Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 27 giugno 2013, n. 77
Articolo 3
- Legge 27 giugno 2013, n. 77
Articolo 4 della Legge 27 giugno 2013, n. 77
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2 luglio 2013
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