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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/2024 R.G., avente per oggetto: “rivendicazione, usucapione”;
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Torrisi, giusta C.F._1
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
con sede legale in Controparte_1
Catania, Viale O. da Pordenone, n. civ. 50 (C.F. e P. Iva: in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Lopis, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 18 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con sentenza n. 548/2024, pubblicata il 30 gennaio 2024, resa nel procedimento n.
5882/2017 R. G., il Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile: a) in accoglimento della domanda di rivendicazione dispiegata da ha dichiarato la Parte_2
suddetta società proprietaria del bene immobile identificato al N.C.T. del Comune di Catania, alla partita 1, foglio 7, particella 3041 (ex 211/b) e ha, conseguentemente, condannato al rilascio del suddetto bene Parte_1
in favore di parte attrice;
b) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, pure formulata dalla società; c) ha rigetto la domanda riconvenzionale di usucapione dispiegata dal convenuto d) ha condannato il convenuto al pagamento delle Pt_1
spese di lite nella misura di due terzi, compensando per il resto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma – oltre che, in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività – sulla base di tre motivi di appello.
Si è costituita in giudizio la e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c. p. c. nonché rigettarsi il gravame.
Quindi la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del 18.11.2025, all'esito di discussione orale, è stata posta in decisione.
**
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello proposto da per violazione dell'art. 342 c. p. c., Pt_1
per non avere l'appellante indicato i capi della sentenza impugnata, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione oggetto di gravame.
L'eccezione va disattesa.
L'atto di appello proposto da risulta, infatti, sufficientemente specifico e Pt_1
chiaro: contrariamente a quanto sostenuto dalla appellata, nel gravame sono indicati i capi della sentenza di cui si chiede la riforma e le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione.
2 Quanto al merito, il Tribunale ha fondato l'accoglimento della domanda di rivendicazione dell'odierna appellata – con conseguente condanna di Parte_1
al rilascio del terreno di cui sopra – sulla circostanza che la società attrice
[...]
avesse provato il proprio diritto di proprietà, assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, onere attenuato in ragione del contegno tenuto dal convenuto, in specie della mancata contestazione delle allegazioni attoree (“Parte convenuta, dunque, non ha contestato specificamente la legittimità dell'acquisto da parte della società attrice, i titoli prodotti dall'attore né l'appartenenza del bene al rivendicante o al suo dante causa all'epoca in cui egli afferma di CP_2
avere iniziato a possedere”).
In particolare, il primo giudice ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione “le specifiche deduzioni dall'attore formulate in ordine ai titoli di provenienza;
la documentazione versata in atti a supporto delle superiori allegazioni;
la mancata contestazione da parte del convenuto della legittimità dell'acquisto da parte della società attrice, dei titoli prodotti dall'attore e dell'appartenenza del bene al rivendicante o al suo dante causa all'epoca in cui il sig. CP_2 Pt_1
deduce di avere iniziato a possedere;
la deduzione da parte del convenuto di un titolo d'acquisto (l'usucapione) che nella specie non si pone in contrasto con
l'appartenenza del bene rivendicato, non essendo contestata la proprietà dell'immobile in capo al dante causa dell'attore ( all'epoca in cui CP_2
assume di avere iniziato a possedere (1990)”.
In relazione all'ulteriore domanda, dispiegata dalla società, di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'immobile – domanda in questa sede non riproposta – il Tribunale ha fondato il rigetto sulla mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione dispiegata dall'odierno appellante, il giudice di prime cure ha rigettato detta domanda in ragione della genericità delle allegazioni poste a suo fondamento e della mancata prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
3 Con il primo motivo di appello, ha censurato l'accoglimento Parte_1
della domanda di rivendica dispiegata dalla società appellata e, in particolare, la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure laddove ha ritenuto attenuato
(prima) e assolto (poi) l'onere probatorio gravante sull'attrice in rivendica.
Secondo le allegazioni difensive dell'appellante, la società avrebbe dovuto fornire la
“probatio diabolica” del diritto di proprietà sul terreno oggetto di contesa, di cui non ha mai avuto il possesso (“Nel caso in esame è risultato di tutta evidenza come
non abbia mai posseduto il terreno e che il primo tentativo di recupero Pt_3
del dominio di fatto possa ricondursi all'episodio del 28/7/2015, come verbalizzato dagli agenti della Polizia di Stato (all. Q produzione parte attrice)”), possesso che, invece, è stato esercitato dall'appellante medesimo fin dai primi anni '90
(“Dall'altro il convenuto, come meglio si dirà nel punto successivo, ha allegato e dimostrato di avere avuto il possesso del lotto di terreno sin dai primi anni '90 e che prima di lui lo esercitava con il sig. , con il quale aveva collaborato Pt_4
quale meccanico, nella attività di esposizione, vendita e manutenzione roulotte e camper svolta nei due lotti limitrofi. L'escussione del teste (verbale Tes_1
10/1/2020), la documentazione versata in atti (tra le quali bollette, ricevute di pagamento utenze) confermano come l'appellante abbia mantenuto il possesso e la materiale disponibilità del terreno per oltre un ventennio”). Secondo l'appellante, tale onere - che non è attenuato da un'eventuale domanda riconvenzionale di usucapione - non è stato assolto, non potendosi a tal fine reputare sufficiente la documentazione prodotta dalla società (in specie, atto di acquisto trascritto e relazione notarile), né, tantomeno, la mancata contestazione della controparte.
