare Battisti nr. 63 (tel. 059/242550, fax 059/221659, pec: Email_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRARO Parte_3 C.F._3 MARCO (c.f. - – fax n. 06.44249309) CodiceFiscale_4 Email_2 e GUGLIOTTA MAURIZIO (c.f. C.F._5 Email_3
– fax n. 06.44249309), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Regina Margherita n. 278.
APPELLATI
pagina 1 di 6 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1137/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 21.4.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha concluso come da atto introduttivo;
le altre parti costituite hanno concluso come da rispettive comparse di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_4 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bologna e al fine di fare CP_1 Controparte_2 accertare il proprio diritto di proprietà pari alla quota del 50% degli immobili siti in Bologna, Via
D'Azeglio 22, censiti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 200, mappale 189, subalterni 27 e 28.
L'attore ha sostenuto che detti immobili, venduti ai convenuti dalla sua ex moglie RS con atti a Ministero del Notaio rep. 3165 Racc. 2661 – rep. 3248
[...] Parte_3
Racc. 2739, rispettivamente del 02.08.2017 e del 21.09.2017, fossero oggetto di comunione, essendo stati acquistati in costanza di matrimonio, in regime di comunione dei beni.
In particolare, l'attore ha contestato la piena proprietà degli immobili in capo alla dante causa dei convenuti in quanto l'autorità giudiziaria francese, in sede separazione e poi divorzio, aveva assegnato alla BO il mero godimento dei predetti senza procedere alla divisione del patrimonio comune dei coniugi, adempimento necessario, secondo la normativa francese, ai fini del trasferimento del diritto di proprietà.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando la fondatezza delle pretese CP_1 Controparte_2 dell'attore.
I convenuti hanno allegato di aver acquistato gli immobili in assoluta buona fede da persona dichiaratasi unica e legittima proprietaria e di essersi avvalsi dell'ausilio del notaio Dr. Parte_3
, il quale aveva svolto gli accertamenti del caso e garantito che i beni non fossero gravati da
[...] diritti di terzi tali da pregiudicarne l'acquisto.
Hanno dunque chiamato in giudizio la loro dante causa e il notaio RS rogante, al fine di essere tenuti indenni e manlevati in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituito in giudizio il notaio deducendo l'infondatezza delle domande avversarie. Parte_3
pagina 2 di 6 Benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la RS contumacia.
2.- Con sentenza n. 1137/2022 pubblicata in data 21.4.2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande spiegate dall'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che fosse intervenuta la divisione del compendio immobiliare, in forza della sentenza pronunziata nel giudizio di divorzio tra i coniugi e BO. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che, a seguito dell'ordinanza di non conciliazione del 9.11.2006, con la quale il Tribunale di Parigi aveva assegnato alla BO il diritto di godimento dell'alloggio e dell'arredamento domestico, l'autorità giudiziaria francese, con sentenza di divorzio emessa in data 7.10.2010, aveva espressamente attribuito alla predetta la proprietà dell'immobile controverso (così dovendo interpretarsi l'istituto francese della “attribution préférentielle”), in assenza di opposizione dell'attore. La statuizione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Parigi con sentenza n. 48 del 24.1.2013, oggetto di delibazione da parte della Corte di Appello di Bologna e successivamente trascritta nei Pubblici Registri Immobiliari Italiani, divenendo legittimo titolo per il trasferimento della proprietà anche della originaria quota del Pt_1
Per tali ragioni, il Tribunale ha escluso la sussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ai terzi chiamati.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 deducendo, quale unico motivo di impugnazione, che il Giudice di prime cure aveva fornito un'interpretazione errata dell'istituto francese dell'attribution préférentielle, omettendo di considerare che, ai sensi dell'art. 834 del codice civile francese, il beneficiario di tale attribuzione diviene proprietario esclusivo del bene soltanto al momento della divisione del bene, operazione mai avvenuta nel caso di specie.
