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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. Annalisa Gianfelice Presidente
Dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 17/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dall'Avv. Annavittoria Banzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Falconara Marittima, Via Puglie n. 8, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello in atti, la quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_1
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 13 (c.f. ), rappresenta e difesa dall'Avv. E_ C.F._2
Emanuele Giorgini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Falconara Marittima, Via Cavour
n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_2 [...]
Email_3
-appellati-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 1659/2023 Tribunale di Ancona, R.G. n. 4510/2019, pubblicata il
29/11/2023 e notificata il 06/12/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Ancona adita, contrariis reiectis: - In via
principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1659/2023, emessa dal Tribunale di Ancona, Seconda Sezione
civile, Giudice Dott.ssa Pietracci Patrizia, nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 4510/2019,
depositata il 29 novembre 2023, notificata il 06.12.2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 810/2019, emesso il 21.05.2019 dal
Tribunale di Ancona, IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da
controparte di restituzione di € 106.591,11 perché totalmente infondata;
in via riconvenzionale,
condannare la sig.ra a restituire alla sig.ra le somme di E_ Parte_1
esclusiva proprietà di quest'ultima e di cui l'opposta si è indebitamente appropriata nel corso degli
anni il cui esatto ammontare verrà accertato nel presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA e per mera
completezza difensiva, compensare gli importi richiesti da con quelli di E_
esclusiva proprietà/provenienza della sig.ra e di cui l'opposta si è illegittimamente Parte_1
appropriata nel corso degli anni.
pagina 2 di 13 Con vittoria di spese comprese quelle di CTU, compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali
e oneri come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, per i motivi sopra
illustrati, in caso di reciproca soccombenza, con compensazione delle spese di lite e di CTU tra le
parti.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte
le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- Ex art. 210 c.p.c., Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ordinare alla sig.ra CP_1
e/o a di esibire in giudizio al fine dell'acquisizione, i contratti della Polizze
[...] CP_2
intestate alla sig.ra e gli estratti dei relativi premi versati al fine di E_
quantificarne l'esatto e attuale ammontare”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, disattesa e reietta, respingere, siccome infondato in fatto e in diritto, il gravame principale
proposto dalla sig.ra con atto di citazione 04/01/2024 avverso la sentenza Parte_1
29/11/2023 n. 1659/2023 del Tribunale di Ancona in composizione monocratica nella persona della
Dottoressa Patrizia Pietracci.
In accoglimento dell'impugnazione incidentale formulata con questa comparsa e in parziale riforma
del secondo capo del dispositivo della sentenza 29/11/2023 n. 1659/2023 del Tribunale di Ancona,
dichiarare che all'importo di € 130.781,26 riconosciuto a favore della sig.ra E_
, di cui al primo capo del dispositivo della sentenza gravata, sia da computare in detrazione
[...]
esclusivamente la somma di € 63.014,00, pari al 50% delle somme prelevate dalla sig.ra
[...]
dal conto corrente cointestato e quantificate in complessivi € 126.028,00 a pag. 10 CP_1
dell'elaborato peritale 02/08/2022.
In linea del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi di parziale accoglimento del gravame
principale e in riproposizione delle conclusioni spiegate dalla odierna appellata con la memoria
conclusionale depositata in prime cure il 27/03/2023 (doc.n.57) : a) confermare integralmente il
pagina 3 di 13 decreto ingiuntivo n. 810 emesso in data 21/05/2019 dal Tribunale di Ancona in forza del quale la
sig.ra è stata condannata a corrispondere alla sig.ra Parte_1 E_
la complessiva somma di euro 38.776,74 nonché interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. e spese
[...]
liquidate in complessivi € 1.591,00 (€ 1.305,00 per compensi + € 286,00 per spese) oltre spese
generali e accessori come per legge;
b) condannare la sig.ra a Parte_1
corrispondere alla sig.ra l'ulteriore somma di € 28.990,52 oltre E_
interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla domanda al saldo effettivo;
c) condannare la sig.ra
al pagamento delle spese e del compenso professionale del primo grado di Parte_1
giudizio. Condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e del compenso
professionale di questo grado di giudizio.