Il motivo va disatteso.
Sul punto viene, innanzitutto, in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28865/2021 (già richiamata dal giudice di prime cure e dallo stesso appellante): infatti, dopo avere richiamato il principio generale in tema di riparto dell'onere probatorio nell'azione di rivendica (“Nella rivendicazione l'attore deve
4 fornire la prova “rigorosa” della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio”) e le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento di tale onore (“Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso”), la Corte introduce un temperamento alla regola di cui sopra (“Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti”).
Tenuto conto dei principi appena richiamati, non colgono nel segno – e per tale ragione non sono idonee a inficiare l'analitica motivazione del provvedimento di prime cure - le doglianze dell'appellante, incentrate sulla circostanza che la società non abbia mai avuto il possesso del terreno e che tale possesso sia stato, invece, esercitato dall'appellante sin dagli anni '90: tali difese possono al più assumere rilevanza ai limitati fini della prova dell'usucapione ma non sono, per come formulate, sufficienti a contrastare la domanda di rivendica dispiegata dall'appellata.
5 Infatti, come affermato dalla giurisprudenza suindicata e correttamente rilevato dal giudice di prime cure – con una motivazione precisa, puntuale e specifica – il rigore probatorio a cui è soggetto il rivendicante può risultare attenuato in ragione del contegno del convenuto. Non basta, a tal fine, la sola domanda o eccezione di usucapione ma occorre un “quid pluris” che, nella specie, è rappresentato dal mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione, incombente su parte convenuta (sul punto, la già citata pronuncia della Suprema Corte: “E. Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante.
F. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. E' fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n.
10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere
(Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.
G. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare della ammissione del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il
6 rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa”).
Ora, secondo quanto previsto dall'art. 115 c. p. c., il giudice deve porre a fondamento della domanda anche “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”: alla luce di tale principio - di carattere generale - e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata con specifico riferimento all'azione di rivendica, l'accoglimento di tale domanda ben può fondarsi sulla specifica prospettazione del titolo d'acquisto da parte dell'attrice, unitamente alla mancata contestazione – pure questa specifica – di tale titolo da parte del convenuto.
Chiaramente, l'operatività del principio di non contestazione è subordinata alla circostanza che l'allegazione attorea sia sufficientemente specifica: nel caso di specie, tale specificità sussiste ed è assicurata dalla prospettazione in citazione, precisa e puntuale, del titolo di acquisto della proprietà – ossia la compravendita intervenuta tra la società e (atto di compravendita del 02 aprile CP_1 CP_2
1997 in Notar , rep. 69413 racc. 17912 ) - e dal contenuto della Persona_1
“relazione notarile sullo stato proprietario” - richiamata nell'atto introduttivo e prodotta unitamente allo stesso – da cui risulta il titolo di acquisto del dante causa della società (donazione del 20 marzo 1986, in notar rep. Persona_2
142162, trascritta il 25.3.1986 ai nn. 10272/8082).
A fronte di ciò, come rilevato dal giudice di prime cure, il convenuto non ha specificamente contestato le allegazioni attoree, né nella comparsa di risposta né, tantomeno, nella memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c. p. c., non potendosi a tale fine reputare sufficiente la difesa dispiegata nella suddetta memoria (“ – dal Parte_1
canto suo – altrettanto legittimamente, ritenendosi possessore del terreno de quo
7 per oltre un ventennio (1990 in poi) e cioè prima ancora che venisse acquistato dalla SI (1997), che mai prima d'ora si è curata di entrarne in possesso, avanza per via riconvenzionale domanda di usucapione”).
In ultima analisi, la domanda della va accolta in quanto la società ha assolto al CP_1
proprio onere probatorio, il cui rigore risulta attenuato – alla luce della giurisprudenza suindicata - in ragione, non della mera domanda/eccezione di usucapione del convenuto, ma delle ammissioni di quest'ultimo; ammissioni che, nel caso di specie, sono implicite in quanto discendono dalla mancata specifica contestazione delle allegazioni attoree.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, insistendo nella propria prospettazione (ossia di avere posseduto il terreno in contesa fin dai primi anni '90, terreno in precedenza posseduto da con cui l'appellante ha intrattenuto rapporti di Parte_5
collaborazione) e rilevando che: 1) il Tribunale ha omesso di valutare le dichiarazioni rese dal teste , idonee a corroborare le allegazioni difensive Tes_1
poste a fondamento della propria domanda nonché la produzione documentale (in specie le bollette delle utenze), attestanti l'esercizio del possesso a partire dal 2001;
2) le dichiarazioni contrarie rese dai testi citati dalla società attrice sono, invece, smentite dalla documentazione in atti;
3) nel caso di specie, peraltro, in ragione della natura del terreno in discorso, il termine occorrente per l'usucapione non è quello ordinario, pari a 20 anni, ma quello previsto dall'art. 1159-bis, co. 3, c. c. di
15 anni.
