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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2646/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054525630000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, il
Ricorrente_1sig. ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
293202000545256300, notificata il 28.2.2023 con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. € 512,40 per tassa auto, anno 2017, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e della cartella, l'intervenuta prescrizione e la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'atto presupposto è infondata. L'art. 2 della L.R. 16/2015 (Norme in materia di tasse automobilistiche) dispone che: “1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal DPR 39/1953 e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis)
e b), del D.Legs 472/97 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la
Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del DPT 602/73, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e
l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Alla luce di tale disposizione normativa
è di tutta evidenza, quindi, che la Regione Sicilia può emettere e formare il ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Quanto al lamentato vizio di omessa notifica della cartella è di tutta evidenza che la cartella è giunta a conoscenza del destinatario, tanto è vero che è stata oggetto di impugnazione per cui gli eventuali vizi di notifica, peraltro non specificati dal ricorrete, sono stati sanati ex art 156, comma 3, c.p.c. laddove è previsto che “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Non miglior sorte ha l'eccezione di prescrizione posto che la cartella è stata notificata il
28.2.2023 e quindi nel termine triennale previsto dalla legge, tenuto conto della legislazione “COVID”. L'art 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 al comma 4 bis prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione. Nel caso in oggetto il carico è stato affidato dalla Regione Sicilia ad ADER il
30.7.2020 per cui il termine ultimo per la notifica della cartella scadeva il 31.12.2023.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Giudice
UN CI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2646/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054525630000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, il
Ricorrente_1sig. ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
293202000545256300, notificata il 28.2.2023 con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. € 512,40 per tassa auto, anno 2017, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e della cartella, l'intervenuta prescrizione e la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'atto presupposto è infondata. L'art. 2 della L.R. 16/2015 (Norme in materia di tasse automobilistiche) dispone che: “1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal DPR 39/1953 e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis)
e b), del D.Legs 472/97 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la
Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del DPT 602/73, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e
l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Alla luce di tale disposizione normativa
è di tutta evidenza, quindi, che la Regione Sicilia può emettere e formare il ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Quanto al lamentato vizio di omessa notifica della cartella è di tutta evidenza che la cartella è giunta a conoscenza del destinatario, tanto è vero che è stata oggetto di impugnazione per cui gli eventuali vizi di notifica, peraltro non specificati dal ricorrete, sono stati sanati ex art 156, comma 3, c.p.c. laddove è previsto che “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Non miglior sorte ha l'eccezione di prescrizione posto che la cartella è stata notificata il
28.2.2023 e quindi nel termine triennale previsto dalla legge, tenuto conto della legislazione “COVID”. L'art 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 al comma 4 bis prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione. Nel caso in oggetto il carico è stato affidato dalla Regione Sicilia ad ADER il
30.7.2020 per cui il termine ultimo per la notifica della cartella scadeva il 31.12.2023.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Giudice
UN CI