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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4507/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037323289000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della IO ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 09.05.2025, depositato il 09.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240037323289000, notificata il 10.03.2025, emessa per tassa rifiuti 2010,
2011 e 2012 per euro 225,88.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad intimazione di pagamento Nr 280658 del 29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Prescrizione;
2) Omessa notifica atti prodromici;
3) Difetto di motivazione, anche per omessa allegazione.
Con distrazione delle spese.
In data 02.09.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, con assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
L'ATO non si è costituita nel termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza posto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92.
Il 29.12.2025 parte ricorrente ha insistito con memorie.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER. Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4507/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037323289000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della IO ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 09.05.2025, depositato il 09.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240037323289000, notificata il 10.03.2025, emessa per tassa rifiuti 2010,
2011 e 2012 per euro 225,88.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad intimazione di pagamento Nr 280658 del 29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Prescrizione;
2) Omessa notifica atti prodromici;
3) Difetto di motivazione, anche per omessa allegazione.
Con distrazione delle spese.
In data 02.09.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, con assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
L'ATO non si è costituita nel termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza posto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92.
Il 29.12.2025 parte ricorrente ha insistito con memorie.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER. Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.