Anche tale motivo va disatteso.
Sul punto vanno condivise le conclusioni, motivate in modo preciso e puntuale, a cui è giunto il giudice di prime cure.
Infatti, la prospettazione di appare del tutto generica: nella comparsa di Pt_1
risposta, l'appellante si è affermato possessore del terreno “sin dai primi anni novanta”, non fornendo ulteriori indicazioni, necessarie a circoscrivere
8 temporalmente il suddetto possesso (mentre risulta ancora più generico il richiamo ad un asserito utilizzo del fondo da parte di ); di tenore analogo Parte_5
risulta la difesa dispiegata nella memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c. p. c..
Anche a volere ritenere sufficiente tale prospettazione, gli elementi probatori offerti e acquisiti nel corso del giudizio – in specie gli esiti dell'escussione dei testi - non corroborano tali allegazioni difensive, sì come correttamente rilevato dal giudice in sentenza (“I testimoni indicati da parte convenuta ( e Testimone_2 Tes_3
), infatti, non hanno riferito adeguate circostanze di fatto volte a dimostrare
[...]
un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato per il tempo necessario ad usucapire l'immobile, non hanno descritti specifici atti compiuti idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto ininterrotto possesso sul bene, non hanno individuato puntuali comportamenti in ordine allo svolgimento del possesso in modo continuato ed indisturbato e la qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene”).
Le doglianze dispiegate sul punto dall'appellante non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza: infatti, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, il giudice di prime cure ha valutato le dichiarazioni dei testi e ha dato conto, specificamente, dei risultati e dei criteri adoperati in tale valutazione.
Va osservato, condividendosi sul punto la valutazione del primo giudice, che la testimonianza resa dal teste si palesa del tutto generica, in quanto questi non Tes_1
ha riferito alcuna circostanza utile ai fini della prova di un possesso ventennale e continuato da parte da sul terreno oggetto della controversia: Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (“Dalla motivazione sopra riportata appare evidente come il Primo Decidente abbia omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal teste, benchè circostanziate e specifiche, limitandosi inspiegabilmente a considerare solo l'episodio del 1998, trascurando del tutto le precedenti dichiarazioni neppure menzionate in parte motiva e che confermano la veridicità di quanto sostenuto dall'appellante”), le dichiarazioni rese dal teste non sono idonee a confermare la ricostruzione dell'appellante, avendo un
9 contenuto non preciso e non riportando comportamenti inequivocabilmente evocativi dell'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario che lascino presumere l'animus possidendi, quale requisito necessario ai fini dell'acquisto per usucapione (“D.R. Io vedevo l' in un terreno accanto Pt_1
all'Officina in prossimità della Chiesa. Io non sono mai entrato dentro il luogo di lavoro dell' Passando per la strada vedevo che lo stesso faceva piccoli Pt_1
lavori di manutenzione in auto poste nel terreno”, …D.R: Io ho visto l' che Pt_1
puliva il terreno e in un'occasione l'ho aiutato anch'io, forse nel 1998. D.R. Non so se l' avesse le chiavi della recinzione del terreno” v. verbale di udienza del Pt_1
10/01/2020).
Nessun rilievo ai fini dell'accertamento dell'usucapione ha, poi, quanto riferito da che, all'esito della propria deposizione, ha ritrattato le dichiarazioni Testimone_3
precedentemente rese (sì come rilevato in sentenza dal Tribunale).
Parimenti, priva di rilievo ai fini della decisione, risulta la documentazione prodotta da e, in specie, le bollette delle utenze che – secondo le difese Pt_1
dell'appellante – sarebbero “tutte riconducibili ad attività dell'appellante, dalle quali emerge chiaramente l'esercizio del possesso a far data dal 2001”: tale documentazione, di per sé, non fornisce elementi idonei a provare l'asserito possesso continuato del terreno, onere – questo – che avrebbe dovuto essere assolto dall'appellante che invoca il maturarsi della fattispecie acquisitiva del diritto in discorso (“E' infatti onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della
10 relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849)” (Cass. civile, sez. II, ordinanza n.
31238/2021). A ciò si aggiunga che, da un lato, le bollette presentano intestatari diversi e la circostanza che si tratti di attività tutte riconducibili all'appellante, pur prospettata, non è stata provata;
dall'altro, che – come affermato dallo stesso appellante – le bollette risalgono all'anno 2001 e, conseguentemente, non corroborano le allegazioni della parte che, nei propri scritti difensivi, ha individuato
– anche se, come già rilevato, in modo generico – il dies a quo del proprio possesso
“sin dai primi anni novanta”. Ma vi è di più: anche a volere ritenere che tale documentazione possa, in qualche modo, consentire di collocare temporalmente il momento in cui ha iniziato a possedere il terreno, la notifica dell'atto di Pt_1
citazione di primo grado (nell'anno 2017) ha impedito il decorso del termine necessario per il maturarsi dell'usucapione.
