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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5955 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (Avv. CASTIGLIA Parte_1
TIZIANO);
– parte ricorrente–
CONTRO
, nato in [...] il [...]; P_
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21/10/2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , Parte_1 regolarmente citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Al riguardo, va rilevato che è pervenuta agli atti in data 19/03/2024, a mezzo posta, una dichiarazione del 12.02.2024 con annessa traduzione giurata, con la quale il resistente ha precisato di avere definitivamente trasferito dal P_
10.07.2023 (successivamente, dunque, alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) la propria residenza in Romania, paese di origine, manifestando il proprio consenso a che il divorzio venga pronunciato di comune accordo tra le parti e che la ricorrente torni al cognome da nubile ovvero . CP_2
Nel caso di specie, poi, va rilevato che la ricorrente ha chiesto applicarsi la legge dello
Stato italiano, quale legge dello Stato in cui i coniugi hanno la propria residenza abituale, ai sensi del Reg. UE n. 1259/2010, del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2010.
A mente della citata normativa comunitaria, infatti, ove i coniugi non abbiamo designato di comune accordo la legge applicabile al divorzio, soccorre l'art. 8 del Reg.
UE cit. il quale stabilisce che “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: (A) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
(B) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
(C) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
(D) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di divorzio va senz'altro accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio .
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto del Tribunale di Palermo del 24/06/2022.
Ne discende che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
*** *** *** Ciò posto e venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla unione tra le parti è nato, in data 15 dicembre 2008, il figlio , Persona_1
oggi convivente con la madre.
All'udienza del 02.10.2023, la ricorrente ha dichiarato: “... Non vedo il resistente dal tempo della separazione. Il resistente non vede il figlio e non lo sente da un anno e mezzo” (cfr. verbale udienza del 2/10/2023).
All'udienza del 30/01/2024, il teste , sorella della ricorrente, ha riferito Testimone_1
che quest'ultima si occupa a tempo pieno ed in via esclusiva del figlio e di ogni sua necessità scolastica o di salute, confermando che il nipote ha incontrato il padre P_
fino al mese di marzo 2022 e lo ha sentito telefonicamente sino al mese di luglio 2022
(cfr. verbale udienza del 30/1/2024).
Orbene, con riferimento al regime di affidamento del minore, va evidenziato che l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, nel caso di specie, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori
(art.337 -ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, tenuto conto delle circostanze allegate, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, delle prove testimoniali assunte nonché del comportamento processuale del resistente, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'affidamento esclusivo di Persona_1
in favore della ricorrente.
[...]
Tanto si statuisce, dunque, nel preminente interesse del minore atteso che anche il resistente ha confermato, nella propria dichiarazione, di risiedere ormai stabilmente in
Romania e di non avere, suo malgrado, alcun rapporto con il figlio.
Nel caso in esame, dunque, risulta allegata una interruzione dei rapporti tra il resistente ed il figlio tale da rendere oggettivamente impossibile l'adozione di decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
Ed invero, secondo la Suprema Corte, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso in esame, poi, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, sussistono i presupposti per prevedere l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” del minore alla madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il medesimo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Ed invero, dall'istruttoria espletata è emersa la totale assenza del padre che impone dunque un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, tenendo altresì conto dell'età del minore ( 16 anni) e della stabile permanenza del padre all'estero, si stabilisce che il padre possa incontrare il figlio secondo accordi liberamente presi, tenuto conto della volontà del minore e degli impegni di studio e ludico ricreativi dello stesso.
*** *** ***
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio prevalente del figlio,
l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile sito in Palermo, già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del predetto dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
*** *** ***
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di scioglimento del matrimonio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato: “Lavoro come colf da un privato e percepisco una retribuzione di circa 500 euro mensili. Non so nulla della controparte: non so se lavori o meno e posso dire di avere visto per strada la sua automobile. Lavorava prima come assemblatore di mobili. Pago un canone di locazione che al momento è di euro 300 mensili”.
La ricorrente ha dedotto poi di non essere in possesso di dati reddituali aggiornati del resistente e che lo stesso nel 2020 percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.800,00
(vedi ricorso introduttivo e buste paga allegate).