Ha dunque concluso chiedendo a questa Corte di: “riformare totalmente la sentenza del Tribunale di
Bologna n.1137/2022 pubblicata il 21/04/2022 rep. 1647/2022 del 02/05/2022 notificata a mezzo posta il 20/05/2022, resa all'esito del procedimento RG 2010/2020 e per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti esposti in atti, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare
l'esistenza del diritto di comproprietà del Sig. nella Parte_5 quota del 50% dell'immobile sito in Bologna, Via D'Azeglio 22, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 200, mappale 189, subalterni 27 e 28.”, con vittoria di spese. pagina 3 di 6 Hanno resistito al gravame e , concludendo per il rigetto dell'appello e, CP_1 Controparte_2 in subordine, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
Sig.ra e del Notaio Dott. con condanna degli stessi al risarcimento dei RS Parte_3 danni subiti.
Gli appellati, ribadendo che l'istituto francese dell'attribuzione preferenziale divorzile ha natura di atto traslativo della proprietà in favore del beneficiario, hanno rilevato come dovesse ritenersi priva di censure la sentenza di primo grado, essendo stata definitivamente riconosciuta la piena proprietà del compendio immobiliare in capo alla BO, in assenza di opposizione del dalla Corte Pt_1
d'Appello di Parigi con sentenza n.48 del 2013, delibata e resa esecutiva dalla Corte d'Appello di
Bologna in data 20 marzo 2015.
Quanto alla posizione del Notaio e della BO, gli appellati hanno insistito nelle domande Parte_3 formulate nel primo grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.4.2023, si è costituita in giudizio anche RS
, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c., ovvero per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, rigettarsi l'impugnazione con conseguente conferma della sentenza gravata.
L'appellata ha dedotto che il giudice di primo grado ha correttamente individuato nella sentenza di divorzio, poi confermata in appello, il momento dell'effettiva divisione del compendio immobiliare, con conseguente perfezionamento dell'effetto traslativo.
Si è costituito in giudizio , concludendo per la reiezione del gravame in via principale Parte_3
e, in subordine, la limitazione del risarcimento dei danni ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. in caso di accoglimento della richiesta di manleva.
Con ordinanza del 16.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
4.- L'unico motivo di appello formulato dal è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non Pt_1 rilevando la censura svolta avverso la sentenza impugnata ai fini della decisione.
Invero, l'appellante impugna la sentenza di primo grado chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di comproprietà nella quota del 50% dell'immobile sito in Bologna, Via D'Azeglio 22, oggetto pagina 4 di 6 delle compravendite intervenute tra l'ex coniuge e gli odierni appellati RS
e con atti a Ministero del Notaio rep. 3165 Racc. 2661 CP_1 Controparte_2 Parte_3
– rep. 3248 Racc. 2739, rispettivamente del 02.08.2017 (sub 28) e del 21.09.2017 (sub 27), entrambi trascritti nei pubblici registri immobiliari della Conservatoria di Bologna rispettivamente in data 04 agosto 2017 e 12 ottobre 2017.
Lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la ex moglie, dante causa degli appellati e unica proprietaria dei beni venduti, malgrado vigesse tra i coniugi il regime di CP_1 CP_2 comunione legale dei beni al momento del relativo acquisto, e non fosse mai intervenuta la divisione.
Si osserva tuttavia che l'appellante, nel domandare l'accertamento del proprio diritto dominicale, non svolge censure di sorta avverso i citati atti di compravendita, nulla deducendo con riguardo alla validità ed efficacia del trasferimento immobiliare ivi disposto.
La mancata impugnazione dei titoli di acquisto dei beni in capo a soggetti terzi non consente all'evidenza di ritenere sussistente il relativo diritto di proprietà in capo al difettando il Pt_1 necessario pregiudiziale accertamento (in quanto, come detto, mai domandato) del mancato verificarsi dell'effetto traslativo dei contratti in favore degli acquirenti.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda dell'appellante, da qualificarsi come azione di mero accertamento del diritto di proprietà (ammissibile di per sé anche in assenza della domanda di riconsegna del bene), non è supportata dai relativi elementi costitutivi, come delineati dalla costante giurisprudenza di legittimità, per cui, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione «l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017)» (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 24050/2022).
