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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2065/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2065/2025 VG promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
IU AN (MI) Via Toscani 44B, C.F.: , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alice Monopoli del Foro di Milano, con domicilio eletto come in atti;
e da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Toscani 44B, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alice Carassale C.F._2 del Foro di Varese, con domicilio eletto come in atti;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, nonché con successive note scritte per l'udienza del 07/11/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“Affidamento e collocamento del figlio
Pag. 1 1. viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre.
I genitori hanno raggiunto degli accordi volti a riorganizzare la vita familiare e agevolare la sig.ra el reperire un'occupazione lavorativa e riavvicinarsi Pt_2 alla famiglia di origine, dalla quale può essere supportata anche nella gestione di in ragione di ciò convengono che possa trasferire, entro Per_1 Per_1 la fine del mese di agosto 2025, la propria residenza anagrafica e fissare stabilmente dimora, unitamente alla madre, a Gemonio (Va), in una prima fase presso l'appartamento di cui la signora nuda proprietaria in Via Cesare Pt_2
Battisti 12 ed ove già risiede la nonna materna che ne è usufruttuaria.
Il padre presta il proprio assenso al trasferimento della residenza e del domicilio del figlio in Gemonio, paese di origine della madre, ove il minore è ben inserito e sin dalla nascita trascorre del tempo durante i periodi di sospensione scolastica. con il mese di settembre 2025 verrà quindi inserito presso l'istituto Persona_2 scolastico E. Curti di Gemonio, con frequenza dal lunedì al venerdì con i seguenti orari (lunedì- mercoledì- giovedì dalle 8,20 alle 16 – martedì e venerdì dalle ore 8,20 alle 12,30), rispetto alla cui iscrizione il padre, acquisiste le opportune informazioni, fornisce il proprio assenso.
1.2.I genitori convengono che assumeranno tutte le scelte di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla cura e alla salute del medesimo, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e si impegnano a collaborare al fine di garantire un sereno percorso di crescita ed un continuativo rapporto con entrambe le figure genitoriali.
La madre, in particolare, si impegna a condividere con il padre ogni informazione relativa alla salute e al percorso scolastico di fornendo Per_1 il nominativo del pediatra di riferimento, fornendo le credenziali per aver accesso al registro elettronico e condividendo ogni comunicazione inerente: iniziative, incontri con i genitori, recite, gite, attività parascolastiche e quant'altro riguardante il figlio minore, ferma restando la possibilità per il padre di richiedere all'istituto scolastico/parascolastico di essere destinatario diretto di comunicazioni- in aggiunta alla madre- e di essere inserito in chat di gruppi scolastici/parascolastici.
Pag. 2 Assegnazione casa familiare e tempi di frequentazione genitori-figli
2. La casa familiare, sita in San IU AN verrà rilasciata dalla madre e dal figlio entro il termine del 31 agosto 2025. Gli arredi, gli elettrodomestici, la tv rimarranno presso la casa familiare mentre la sig.ra asporterà tutti i Pt_2 propri beni personali e quelli relativi al figlio. La signora asporterà Pt_2 altresì come concordato ai seguenti beni: sedie bianche giardino, canna verde giardino, aspirapolvere, 1 servizio di piatti, bicchieri, tazzine, macchina del caffè, pentola a pressione.
La signora l momento del rilascio consegnerà i mazzi di chiavi della casa Pt_2
e del box.
Le parti si impegnano a condividere al momento del rilascio, le letture relative ai consumi di luce, acqua e gas. La signora i impegna quindi a far fronte Pt_2 al pagamento delle utenze e delle spese condominiali di sua competenza maturate per il periodo di occupazione e sino alla data del rilascio, entro la fine del mese di settembre 2025. Il signor per contro, si impegna ad Pt_1 effettuare, entro 48 ore dalla riconsegna delle chiavi dell'immobile in suo favore, la volturazione delle utenze e a fornire alla signora attestazione Pt_2 dell'avvenuta richiesta, ritenendosi in difetto quest'ultima autorizzata a richiedere, decorso detto termine, la cessazione delle utenze alla medesima intestate.
