Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2025, proposto da
Rocco Duardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Duardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Usr per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, non costituiti in giudizio;
Per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro n. 1038/2024, pubblicata il 28/02/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con sentenza n. 1038/2024, pubblicata il 28/02/2024, il Tribunale di Milano-sezione Lavoro, oltre ad accogliere il ricorso proposto, ha condannato il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidandole “in complessivi euro 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario”, ossia l’Avv. Rocco Duardo.
Nel presente giudizio, l’avv. Rocco Duardo agisce in proprio, in quanto procuratore antistatario nel giudizio civile, per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al solo fine di conseguire il pagamento delle spese di lite, liquidate con il titolo indicato in epigrafe.
Sul punto vale premettere che, per costante giurisprudenza, al difensore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
In particolare si evidenzia che:
- per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452);
- pertanto solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali (cfr. ex multis TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 8.3.2022, n. 191).
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente in proprio dal difensore antistatario - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato il pagamento delle spese di lite cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Si precisa sin d’ora che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che l’avvocato Duardo ha agito in separato giudizio per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe al solo fine di ottenerne l’esecuzione nella parte in cui attribuiva alla parte sostanziale il beneficio economico “carta docenti”; il ricorso è stato accolto con sentenza del Tar Lombardia, sez. III, n. 2454/2025, depositata in data 27.06.2025, che ha condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avv. Rocco Duardo, dichiaratosi antistatario. La scelta di proporre due distinti giudizi per conseguire l’ottemperanza delle diverse statuizioni contenute nella medesima sentenza del giudice ordinario non riflette canoni di economicità e di concentrazione, sicché tale condotta processuale giustifica la compensazione delle spese nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe, in relazione al mancato pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario e ordina al Ministero resistente di provvedere al loro pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
IO FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IO FO | RD GO |
IL SEGRETARIO