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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/04/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 446/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 446/2019 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARTINA GENTILE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO MASI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF p.iva ), titolare della ditta Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 individuale con il patrocinio dell'avv. BORRI Controparte_2
MARIA CECILIA
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 03/10/2023:
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha concluso come da foglio di PC Parte_1 depositato il 29.9.23, chiedendo, pertanto: «- accogliere l'opposizione, e per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 1460/2018 R.G. 3279/2018, emesso da Tribunale di Prato in data 21.11.2018 opposto, per tutte le causali esposte, e anche tenuto conto dell'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta da . per la palese avversa violazione agli Parte_1 obblighi di buona fede contrattuale;
- in ogni caso: laddove l'Ill.mo Giudice non intendesse accogliere immediatamente l'opposizione, sospendere, ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio, in attesa della definizione della causa iscritta al n. R.G. 1178/2018, pendente presso il Tribunale di Prato, G.I. Dott.
Bartoloni Saint – Omer. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, e con condanna, se ritenuto, di parte convenuta opposta, al risarcimento dei danni, liquidati anche in via equitativa, ai
pagina 1 di 7 sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi. * In via istruttoria, si insiste nelle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c.».
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha Controparte_2 concluso come da foglio di PC depositato il 25.9.23, chiedendo, pertanto: «-nel merito: rigettare la presente opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi suesposti, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1460/2018 (R.G. n. 3279/2018) emesso dal Tribunale di Prato in data 21.11.2018 e depositato in cancelleria in data 03.12.2018; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre IVA e CAP come per legge. In via istruttoria, […] ammissione delle istanze istruttorie come richieste e capitolate nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. depistata in data 24.10.2019 e non ammesse (prova per testi sui capitoli 4, 5 e 6 della seconda memoria istruttoria).
La ditta opposta si riporta, altresì, alle proprie opposizioni istruttorie ed insiste nell'eccezione di incapacità a testimoniare del Sig. escusso a controprova all'udienza del 15.12.22, Testimone_1 in quanto amministratore di fatto di H 3 all'epoca del conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare, e quindi titolare di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio. Si chiede, pertanto che venga dichiarata la nullità di tale prova testimoniale per violazione dell'art. 246 c.p.c.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 54.900,00 oltre interessi,
[...] spese della procedura liquidate in € 1.800,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso spese generali,
IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- che la aveva incaricato il 24.3.17 l Parte_1 Organizzazione_1 un contratto per la promozione esclusiva per la vendita di 12 (“inizialmente indicate come 13”) unità immobiliari da edificare nel Comune di Campi Bisenzio;
- che la società era “promotrice” mentre il soggetto attuatore er la cooperativa Parte_1 [...]
; Organizzazione_2
- che era previsto che il compenso di € 100.000,00, oltre iva, maturasse al raggiungimento dell'assegnazione dell'85% delle unità immobiliari (11 unità), da pagarsi non oltre il dicembre
2017, salvo slittamento dell'inizio dei lavori;
- che la veva ottenuto l'assegnazione delle 11 unità immobiliari;
Org_1
- che erano decorsi i termini per il pagamento della prima rata di € 45.000,00 oltre IVA, da corrispondersi alla delibera del mutuo e rogito dell'area di intervento (20.2.18);
- che il 20.6.18 la veva ceduto pro solvendo il proprio credito a Org_1 Controparte_1
Ha proposto opposizione , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché Parte_1
«laddove l'Ill.mo Giudice non [avesse inteso] accogliere immediatamente la presente opposizione, sospendere, ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio, in attesa della definizione della causa iscritta al n.