Ci si oppone all'ammissione della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., formulata dall'appellante,
poiché totalmente irrilevante per i motivi di cui in premessa ed anche inammissibile poiché
estremamente generica”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 810/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 38.776,74, pari al 50% delle somme ricavate dalla opponente E_
dal rimborso in data 20/9/2017 di buoni fruttiferi postali, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla opposta, ha revocato il predetto DI ed ha condannato Parte_1
al pagamento in favore di del complessivo importo di € 130.781,26,
[...] E_
oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
Espletata la prova per testi e CTU contabile, il Tribunale di Ancona riteneva:
-integralmente condivisibili le conclusioni raggiunte dal perito d'ufficio;
-non superata la presunzione legale iuris tantum di cui all'art. 1298 co. 2 c.c. sulla base del compendio istruttorio acquisito al processo e in particolare della copiosa documentazione bancaria versata in atti pagina 4 di 13 per lo più dall'opposta e comprovante la sua capacità reddituale, delle dichiarazioni testimoniali rese da e degli ulteriori elementi logico deduttivi desumibili dal comportamento processuale Testimone_1
delle parti;
-provata sulla base degli estratti del conto corrente Banco Posta cointestato n. 17253955 l'affermazione di parte opposta per cui ben 11 versamenti erano stati eseguiti da parte della sola E_
sul conto corrente comune per un totale di € 253.419,21 e che la stessa aveva eseguito alcuni
[...]
versamenti dalla città di Falconara Marittima per un totale di€ 10.800,00, nonché fatto confluire sul conto cointestato € 4.640,52 a seguito di disinvestimento eseguito in data 21/01/2014 dal fondo comune di investimento, denominato Banco Posta Step;
-inammissibile in quanto tardiva l'allegazione svolta dall'opponente nella prima Parte_1
memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., con la quale si contestava l'effettuazione da parte della opposta di prelevamenti dal conto corrente cointestato diversi ed ulteriori rispetto a quelli elencati in citazione, per un totale aggiuntivo di € 59.600,00;
-provata sulla base della disposta consulenza tecnica d'ufficio l'esistenza di un credito in capo alla opposta di € 130.781,26 derivante dalle operazioni di disinvestimento e prelevamento operate da in data 16/1/2018 e 20/3/2018 di ulteriori buoni postali acquistati con denaro Parte_1
proveniente dal conto corrente cointesto, somma questa da cui doveva essere scomputata quella di €
13.782,20 (pari al 50% del ricavato del disinvestimento in data 20/10/2006, 17/3/2008 e 15/11/2012 da parte della opposta di buoni postali, importo questo non versato sul conto corrente cointestato) che doveva essere restituito alla opponente dalla opposta.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 04/01/2024, Parte_1
articolando i seguenti motivi di gravame: 1) errata ricostruzione dei fatti operata dalla
[...]
sentenza impugnata;
errata applicazione dell'art. 2002 c.c. e degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché dell'art. 1298, 2° comma c.c.; 2) errata applicazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c.; 3) errata ricostruzione dei pagina 5 di 13 fatti in relazione alla mancata considerazione degli importi di cui al piano di accumulo pari ad Euro
3.650,00; 4) errata applicazione degli artt. 185 bis e 92 c.p.c..