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né dimostrato alcun elemento idoneo a fondare l'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà sui beni controversi, essendosi limitato a produrre l'atto pubblico di acquisto del 10.03.2000 (doc. 3) e la nota di trascrizione (doc. 4) senza nulla pagina 5 di 6 prospettare con riguardo ai titoli d'acquisto dei precedenti titolari, nè al possesso continuativo del bene per il tempo utile ad usucapire.
L'accoglimento della censura proposta dall'appellante in nessun caso potrebbe dunque risolversi nell'accoglimento della domanda da questi proposta.
Ne consegue la pronuncia di inammissibilità del gravame.
5.- Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore (indeterminabile, complessità bassa) e dal DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, anche in favore di RS
e atteso che la relativa chiamata in causa da parte dei convenuti e non Parte_3 CP_1 CP_2 appare né palesemente infondata, né arbitraria (ex pluribus Cass., 8 aprile 2010, n. 8363; Cass., 21 aprile 2017, n. 10070; Cass., 4 giugno 2021, n. 15604; Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 febbraio 2020).
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara l'appello inammissibile;
II – condanna l'appellante alla refusione in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle tre parti appellate, in € 5.200,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1141/2022 promossa da:
, nato in [...] il [...] con Parte_1 il patrocinio dell'avv. PERDOMI GABRIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 40124 BOLOGNA
APPELLANTE contro
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il CP_1 Controparte_2 16/09/1954, entrambi con il patrocinio dell'avv. LEONI FABIO e dell'avv. BERTOCCHI ALESSIA ( ) VIA C/O AVV. F. LEONI - PIAZZA LIBERTA' 15 ALTO RENO TERME;
C.F._1 elettivamente domiciliati in LOC.PORRETTA TERME - PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 40046 ALTO RENO TERME
BOUGET , nata in [...] il [...] con il patrocinio dall'Avv. Parte_2 RUSTICHELLI MONICA del Foro di Modena, C.F. (C.F. ) e domicilio eletto C.F._2 presso il Suo studio in 41121 Modena (MO), via Cesare Battisti nr. 63 (tel. 059/242550, fax 059/221659, pec: Email_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRARO Parte_3 C.F._3 MARCO (c.f. - – fax n. 06.44249309) CodiceFiscale_4 Email_2 e GUGLIOTTA MAURIZIO (c.f. C.F._5 Email_3
– fax n. 06.44249309), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Regina Margherita n. 278.
APPELLATI
pagina 1 di 6 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1137/2022 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 21.4.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha concluso come da atto introduttivo;
le altre parti costituite hanno concluso come da rispettive comparse di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_4 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bologna e al fine di fare CP_1 Controparte_2 accertare il proprio diritto di proprietà pari alla quota del 50% degli immobili siti in Bologna, Via
D'Azeglio 22, censiti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 200, mappale 189, subalterni 27 e 28.
L'attore ha sostenuto che detti immobili, venduti ai convenuti dalla sua ex moglie RS con atti a Ministero del Notaio rep. 3165 Racc. 2661 – rep. 3248
[...] Parte_3
Racc. 2739, rispettivamente del 02.08.2017 e del 21.09.2017, fossero oggetto di comunione, essendo stati acquistati in costanza di matrimonio, in regime di comunione dei beni.
In particolare, l'attore ha contestato la piena proprietà degli immobili in capo alla dante causa dei convenuti in quanto l'autorità giudiziaria francese, in sede separazione e poi divorzio, aveva assegnato alla BO il mero godimento dei predetti senza procedere alla divisione del patrimonio comune dei coniugi, adempimento necessario, secondo la normativa francese, ai fini del trasferimento del diritto di proprietà.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando la fondatezza delle pretese CP_1 Controparte_2 dell'attore.
