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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2134 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesca NI
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dalle avv. Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni
- appellato -
E CP_2
assistito e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2024, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
intimazione dell'Agenzia delle Entrate - IO (d'ora in avanti, n. 05720249008838775000 del CP_3
CP_ 16/07/2024, con riferimento a n. 9 avvisi di addebito per contributi e a una cartella di pagamento per premi CP_2
Resistevano gli istituti convenuti.
Allegava il ricorrente un separato atto di procura datato 26.3.2024 riferito genericamente ad “ogni procedimento, causa, controversia e lite”.
2. All'udienza del 15.7.2025 compariva personalmente l' assistito dall'avv. SA CC, la Pt_1
quale depositava delega in pari data conferita dal ricorrente all'avv. NI, con firma autenticata dall'avv.
CC.
Dichiarava in udienza l' “ricordo di aver visto l'avv. Francesca NI e di averle conferito la procura Pt_1
a rappresentarmi. Questo sarà accaduto qualche mese fa, a Latina, non ricordo bene dove, forse nei pressi dello stadio”.
3. Indi, il Tribunale di Latina, acquisito il documento, pronunciava la sentenza n. 961/2025 con cui dichiarava inammissibile il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
sentenza n. 480 del 17.06.2025 e dalla Corte d'Appello di Roma n. 36 dell'8.01.2025 proprio con riguardo al medesimo documento prodotto dal medesimo difensore in quei giudizi- che anche tale seconda procura (peraltro in questo caso neanche sottoscritta dall'avv. NI e riferita a “professionisti dello stesso studio”
neppure individuati nominalmente) sconti i medesimi vizi che affliggevano la prima, ossia quella depositata in allegato al ricorso.
Anche in questo atto, infatti, il tenore dell'oggetto dell'incarico è talmente ampio e generalizzato (e anche in parte inconferente con l'oggetto della presente causa) da far escludere che la procura sia stata rilasciata per l'odierno singolo giudizio ma abbia i caratteri della procura generale alle liti.
Del resto, la circostanza che l'atto depositato all'odierna udienza (così come la procura allegata al ricorso) sia unico per i procedimenti iscritti ai nn. RG 2491/24, RG 2856/2024 e RG 2923/2024, non lascia residuare alcun dubbio sulla qualificazione della procura in termini generali e non speciali. A mente del disposto dell'art. 83
c.p.c., però, non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, la seconda procura è stata depositata come atto a sé stante e non come allegato ad uno degli atti previsti dalla norma testé richiamata, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U.
n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta. Non
potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem>>.
4. Con ricorso del 7 agosto 2025 l' interponeva appello. Pt_1
CP_ L' e l' resistevano. CP_2
5. Dopo aver ritrascritto le richieste formulate con il ricorso introduttivo, così l'appellante censura l'impugnata sentenza:
<
precedenza, è autenticata ex art. 83 c.p.c. con firma olografa o digitale dal presente difensore, attestata conforme, tramite la medesima apposizione di firma digitale. Va ricordato, secondo molteplici SU 19510-2010, 4909-2016 e 2075-2024: “È dunque proprio la “collocazione topografica” della procura a far sì che essa “debba considerarsi conferita per il giudizio anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”, a meno ovviamente di esplicite indicazioni contrarie. In questa soluzione a venire in rilievo sono la “centralità del diritto di difesa”
e anche il principio che impone di “evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale”. Tendendo conto della “funzione di grande rilievo sociale” dell'avvocato all'interno della giurisdizione, la quale non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà”.
Ancora: “Nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per la tutela degli interessi della parte assistita.”
La sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per asserita nullità/irregolarità della procura alle liti, qualificata come “generale” e ritenuta non valida per difetto di autentica notarile, senza considerare che:
La procura generale alle liti può essere validamente conferita per scrittura privata autenticata, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 23731/2007; Cass. 6534/2018);
La nullità/irregolarità della procura è comunque sanabile ex art. 182 c.p.c. mediante regolarizzazione su ordine del giudice (Cass. SS.UU. 27199/2017; Cass. 3668/2020);
L'utilizzo di un'unica procura per più procedimenti non integra di per sé motivo di nullità ove sia rispettata la riferibilità ai giudizi trattati (Cass. 22586/2018; Cass. 23358/2016).