La conclusione non muta neppure laddove si ritenesse di accogliere la prospettazione dell'appellante e, conseguentemente, di applicare il termine breve pari a 15 anni.
Preliminarmente va rilevato che tale circostanza, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, ben può essere allegata per la prima volta in appello, in ragione della natura autodeterminata dei diritti reali e delle conseguenze che da tale qualificazione derivano in punto di delimitazione della relativa causa petendi. In ogni caso, la domanda è infondata, tenuto conto che la società appellata ha depositato, in data 15/09/2015, un ricorso ex art. 703 c. p. c. (sì come risulta dal decreto di rigetto n. 8564/2015 prodotto dall'appellante unitamente alla memoria n.
1, ex art. 183, co. VI, c. p. c.).
Sul punto, peraltro, va ulteriormente rilevato che, tenuto conto degli atti acquisiti, nel caso di specie appare quantomeno dubbia la possibilità di applicare la disciplina prevista dall'art. 1159-bis c. c. per la “piccola proprietà rurale”: l'ultimo comma della citata disposizione estende l'applicabilità del termine, più breve, per l'usucapione previsto per i fondi rustici situati in comuni classificati montani dalla
11 legge anche a quelli situati in comuni non classificati montani, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale. Ora a sostegno dell'applicazione di tale disciplina anche alla controversia de quo l'appellante richiama il contenuto della “relazione notarile sullo stato proprietario” prodotta dalla società in cui il terreno in discorso è descritto come “incolto sterile, di are 08.00, senza reddito”: la circostanza che il terreno sia incolto e privo di reddito non consente, per ciò solo e in assenza dell'allegazione di ulteriori indici, di ritenere che si tratti di un fondo rustico (sul punto, cfr. Cass. civ. n., sez. II, ordinanza n. 20451/2017: “Va, altresì, osservato, confermando il principio espresso da questa Corte, in altra occasione
(Cass. n. 8778 del 2010): per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art.
1159 bis c.c. - introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva”).
In ultima analisi gli elementi probatori offerti non sono sufficienti a corroborare la prospettazione – pure generica – di parte appellante, risultando generici, non univoci e, sostanzialmente, inidonei a provare il dies a quo del possesso vantato da la continuità di tale possesso e il compimento di un'attività corrispondente Pt_1
all'esercizio della proprietà.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato il capo della sentenza con cui è stato condannato a rifondere controparte delle spese di lite nella misura di due terzi, capo ritenuto erroneo in ragione dell'asserita fondatezza della domanda riconvenzionale dispiegata.
12 Anche tale censura va disattesa, stante la conferma in questo grado della statuizione contenuta in sentenza di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dall' Pt_1
Sul punto il Tribunale ha fatto buon governo delle regole di cui agli artt. 91, co. 1, e
92, co. 2, c. p. c., in quanto sussistevano i presupposti per la compensazione parziale delle spese, siccome disposta in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti (con l'accoglimento della domanda attorea di rivendica e il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, nonché il rigetto della ulteriore domanda attorea di risarcimento danni), ponendo la residua parte a carico della parte prevalentemente soccombente.
Va, infine, disattesa la richiesta di rinnovazione istruttoria reiterata dall'appellante nei propri scritti difensivi, tenuto conto che, dalla lettura del verbale di udienza del
10/01/2020 – durante la quale sono stati escussi i due testi indicati dall' nelle Pt_1
proprie richieste istruttorie –, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nel proprio gravame, non emerge alcun clima di “palpabile e inusuale tensione” o, ancora, un contesto “quantomeno teso e confuso”. Insomma, non emergono dagli atti circostanze tali da rendere opportuno il richiamo dei testi. Né assume rilievo, in tale ottica, la circostanza che, nel corso dell'udienza del 18/10/2019, il g.i. abbia modificato la propria precedente ordinanza, ammettendo la prova contraria dedotta dalla società nella memoria n. 3, ex art. 183, co. VI, c. p. c. del 03/04/2018: infatti, secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 177 c. p. c., le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale vanno applicati i parametri minimi – in ragione dell'assenza di attività istruttoria - stabiliti dal D. M. 10 marzo 2014 n. 55, sì come aggiornato dal D. M. del 13 agosto 2022 n.
147, tenendo conto del valore dichiarato nell'atto di appello (valore indeterminabile
– complessità media in ragione della natura delle questioni trattate).
13 Avuto riguardo al totale rigetto dell'appello, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 453/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 548/2024 del Parte_1
Tribunale di Catania pubblicata in data 30/01/2024, che conferma;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado che liquida in Controparte_1
complessivi euro 10.313,00 (di cui euro 2.518,00 per fase studio;
euro 1.665,00 per fase introduttiva;
euro 1.843,00 per fare istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.287,00 per fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo
2014 n. 55, IVA e CPA, come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato dalla parte appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Catania il 27 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Stella Arena) (Dott. Giovanni Dipietro)
Il superiore provvedimento è stato redatto, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Arena, dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio,
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/2024 R.G., avente per oggetto: “rivendicazione, usucapione”;
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Torrisi, giusta C.F._1
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
con sede legale in Controparte_1
Catania, Viale O. da Pordenone, n. civ. 50 (C.F. e P. Iva: in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Lopis, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 18 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con sentenza n. 548/2024, pubblicata il 30 gennaio 2024, resa nel procedimento n.