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, e in via incidentale ha proposto appello avverso il capo di sentenza che ha accertato il diritto di a vedersi riconosciuto il Parte_1
50% del ricavato dello smobilizzo delle polizze operato il 20/10/2006, il 17/3/2008 e il 15/11/2012.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, rilevando innanzitutto che la CTU posta a base della stessa, pur corretta sotto il profilo contabile, non era condivisibile nella parte in cui aveva considerato la provvista utilizzata per gli investimenti riferibile alle cointestatarie del conto nella misura del 50% ciascuna. Sul rilievo che le due pretese creditorie avanzate dall'appellata erano tra loro distinte (in quanto una relativa allo smobilizzo dei buoni fruttiferi oggetto dell'ingiunzione opposta, l'altra relativa all'indebito prelievo di somme dal conto corrente azionata in via riconvenzionale dall'opposta ), aggiunge inoltre E_
che le stesse, in quanto tali, andavano singolarmente esaminate dal Giudice che, invece, ha operato una trattazione unica, applicando erroneamente per tutti gli importi richiesti il principio di cui all'art. 1298,
2 comma c.c.. Eccepisce, infine, l'appellante che non costituendo il buono fruttifero titolo di credito,
ma titolo di legittimazione, il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere revocato, difettando i presupposti di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., in particolare il credito vantato dalla opposta non era certo nel suo ammontare, né liquido né esigibile, né poteva presumersi dalla cointestazione.
Il motivo in tutte le sue articolazioni appare infondato.
In relazione all'ultimo profilo rilevato, il Collegio deve innanzitutto dichiarare l'inammissibilità
dell'eccezione in quanto proposta per la prima volta in questa sede in violazione dell'art. 345 c.p.c..
In ogni caso la stessa si appalesa infondata.
Come è noto, affinché un soggetto possa chiedere al Giudice competente di pronunciare un'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., è necessario che sia titolare di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, non avendo alcuna rilevanza se il diritto sia pagina 6 di 13 incorporato in un documento di legittimazione o in titolo di credito vero e proprio. Nella specie la cointestazione dell'investimento e la presunzione di pari provenienza della somma utilizzata come provvista dello stesso costituivano elementi sufficienti per l'emissione del richiesto provvedimento monitorio.
Quanto all'accertato non superamento della presunzione iuris tantum di contitolarità ex art. 1298 co. 2
c.c. delle somme depositate sul conto corrente cointestato occorre qui innanzitutto ribadire l'onere probatorio posto dal primo giudice a carico della odierna appellante. L'affermazione trova infatti conforto nella giurisprudenza di legittimità, (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 27069 del 14/09/2022; nonché
n. 77/2018) laddove, con riguardo al conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, afferma che “i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la
banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in
quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo
derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto
interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di
parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente
facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso
espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua
spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf.
Cass. n. 18777/2015)” [...] “Trattasi di una presunzione legale juris tantum (quale quella di cui
all'articolo 1298, secondo comma, c.c.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio,
e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. civ.,
n. 1087/2000), ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la
materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa
abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (in questo senso
Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022; Cass. civ. sez. lav., 27/07/2020, n.15966).
pagina 7 di 13 Ciò posto, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'opponente odierna appellante ha sì allegato che il denaro proveniva da provvista propria, ma non ha tuttavia provato adeguatamente la circostanza. Ed
infatti, a fronte dell'inconsistenza della deduzione di parte appellante che la opposta oggi appellata, per la sua giovane età (che in realtà superava già i trenta anni), non poteva avere “somme proprie da
mettere a risparmio” (tenuto conto che la medesima era titolare di un reddito proprio in quanto pacificamente dipendente del dal 1980, come provato anche Controparte_3
documentalmente dal cedolino dello stipendio depositato sub doc. 14), del fatto che lo stipendio/la pensione della appellante era del tutto verosimilmente (in mancanza di allegazione di ulteriori entrate)