La delega in esame è speciale, atteso la determinatezza dell'azione nei soli confronti della Pubblica
Amministrazione in ordine al recupero esattoriale;
nondimeno la delega è stata resa comunque nella forma di scrittura privata autenticata dall'Avv. SA CC del Foro di Roma:
Cass. civ., Sez. III, 24/11/2016, n. 24053: “L'autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti può essere compiuta da un Avvocato diverso da quello cui la procura è rilasciata, non occorrendo che l'autenticatore sia anche il difensore della parte in giudizio.”
Cass. civ., Sez. VI, 18/02/2020, n. 4068:
“Non è richiesta l'identità soggettiva tra l'Avvocato autenticante e quello cui la procura è rilasciata;
è
sufficiente che l'Avvocato che autentica sia iscritto all'albo ed eserciti la professione.”
6. Il motivo è infondato.
Premette il Collegio che le sentenze della S.C. richiamate dalla parte appellante non riguardano la questione in esame, giacché alcune (ad es. Cass. SS.UU. 23731/2007 e Cass. 6534/2018) hanno tutt'altro oggetto e altre concernono la validità di procure speciali (e non generali) per aspetti diversi da quelli attinenti al caso di cui si discute.
Le frasi “virgolettate” attribuite a Cass. 24053/2016 e a Cass. 4068/2020 non si rinvengono nel testo delle medesime sentenze.
Ora, al ricorso introduttivo di primo grado era stata allegata una procura, datata 26.3.2024, con annotazione di autentica di firma digitale, ma senza annotazione del nominativo del soggetto autenticatore.
All'udienza del 10.6.2025 compariva, per la parte ricorrente, l'avv. Valentina Ricci, la quale dichiarava:
di essere presente in sostituzione dell'avv. NI Francesca;
su esplicita richiesta del Giudice, di non aver mai incontrato di persona l'avv. NI ma di aver ricevuto
delega orale per l'odierna udienza da parte di , il quale le ha fornito tutta la documentazione Testimone_1
afferente al presente fascicolo, sul quale pertanto è in grado di interloquire.
Il Tribunale ritenuta l'imprescindibile necessità di conferire con la parte e con l'avv. Francesca NI
affinché rendano chiarimenti dirimenti ai fini del decidere, rinviava la causa all'udienza dell'8 luglio 2025, ore
9.40, onerando la parte ricorrente e l'avvocato Francesca NI alla comparizione Parte_1
personale, senza facoltà di delega. All'udienza dell'8.7.2025 il Tribunale così disponeva:
rilevato che, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, era stata disposta la comparizione in presenza della parte
ricorrente e dell'avv. Francesca NI, senza facoltà di delega per quest'ultima;
rilevato che tale ordine era stato esplicitamente reiterato con provvedimento del 20.06.2025, con cui, nel
differire l'orario d'udienza al fine di venire incontro alle esigenze personali dell'avv. Francesca NI, si
precisava la necessità per l'Ufficio di conferire con quest'ultima personalmente e previa sua identificazione
personale in presenza;
rilevato che, nonostante l'ordine reiterato, all'odierna udienza non sono comparsi né l'Avv. Francesca
NI né la parte personalmente e che tale inottemperanza costituisce circostanza valutabile dal
Tribunale;
vista la “memoria autorizzata” depositata nel parallelo fascicolo n. RG 2923/2024 -ed invero senza alcuna
autorizzazione- in data odierna dall'avv. Francesca NI, nella quale ella 'conferma la sua presenza' per
l'udienza del 15.07.2025, ore 11.00;
considerato che, per vero, nessuna udienza era stata per il 15.07.2025 calendarizzata da questo Giudice;
ritenuto in ogni caso di profondere un ennesimo sforzo organizzativo al precipuo scopo di conferire
personalmente con l'avv. Francesca NI (previa sua identificazione personale in udienza) e con la parte
anche al fine di consentire la regolarizzazione della procura che, così come formulata e Parte_1
depositata in atti, presenta vizi che ne determinano la nullità;
rinvia per i medesimi incombenti e per la regolarizzazione della procura ex art. 182 c.p.c. all'udienza del 15
luglio 2025, ore 11:20, onerando ancora una volta parte ricorrente e l'avv. Francesca NI alla
comparizione personale in udienza, senza facoltà di delega per quest'ultima, riservandosi -in caso di ulteriore
inottemperanza all'ordine giudiziale- ogni ulteriore provvedimento.