R.G. 1178/2018», con condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c.
pagina 2 di 7 ha contestato la pretesa dell'attore sostanziale rappresentando di essere una società dedita, Parte_1 all'ideazione, sviluppo e promozione di interventi di edilizia residenziale, da realizzarsi a cura di un soggetto terzo attuatore, avente generalmente la forma giuridica della società cooperativa. In particolare, esponeva di procedere solitamente alla ricerca del sito ove realizzare l'intervento edilizio, conseguendone il diritto di acquisto;
al reperimento di soggetti interessati ad acquistare le unità abitative da realizzarsi in loco;
allo studio e alla progettazione di soluzioni edificatorie adeguate;
all'individuazione delle imprese e dei professionisti che avrebbero reso la propria opera a favore della cooperativa nell'attuazione dell'intervento, nonché alla redazione di un analitico Business Plan descrittivo dei costi dell'operazione e del cronoprogramma delle attività. La ha definito nel complesso tali attività come un Parte_1
“Programma Integrato di Intervento Edilizio”, che trasferiva alla Cooperativa che, di volta in volta, si manifestasse interessata ad attuare quello specifico intervento.
L'opponente ha, poi, esposto, che l'intervento edilizio oggetto del Programma Integrato per cui è causa riguardava il complesso residenziale da realizzarsi in Campi Bisenzio, località . A tal fine, Org_2
. aveva precedentemente stipulato, in data 21.10.2016, con i Sig.ri e Parte_1 Controparte_3 un contratto preliminare di compravendita — anche in favore di persona da Controparte_4 nominare (la al momento della stipula del definitivo — per l'acquisto del terreno e del Org_3 fabbricato sul quale avrebbe dovuto realizzarsi l'intervento edilizio. Tra le prestazioni svolte da Pt_1
[...
. nell'ambito del Programma Integrato, vi era, altresì, il reperimento di soggetti interessati a rendersi assegnatari delle unità immobiliari oggetto di intervento. A tal fine House 3.0. aveva effettivamente Org_ conferito con contratto del 24 marzo 2017 alla incarico in esclusiva di reperire acquirenti/assegnatari per la vendita degli immobili. L'opponente ha, tuttavia, dedotto che non era Org_ maturato il diritto di al compenso in quanto non erano state soddisfatte alcune condizione a cui tale accordo doveva ritenersi subordinato: in primis, il mancato raggiungimento del numero di assegnatari degli alloggi, fissato contrattualmente nella misura dell'85% degli immobili, e nello specifico di 11 unità abitative.
L'opponente ha, altresì, dedotto il collegamento negoziale tra la scrittura privata di cui al presente giudizio con il contratto stipulato il 05.07.2017 tra la e la sorta tra i futuri Parte_1 Org_3 assegnatari degli immobili (tra cui lo stesso nominato amministratore della Controparte_1 cooperativa), costituitasi in data 09.06.2017; in particolare, ha dedotto che le condizioni sospensive contenute in detto ultimo contratto (mancata concessione del mutuo e mancato ottenimento titoli abilitativi, mancato raggiungimento dell'assegnazione dell'85% delle unità immobiliari) erano speculari rispetto a quelle contenute nella scrittura privata del 24.03.2017. Ha, poi, esposto che la si Org_3 era sottratta all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, palesando la volontà «di estromettere Pt_1
[...
. dal progetto da essa stessa ideato», tanto da richiedere, in altro giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Prato (RG 1178/2018) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di cessione del piano integrato, per il mancato avveramento delle condizioni sospensive del contratto di cessione.
L'opponente ha, quindi, dedotto, che, stante il collegamento negoziale, doveva ritenersi inefficace anche contratto per cui è causa, essendo entrambi preordinati alla medesima operazione economica, ovverosia la realizzazione tramite la cooperativa del Piano integrato ideato da House 3.0. L'opponente ha, altresì rimarcato come il comportamento dell'odierno opposto, anche amministratore della Org_3 risultava contrario a buona fede, con conseguente applicabilità dell'art. 1460 c.c. e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 7 Si è costituito in giudizio che ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 deducendo che alcun collegamento poteva rinvenirsi tra la scrittura privata ed il contratto di cessione del piano alla Cooperativa e che era maturato il diritto al compenso, almeno per quanto riguarda la somma di € 45.000,00 più iva, in quanto l'agenzia aveva reperito l'85% degli assegnatari, non essendo previste ulteriori condizioni (contemplate, invece, nel contratto di cessione tra la e la ), Org_3 Parte_1 giacché la delibera del mutuo e il rogito dell'aria di intervento costituivano «semplici indicazioni temporale convenute per il riparto dei pagamenti». Ha altresì segnalato che, a seguito della diminuzione da 13 a 12 del numero delle unità abitative, la quota dell'85% delle assegnazioni corrispondeva a 10 appartamenti (onde la mancata ammissione del sig. alla cooperativa non risulta rilevante), Tes_1 rimarcando, comunque, che nel contratto con la cooperativa si faceva riferimento al raggiungimento di un numero di soci pari all'85% delle unità abitative, e che la valutazione sull'ammissione alla
Cooperativa era rimessa al gradimento degli organi direttivi. L'opposto ha altresì contestato di detenere in attualità cariche nell'ambito della cooperativa.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi (udienze del 13.1.22 e 15.12.22), ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03/10/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Deve, in primo luogo, disattendersi l'istanza di sospensione della presente causa, in attesa della definizione della causa RG 1178/2018 del Tribunale di Prato.