2.1 Tenuto conto della necessità di di mantenere un rapporto costante e Per_1 continuativo con entrambi i genitori e considerata altresì la turnazione lavorativa del padre, i genitori concordano che le frequentazioni di quest'ultimo con il figlio si svolgeranno secondo le seguenti modalità, salvo diversi e migliori accordi:
- a) ll week end successivo alla settimana in cui il papà ha il turno lavorativo di mattina, quest'ultimo verrà a prendere presso il domicilio materno il Per_1 venerdì pomeriggio alle ore 16,00 e lo terrà con sè sino alla domenica pomeriggio quando la mamma lo andrà a riprendere a San IU AN, presso il domicilio paterno, alle ore 17,30, fatta salva la facoltà dei genitori di accordarsi per incontrarsi in una località a metà strada negli orari sopra indicati.
-b) il fine settimana successivo sarà di competenza per intero della mamma;
Pag.
3 -c) il week end successivo alla settimana in cui il papà ha il turno lavorativo serale, il papà terrà con sé nei mesi invernali, ovvero da novembre a marzo, Per_1 dal sabato mattina alle ore 10,00, sino alla domenica pomeriggio alle ore 17, con prelievo e riaccompagnamento che avverrà a cura di entrambi i genitori a metà strada tra i due domicili in località da concordare;
mentre nei mesi in cui le giornate si allungano e quindi da aprile a ottobre, il papà vedrà Per_1
l'intera giornata del sabato (o, in alternativa, l'intera giornata della domenica previo accordo tra i genitori) dalle ore 10 alle ore 19,00 con prelievo e riaccompagnamento che avverrà sempre a cura del padre nel caso in cui il trascorressero la giornata nella provincia di Varese, mentre nel caso in cui il padre e il bambino dovesse trascorrere la giornata fuori dalla provincia di
Varese, i genitori potranno accordarsi, con un anticipo di almeno qualche giorno, per incontrarsi la sera a metà strada in funzione del luogo dove il padre avrà trascorso la giornata con il bambino.
-d) il fine settimana successivo sarà nuovamente di competenza per intero del papà come indicato al punto a).
2.2 E' facoltà del padre tenere con sé il figlio per periodi maggiori durante il periodo di sospensione scolastica, previo accordo con la madre.
2.3 I genitori concordano che il padre possa contattare liberamente ogni giorno sul telefono cellulare di cui il bambino dispone e dei cui costi di Per_1 ricarica/mantenimento il padre si farà carico esclusivo.
2.4 Vacanze estive: in deroga al calendario ordinario e fatti salvi diversi accordi, trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore. Per_1
I periodi di ciascuno dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, almeno un mese prima della partenza, la località di destinazione e i recapiti di riferimento.
I genitori concordano che per le prossime vacanze estive 2025, Per_1 trascorrerà il periodo dal 1° al 9 agosto a Gemonio presso la nonna materna;
successivamente, in considerazione dell'imminente trasferimento di i Per_1 genitori concordano che trascorrerà le vacanze estive con il papà dal Per_1
10 al 30 agosto in Sicilia presso il domicilio del nonno paterno, sito in Riviera
Pag. 4 Mediterranea ( Ragusa). Il 09 agosto la mamma accompagnerà al Per_1 papà alle ore 17,30
Festività Natalizie: saranno suddivise in due periodi: dal 23/12 sino al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro, con il criterio dell'alternanza in mancanza di diverso e/o miglior accordo tra i genitori. In difetto di accordo, il prelievo presso il domicilio materno avverrà sempre a cura del padre ( orario da concordare in base agli impegni lavorativi) e quello presso il domicilio paterno avverrà sempre a cura della madre (orario da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori). Per le prossime festività 2025, i genitori concordano che il primo periodo verrà trascorso da con il papà ed il Per_1 secondo con la mamma con l'espressa previsione che trascorrerà la Per_1
Vigilia di Natale con il papà e la mamma si recherà a prenderlo alle ore 12 del giorno di Natale per poi riaccompagnarlo al domicilio paterno il giorno di Santo
Stefano alle ore 12; è facoltà dei genitori accordarsi per applicare questo schema, che prevede la suddivisione dei giorno di Santo Stefano e Natale, anche per gli anni successivi al 2025.
Compleanno del minore: I genitori concordano che il 5 gennaio, giorno del compleanno di sia sempre consentito al genitore che non ha con sé il Per_1 figlio di trascorre uno spazio temporale di due ore con il bambino, previo accordo con l'altro genitore.
Festività Pasquali: trascorrerà dal giovedì antecedente la Pasqua sino Per_1 alla domenica con un genitore (sino a dopo pranzo, orario da concordare di volta in volta tra i genitori) e dalla domenica al martedì successivo alla Pasqua con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità.
Per la Pasqua 2026, salvo diversi e migliori accordi la mamma lo terrà per il primo periodo e il papà il secondo.