5882/2017 R. G., il Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile: a) in accoglimento della domanda di rivendicazione dispiegata da ha dichiarato la Parte_2
suddetta società proprietaria del bene immobile identificato al N.C.T. del Comune di Catania, alla partita 1, foglio 7, particella 3041 (ex 211/b) e ha, conseguentemente, condannato al rilascio del suddetto bene Parte_1
in favore di parte attrice;
b) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, pure formulata dalla società; c) ha rigetto la domanda riconvenzionale di usucapione dispiegata dal convenuto d) ha condannato il convenuto al pagamento delle Pt_1
spese di lite nella misura di due terzi, compensando per il resto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma – oltre che, in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività – sulla base di tre motivi di appello.
Si è costituita in giudizio la e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c. p. c. nonché rigettarsi il gravame.
Quindi la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del 18.11.2025, all'esito di discussione orale, è stata posta in decisione.
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Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello proposto da per violazione dell'art. 342 c. p. c., Pt_1
per non avere l'appellante indicato i capi della sentenza impugnata, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione oggetto di gravame.
L'eccezione va disattesa.
L'atto di appello proposto da risulta, infatti, sufficientemente specifico e Pt_1
chiaro: contrariamente a quanto sostenuto dalla appellata, nel gravame sono indicati i capi della sentenza di cui si chiede la riforma e le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione.
2 Quanto al merito, il Tribunale ha fondato l'accoglimento della domanda di rivendicazione dell'odierna appellata – con conseguente condanna di Parte_1
al rilascio del terreno di cui sopra – sulla circostanza che la società attrice
[...]
avesse provato il proprio diritto di proprietà, assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, onere attenuato in ragione del contegno tenuto dal convenuto, in specie della mancata contestazione delle allegazioni attoree (“Parte convenuta, dunque, non ha contestato specificamente la legittimità dell'acquisto da parte della società attrice, i titoli prodotti dall'attore né l'appartenenza del bene al rivendicante o al suo dante causa all'epoca in cui egli afferma di CP_2
avere iniziato a possedere”).
In particolare, il primo giudice ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione “le specifiche deduzioni dall'attore formulate in ordine ai titoli di provenienza;
la documentazione versata in atti a supporto delle superiori allegazioni;
la mancata contestazione da parte del convenuto della legittimità dell'acquisto da parte della società attrice, dei titoli prodotti dall'attore e dell'appartenenza del bene al rivendicante o al suo dante causa all'epoca in cui il sig. CP_2 Pt_1
deduce di avere iniziato a possedere;
la deduzione da parte del convenuto di un titolo d'acquisto (l'usucapione) che nella specie non si pone in contrasto con
l'appartenenza del bene rivendicato, non essendo contestata la proprietà dell'immobile in capo al dante causa dell'attore ( all'epoca in cui CP_2
assume di avere iniziato a possedere (1990)”.
In relazione all'ulteriore domanda, dispiegata dalla società, di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'immobile – domanda in questa sede non riproposta – il Tribunale ha fondato il rigetto sulla mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione dispiegata dall'odierno appellante, il giudice di prime cure ha rigettato detta domanda in ragione della genericità delle allegazioni poste a suo fondamento e della mancata prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
3 Con il primo motivo di appello, ha censurato l'accoglimento Parte_1
della domanda di rivendica dispiegata dalla società appellata e, in particolare, la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure laddove ha ritenuto attenuato
(prima) e assolto (poi) l'onere probatorio gravante sull'attrice in rivendica.
Secondo le allegazioni difensive dell'appellante, la società avrebbe dovuto fornire la
“probatio diabolica” del diritto di proprietà sul terreno oggetto di contesa, di cui non ha mai avuto il possesso (“Nel caso in esame è risultato di tutta evidenza come
non abbia mai posseduto il terreno e che il primo tentativo di recupero Pt_3
del dominio di fatto possa ricondursi all'episodio del 28/7/2015, come verbalizzato dagli agenti della Polizia di Stato (all. Q produzione parte attrice)”), possesso che, invece, è stato esercitato dall'appellante medesimo fin dai primi anni '90
(“Dall'altro il convenuto, come meglio si dirà nel punto successivo, ha allegato e dimostrato di avere avuto il possesso del lotto di terreno sin dai primi anni '90 e che prima di lui lo esercitava con il sig. , con il quale aveva collaborato Pt_4
quale meccanico, nella attività di esposizione, vendita e manutenzione roulotte e camper svolta nei due lotti limitrofi. L'escussione del teste (verbale Tes_1
10/1/2020), la documentazione versata in atti (tra le quali bollette, ricevute di pagamento utenze) confermano come l'appellante abbia mantenuto il possesso e la materiale disponibilità del terreno per oltre un ventennio”). Secondo l'appellante, tale onere - che non è attenuato da un'eventuale domanda riconvenzionale di usucapione - non è stato assolto, non potendosi a tal fine reputare sufficiente la documentazione prodotta dalla società (in specie, atto di acquisto trascritto e relazione notarile), né, tantomeno, la mancata contestazione della controparte.