Occorre, anzitutto, rammentare che nella presente causa è dedotto il contratto tra (che ha ceduto Org_1 il proprio credito a e finalizzato all'intermediazione nell'adesione al CP_1 Parte_1
“programma integrato di intervento edilizio”, mentre nella causa RG 1178/2018 è dedotto il contratto tra la e la per la “cessione Controparte_5 Parte_1 del programma integrato di intervento edilizio”.
In diritto, merita ricordare che l'art. 295 c.p.c., nel prevedere che «il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa», presuppone che tra le due cause vi sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, che si ha quando l'esistenza di una situazione sostanziale è fatto costitutivo della fattispecie di altra situazione sostanziale. Deve, poi, precisarsi che dalla definizione della causa pregiudicante può dipendere la decisione della causa pregiudicata, solo laddove la pronuncia sulla prima faccia stato nel processo che ha ad oggetto la seconda, il che si verifica sempre ove le parti siano le stesse, ex art. 2909 c.c., mentre, ove le parti siano differenti, occorre valutare, sulla base della disciplina sui limiti soggettivi del giudicato, se la sentenza possa fare stato nei confronti del terzo (cfr. artt. 111 c.p.c.
e 2909 c.c.)
Osservato che non è, quindi, sufficiente l'esistenza di un collegamento negoziale tra più contratti perché possa operare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., deve segnalarsi che, nel caso di specie, risulta ostativa alla sospensione del presente giudizio la circostanza che i due processi coinvolgano parti diverse, rispetto alle quali non risulta — né è dedotto — che debbano estendersi gli effetti del giudicato della causa indicata come pregiudicante. Né rileva, poi, che una persona fisica parte del presente giudizio abbia pagina 4 di 7 rivestito un ruolo amministrativo in una delle persone giuridiche parte dell'altro giudizio, non avendo influenza sull'individuazione della parte sostanziale del processo.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento.
2.1. È pacifico tra le parti il conferimento, da parte di a di un “incarico Parte_1 Org_1 di promozione in esclusiva” (doc. 1 fasc. monitorio). La natura dell'incarico viene indicata, in contratto, come “mandato di promozione in esclusiva per la vendita” di immobile composto da 13 unità immobiliari
(che sarebbero poi divenute 12), con la previsione che il diritto al compenso (per complessivi
€ 100.000,00, oltre iva, da riproporzionarsi sul numero delle unità assegnate), sarebbe “maturato”
«all'ottenimento dell'assegnazione dell'85% delle unità immobiliari dell'oggetto d'intervento e nello specifico nel numero di 11 unità».
2.2. Quanto alla determinazione del momento della “assegnazione”, deve segnalarsi che non può ritenersi coincidente con il momento in cui le singole unità immobiliari edificate vengono trasferite ai soci, ma deve identificarsi con l'adesione dei soci alla cooperativa: ciò si ricava dai riferimenti temporale presenti in contratto (non oltre dicembre 2017, ove i lavori abbiano inizio entro il settembre 2017), che non sono compatibili con la compiuta realizzazione dell'edificio. Che la “conclusione dell'affare” debba identificarsi con l'ammissione alla cooperativa è, altresì, confermato dal punto D) del par. 8 del contratto, ove si indica che è «dovuta l'intera consulenza,, per ciascuna unità immobiliare, nel caso in cui il
PROMOTORE effettui l'assegnazione, anche dopo la scadenza dell'incarico, a persone a lui segnalate dell'AGENTE », dal che si ricava che presupposto il maturarsi del diritto al compenso è CP_2 la “assegnazione”, vale a dire l'effettiva partecipazione all'operazione, e non la semplice richiesta di adesione da parte del promittente.
