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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9484 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28362/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28362/2024 R.G. promossa dalla:
(P. IVA ), in persona dei Legali Rappresentati Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, Dr. e Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_2 Controparte_3
MA (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso C.F._1 [...]
sito in Milano, via Larga n. 9; Controparte_4
PARTE RICORRENTE
CONTRO
il OR (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Fundera n. 20;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 11.9.2025 (cfr. p.v. di udienza del 18.9.2025), da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia del Resistente ed il processo verbale dell'udienza del 18.9.2025, osserva: pagina 1 di 6 - con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la (nel Controparte_1 prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei confronti del OR CP_1 [...]
(nel prosieguo anche solo Resistente) al fine di ottenere il pagamento CP_5 dell'indennizzo per la mancata restituzione dei beni e del materiale (ovvero n. 1 Oracle
Database Standard Edition 2 – Oracle 1), oggetto del contratto di locazione operativa n. 195-
02175 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 13-14.7.2017 (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4 di Parte
Ricorrente), avente una durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile, comprensivo di I.V.A., di € 486,88 da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- il Resistente non corrispondeva alcun canone di locazione a CP_1
- con lettera datata 19.4.2018, trasmessa via pec in data 31.5.2018 (cfr. doc. 6 del fascicolo di
, la Ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo CP_1
12 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione di beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, con comunicazione pec del 5.6.2020, trasmessa il 9.6.2020, CP_1 ribadiva le suddette richieste (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di e, stante la mancanza di CP_1 riscontro da parte del Resistente, richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione del
Decreto Ingiuntivo n. 4024/2021, R.G. 36241/2020 (cfr. doc. n. 8 di parte Ricorrente), volto ad ottenere il pagamento delle prime fatture emesse e non pagate e la penale per anticipata risoluzione contrattuale;
- il succitato Decreto Ingiuntivo veniva definitivamente confermato a seguito dello svolgimento del giudizio di opposizione intentato dal Resistente, oggi contumace, avanti al Tribunale di
Milano, R.G. 25437/2021, Giudice Dr. Ilario Pontani (cfr. doc. n. 9 di parte Ricorrente);
- il Resistente provvedeva al pagamento delle somme ingiunte, ma non provvedeva alla restituzione del Materiale;
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“NEL MERITO
1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente al pagamento Controparte_5 dell'importo complessivo di Euro 28.733,76 come meglio quantificato e dettagliato in atti (oltre
pagina 2 di 6 interessi legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Legale di CP_1 inviando una email a Email_1
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, come da nota spese allegata”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_1
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del
Resistente che non si è costituito.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria CP_1 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 195-2175 stipulato, in data 13-14.7.2017, tra le parti (cfr. doc n. 2 di parte Ricorrente), e recante le sottoscrizioni del Resistente contumace, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal TO (cfr. doc. n. 3 di e il Documento di CP_1
Trasporto n. 527 del 13.7.2017 attestante la consegna dei Beni oggetto della locazione operativa al
Conduttore (cfr. doc. n. 4 di Parte Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, il Resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stato formalmente citato - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di Parte Ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa n. 195-2175, tramite lettera datata 19.4.2018 (consegnata a controparte a mezzo pec il 31.5.2018), a causa dell'inadempimento del Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte
Ricorrente). difatti, si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva ai sensi dell'articolo CP_1
1456 C.C. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 12, primo comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. NK ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis ..qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo Controparte_1 contrattualmente dovuto;
… omissis …”
Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa nr. 195-2175 del 13-14.7.2017 è stato legittimamente risolto da il 31.5.2018. CP_1
Per quanto attiene alla domanda di volta ad ottenere l'indennizzo per mancata restituzione CP_1 del materiale si osserva, innanzitutto, che essa non era stata avanzata nel procedimento monitorio sopra citato avendo, in tale sede, la Ricorrente specificato: “oltre alle eventuali ulteriori somme dovute in ragione dell'inadempimento da parte del Debitore del contratto di cui sopra (doc. 4), per le quali si riserva sin d'ora di agire nelle competenti sedi” (cfr. doc. n. 8, pagina 3, Controparte_1 dopo il punto 15), del fascicolo della Ricorrente).
pagina 4 di 6 Merita accoglimento, pertanto, la richiesta di di condanna del Resistente al pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 28.733,76 (I.V.A. esclusa), a titolo di indennizzo (24 trimestri X €
1.197,24 (€ 399,08 X 3))- oltre interessi di mora – per la mancata restituzione dei Beni oggetto del contratto di locazione operativa, prevista dall'articolo 14, 4 comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base Controparte_1 dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”.
Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di CP_1 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 195-02175 stipulato in data 13-
14.7.2017, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data di risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che Controparte_1 abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto.”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 19.4.2018 del contratto di locazione operativa n. 195-
02175, stipulato in data 13-14.7.2017, tra (P. I.V.A. Controparte_1
) ed il OR (C.F. ) per P.IVA_1 Controparte_5 C.F._2 inadempimento del conduttore;
pagina 5 di 6 2. condanna la parte resistente OR (C.F. ) a Controparte_5 C.F._2 versare a favore di (P. I.V.A. l'importo Controparte_1 P.IVA_1 complessivo di € 28.773,76 (IVA esclusa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. Condanna la parte resistente OR (C.F. ) alla Controparte_5 C.F._2 immediata restituzione, a favore di (P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1 dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 195-02175, stipulato in data 13-
14.7.2017;
4. condanna la parte resistente OR (C.F. ) al Controparte_5 C.F._2 pagamento delle spese processuali in favore di (P. I.V.A. Controparte_1
), spese che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi P.IVA_1 professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28362/2024 R.G. promossa dalla:
(P. IVA ), in persona dei Legali Rappresentati Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, Dr. e Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Controparte_2 Controparte_3
MA (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso C.F._1 [...]
sito in Milano, via Larga n. 9; Controparte_4
PARTE RICORRENTE
CONTRO
il OR (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Fundera n. 20;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 11.9.2025 (cfr. p.v. di udienza del 18.9.2025), da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia del Resistente ed il processo verbale dell'udienza del 18.9.2025, osserva: pagina 1 di 6 - con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la (nel Controparte_1 prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei confronti del OR CP_1 [...]