Il motivo va disatteso.
Sul punto viene, innanzitutto, in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28865/2021 (già richiamata dal giudice di prime cure e dallo stesso appellante): infatti, dopo avere richiamato il principio generale in tema di riparto dell'onere probatorio nell'azione di rivendica (“Nella rivendicazione l'attore deve
4 fornire la prova “rigorosa” della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio”) e le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento di tale onore (“Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso”), la Corte introduce un temperamento alla regola di cui sopra (“Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti”).
Tenuto conto dei principi appena richiamati, non colgono nel segno – e per tale ragione non sono idonee a inficiare l'analitica motivazione del provvedimento di prime cure - le doglianze dell'appellante, incentrate sulla circostanza che la società non abbia mai avuto il possesso del terreno e che tale possesso sia stato, invece, esercitato dall'appellante sin dagli anni '90: tali difese possono al più assumere rilevanza ai limitati fini della prova dell'usucapione ma non sono, per come formulate, sufficienti a contrastare la domanda di rivendica dispiegata dall'appellata.
5 Infatti, come affermato dalla giurisprudenza suindicata e correttamente rilevato dal giudice di prime cure – con una motivazione precisa, puntuale e specifica – il rigore probatorio a cui è soggetto il rivendicante può risultare attenuato in ragione del contegno del convenuto. Non basta, a tal fine, la sola domanda o eccezione di usucapione ma occorre un “quid pluris” che, nella specie, è rappresentato dal mancato assolvimento dell'onere di specifica contestazione, incombente su parte convenuta (sul punto, la già citata pronuncia della Suprema Corte: “E. Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante.
F. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. E' fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n.
10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere
(Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.
G. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare della ammissione del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il
6 rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa”).
Ora, secondo quanto previsto dall'art. 115 c. p. c., il giudice deve porre a fondamento della domanda anche “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”: alla luce di tale principio - di carattere generale - e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata con specifico riferimento all'azione di rivendica, l'accoglimento di tale domanda ben può fondarsi sulla specifica prospettazione del titolo d'acquisto da parte dell'attrice, unitamente alla mancata contestazione – pure questa specifica – di tale titolo da parte del convenuto.
Chiaramente, l'operatività del principio di non contestazione è subordinata alla circostanza che l'allegazione attorea sia sufficientemente specifica: nel caso di specie, tale specificità sussiste ed è assicurata dalla prospettazione in citazione, precisa e puntuale, del titolo di acquisto della proprietà – ossia la compravendita intervenuta tra la società e (atto di compravendita del 02 aprile CP_1 CP_2
1997 in Notar , rep. 69413 racc. 17912 ) - e dal contenuto della Persona_1
“relazione notarile sullo stato proprietario” - richiamata nell'atto introduttivo e prodotta unitamente allo stesso – da cui risulta il titolo di acquisto del dante causa della società (donazione del 20 marzo 1986, in notar rep. Persona_2
142162, trascritta il 25.3.1986 ai nn. 10272/8082).
A fronte di ciò, come rilevato dal giudice di prime cure, il convenuto non ha specificamente contestato le allegazioni attoree, né nella comparsa di risposta né, tantomeno, nella memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c. p. c., non potendosi a tale fine reputare sufficiente la difesa dispiegata nella suddetta memoria (“ – dal Parte_1
canto suo – altrettanto legittimamente, ritenendosi possessore del terreno de quo
7 per oltre un ventennio (1990 in poi) e cioè prima ancora che venisse acquistato dalla SI (1997), che mai prima d'ora si è curata di entrarne in possesso, avanza per via riconvenzionale domanda di usucapione”).
In ultima analisi, la domanda della va accolta in quanto la società ha assolto al CP_1
proprio onere probatorio, il cui rigore risulta attenuato – alla luce della giurisprudenza suindicata - in ragione, non della mera domanda/eccezione di usucapione del convenuto, ma delle ammissioni di quest'ultimo; ammissioni che, nel caso di specie, sono implicite in quanto discendono dalla mancata specifica contestazione delle allegazioni attoree.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, insistendo nella propria prospettazione (ossia di avere posseduto il terreno in contesa fin dai primi anni '90, terreno in precedenza posseduto da con cui l'appellante ha intrattenuto rapporti di Parte_5
collaborazione) e rilevando che: 1) il Tribunale ha omesso di valutare le dichiarazioni rese dal teste , idonee a corroborare le allegazioni difensive Tes_1
poste a fondamento della propria domanda nonché la produzione documentale (in specie le bollette delle utenze), attestanti l'esercizio del possesso a partire dal 2001;
2) le dichiarazioni contrarie rese dai testi citati dalla società attrice sono, invece, smentite dalla documentazione in atti;
3) nel caso di specie, peraltro, in ragione della natura del terreno in discorso, il termine occorrente per l'usucapione non è quello ordinario, pari a 20 anni, ma quello previsto dall'art. 1159-bis, co. 3, c. c. di
15 anni.