All'udienza del 15.7.2025 veniva redatto il seguente verbale: Per parte ricorrente è presente il ricorrente di persona, identificato con C.I.E. n. assistito dall'avv. Numero_1
CC SA, iscritta all'ordine degli avvocati di Roma con tesserino n. che esibisce. Num_2
Quest'ultima preliminarmente deposita in formato cartaceo un documento sottoscritto dalla parte ricorrente
e dall'avv. CC per autentica di firma con la quale “il cliente delega l'avv. Francesca NI, Foro di
Roma, con studio in Via Appia Nuova KM 17.600, RM, e i professionisti dello stesso studio, a rappresentarlo e
difenderlo in ogni stato, fase e grado del presente giudizio, nonché per ogni altra causa futura, comprese
eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Oggetto dell'incarico il mandato
CP_ CP_ è conferito specificamente
contro
: Agenzia delle Entrate-IO, Agenzia delle Entrate, Enti
Creditori e Società di Recupero Crediti. Ruoli, cartelle esattoriali, avvisi di addebito, dinieghi di sgravio, estratti
di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atto
dell'Agenzia delle Entrate IO e di altri enti creditori, nonché provvedimenti monitori.”
L'avv. CC rappresenta che l'avv. NI non è potuta comparire all'odierna udienza in quanto
impegnata in altre contemporanee udienze dinanzi al Tribunale di Tivoli…
Il Giudice interroga liberamente il sig. il quale dichiara “ricordo di aver visto l'avv. Francesca Parte_1
NI e di averle conferito la procura a rappresentarmi. Questo sarà accaduto qualche mese fa, a Latina,
non ricordo bene dove, forse nei pressi dello stadio”…
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della stessa, dispone l'acquisizione del documento intestato
come “delega” esibita in udienza dall'avv. CC, manda alla cancelleria affinché provveda alla scansione
dello stesso ed al suo caricamento nel fascicolo telematico, custodendo l'originale cartaceo (unico per i giudizi
RG 2491/2024, 2856/2024 e 2923/2024) nel fascicolo RG 2491/2024 e definisce la causa come da separata
sentenza di cui dà lettura, assenti le parti.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha affermato che la procura esibita dall in primo grado nel Pt_1
corso dell'udienza del 15.7.2025 aveva i caratteri della procura generale alle liti, con motivazione pienamente condivisibile (che va, dunque, confermata e ribadita) e, peraltro, non contrastata, con specifiche argomentazioni, con l'atto di gravame. D'altra parte, la procura non attiene a uno specifico giudizio ma a tutte le cause “
contro
Agenzia delle Entrate-
CP_ IO, Agenzia delle Entrate, Enti creditori e società di recupero crediti, ruoli, cartelle CP_2
esattoriali, avvisi di addebito, diniego di sgravio, estratti di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atto dell'Agenzia delle Entrate-IO e di altri enti creditori, nonché provvedimenti monitori”.
Che trattasi di procura generale e non speciale non è revocabile in dubbio.
Orbene, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura generale va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Come è noto, la scrittura privata autenticata è un documento redatto dalle parti e firmato in presenza di un pubblico ufficiale, come un notaio o un segretario comunale, che ne autentica le firme (art. 2703 c.c. e D.P.R.
445/2000).
Il potere di autentica spetta anche all'avvocato difensore a norma dell'art. 83 c.p.c.
Nella specie, la procura generale in questione è stata autenticata dall'avv. SA CC, che non risulta mai essere stata nominata (co)difensore dell' Pt_1
Quindi, in presenza di un vizio di autentica, la statuizione del Tribunale di nullità (anche) della procura datata
15.7.2025 (oltre che di quella datata 26.3.2024) merita di essere confermata.
D'altra parte, la inattendibilità della procura 15.7.2025 viene avvalorata dalle dichiarazioni rese in udienza,
nella stessa data, dall il quale ha affermato di ricordare di aver conferito un mandato (non agli atti e Pt_1
di cui non si conosce il contenuto) all'avv. NI qualche mese prima, mentre la procura in oggetto (non menzionata dal ricorrente nel corso della udienza) riporta la data del 15.7.2025 sia come quella di conferimento dell'incarico sia come quella della sua sottoscrizione.
Né può essere assegnato alla parte appellante un termine per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza ex art. 182, comma 2, c.p.c., giacché un siffatto invito era stato già rivolto dal Tribunale con ordinanza dell'8.7.2025 ed essendo rimasto infruttuoso non va reiterato (cfr., ex aliis, Cass. 3181/2016;
16252/2020).