Ponti e altre festività saranno da alternare tra i genitori, accorpandoli, ove possibile, ai fine settimana di spettanza di ciascuno.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici di con l'espressa previsione che, salvo diverso accordo, il prelievo al Per_1 domicilio materno avvenga sempre a cura del papà e quello presso il domicilio paterno sempre a cura della mamma.
Pag. 5 3. Mantenimento del figlio
Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre un assegno di €. 250,00 mensili, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
3.1 Il contributo al mantenimento versato dal padre, si intente integrato dalla quota di assegno unico a cui il padre rinuncia consentendo alla madre, a far data dal corrente mese di luglio 2025, di richiederlo e percepirlo in misura integrale e massima, stante la sua condizione di disoccupazione Il padre quindi si impegna a effettuare la pratica di rinuncia entro il termine del 10.08.2025 così che la sig.ra possa incassare direttamente l'intero importo dell'assegno unico;
Pt_2 sino ad allora gli importi percepiti dal signor dall'Inps verranno Pt_1 immediatamente versati per intero alla signora Pt_2
3.2 Le spese straordinarie, relative al figlio minore come indicate nelle Linee Guida sottoscritte dalla Corte d'Appello di Milano (prot. 8334/25 in “Protocolli e
Convenzioni”) in data 10.06.2025 che per quanto qui non previsto viene espressamente richiamato- verranno ripartite al 50% tra gli stessi, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori o altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequenza di istituti pubblici per la
Pag. 6 frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), nonché le relative spese per le trasferte;
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc…); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per
Pag. 7 iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di un dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
4. Assenso all'espatrio
I genitori si danno reciproca autorizzazione ed assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti d'identità equipollenti riguardanti i figli minori, idonei anche per l'espatrio.
5. I cani della famiglia
I cani della famiglia rimarranno affidati come segue: alla signora Per_3 Pt_2
e al sig. Ciascuno sosterrà le spese del cane a sè affidato, Pt_3 Pt_1 curandosi di far modificare il numero di telefono di riferimento indicato nel microchip del cane al medesimo affidato.
6. Definizione rapporti economici
I ricorrenti dichiarano, al di fuori di quanto stabilito nelle condizioni che precedono, di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pag. 8 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 07/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2065/2025 VG promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
IU AN (MI) Via Toscani 44B, C.F.: , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alice Monopoli del Foro di Milano, con domicilio eletto come in atti;
e da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Toscani 44B, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alice Carassale C.F._2 del Foro di Varese, con domicilio eletto come in atti;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, nonché con successive note scritte per l'udienza del 07/11/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“Affidamento e collocamento del figlio
Pag. 1 1. viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre.
I genitori hanno raggiunto degli accordi volti a riorganizzare la vita familiare e agevolare la sig.ra el reperire un'occupazione lavorativa e riavvicinarsi Pt_2 alla famiglia di origine, dalla quale può essere supportata anche nella gestione di in ragione di ciò convengono che possa trasferire, entro Per_1 Per_1 la fine del mese di agosto 2025, la propria residenza anagrafica e fissare stabilmente dimora, unitamente alla madre, a Gemonio (Va), in una prima fase presso l'appartamento di cui la signora nuda proprietaria in Via Cesare Pt_2
Battisti 12 ed ove già risiede la nonna materna che ne è usufruttuaria.
Il padre presta il proprio assenso al trasferimento della residenza e del domicilio del figlio in Gemonio, paese di origine della madre, ove il minore è ben inserito e sin dalla nascita trascorre del tempo durante i periodi di sospensione scolastica. con il mese di settembre 2025 verrà quindi inserito presso l'istituto Persona_2 scolastico E. Curti di Gemonio, con frequenza dal lunedì al venerdì con i seguenti orari (lunedì- mercoledì- giovedì dalle 8,20 alle 16 – martedì e venerdì dalle ore 8,20 alle 12,30), rispetto alla cui iscrizione il padre, acquisiste le opportune informazioni, fornisce il proprio assenso.
1.2.I genitori convengono che assumeranno tutte le scelte di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla cura e alla salute del medesimo, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e si impegnano a collaborare al fine di garantire un sereno percorso di crescita ed un continuativo rapporto con entrambe le figure genitoriali.