2.3. L'opposto ha allegato, in sede monitoria, che la veva «ottenuto, grazie alla propria attività Org_1 di intermediazione, l'assegnazione di n. 11 unità abitative da realizzare all'interno del complesso», producendo undici moduli di adesione, tra cui quello di . L'opponente ha, Testimone_1 tuttavia, contestato che questi non era mai divenuto assegnatario o socio della cooperativa. L'opposta, al riguardo, ha precisato che l'appartamento era stato “opzionato” a giugno 2017 da , indicato Tes_1 come amministratore di fatto della , e che la circostanza che la non avesse ritenuto Parte_1 Org_3 di accogliere l'adesione non potesse ricadere sull'Agenzia immobiliare, deducendo che il «compenso dell'agenzia immobiliare non era subordinato all'effettiva conclusione dell'affare, in quanto l'incarico Con conferito da on può qualificarsi come contratto di mediazione» e che, in ogni caso, essendo, Org_1 nel frattempo, le unità immobiliari divenute 12, l'esclusione del sarebbe risultato ininfluente, Tes_1 in quanto «l'85% di 12 appartamenti corrisponde a 10 appartamenti per i quali l'agenzia immobiliare ha, senza dubbio, trovato acquirenti, le cui adesioni sono state ratificate ed accettate da parte della
». Org_3
Tali argomentazioni non persuadono. Quanto alla natura dell'incarico, anche ritenendo che il contratto sia da qualificarsi come mandato — il che trova, come sopra visto, un significativo indice testuale — deve rimarcarsi che, come sopra esposto, le parti hanno inteso individuare il raggiungimento dell'85% delle “assegnazioni” non come semplice termine per il pagamento, ma come presupposto per il sorgere del diritto al compenso, prevedendo che questo sarebbe “maturato” solo in quel momento, ed hanno specificamente fatto riferimento alla “conclusione dell'affare”. Per quanto riguarda, invece, il numero delle assegnazioni, deve segnalarsi che 10 appartamenti su 12 rappresentano l'83,3% del totale il che pagina 5 di 7 significa che, pur laddove sia intervenuta la diminuzione del numero totale degli appartamenti, la soglia corrisponderebbe comunque ad 11 unità.
2.4. Al fine di verificare se sussista il diritto al compenso, occorre allora verificare quante unità possano dirsi “assegnate”, vale a dire quanti siano, tra coloro che desideravano aderirvi, i soci effettivamente ammessi.
Ritiene il Tribunale che la (richiesta di) adesione del non possa essere presa in considerazione Tes_1 ai fini del raggiungimento della soglia, in quanto questi — fatto pacifico tra le parti — è stato escluso dalla società. Come sopra argomentato, invero, solo con l'ammissione alla cooperativa può intendersi perfezionata l'adesione dell'interessato e, quindi, utilizzando l'espressione di cui al contratto, la
“assegnazione” dell'unità immobiliare. Al riguardo, non appaiono assumere rilievo le ragioni dell'esclusione, non essendo in alcun modo argomentato in che termini la pendenza di un procedimento penale a carico del potesse essere ostativa alla partecipazione alla cooperativa. Tes_1
2.5. La domanda originariamente svolta in via monitoria risulta, dunque, immeritevole di accoglimento, non essendo maturato il diritto al compenso. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di
[...]
e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad CP_1 opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (prossimo al limite inferiore dello scaglione), di un importo compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00.