Va aggiunto che, in fattispecie analoga (riguardante procura di identico tenore rilasciata sempre in favore dell'avv. NI) questa Corte, con sentenza n. 36/2025, ha condivisibilmente affermato quanto segue:
“una volta disposta la regolarizzazione della procura entro un certo termine, il mancato adempimento della parte onerata determinava fatalmente l'estinzione del giudizio, ed è questa la autonoma ratio della decisione, in ordine alla quale, a ben vedere, l'appellante non muove specifica contestazione. Ed è per tale ragione che la doglianza sulla regolarizzazione della procura, oltre a non esser condivisibile in sé, è anche a bene vedere fuori centro, non essendo stata elevata specifica censura rispetto alla ragione fondamentale della pronunzia che si individua nella obiettiva e pacifica inosservanza dell'ordine di regolarizzazione dell'atto”.
7. In conclusione, avendo l'avv. NI proposto appello in virtù della medesima delega del 15.7.2025,
risultata nulla, il gravame va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'entità del credito vantato da ciascun Istituto.
Anche a correzione del dispositivo letto in udienza, va dichiarata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione dichiara inammissibile l'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 agosto 2025, da Parte_1
CP_ nei confronti dell' e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in data 15.7.2025. CP_2
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli Istituti convenuti, del compenso per il presente grado del giudizio che così liquida:
CP_
€.5.000,00 in favore dell'
€.1.500,00 in favore dell' CP_2
il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2134 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesca NI
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dalle avv. Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni
- appellato -
E CP_2
assistito e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2024, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
intimazione dell'Agenzia delle Entrate - IO (d'ora in avanti, n. 05720249008838775000 del CP_3
CP_ 16/07/2024, con riferimento a n. 9 avvisi di addebito per contributi e a una cartella di pagamento per premi CP_2
Resistevano gli istituti convenuti.
Allegava il ricorrente un separato atto di procura datato 26.3.2024 riferito genericamente ad “ogni procedimento, causa, controversia e lite”.
2. All'udienza del 15.7.2025 compariva personalmente l' assistito dall'avv. SA CC, la Pt_1
quale depositava delega in pari data conferita dal ricorrente all'avv. NI, con firma autenticata dall'avv.
CC.
Dichiarava in udienza l' “ricordo di aver visto l'avv. Francesca NI e di averle conferito la procura Pt_1
a rappresentarmi. Questo sarà accaduto qualche mese fa, a Latina, non ricordo bene dove, forse nei pressi dello stadio”.
3. Indi, il Tribunale di Latina, acquisito il documento, pronunciava la sentenza n. 961/2025 con cui dichiarava inammissibile il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
sentenza n. 480 del 17.06.2025 e dalla Corte d'Appello di Roma n. 36 dell'8.01.2025 proprio con riguardo al medesimo documento prodotto dal medesimo difensore in quei giudizi- che anche tale seconda procura (peraltro in questo caso neanche sottoscritta dall'avv. NI e riferita a “professionisti dello stesso studio”
neppure individuati nominalmente) sconti i medesimi vizi che affliggevano la prima, ossia quella depositata in allegato al ricorso.
Anche in questo atto, infatti, il tenore dell'oggetto dell'incarico è talmente ampio e generalizzato (e anche in parte inconferente con l'oggetto della presente causa) da far escludere che la procura sia stata rilasciata per l'odierno singolo giudizio ma abbia i caratteri della procura generale alle liti.
Del resto, la circostanza che l'atto depositato all'odierna udienza (così come la procura allegata al ricorso) sia unico per i procedimenti iscritti ai nn. RG 2491/24, RG 2856/2024 e RG 2923/2024, non lascia residuare alcun dubbio sulla qualificazione della procura in termini generali e non speciali. A mente del disposto dell'art. 83
c.p.c., però, non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, la seconda procura è stata depositata come atto a sé stante e non come allegato ad uno degli atti previsti dalla norma testé richiamata, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U.
n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta. Non
potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem>>.