I convenuti hanno allegato di aver acquistato gli immobili in assoluta buona fede da persona dichiaratasi unica e legittima proprietaria e di essersi avvalsi dell'ausilio del notaio Dr. Parte_3
, il quale aveva svolto gli accertamenti del caso e garantito che i beni non fossero gravati da
[...] diritti di terzi tali da pregiudicarne l'acquisto.
Hanno dunque chiamato in giudizio la loro dante causa e il notaio RS rogante, al fine di essere tenuti indenni e manlevati in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituito in giudizio il notaio deducendo l'infondatezza delle domande avversarie. Parte_3
pagina 2 di 6 Benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la RS contumacia.
2.- Con sentenza n. 1137/2022 pubblicata in data 21.4.2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande spiegate dall'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che fosse intervenuta la divisione del compendio immobiliare, in forza della sentenza pronunziata nel giudizio di divorzio tra i coniugi e BO. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che, a seguito dell'ordinanza di non conciliazione del 9.11.2006, con la quale il Tribunale di Parigi aveva assegnato alla BO il diritto di godimento dell'alloggio e dell'arredamento domestico, l'autorità giudiziaria francese, con sentenza di divorzio emessa in data 7.10.2010, aveva espressamente attribuito alla predetta la proprietà dell'immobile controverso (così dovendo interpretarsi l'istituto francese della “attribution préférentielle”), in assenza di opposizione dell'attore. La statuizione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Parigi con sentenza n. 48 del 24.1.2013, oggetto di delibazione da parte della Corte di Appello di Bologna e successivamente trascritta nei Pubblici Registri Immobiliari Italiani, divenendo legittimo titolo per il trasferimento della proprietà anche della originaria quota del Pt_1
Per tali ragioni, il Tribunale ha escluso la sussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ai terzi chiamati.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 deducendo, quale unico motivo di impugnazione, che il Giudice di prime cure aveva fornito un'interpretazione errata dell'istituto francese dell'attribution préférentielle, omettendo di considerare che, ai sensi dell'art. 834 del codice civile francese, il beneficiario di tale attribuzione diviene proprietario esclusivo del bene soltanto al momento della divisione del bene, operazione mai avvenuta nel caso di specie.
Ha dunque concluso chiedendo a questa Corte di: “riformare totalmente la sentenza del Tribunale di
Bologna n.1137/2022 pubblicata il 21/04/2022 rep. 1647/2022 del 02/05/2022 notificata a mezzo posta il 20/05/2022, resa all'esito del procedimento RG 2010/2020 e per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti esposti in atti, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare
l'esistenza del diritto di comproprietà del Sig. nella Parte_5 quota del 50% dell'immobile sito in Bologna, Via D'Azeglio 22, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 200, mappale 189, subalterni 27 e 28.”, con vittoria di spese. pagina 3 di 6 Hanno resistito al gravame e , concludendo per il rigetto dell'appello e, CP_1 Controparte_2 in subordine, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
Sig.ra e del Notaio Dott. con condanna degli stessi al risarcimento dei RS Parte_3 danni subiti.
Gli appellati, ribadendo che l'istituto francese dell'attribuzione preferenziale divorzile ha natura di atto traslativo della proprietà in favore del beneficiario, hanno rilevato come dovesse ritenersi priva di censure la sentenza di primo grado, essendo stata definitivamente riconosciuta la piena proprietà del compendio immobiliare in capo alla BO, in assenza di opposizione del dalla Corte Pt_1
d'Appello di Parigi con sentenza n.48 del 2013, delibata e resa esecutiva dalla Corte d'Appello di
Bologna in data 20 marzo 2015.