destinato/a anche e soprattutto al soddisfacimento delle proprie ordinarie esigenze di vita (ivi compreso il compenso dovuto alla teste , qualificata dalla stessa appellante come “badante” quantomeno Tes_2
dal 2015 come risulta dalle dichiarazioni della predetta teste) e della sostanziale non utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte al fine di superare la presunzione di cui alla richiamata disposizione
(se da un lato le dichiarazioni della teste posso ritenersi non pienamente credibili, in quanto Tes_3
figlia dell'appellata ed asseritamente intestataria di polizze stipulate con denaro proveniente dal conto cointestato per cui è causa, le dichiarazioni della teste , citata a controprova dall'appellante, Tes_2
appaiono irrilevanti ai fini del decidere, avendo questa dichiarato espressamente “non mi interessavo
delle questioni economiche della sig.ra io la accompagnavo alla Posta per prendere lo Pt_1
stipendio con assegno che mi aveva fatto la sig.ra , che teneva il libretto”) il nominato CP_1
CTU, in risposta alle osservazioni sul punto svolte dall'appellante all'elaborato peritale, ha ribadito di non avere “rilevato l'esistenza di alcun elemento utile per individuare l'effettivo contributo finanziario
delle singole parti, in presenza di Buoni fruttiferi, di un c/c cointestato, etc.,” sicché “non poteva far
altro che ipotizzare che i fondi investiti fossero tutti di provenienza delle cointestatarie al 50%
ciascuna”(v. pag. 4 dell'allegato n. 8 all'elaborato peritale)”. Tali conclusioni non appaiono superabili in questa sede dall'appellante atteso che la stessa si è limitata a generici richiami alla documentazione pagina 8 di 13 prodotta senza che fossero puntualmente indicati gli elementi necessari al superamento della presunzione posta a base della decisione.
Quanto all'ultimo profilo in contestazione (esame unico delle domande avanzate dalla appellata) il
Collegio si limita a rilevare che in ogni caso la questione sottoposta all'esame del giudicante è quella relativa alla verifica della provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto di ulteriori buoni fruttiferi, il cui ricavo, a seguito dello smobilizzo, è stato prelevato dal conto corrente cointestato dalla appellante (cfr. relazione di CTU), sicché adeguatamente il primo giudice ha effettuato una valutazione unitaria delle questioni sottoposte al suo esame. Nel merito per le stesse ragioni esposte in relazione alla condanna alla restituzione delle somme oggetto di ricorso monitorio, il Collegio ritiene infondato il gravame relativo alla pronunciata condanna alla restituzione della somma di € 106.591,11, la cui domanda è stata avanzata da in via riconvenzionale in comparsa di E_
costituzione e risposta di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante impugna il capo di sentenza che ha dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le allegazioni contenute nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
con le quali ella ha contestato che l'appellata aveva provveduto a prelevamenti dal conto corrente cointestato, ulteriori rispetto a quelli elencati nell'atto di citazione in opposizione per un totale aggiuntivo di € 59.600,00.
Il motivo va rigettato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale “la memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1,
consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le
domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni
formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione (ex
multis, Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 13/05/2016, Rv. 639817 -01; Sez. 1, Sentenza n. 3806 del
26/02/2016, Rv. 638877 -01; Sez. 3, Sentenza n. 25409 del 12/11/2013, Rv. 629119 -01; Sez. U,
Sentenza n. 3567 del 14/02/2011, Rv. 616565 -01)” (Cass. civ. Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30745)
pagina 9 di 13 Come noto, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. vecchia formulazione, parte attorea soltanto nel corso dell'udienza di trattazione poteva proporre le domande e le eccezioni, conseguenza della domanda riconvenzionale, mentre con la prima memoria di cui al co. 6 egli poteva solo precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Nel caso di specie l'appellante avrebbe dovuto allegare le circostanze relative agli ulteriori prelievi all'udienza di trattazione e non con la prima memoria.
Meritevole di accoglimento è, invece, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non ha tenuto conto nella ricostruzione del rapporto dare / avere tra le parti dell'importo relativo al piano di accumulo pari a
€ 3.650,00.
Stante la presunzione di contitolarità delle somme fin qui ribadito, anche il suddetto importo è da dividersi in pari misura tra le parti.
Va, infine, rigettato l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante censura il capo di sentenza che ha posto integralmente a suo carico le spese di lite.