La madre, in particolare, si impegna a condividere con il padre ogni informazione relativa alla salute e al percorso scolastico di fornendo Per_1 il nominativo del pediatra di riferimento, fornendo le credenziali per aver accesso al registro elettronico e condividendo ogni comunicazione inerente: iniziative, incontri con i genitori, recite, gite, attività parascolastiche e quant'altro riguardante il figlio minore, ferma restando la possibilità per il padre di richiedere all'istituto scolastico/parascolastico di essere destinatario diretto di comunicazioni- in aggiunta alla madre- e di essere inserito in chat di gruppi scolastici/parascolastici.
Pag. 2 Assegnazione casa familiare e tempi di frequentazione genitori-figli
2. La casa familiare, sita in San IU AN verrà rilasciata dalla madre e dal figlio entro il termine del 31 agosto 2025. Gli arredi, gli elettrodomestici, la tv rimarranno presso la casa familiare mentre la sig.ra asporterà tutti i Pt_2 propri beni personali e quelli relativi al figlio. La signora asporterà Pt_2 altresì come concordato ai seguenti beni: sedie bianche giardino, canna verde giardino, aspirapolvere, 1 servizio di piatti, bicchieri, tazzine, macchina del caffè, pentola a pressione.
La signora l momento del rilascio consegnerà i mazzi di chiavi della casa Pt_2
e del box.
Le parti si impegnano a condividere al momento del rilascio, le letture relative ai consumi di luce, acqua e gas. La signora i impegna quindi a far fronte Pt_2 al pagamento delle utenze e delle spese condominiali di sua competenza maturate per il periodo di occupazione e sino alla data del rilascio, entro la fine del mese di settembre 2025. Il signor per contro, si impegna ad Pt_1 effettuare, entro 48 ore dalla riconsegna delle chiavi dell'immobile in suo favore, la volturazione delle utenze e a fornire alla signora attestazione Pt_2 dell'avvenuta richiesta, ritenendosi in difetto quest'ultima autorizzata a richiedere, decorso detto termine, la cessazione delle utenze alla medesima intestate.
2.1 Tenuto conto della necessità di di mantenere un rapporto costante e Per_1 continuativo con entrambi i genitori e considerata altresì la turnazione lavorativa del padre, i genitori concordano che le frequentazioni di quest'ultimo con il figlio si svolgeranno secondo le seguenti modalità, salvo diversi e migliori accordi:
- a) ll week end successivo alla settimana in cui il papà ha il turno lavorativo di mattina, quest'ultimo verrà a prendere presso il domicilio materno il Per_1 venerdì pomeriggio alle ore 16,00 e lo terrà con sè sino alla domenica pomeriggio quando la mamma lo andrà a riprendere a San IU AN, presso il domicilio paterno, alle ore 17,30, fatta salva la facoltà dei genitori di accordarsi per incontrarsi in una località a metà strada negli orari sopra indicati.
-b) il fine settimana successivo sarà di competenza per intero della mamma;
Pag.
3 -c) il week end successivo alla settimana in cui il papà ha il turno lavorativo serale, il papà terrà con sé nei mesi invernali, ovvero da novembre a marzo, Per_1 dal sabato mattina alle ore 10,00, sino alla domenica pomeriggio alle ore 17, con prelievo e riaccompagnamento che avverrà a cura di entrambi i genitori a metà strada tra i due domicili in località da concordare;
mentre nei mesi in cui le giornate si allungano e quindi da aprile a ottobre, il papà vedrà Per_1
l'intera giornata del sabato (o, in alternativa, l'intera giornata della domenica previo accordo tra i genitori) dalle ore 10 alle ore 19,00 con prelievo e riaccompagnamento che avverrà sempre a cura del padre nel caso in cui il trascorressero la giornata nella provincia di Varese, mentre nel caso in cui il padre e il bambino dovesse trascorrere la giornata fuori dalla provincia di
Varese, i genitori potranno accordarsi, con un anticipo di almeno qualche giorno, per incontrarsi la sera a metà strada in funzione del luogo dove il padre avrà trascorso la giornata con il bambino.
-d) il fine settimana successivo sarà nuovamente di competenza per intero del papà come indicato al punto a).
2.2 E' facoltà del padre tenere con sé il figlio per periodi maggiori durante il periodo di sospensione scolastica, previo accordo con la madre.
2.3 I genitori concordano che il padre possa contattare liberamente ogni giorno sul telefono cellulare di cui il bambino dispone e dei cui costi di Per_1 ricarica/mantenimento il padre si farà carico esclusivo.
2.4 Vacanze estive: in deroga al calendario ordinario e fatti salvi diversi accordi, trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore. Per_1
I periodi di ciascuno dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, almeno un mese prima della partenza, la località di destinazione e i recapiti di riferimento.