4. Quanto, infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, si osserva, in linea generale, che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale,
«richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, «pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni» (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento (così qualificata dall'opponente) non può essere accolta, in quanto questi non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte, il che preclude la richiesta liquidazione in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, portante n. 1460/2018, pronunciato il 3 dicembre 2018;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 406,50 per spese, € 8.500,00 per compensi di avvocato per il giudizio di pagina 6 di 7 opposizione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 19 aprile 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 446/2019 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARTINA GENTILE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO MASI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF p.iva ), titolare della ditta Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 individuale con il patrocinio dell'avv. BORRI Controparte_2
MARIA CECILIA
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 03/10/2023:
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha concluso come da foglio di PC Parte_1 depositato il 29.9.23, chiedendo, pertanto: «- accogliere l'opposizione, e per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 1460/2018 R.G. 3279/2018, emesso da Tribunale di Prato in data 21.11.2018 opposto, per tutte le causali esposte, e anche tenuto conto dell'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta da . per la palese avversa violazione agli Parte_1 obblighi di buona fede contrattuale;
- in ogni caso: laddove l'Ill.mo Giudice non intendesse accogliere immediatamente l'opposizione, sospendere, ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio, in attesa della definizione della causa iscritta al n. R.G. 1178/2018, pendente presso il Tribunale di Prato, G.I. Dott.
Bartoloni Saint – Omer. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, e con condanna, se ritenuto, di parte convenuta opposta, al risarcimento dei danni, liquidati anche in via equitativa, ai
pagina 1 di 7 sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi. * In via istruttoria, si insiste nelle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c.».
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha Controparte_2 concluso come da foglio di PC depositato il 25.9.23, chiedendo, pertanto: «-nel merito: rigettare la presente opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi suesposti, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1460/2018 (R.G. n. 3279/2018) emesso dal Tribunale di Prato in data 21.11.2018 e depositato in cancelleria in data 03.12.2018; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre IVA e CAP come per legge. In via istruttoria, […] ammissione delle istanze istruttorie come richieste e capitolate nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. depistata in data 24.10.2019 e non ammesse (prova per testi sui capitoli 4, 5 e 6 della seconda memoria istruttoria).
La ditta opposta si riporta, altresì, alle proprie opposizioni istruttorie ed insiste nell'eccezione di incapacità a testimoniare del Sig. escusso a controprova all'udienza del 15.12.22, Testimone_1 in quanto amministratore di fatto di H 3 all'epoca del conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare, e quindi titolare di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio. Si chiede, pertanto che venga dichiarata la nullità di tale prova testimoniale per violazione dell'art. 246 c.p.c.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 54.900,00 oltre interessi,
[...] spese della procedura liquidate in € 1.800,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso spese generali,
IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- che la aveva incaricato il 24.3.17 l Parte_1 Organizzazione_1 un contratto per la promozione esclusiva per la vendita di 12 (“inizialmente indicate come 13”) unità immobiliari da edificare nel Comune di Campi Bisenzio;
- che la società era “promotrice” mentre il soggetto attuatore er la cooperativa Parte_1 [...]
; Organizzazione_2
- che era previsto che il compenso di € 100.000,00, oltre iva, maturasse al raggiungimento dell'assegnazione dell'85% delle unità immobiliari (11 unità), da pagarsi non oltre il dicembre
2017, salvo slittamento dell'inizio dei lavori;
- che la veva ottenuto l'assegnazione delle 11 unità immobiliari;
Org_1
- che erano decorsi i termini per il pagamento della prima rata di € 45.000,00 oltre IVA, da corrispondersi alla delibera del mutuo e rogito dell'area di intervento (20.2.18);
- che il 20.6.18 la veva ceduto pro solvendo il proprio credito a Org_1 Controparte_1
Ha proposto opposizione , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché Parte_1
«laddove l'Ill.mo Giudice non [avesse inteso] accogliere immediatamente la presente opposizione, sospendere, ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio, in attesa della definizione della causa iscritta al n.
R.G. 1178/2018», con condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c.
pagina 2 di 7 ha contestato la pretesa dell'attore sostanziale rappresentando di essere una società dedita, Parte_1 all'ideazione, sviluppo e promozione di interventi di edilizia residenziale, da realizzarsi a cura di un soggetto terzo attuatore, avente generalmente la forma giuridica della società cooperativa. In particolare, esponeva di procedere solitamente alla ricerca del sito ove realizzare l'intervento edilizio, conseguendone il diritto di acquisto;
al reperimento di soggetti interessati ad acquistare le unità abitative da realizzarsi in loco;
allo studio e alla progettazione di soluzioni edificatorie adeguate;
all'individuazione delle imprese e dei professionisti che avrebbero reso la propria opera a favore della cooperativa nell'attuazione dell'intervento, nonché alla redazione di un analitico Business Plan descrittivo dei costi dell'operazione e del cronoprogramma delle attività. La ha definito nel complesso tali attività come un Parte_1
“Programma Integrato di Intervento Edilizio”, che trasferiva alla Cooperativa che, di volta in volta, si manifestasse interessata ad attuare quello specifico intervento.