4. Con ricorso del 7 agosto 2025 l' interponeva appello. Pt_1
CP_ L' e l' resistevano. CP_2
5. Dopo aver ritrascritto le richieste formulate con il ricorso introduttivo, così l'appellante censura l'impugnata sentenza:
<
precedenza, è autenticata ex art. 83 c.p.c. con firma olografa o digitale dal presente difensore, attestata conforme, tramite la medesima apposizione di firma digitale. Va ricordato, secondo molteplici SU 19510-2010, 4909-2016 e 2075-2024: “È dunque proprio la “collocazione topografica” della procura a far sì che essa “debba considerarsi conferita per il giudizio anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”, a meno ovviamente di esplicite indicazioni contrarie. In questa soluzione a venire in rilievo sono la “centralità del diritto di difesa”
e anche il principio che impone di “evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale”. Tendendo conto della “funzione di grande rilievo sociale” dell'avvocato all'interno della giurisdizione, la quale non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà”.
Ancora: “Nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per la tutela degli interessi della parte assistita.”
La sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per asserita nullità/irregolarità della procura alle liti, qualificata come “generale” e ritenuta non valida per difetto di autentica notarile, senza considerare che:
La procura generale alle liti può essere validamente conferita per scrittura privata autenticata, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 23731/2007; Cass. 6534/2018);
La nullità/irregolarità della procura è comunque sanabile ex art. 182 c.p.c. mediante regolarizzazione su ordine del giudice (Cass. SS.UU. 27199/2017; Cass. 3668/2020);
L'utilizzo di un'unica procura per più procedimenti non integra di per sé motivo di nullità ove sia rispettata la riferibilità ai giudizi trattati (Cass. 22586/2018; Cass. 23358/2016).
La delega in esame è speciale, atteso la determinatezza dell'azione nei soli confronti della Pubblica
Amministrazione in ordine al recupero esattoriale;
nondimeno la delega è stata resa comunque nella forma di scrittura privata autenticata dall'Avv. SA CC del Foro di Roma:
Cass. civ., Sez. III, 24/11/2016, n. 24053: “L'autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti può essere compiuta da un Avvocato diverso da quello cui la procura è rilasciata, non occorrendo che l'autenticatore sia anche il difensore della parte in giudizio.”
Cass. civ., Sez. VI, 18/02/2020, n. 4068:
“Non è richiesta l'identità soggettiva tra l'Avvocato autenticante e quello cui la procura è rilasciata;
è
sufficiente che l'Avvocato che autentica sia iscritto all'albo ed eserciti la professione.”
6. Il motivo è infondato.
Premette il Collegio che le sentenze della S.C. richiamate dalla parte appellante non riguardano la questione in esame, giacché alcune (ad es. Cass. SS.UU. 23731/2007 e Cass. 6534/2018) hanno tutt'altro oggetto e altre concernono la validità di procure speciali (e non generali) per aspetti diversi da quelli attinenti al caso di cui si discute.
Le frasi “virgolettate” attribuite a Cass. 24053/2016 e a Cass. 4068/2020 non si rinvengono nel testo delle medesime sentenze.
Ora, al ricorso introduttivo di primo grado era stata allegata una procura, datata 26.3.2024, con annotazione di autentica di firma digitale, ma senza annotazione del nominativo del soggetto autenticatore.
All'udienza del 10.6.2025 compariva, per la parte ricorrente, l'avv. Valentina Ricci, la quale dichiarava:
di essere presente in sostituzione dell'avv. NI Francesca;
su esplicita richiesta del Giudice, di non aver mai incontrato di persona l'avv. NI ma di aver ricevuto
delega orale per l'odierna udienza da parte di , il quale le ha fornito tutta la documentazione Testimone_1
afferente al presente fascicolo, sul quale pertanto è in grado di interloquire.