I genitori concordano che per le prossime vacanze estive 2025, Per_1 trascorrerà il periodo dal 1° al 9 agosto a Gemonio presso la nonna materna;
successivamente, in considerazione dell'imminente trasferimento di i Per_1 genitori concordano che trascorrerà le vacanze estive con il papà dal Per_1
10 al 30 agosto in Sicilia presso il domicilio del nonno paterno, sito in Riviera
Pag. 4 Mediterranea ( Ragusa). Il 09 agosto la mamma accompagnerà al Per_1 papà alle ore 17,30
Festività Natalizie: saranno suddivise in due periodi: dal 23/12 sino al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro, con il criterio dell'alternanza in mancanza di diverso e/o miglior accordo tra i genitori. In difetto di accordo, il prelievo presso il domicilio materno avverrà sempre a cura del padre ( orario da concordare in base agli impegni lavorativi) e quello presso il domicilio paterno avverrà sempre a cura della madre (orario da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori). Per le prossime festività 2025, i genitori concordano che il primo periodo verrà trascorso da con il papà ed il Per_1 secondo con la mamma con l'espressa previsione che trascorrerà la Per_1
Vigilia di Natale con il papà e la mamma si recherà a prenderlo alle ore 12 del giorno di Natale per poi riaccompagnarlo al domicilio paterno il giorno di Santo
Stefano alle ore 12; è facoltà dei genitori accordarsi per applicare questo schema, che prevede la suddivisione dei giorno di Santo Stefano e Natale, anche per gli anni successivi al 2025.
Compleanno del minore: I genitori concordano che il 5 gennaio, giorno del compleanno di sia sempre consentito al genitore che non ha con sé il Per_1 figlio di trascorre uno spazio temporale di due ore con il bambino, previo accordo con l'altro genitore.
Festività Pasquali: trascorrerà dal giovedì antecedente la Pasqua sino Per_1 alla domenica con un genitore (sino a dopo pranzo, orario da concordare di volta in volta tra i genitori) e dalla domenica al martedì successivo alla Pasqua con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità.
Per la Pasqua 2026, salvo diversi e migliori accordi la mamma lo terrà per il primo periodo e il papà il secondo.
Ponti e altre festività saranno da alternare tra i genitori, accorpandoli, ove possibile, ai fine settimana di spettanza di ciascuno.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici di con l'espressa previsione che, salvo diverso accordo, il prelievo al Per_1 domicilio materno avvenga sempre a cura del papà e quello presso il domicilio paterno sempre a cura della mamma.
Pag. 5 3. Mantenimento del figlio
Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre un assegno di €. 250,00 mensili, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
3.1 Il contributo al mantenimento versato dal padre, si intente integrato dalla quota di assegno unico a cui il padre rinuncia consentendo alla madre, a far data dal corrente mese di luglio 2025, di richiederlo e percepirlo in misura integrale e massima, stante la sua condizione di disoccupazione Il padre quindi si impegna a effettuare la pratica di rinuncia entro il termine del 10.08.2025 così che la sig.ra possa incassare direttamente l'intero importo dell'assegno unico;
Pt_2 sino ad allora gli importi percepiti dal signor dall'Inps verranno Pt_1 immediatamente versati per intero alla signora Pt_2
3.2 Le spese straordinarie, relative al figlio minore come indicate nelle Linee Guida sottoscritte dalla Corte d'Appello di Milano (prot. 8334/25 in “Protocolli e
Convenzioni”) in data 10.06.2025 che per quanto qui non previsto viene espressamente richiamato- verranno ripartite al 50% tra gli stessi, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori o altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequenza di istituti pubblici per la
Pag. 6 frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), nonché le relative spese per le trasferte;
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc…); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per
Pag. 7 iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di un dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
4. Assenso all'espatrio
I genitori si danno reciproca autorizzazione ed assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti d'identità equipollenti riguardanti i figli minori, idonei anche per l'espatrio.
5. I cani della famiglia
I cani della famiglia rimarranno affidati come segue: alla signora Per_3 Pt_2
e al sig. Ciascuno sosterrà le spese del cane a sè affidato, Pt_3 Pt_1 curandosi di far modificare il numero di telefono di riferimento indicato nel microchip del cane al medesimo affidato.
6. Definizione rapporti economici
I ricorrenti dichiarano, al di fuori di quanto stabilito nelle condizioni che precedono, di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pag. 8 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 07/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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