L'opponente ha, poi, esposto, che l'intervento edilizio oggetto del Programma Integrato per cui è causa riguardava il complesso residenziale da realizzarsi in Campi Bisenzio, località . A tal fine, Org_2
. aveva precedentemente stipulato, in data 21.10.2016, con i Sig.ri e Parte_1 Controparte_3 un contratto preliminare di compravendita — anche in favore di persona da Controparte_4 nominare (la al momento della stipula del definitivo — per l'acquisto del terreno e del Org_3 fabbricato sul quale avrebbe dovuto realizzarsi l'intervento edilizio. Tra le prestazioni svolte da Pt_1
[...
. nell'ambito del Programma Integrato, vi era, altresì, il reperimento di soggetti interessati a rendersi assegnatari delle unità immobiliari oggetto di intervento. A tal fine House 3.0. aveva effettivamente Org_ conferito con contratto del 24 marzo 2017 alla incarico in esclusiva di reperire acquirenti/assegnatari per la vendita degli immobili. L'opponente ha, tuttavia, dedotto che non era Org_ maturato il diritto di al compenso in quanto non erano state soddisfatte alcune condizione a cui tale accordo doveva ritenersi subordinato: in primis, il mancato raggiungimento del numero di assegnatari degli alloggi, fissato contrattualmente nella misura dell'85% degli immobili, e nello specifico di 11 unità abitative.
L'opponente ha, altresì, dedotto il collegamento negoziale tra la scrittura privata di cui al presente giudizio con il contratto stipulato il 05.07.2017 tra la e la sorta tra i futuri Parte_1 Org_3 assegnatari degli immobili (tra cui lo stesso nominato amministratore della Controparte_1 cooperativa), costituitasi in data 09.06.2017; in particolare, ha dedotto che le condizioni sospensive contenute in detto ultimo contratto (mancata concessione del mutuo e mancato ottenimento titoli abilitativi, mancato raggiungimento dell'assegnazione dell'85% delle unità immobiliari) erano speculari rispetto a quelle contenute nella scrittura privata del 24.03.2017. Ha, poi, esposto che la si Org_3 era sottratta all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, palesando la volontà «di estromettere Pt_1
[...
. dal progetto da essa stessa ideato», tanto da richiedere, in altro giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Prato (RG 1178/2018) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di cessione del piano integrato, per il mancato avveramento delle condizioni sospensive del contratto di cessione.
L'opponente ha, quindi, dedotto, che, stante il collegamento negoziale, doveva ritenersi inefficace anche contratto per cui è causa, essendo entrambi preordinati alla medesima operazione economica, ovverosia la realizzazione tramite la cooperativa del Piano integrato ideato da House 3.0. L'opponente ha, altresì rimarcato come il comportamento dell'odierno opposto, anche amministratore della Org_3 risultava contrario a buona fede, con conseguente applicabilità dell'art. 1460 c.c. e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 7 Si è costituito in giudizio che ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 deducendo che alcun collegamento poteva rinvenirsi tra la scrittura privata ed il contratto di cessione del piano alla Cooperativa e che era maturato il diritto al compenso, almeno per quanto riguarda la somma di € 45.000,00 più iva, in quanto l'agenzia aveva reperito l'85% degli assegnatari, non essendo previste ulteriori condizioni (contemplate, invece, nel contratto di cessione tra la e la ), Org_3 Parte_1 giacché la delibera del mutuo e il rogito dell'aria di intervento costituivano «semplici indicazioni temporale convenute per il riparto dei pagamenti». Ha altresì segnalato che, a seguito della diminuzione da 13 a 12 del numero delle unità abitative, la quota dell'85% delle assegnazioni corrispondeva a 10 appartamenti (onde la mancata ammissione del sig. alla cooperativa non risulta rilevante), Tes_1 rimarcando, comunque, che nel contratto con la cooperativa si faceva riferimento al raggiungimento di un numero di soci pari all'85% delle unità abitative, e che la valutazione sull'ammissione alla
Cooperativa era rimessa al gradimento degli organi direttivi. L'opposto ha altresì contestato di detenere in attualità cariche nell'ambito della cooperativa.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi (udienze del 13.1.22 e 15.12.22), ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03/10/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Deve, in primo luogo, disattendersi l'istanza di sospensione della presente causa, in attesa della definizione della causa RG 1178/2018 del Tribunale di Prato.