(nel prosieguo anche solo Resistente) al fine di ottenere il pagamento CP_5 dell'indennizzo per la mancata restituzione dei beni e del materiale (ovvero n. 1 Oracle
Database Standard Edition 2 – Oracle 1), oggetto del contratto di locazione operativa n. 195-
02175 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 13-14.7.2017 (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4 di Parte
Ricorrente), avente una durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile, comprensivo di I.V.A., di € 486,88 da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- il Resistente non corrispondeva alcun canone di locazione a CP_1
- con lettera datata 19.4.2018, trasmessa via pec in data 31.5.2018 (cfr. doc. 6 del fascicolo di
, la Ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo CP_1
12 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione di beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, con comunicazione pec del 5.6.2020, trasmessa il 9.6.2020, CP_1 ribadiva le suddette richieste (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di e, stante la mancanza di CP_1 riscontro da parte del Resistente, richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione del
Decreto Ingiuntivo n. 4024/2021, R.G. 36241/2020 (cfr. doc. n. 8 di parte Ricorrente), volto ad ottenere il pagamento delle prime fatture emesse e non pagate e la penale per anticipata risoluzione contrattuale;
- il succitato Decreto Ingiuntivo veniva definitivamente confermato a seguito dello svolgimento del giudizio di opposizione intentato dal Resistente, oggi contumace, avanti al Tribunale di
Milano, R.G. 25437/2021, Giudice Dr. Ilario Pontani (cfr. doc. n. 9 di parte Ricorrente);
- il Resistente provvedeva al pagamento delle somme ingiunte, ma non provvedeva alla restituzione del Materiale;
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“NEL MERITO
1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente al pagamento Controparte_5 dell'importo complessivo di Euro 28.733,76 come meglio quantificato e dettagliato in atti (oltre
pagina 2 di 6 interessi legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Legale di CP_1 inviando una email a Email_1
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, come da nota spese allegata”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_1
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del
Resistente che non si è costituito.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria CP_1 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 195-2175 stipulato, in data 13-14.7.2017, tra le parti (cfr. doc n. 2 di parte Ricorrente), e recante le sottoscrizioni del Resistente contumace, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal TO (cfr. doc. n. 3 di e il Documento di CP_1
Trasporto n. 527 del 13.7.2017 attestante la consegna dei Beni oggetto della locazione operativa al
Conduttore (cfr. doc. n. 4 di Parte Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, il Resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stato formalmente citato - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di Parte Ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa n. 195-2175, tramite lettera datata 19.4.2018 (consegnata a controparte a mezzo pec il 31.5.2018), a causa dell'inadempimento del Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte
Ricorrente). difatti, si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva ai sensi dell'articolo CP_1
1456 C.C. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 12, primo comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. NK ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis ..qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo Controparte_1 contrattualmente dovuto;
… omissis …”
Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa nr. 195-2175 del 13-14.7.2017 è stato legittimamente risolto da il 31.5.2018. CP_1
Per quanto attiene alla domanda di volta ad ottenere l'indennizzo per mancata restituzione CP_1 del materiale si osserva, innanzitutto, che essa non era stata avanzata nel procedimento monitorio sopra citato avendo, in tale sede, la Ricorrente specificato: “oltre alle eventuali ulteriori somme dovute in ragione dell'inadempimento da parte del Debitore del contratto di cui sopra (doc. 4), per le quali si riserva sin d'ora di agire nelle competenti sedi” (cfr. doc. n. 8, pagina 3, Controparte_1 dopo il punto 15), del fascicolo della Ricorrente).
pagina 4 di 6 Merita accoglimento, pertanto, la richiesta di di condanna del Resistente al pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 28.733,76 (I.V.A. esclusa), a titolo di indennizzo (24 trimestri X €
1.197,24 (€ 399,08 X 3))- oltre interessi di mora – per la mancata restituzione dei Beni oggetto del contratto di locazione operativa, prevista dall'articolo 14, 4 comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base Controparte_1 dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”.
Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di CP_1 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 195-02175 stipulato in data 13-
14.7.2017, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data di risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che Controparte_1 abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto.”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 19.4.2018 del contratto di locazione operativa n. 195-
02175, stipulato in data 13-14.7.2017, tra (P. I.V.A. Controparte_1
) ed il OR (C.F. ) per P.IVA_1 Controparte_5 C.F._2 inadempimento del conduttore;
pagina 5 di 6 2. condanna la parte resistente OR (C.F. ) a Controparte_5 C.F._2 versare a favore di (P. I.V.A. l'importo Controparte_1 P.IVA_1 complessivo di € 28.773,76 (IVA esclusa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. Condanna la parte resistente OR (C.F. ) alla Controparte_5 C.F._2 immediata restituzione, a favore di (P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1 dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 195-02175, stipulato in data 13-
14.7.2017;
4. condanna la parte resistente OR (C.F. ) al Controparte_5 C.F._2 pagamento delle spese processuali in favore di (P. I.V.A. Controparte_1
), spese che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi P.IVA_1 professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 6 di 6