Quanto alla posizione del Notaio e della BO, gli appellati hanno insistito nelle domande Parte_3 formulate nel primo grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.4.2023, si è costituita in giudizio anche RS
, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione
[...] dell'art. 342 c.p.c., ovvero per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, rigettarsi l'impugnazione con conseguente conferma della sentenza gravata.
L'appellata ha dedotto che il giudice di primo grado ha correttamente individuato nella sentenza di divorzio, poi confermata in appello, il momento dell'effettiva divisione del compendio immobiliare, con conseguente perfezionamento dell'effetto traslativo.
Si è costituito in giudizio , concludendo per la reiezione del gravame in via principale Parte_3
e, in subordine, la limitazione del risarcimento dei danni ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. in caso di accoglimento della richiesta di manleva.
Con ordinanza del 16.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
4.- L'unico motivo di appello formulato dal è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non Pt_1 rilevando la censura svolta avverso la sentenza impugnata ai fini della decisione.
Invero, l'appellante impugna la sentenza di primo grado chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di comproprietà nella quota del 50% dell'immobile sito in Bologna, Via D'Azeglio 22, oggetto pagina 4 di 6 delle compravendite intervenute tra l'ex coniuge e gli odierni appellati RS
e con atti a Ministero del Notaio rep. 3165 Racc. 2661 CP_1 Controparte_2 Parte_3
– rep. 3248 Racc. 2739, rispettivamente del 02.08.2017 (sub 28) e del 21.09.2017 (sub 27), entrambi trascritti nei pubblici registri immobiliari della Conservatoria di Bologna rispettivamente in data 04 agosto 2017 e 12 ottobre 2017.
Lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la ex moglie, dante causa degli appellati e unica proprietaria dei beni venduti, malgrado vigesse tra i coniugi il regime di CP_1 CP_2 comunione legale dei beni al momento del relativo acquisto, e non fosse mai intervenuta la divisione.
Si osserva tuttavia che l'appellante, nel domandare l'accertamento del proprio diritto dominicale, non svolge censure di sorta avverso i citati atti di compravendita, nulla deducendo con riguardo alla validità ed efficacia del trasferimento immobiliare ivi disposto.
La mancata impugnazione dei titoli di acquisto dei beni in capo a soggetti terzi non consente all'evidenza di ritenere sussistente il relativo diritto di proprietà in capo al difettando il Pt_1 necessario pregiudiziale accertamento (in quanto, come detto, mai domandato) del mancato verificarsi dell'effetto traslativo dei contratti in favore degli acquirenti.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda dell'appellante, da qualificarsi come azione di mero accertamento del diritto di proprietà (ammissibile di per sé anche in assenza della domanda di riconsegna del bene), non è supportata dai relativi elementi costitutivi, come delineati dalla costante giurisprudenza di legittimità, per cui, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione «l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017)» (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 24050/2022).
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né dimostrato alcun elemento idoneo a fondare l'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà sui beni controversi, essendosi limitato a produrre l'atto pubblico di acquisto del 10.03.2000 (doc. 3) e la nota di trascrizione (doc. 4) senza nulla pagina 5 di 6 prospettare con riguardo ai titoli d'acquisto dei precedenti titolari, nè al possesso continuativo del bene per il tempo utile ad usucapire.
L'accoglimento della censura proposta dall'appellante in nessun caso potrebbe dunque risolversi nell'accoglimento della domanda da questi proposta.
Ne consegue la pronuncia di inammissibilità del gravame.
5.- Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore (indeterminabile, complessità bassa) e dal DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, anche in favore di RS
e atteso che la relativa chiamata in causa da parte dei convenuti e non Parte_3 CP_1 CP_2 appare né palesemente infondata, né arbitraria (ex pluribus Cass., 8 aprile 2010, n. 8363; Cass., 21 aprile 2017, n. 10070; Cass., 4 giugno 2021, n. 15604; Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 febbraio 2020).
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara l'appello inammissibile;
II – condanna l'appellante alla refusione in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle tre parti appellate, in € 5.200,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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