Occorre, anzitutto, rammentare che nella presente causa è dedotto il contratto tra (che ha ceduto Org_1 il proprio credito a e finalizzato all'intermediazione nell'adesione al CP_1 Parte_1
“programma integrato di intervento edilizio”, mentre nella causa RG 1178/2018 è dedotto il contratto tra la e la per la “cessione Controparte_5 Parte_1 del programma integrato di intervento edilizio”.
In diritto, merita ricordare che l'art. 295 c.p.c., nel prevedere che «il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa», presuppone che tra le due cause vi sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, che si ha quando l'esistenza di una situazione sostanziale è fatto costitutivo della fattispecie di altra situazione sostanziale. Deve, poi, precisarsi che dalla definizione della causa pregiudicante può dipendere la decisione della causa pregiudicata, solo laddove la pronuncia sulla prima faccia stato nel processo che ha ad oggetto la seconda, il che si verifica sempre ove le parti siano le stesse, ex art. 2909 c.c., mentre, ove le parti siano differenti, occorre valutare, sulla base della disciplina sui limiti soggettivi del giudicato, se la sentenza possa fare stato nei confronti del terzo (cfr. artt. 111 c.p.c.
e 2909 c.c.)
Osservato che non è, quindi, sufficiente l'esistenza di un collegamento negoziale tra più contratti perché possa operare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., deve segnalarsi che, nel caso di specie, risulta ostativa alla sospensione del presente giudizio la circostanza che i due processi coinvolgano parti diverse, rispetto alle quali non risulta — né è dedotto — che debbano estendersi gli effetti del giudicato della causa indicata come pregiudicante. Né rileva, poi, che una persona fisica parte del presente giudizio abbia pagina 4 di 7 rivestito un ruolo amministrativo in una delle persone giuridiche parte dell'altro giudizio, non avendo influenza sull'individuazione della parte sostanziale del processo.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento.
2.1. È pacifico tra le parti il conferimento, da parte di a di un “incarico Parte_1 Org_1 di promozione in esclusiva” (doc. 1 fasc. monitorio). La natura dell'incarico viene indicata, in contratto, come “mandato di promozione in esclusiva per la vendita” di immobile composto da 13 unità immobiliari
(che sarebbero poi divenute 12), con la previsione che il diritto al compenso (per complessivi
€ 100.000,00, oltre iva, da riproporzionarsi sul numero delle unità assegnate), sarebbe “maturato”
«all'ottenimento dell'assegnazione dell'85% delle unità immobiliari dell'oggetto d'intervento e nello specifico nel numero di 11 unità».
2.2. Quanto alla determinazione del momento della “assegnazione”, deve segnalarsi che non può ritenersi coincidente con il momento in cui le singole unità immobiliari edificate vengono trasferite ai soci, ma deve identificarsi con l'adesione dei soci alla cooperativa: ciò si ricava dai riferimenti temporale presenti in contratto (non oltre dicembre 2017, ove i lavori abbiano inizio entro il settembre 2017), che non sono compatibili con la compiuta realizzazione dell'edificio. Che la “conclusione dell'affare” debba identificarsi con l'ammissione alla cooperativa è, altresì, confermato dal punto D) del par. 8 del contratto, ove si indica che è «dovuta l'intera consulenza,, per ciascuna unità immobiliare, nel caso in cui il
PROMOTORE effettui l'assegnazione, anche dopo la scadenza dell'incarico, a persone a lui segnalate dell'AGENTE », dal che si ricava che presupposto il maturarsi del diritto al compenso è CP_2 la “assegnazione”, vale a dire l'effettiva partecipazione all'operazione, e non la semplice richiesta di adesione da parte del promittente.