Dal complesso delle difese articolate sul punto sembrerebbe sostenere l'appellante che la pronunciata condanna le è stata inflitta dal Tribunale per il fatto di non aver accettato la proposta conciliativa,
diversamente da quanto operato dalla propria controparte. Aggiunge inoltre che il decreto ingiuntivo è
stato revocato, sicché la condanna appare del tutto immotivata.
Sotto il primo profilo, il Collegio si limita a rilevare che la condanna è stata pronunciata dal Tribunale
in applicazione del principio della soccombenza. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. sent. n. 9587 del 12/5/2015; ord. n. 17854 del 27/8/2020),
quello per cui “La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata
all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.,
sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche
minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente
pagina 10 di 13 subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente
rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia
qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che
questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento
dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute”.
Quanto all'avvenuta revoca del DI opposto, questa Corte non può che prendere atto dell'erroneità della decisione del primo giudice che, rigettata l'opposizione proposta da avrebbe Parte_1
dovuto limitarsi a pronunciare ulteriore capo di condanna nei suoi confronti.
In senso contrario, ai fini della richiesta compensazione delle spese di lite, non può essere valorizzata la circostanza che il Tribunale ha accertato il diritto della appellante a percepire il 50% dello smobilizzo delle polizze assicurative, tenuto conto del valore residuale di detto importo rispetto a quello accertato a suo carico ed in favore dell'appellata e del fatto che a norma dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite è una facoltà discrezionale del giudice “ il quale non è tenuto a dare ragione con una
espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di
condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,
non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione) (cfr.
Cass. ord. n. 11329 del 26/04/2019).
Da rigettarsi, infine, è l'appello incidentale proposto dalla appellata . E_
Lamenta quest'ultima che il Giudice di prime cure, pronunciandosi ultra petitum, avrebbe effettuato un inammissibile accertamento d'ufficio del diritto di credito in capo alla sig.ra nella Parte_1
quota di ½ del ricavato del disinvestimento in data 20/10/2006, 17/3/2008 e 15/11/2012 di buoni fruttiferi.
Assume l'appellante incidentale che non ha mai rivendicato la contitolarità dei Parte_1
diritti correlati ai suddetti investimenti, ma ha semplicemente prospettato la tesi che le stesse fossero stati operati con denaro prelevato dal conto corrente cointestato, chiedendone la ripetizione. Il pagina 11 di 13 “petitum” sotteso alla domanda riconvenzionale dell'opponente avrebbe dovuto portare il Giudice a riconoscere in capo a esclusivamente il diritto a ricevere il 50% delle somme Parte_1
prelevate da dal conto corrente comune, non di quelle risultanti all'esito dello E_
smobilizzo.
L'assunto è infondato.
Come emerso all'esito della perizia, le polizze sono state accese utilizzando somme provenienti dal conto cointestato, che in ragione del mancato superamento della presunzione di cui all'art. 1298 c.c.
sono da considerarsi di titolarità di ciascuna delle due parti al 50%.
Appare evidente che, pertanto, vada riconosciuto anche in capo a il diritto a Parte_1
vedersi riconosciuto quanto risultante all'esito dello smobilizzo, in ragione del fatto che per l'effettuazione di detti investimenti è stata utilizzata una provvista tratta da un conto corrente cointestato e quindi a lei riconducibile e che i buoni erano comunque cointestati ad entrambe le parti come accertato dal CTU nominato in primo grado (cfr. pagg. 7 e 8).
Tenuto conto del seppur limitato accoglimento dell'appello principale e del rigetto di quello incidentale, le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante incidentale ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1659/2023 Tribunale di Ancona, R.G. n. 4510/2019, pubblicata il 29/11/2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna al pagamento in favore di della Parte_1 E_
somma di € 128.956,26 oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
pagina 12 di 13 dichiara tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di E_
contributo unificato di € 1.138,50 ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/04/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
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