In considerazione dei superiori indici e alla luce della documentazione reddituale prodotta, appare opportuno confermare quanto già stabilito in sede di separazione, prevedendo l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
**** **** ***
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contumacia del resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte costituita ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , definitivamente pronunciando: P_
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Romania il 29/08/2009, tra , nata in [...] il [...] e Parte_1 P_
, nato in [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Palermo al n. 103 parte II, serie C, dell'anno 2022;
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio nato in Persona_1
Palermo il 15.12.2008 alla madre rimettendo al genitore Parte_1
affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
- conferma l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale;
- pone a carico di , l'obbligo di corrispondere in favore di P_
, un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore della coppia , Persona_1
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese P_
straordinarie da sostenere per il figlio minore, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, il 9/1/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5955 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (Avv. CASTIGLIA Parte_1
TIZIANO);
– parte ricorrente–
CONTRO
, nato in [...] il [...]; P_
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21/10/2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , Parte_1 regolarmente citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Al riguardo, va rilevato che è pervenuta agli atti in data 19/03/2024, a mezzo posta, una dichiarazione del 12.02.2024 con annessa traduzione giurata, con la quale il resistente ha precisato di avere definitivamente trasferito dal P_
10.07.2023 (successivamente, dunque, alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) la propria residenza in Romania, paese di origine, manifestando il proprio consenso a che il divorzio venga pronunciato di comune accordo tra le parti e che la ricorrente torni al cognome da nubile ovvero . CP_2
Nel caso di specie, poi, va rilevato che la ricorrente ha chiesto applicarsi la legge dello
Stato italiano, quale legge dello Stato in cui i coniugi hanno la propria residenza abituale, ai sensi del Reg. UE n. 1259/2010, del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2010.
A mente della citata normativa comunitaria, infatti, ove i coniugi non abbiamo designato di comune accordo la legge applicabile al divorzio, soccorre l'art. 8 del Reg.
UE cit. il quale stabilisce che “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: (A) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
(B) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
(C) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
(D) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di divorzio va senz'altro accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio .
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto del Tribunale di Palermo del 24/06/2022.
Ne discende che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
*** *** *** Ciò posto e venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla unione tra le parti è nato, in data 15 dicembre 2008, il figlio , Persona_1
oggi convivente con la madre.
All'udienza del 02.10.2023, la ricorrente ha dichiarato: “... Non vedo il resistente dal tempo della separazione. Il resistente non vede il figlio e non lo sente da un anno e mezzo” (cfr. verbale udienza del 2/10/2023).
All'udienza del 30/01/2024, il teste , sorella della ricorrente, ha riferito Testimone_1
che quest'ultima si occupa a tempo pieno ed in via esclusiva del figlio e di ogni sua necessità scolastica o di salute, confermando che il nipote ha incontrato il padre P_
fino al mese di marzo 2022 e lo ha sentito telefonicamente sino al mese di luglio 2022
(cfr. verbale udienza del 30/1/2024).
Orbene, con riferimento al regime di affidamento del minore, va evidenziato che l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, nel caso di specie, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori
(art.337 -ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, tenuto conto delle circostanze allegate, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, delle prove testimoniali assunte nonché del comportamento processuale del resistente, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'affidamento esclusivo di Persona_1
in favore della ricorrente.
[...]
Tanto si statuisce, dunque, nel preminente interesse del minore atteso che anche il resistente ha confermato, nella propria dichiarazione, di risiedere ormai stabilmente in
Romania e di non avere, suo malgrado, alcun rapporto con il figlio.
Nel caso in esame, dunque, risulta allegata una interruzione dei rapporti tra il resistente ed il figlio tale da rendere oggettivamente impossibile l'adozione di decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
Ed invero, secondo la Suprema Corte, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso in esame, poi, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, sussistono i presupposti per prevedere l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” del minore alla madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il medesimo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Ed invero, dall'istruttoria espletata è emersa la totale assenza del padre che impone dunque un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, tenendo altresì conto dell'età del minore ( 16 anni) e della stabile permanenza del padre all'estero, si stabilisce che il padre possa incontrare il figlio secondo accordi liberamente presi, tenuto conto della volontà del minore e degli impegni di studio e ludico ricreativi dello stesso.
*** *** ***
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio prevalente del figlio,
l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile sito in Palermo, già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del predetto dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
*** *** ***
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di scioglimento del matrimonio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato: “Lavoro come colf da un privato e percepisco una retribuzione di circa 500 euro mensili. Non so nulla della controparte: non so se lavori o meno e posso dire di avere visto per strada la sua automobile. Lavorava prima come assemblatore di mobili. Pago un canone di locazione che al momento è di euro 300 mensili”.
La ricorrente ha dedotto poi di non essere in possesso di dati reddituali aggiornati del resistente e che lo stesso nel 2020 percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.800,00
(vedi ricorso introduttivo e buste paga allegate).
In considerazione dei superiori indici e alla luce della documentazione reddituale prodotta, appare opportuno confermare quanto già stabilito in sede di separazione, prevedendo l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
**** **** ***
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contumacia del resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte costituita ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , definitivamente pronunciando: P_
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Romania il 29/08/2009, tra , nata in [...] il [...] e Parte_1 P_
, nato in [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Palermo al n. 103 parte II, serie C, dell'anno 2022;
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio nato in Persona_1
Palermo il 15.12.2008 alla madre rimettendo al genitore Parte_1
affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
- conferma l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale;
- pone a carico di , l'obbligo di corrispondere in favore di P_
, un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore della coppia , Persona_1
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese P_
straordinarie da sostenere per il figlio minore, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, il 9/1/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.