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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. US Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1693 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Picone Francesca, che la rappresenta e difen- de, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il 23 dicembre Controparte_1
1958, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cassaro Rosalba, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 9 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 26 luglio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 23 luglio 2024, premettendo di Parte_1
avere – in data 26 giugno 1982 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati due figli, e US, mag-
[...] Per_1
giorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pro- nunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto il venir meno dell'affectio coniuga- lis a causa di incompatibilità caratteriali.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della moglie, versandole un assegno mensile di importo pari ad euro 350,00, da ridurre ad euro 180,00, al momento della percezione da parte della della pensione sociale. CP_1
Costituitosi con memoria, depositata il 28 novembre 2024, CP_1
non si è opposta alla domanda di separazione, ma, allegando di
[...]
essere priva di mezzi e di aiutare economicamente e moralmente il figlio
[...]
affetto da grave fragilità mentale, e il suo nucleo familiare, ha chiesto la Per_2
previsione dell'obbligo a carico dello di corrisponderle un assegno Parte_1
di mantenimento di euro 1000,00, oltre che l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 21 gennaio 2025, il giudice delegato ha adottato i provvedimen-
- 2 - ti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 9 maggio 2025 sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata po- sta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro acco- gliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attore, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese re- ciproche, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Venendo al resto, innanzitutto, va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di addebito formulata dallo per la prima volta nella Parte_1
memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c., con la quale la parte può prendere posi- zione sui fatti allegati dal convenuto, nonché modificare precisare le domande già formulate o proporre le domande o le eccezioni, che sono conseguenza delle difese del convenuto.
Chiarito ciò, va esaminata la domanda di mantenimento formulata dalla CP_2
no.
A tal proposito, non pare superfluo ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matri- monio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi ade- guati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimo- nio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
- 3 - alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e col- laborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
Ancora, va precisato che il provvedimento di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge va pronunciato sulla base degli elementi di fatto concretamente sussistenti al momento della pronuncia stessa, atteso che la sua definitività viene intesa come assistita da un giudicato rebus sic stantibus (v.
Cass. civ. ord. n. 6639/2023).
Fatta questa premessa e, applicando i summenzionati principi al caso di spe- cie, va accolta la domanda dell' di prevedere a carico dello CP_1 Parte_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento, tenuto conto della durata del matrimonio, celebrato nel 1982, considerato, inoltre, l'evidente squilibrio reddituale esistente tra la , ( classe 1958), in atto disoccupata, CP_1
la quale nel corso del matrimonio ha impartito lezioni di doposcuola o ha col- laborato part time con una pescheria ( cfr. verbale di udienza del 21 gennaio
2025) e allo stato percepisce integralmente il canone di locazione di € 280,00 circa di una unità immobiliare in comproprietà con lo , il quale, in- Parte_1
vece, risulta percepire € 2800,00 a titolo di pensione, risultando attualmente residente in [...]e godendo di una tassazione agevolata e ha documentato una spesa mensile di € 270,00 ( cfr. contratto Sigla Prestit con scadenza il 31 dicembre 2025), nonché, mediante la semplice produzione degli estratti conto del III trimestre del 2024, di sostenere una spesa di € 124,00 e di € 97,00 mensili.
Inoltre, come anticipato, vanno valutate le condizioni attuali, sussistenti al
- 4 - momento della pronuncia e non già ulteriori elementi di fatto eventuali e futu- ri invocati dallo , come la percezione dell'assegno sociale da parte Parte_1
dell' al momento del raggiungimento del requisito anagrafico o il tra- CP_1
sferimento della residenza del medesimo in Italia e la conseguente riduzione dell'importo percepito a titolo di pensione (a causa della diversa tassazione), non essendo, come detto, ancora circostanze attuali, concretamente realizzate.