Anche tale motivo va disatteso.
Sul punto vanno condivise le conclusioni, motivate in modo preciso e puntuale, a cui è giunto il giudice di prime cure.
Infatti, la prospettazione di appare del tutto generica: nella comparsa di Pt_1
risposta, l'appellante si è affermato possessore del terreno “sin dai primi anni novanta”, non fornendo ulteriori indicazioni, necessarie a circoscrivere
8 temporalmente il suddetto possesso (mentre risulta ancora più generico il richiamo ad un asserito utilizzo del fondo da parte di ); di tenore analogo Parte_5
risulta la difesa dispiegata nella memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c. p. c..
Anche a volere ritenere sufficiente tale prospettazione, gli elementi probatori offerti e acquisiti nel corso del giudizio – in specie gli esiti dell'escussione dei testi - non corroborano tali allegazioni difensive, sì come correttamente rilevato dal giudice in sentenza (“I testimoni indicati da parte convenuta ( e Testimone_2 Tes_3
), infatti, non hanno riferito adeguate circostanze di fatto volte a dimostrare
[...]
un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato per il tempo necessario ad usucapire l'immobile, non hanno descritti specifici atti compiuti idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto ininterrotto possesso sul bene, non hanno individuato puntuali comportamenti in ordine allo svolgimento del possesso in modo continuato ed indisturbato e la qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene”).
Le doglianze dispiegate sul punto dall'appellante non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza: infatti, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, il giudice di prime cure ha valutato le dichiarazioni dei testi e ha dato conto, specificamente, dei risultati e dei criteri adoperati in tale valutazione.
Va osservato, condividendosi sul punto la valutazione del primo giudice, che la testimonianza resa dal teste si palesa del tutto generica, in quanto questi non Tes_1
ha riferito alcuna circostanza utile ai fini della prova di un possesso ventennale e continuato da parte da sul terreno oggetto della controversia: Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (“Dalla motivazione sopra riportata appare evidente come il Primo Decidente abbia omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal teste, benchè circostanziate e specifiche, limitandosi inspiegabilmente a considerare solo l'episodio del 1998, trascurando del tutto le precedenti dichiarazioni neppure menzionate in parte motiva e che confermano la veridicità di quanto sostenuto dall'appellante”), le dichiarazioni rese dal teste non sono idonee a confermare la ricostruzione dell'appellante, avendo un
9 contenuto non preciso e non riportando comportamenti inequivocabilmente evocativi dell'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario che lascino presumere l'animus possidendi, quale requisito necessario ai fini dell'acquisto per usucapione (“D.R. Io vedevo l' in un terreno accanto Pt_1
all'Officina in prossimità della Chiesa. Io non sono mai entrato dentro il luogo di lavoro dell' Passando per la strada vedevo che lo stesso faceva piccoli Pt_1
lavori di manutenzione in auto poste nel terreno”, …D.R: Io ho visto l' che Pt_1
puliva il terreno e in un'occasione l'ho aiutato anch'io, forse nel 1998. D.R. Non so se l' avesse le chiavi della recinzione del terreno” v. verbale di udienza del Pt_1
10/01/2020).
Nessun rilievo ai fini dell'accertamento dell'usucapione ha, poi, quanto riferito da che, all'esito della propria deposizione, ha ritrattato le dichiarazioni Testimone_3
precedentemente rese (sì come rilevato in sentenza dal Tribunale).
Parimenti, priva di rilievo ai fini della decisione, risulta la documentazione prodotta da e, in specie, le bollette delle utenze che – secondo le difese Pt_1
dell'appellante – sarebbero “tutte riconducibili ad attività dell'appellante, dalle quali emerge chiaramente l'esercizio del possesso a far data dal 2001”: tale documentazione, di per sé, non fornisce elementi idonei a provare l'asserito possesso continuato del terreno, onere – questo – che avrebbe dovuto essere assolto dall'appellante che invoca il maturarsi della fattispecie acquisitiva del diritto in discorso (“E' infatti onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della
10 relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849)” (Cass. civile, sez. II, ordinanza n.
31238/2021). A ciò si aggiunga che, da un lato, le bollette presentano intestatari diversi e la circostanza che si tratti di attività tutte riconducibili all'appellante, pur prospettata, non è stata provata;
dall'altro, che – come affermato dallo stesso appellante – le bollette risalgono all'anno 2001 e, conseguentemente, non corroborano le allegazioni della parte che, nei propri scritti difensivi, ha individuato
– anche se, come già rilevato, in modo generico – il dies a quo del proprio possesso
“sin dai primi anni novanta”. Ma vi è di più: anche a volere ritenere che tale documentazione possa, in qualche modo, consentire di collocare temporalmente il momento in cui ha iniziato a possedere il terreno, la notifica dell'atto di Pt_1
citazione di primo grado (nell'anno 2017) ha impedito il decorso del termine necessario per il maturarsi dell'usucapione.