2.3. L'opposto ha allegato, in sede monitoria, che la veva «ottenuto, grazie alla propria attività Org_1 di intermediazione, l'assegnazione di n. 11 unità abitative da realizzare all'interno del complesso», producendo undici moduli di adesione, tra cui quello di . L'opponente ha, Testimone_1 tuttavia, contestato che questi non era mai divenuto assegnatario o socio della cooperativa. L'opposta, al riguardo, ha precisato che l'appartamento era stato “opzionato” a giugno 2017 da , indicato Tes_1 come amministratore di fatto della , e che la circostanza che la non avesse ritenuto Parte_1 Org_3 di accogliere l'adesione non potesse ricadere sull'Agenzia immobiliare, deducendo che il «compenso dell'agenzia immobiliare non era subordinato all'effettiva conclusione dell'affare, in quanto l'incarico Con conferito da on può qualificarsi come contratto di mediazione» e che, in ogni caso, essendo, Org_1 nel frattempo, le unità immobiliari divenute 12, l'esclusione del sarebbe risultato ininfluente, Tes_1 in quanto «l'85% di 12 appartamenti corrisponde a 10 appartamenti per i quali l'agenzia immobiliare ha, senza dubbio, trovato acquirenti, le cui adesioni sono state ratificate ed accettate da parte della
». Org_3
Tali argomentazioni non persuadono. Quanto alla natura dell'incarico, anche ritenendo che il contratto sia da qualificarsi come mandato — il che trova, come sopra visto, un significativo indice testuale — deve rimarcarsi che, come sopra esposto, le parti hanno inteso individuare il raggiungimento dell'85% delle “assegnazioni” non come semplice termine per il pagamento, ma come presupposto per il sorgere del diritto al compenso, prevedendo che questo sarebbe “maturato” solo in quel momento, ed hanno specificamente fatto riferimento alla “conclusione dell'affare”. Per quanto riguarda, invece, il numero delle assegnazioni, deve segnalarsi che 10 appartamenti su 12 rappresentano l'83,3% del totale il che pagina 5 di 7 significa che, pur laddove sia intervenuta la diminuzione del numero totale degli appartamenti, la soglia corrisponderebbe comunque ad 11 unità.
2.4. Al fine di verificare se sussista il diritto al compenso, occorre allora verificare quante unità possano dirsi “assegnate”, vale a dire quanti siano, tra coloro che desideravano aderirvi, i soci effettivamente ammessi.
Ritiene il Tribunale che la (richiesta di) adesione del non possa essere presa in considerazione Tes_1 ai fini del raggiungimento della soglia, in quanto questi — fatto pacifico tra le parti — è stato escluso dalla società. Come sopra argomentato, invero, solo con l'ammissione alla cooperativa può intendersi perfezionata l'adesione dell'interessato e, quindi, utilizzando l'espressione di cui al contratto, la
“assegnazione” dell'unità immobiliare. Al riguardo, non appaiono assumere rilievo le ragioni dell'esclusione, non essendo in alcun modo argomentato in che termini la pendenza di un procedimento penale a carico del potesse essere ostativa alla partecipazione alla cooperativa. Tes_1
2.5. La domanda originariamente svolta in via monitoria risulta, dunque, immeritevole di accoglimento, non essendo maturato il diritto al compenso. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di
[...]
e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad CP_1 opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (prossimo al limite inferiore dello scaglione), di un importo compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00.
4. Quanto, infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente, si osserva, in linea generale, che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale,
«richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, «pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni» (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento (così qualificata dall'opponente) non può essere accolta, in quanto questi non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte, il che preclude la richiesta liquidazione in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, portante n. 1460/2018, pronunciato il 3 dicembre 2018;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 406,50 per spese, € 8.500,00 per compensi di avvocato per il giudizio di pagina 6 di 7 opposizione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 19 aprile 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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