Pertanto, va posto l'obbligo a carico dello di corrispondere Parte_1
all' , a titolo di mantenimento della stessa, un assegno di € 650,00, da CP_1
versare entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale che, in as- senza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti se- guirà il regime civilistico del titolo di proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il Pubbli- co Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitiva- mente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...]- Parte_1
sicce (LE), il 16 giugno 1950, e nata a Controparte_1
Sant'Angelo Muxaro, il 23 dicembre 1958, i quali hanno contratto matrimonio il 26 giugno 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento, anno 1982, parte 2, Serie A, numero 214; pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1
- 5 - un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro CP_1
650,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 10 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. US Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. US Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1693 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Picone Francesca, che la rappresenta e difen- de, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il 23 dicembre Controparte_1
1958, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cassaro Rosalba, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 9 maggio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 26 luglio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 23 luglio 2024, premettendo di Parte_1
avere – in data 26 giugno 1982 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati due figli, e US, mag-
[...] Per_1
giorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pro- nunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto il venir meno dell'affectio coniuga- lis a causa di incompatibilità caratteriali.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della moglie, versandole un assegno mensile di importo pari ad euro 350,00, da ridurre ad euro 180,00, al momento della percezione da parte della della pensione sociale. CP_1
Costituitosi con memoria, depositata il 28 novembre 2024, CP_1
non si è opposta alla domanda di separazione, ma, allegando di
[...]
essere priva di mezzi e di aiutare economicamente e moralmente il figlio
[...]
affetto da grave fragilità mentale, e il suo nucleo familiare, ha chiesto la Per_2
previsione dell'obbligo a carico dello di corrisponderle un assegno Parte_1
di mantenimento di euro 1000,00, oltre che l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 21 gennaio 2025, il giudice delegato ha adottato i provvedimen-
- 2 - ti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 9 maggio 2025 sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata po- sta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro acco- gliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attore, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese re- ciproche, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Venendo al resto, innanzitutto, va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di addebito formulata dallo per la prima volta nella Parte_1
memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c., con la quale la parte può prendere posi- zione sui fatti allegati dal convenuto, nonché modificare precisare le domande già formulate o proporre le domande o le eccezioni, che sono conseguenza delle difese del convenuto.
Chiarito ciò, va esaminata la domanda di mantenimento formulata dalla CP_2
no.
A tal proposito, non pare superfluo ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matri- monio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi ade- guati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimo- nio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
- 3 - alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e col- laborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
Ancora, va precisato che il provvedimento di riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge va pronunciato sulla base degli elementi di fatto concretamente sussistenti al momento della pronuncia stessa, atteso che la sua definitività viene intesa come assistita da un giudicato rebus sic stantibus (v.
Cass. civ. ord. n. 6639/2023).
Fatta questa premessa e, applicando i summenzionati principi al caso di spe- cie, va accolta la domanda dell' di prevedere a carico dello CP_1 Parte_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento, tenuto conto della durata del matrimonio, celebrato nel 1982, considerato, inoltre, l'evidente squilibrio reddituale esistente tra la , ( classe 1958), in atto disoccupata, CP_1
la quale nel corso del matrimonio ha impartito lezioni di doposcuola o ha col- laborato part time con una pescheria ( cfr. verbale di udienza del 21 gennaio
2025) e allo stato percepisce integralmente il canone di locazione di € 280,00 circa di una unità immobiliare in comproprietà con lo , il quale, in- Parte_1
vece, risulta percepire € 2800,00 a titolo di pensione, risultando attualmente residente in [...]e godendo di una tassazione agevolata e ha documentato una spesa mensile di € 270,00 ( cfr. contratto Sigla Prestit con scadenza il 31 dicembre 2025), nonché, mediante la semplice produzione degli estratti conto del III trimestre del 2024, di sostenere una spesa di € 124,00 e di € 97,00 mensili.
Inoltre, come anticipato, vanno valutate le condizioni attuali, sussistenti al
- 4 - momento della pronuncia e non già ulteriori elementi di fatto eventuali e futu- ri invocati dallo , come la percezione dell'assegno sociale da parte Parte_1
dell' al momento del raggiungimento del requisito anagrafico o il tra- CP_1
sferimento della residenza del medesimo in Italia e la conseguente riduzione dell'importo percepito a titolo di pensione (a causa della diversa tassazione), non essendo, come detto, ancora circostanze attuali, concretamente realizzate.
Pertanto, va posto l'obbligo a carico dello di corrispondere Parte_1
all' , a titolo di mantenimento della stessa, un assegno di € 650,00, da CP_1
versare entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale che, in as- senza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti se- guirà il regime civilistico del titolo di proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il Pubbli- co Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitiva- mente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...]- Parte_1
sicce (LE), il 16 giugno 1950, e nata a Controparte_1
Sant'Angelo Muxaro, il 23 dicembre 1958, i quali hanno contratto matrimonio il 26 giugno 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento, anno 1982, parte 2, Serie A, numero 214; pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1
- 5 - un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro CP_1
650,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 10 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. US Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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