La conclusione non muta neppure laddove si ritenesse di accogliere la prospettazione dell'appellante e, conseguentemente, di applicare il termine breve pari a 15 anni.
Preliminarmente va rilevato che tale circostanza, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, ben può essere allegata per la prima volta in appello, in ragione della natura autodeterminata dei diritti reali e delle conseguenze che da tale qualificazione derivano in punto di delimitazione della relativa causa petendi. In ogni caso, la domanda è infondata, tenuto conto che la società appellata ha depositato, in data 15/09/2015, un ricorso ex art. 703 c. p. c. (sì come risulta dal decreto di rigetto n. 8564/2015 prodotto dall'appellante unitamente alla memoria n.
1, ex art. 183, co. VI, c. p. c.).
Sul punto, peraltro, va ulteriormente rilevato che, tenuto conto degli atti acquisiti, nel caso di specie appare quantomeno dubbia la possibilità di applicare la disciplina prevista dall'art. 1159-bis c. c. per la “piccola proprietà rurale”: l'ultimo comma della citata disposizione estende l'applicabilità del termine, più breve, per l'usucapione previsto per i fondi rustici situati in comuni classificati montani dalla
11 legge anche a quelli situati in comuni non classificati montani, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale. Ora a sostegno dell'applicazione di tale disciplina anche alla controversia de quo l'appellante richiama il contenuto della “relazione notarile sullo stato proprietario” prodotta dalla società in cui il terreno in discorso è descritto come “incolto sterile, di are 08.00, senza reddito”: la circostanza che il terreno sia incolto e privo di reddito non consente, per ciò solo e in assenza dell'allegazione di ulteriori indici, di ritenere che si tratti di un fondo rustico (sul punto, cfr. Cass. civ. n., sez. II, ordinanza n. 20451/2017: “Va, altresì, osservato, confermando il principio espresso da questa Corte, in altra occasione
(Cass. n. 8778 del 2010): per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art.
1159 bis c.c. - introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva”).
In ultima analisi gli elementi probatori offerti non sono sufficienti a corroborare la prospettazione – pure generica – di parte appellante, risultando generici, non univoci e, sostanzialmente, inidonei a provare il dies a quo del possesso vantato da la continuità di tale possesso e il compimento di un'attività corrispondente Pt_1
all'esercizio della proprietà.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato il capo della sentenza con cui è stato condannato a rifondere controparte delle spese di lite nella misura di due terzi, capo ritenuto erroneo in ragione dell'asserita fondatezza della domanda riconvenzionale dispiegata.
12 Anche tale censura va disattesa, stante la conferma in questo grado della statuizione contenuta in sentenza di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dall' Pt_1
Sul punto il Tribunale ha fatto buon governo delle regole di cui agli artt. 91, co. 1, e
92, co. 2, c. p. c., in quanto sussistevano i presupposti per la compensazione parziale delle spese, siccome disposta in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti (con l'accoglimento della domanda attorea di rivendica e il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, nonché il rigetto della ulteriore domanda attorea di risarcimento danni), ponendo la residua parte a carico della parte prevalentemente soccombente.
Va, infine, disattesa la richiesta di rinnovazione istruttoria reiterata dall'appellante nei propri scritti difensivi, tenuto conto che, dalla lettura del verbale di udienza del
10/01/2020 – durante la quale sono stati escussi i due testi indicati dall' nelle Pt_1
proprie richieste istruttorie –, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante nel proprio gravame, non emerge alcun clima di “palpabile e inusuale tensione” o, ancora, un contesto “quantomeno teso e confuso”. Insomma, non emergono dagli atti circostanze tali da rendere opportuno il richiamo dei testi. Né assume rilievo, in tale ottica, la circostanza che, nel corso dell'udienza del 18/10/2019, il g.i. abbia modificato la propria precedente ordinanza, ammettendo la prova contraria dedotta dalla società nella memoria n. 3, ex art. 183, co. VI, c. p. c. del 03/04/2018: infatti, secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 177 c. p. c., le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale vanno applicati i parametri minimi – in ragione dell'assenza di attività istruttoria - stabiliti dal D. M. 10 marzo 2014 n. 55, sì come aggiornato dal D. M. del 13 agosto 2022 n.
147, tenendo conto del valore dichiarato nell'atto di appello (valore indeterminabile
– complessità media in ragione della natura delle questioni trattate).
13 Avuto riguardo al totale rigetto dell'appello, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 453/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 548/2024 del Parte_1
Tribunale di Catania pubblicata in data 30/01/2024, che conferma;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado che liquida in Controparte_1
complessivi euro 10.313,00 (di cui euro 2.518,00 per fase studio;
euro 1.665,00 per fase introduttiva;
euro 1.843,00 per fare istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.287,00 per fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo
2014 n. 55, IVA e CPA, come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato dalla parte appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Catania il 27 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Stella Arena) (Dott. Giovanni Dipietro)
Il superiore provvedimento è stato redatto, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Arena, dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio,
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