Il Tribunale ritenuta l'imprescindibile necessità di conferire con la parte e con l'avv. Francesca NI
affinché rendano chiarimenti dirimenti ai fini del decidere, rinviava la causa all'udienza dell'8 luglio 2025, ore
9.40, onerando la parte ricorrente e l'avvocato Francesca NI alla comparizione Parte_1
personale, senza facoltà di delega. All'udienza dell'8.7.2025 il Tribunale così disponeva:
rilevato che, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, era stata disposta la comparizione in presenza della parte
ricorrente e dell'avv. Francesca NI, senza facoltà di delega per quest'ultima;
rilevato che tale ordine era stato esplicitamente reiterato con provvedimento del 20.06.2025, con cui, nel
differire l'orario d'udienza al fine di venire incontro alle esigenze personali dell'avv. Francesca NI, si
precisava la necessità per l'Ufficio di conferire con quest'ultima personalmente e previa sua identificazione
personale in presenza;
rilevato che, nonostante l'ordine reiterato, all'odierna udienza non sono comparsi né l'Avv. Francesca
NI né la parte personalmente e che tale inottemperanza costituisce circostanza valutabile dal
Tribunale;
vista la “memoria autorizzata” depositata nel parallelo fascicolo n. RG 2923/2024 -ed invero senza alcuna
autorizzazione- in data odierna dall'avv. Francesca NI, nella quale ella 'conferma la sua presenza' per
l'udienza del 15.07.2025, ore 11.00;
considerato che, per vero, nessuna udienza era stata per il 15.07.2025 calendarizzata da questo Giudice;
ritenuto in ogni caso di profondere un ennesimo sforzo organizzativo al precipuo scopo di conferire
personalmente con l'avv. Francesca NI (previa sua identificazione personale in udienza) e con la parte
anche al fine di consentire la regolarizzazione della procura che, così come formulata e Parte_1
depositata in atti, presenta vizi che ne determinano la nullità;
rinvia per i medesimi incombenti e per la regolarizzazione della procura ex art. 182 c.p.c. all'udienza del 15
luglio 2025, ore 11:20, onerando ancora una volta parte ricorrente e l'avv. Francesca NI alla
comparizione personale in udienza, senza facoltà di delega per quest'ultima, riservandosi -in caso di ulteriore
inottemperanza all'ordine giudiziale- ogni ulteriore provvedimento.
All'udienza del 15.7.2025 veniva redatto il seguente verbale: Per parte ricorrente è presente il ricorrente di persona, identificato con C.I.E. n. assistito dall'avv. Numero_1
CC SA, iscritta all'ordine degli avvocati di Roma con tesserino n. che esibisce. Num_2
Quest'ultima preliminarmente deposita in formato cartaceo un documento sottoscritto dalla parte ricorrente
e dall'avv. CC per autentica di firma con la quale “il cliente delega l'avv. Francesca NI, Foro di
Roma, con studio in Via Appia Nuova KM 17.600, RM, e i professionisti dello stesso studio, a rappresentarlo e
difenderlo in ogni stato, fase e grado del presente giudizio, nonché per ogni altra causa futura, comprese
eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Oggetto dell'incarico il mandato
CP_ CP_ è conferito specificamente
contro
: Agenzia delle Entrate-IO, Agenzia delle Entrate, Enti
Creditori e Società di Recupero Crediti. Ruoli, cartelle esattoriali, avvisi di addebito, dinieghi di sgravio, estratti
di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atto
dell'Agenzia delle Entrate IO e di altri enti creditori, nonché provvedimenti monitori.”
L'avv. CC rappresenta che l'avv. NI non è potuta comparire all'odierna udienza in quanto
impegnata in altre contemporanee udienze dinanzi al Tribunale di Tivoli…
Il Giudice interroga liberamente il sig. il quale dichiara “ricordo di aver visto l'avv. Francesca Parte_1
NI e di averle conferito la procura a rappresentarmi. Questo sarà accaduto qualche mese fa, a Latina,
non ricordo bene dove, forse nei pressi dello stadio”…
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della stessa, dispone l'acquisizione del documento intestato
come “delega” esibita in udienza dall'avv. CC, manda alla cancelleria affinché provveda alla scansione
dello stesso ed al suo caricamento nel fascicolo telematico, custodendo l'originale cartaceo (unico per i giudizi
RG 2491/2024, 2856/2024 e 2923/2024) nel fascicolo RG 2491/2024 e definisce la causa come da separata
sentenza di cui dà lettura, assenti le parti.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha affermato che la procura esibita dall in primo grado nel Pt_1
corso dell'udienza del 15.7.2025 aveva i caratteri della procura generale alle liti, con motivazione pienamente condivisibile (che va, dunque, confermata e ribadita) e, peraltro, non contrastata, con specifiche argomentazioni, con l'atto di gravame. D'altra parte, la procura non attiene a uno specifico giudizio ma a tutte le cause “
contro
Agenzia delle Entrate-
CP_ IO, Agenzia delle Entrate, Enti creditori e società di recupero crediti, ruoli, cartelle CP_2
esattoriali, avvisi di addebito, diniego di sgravio, estratti di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atto dell'Agenzia delle Entrate-IO e di altri enti creditori, nonché provvedimenti monitori”.
Che trattasi di procura generale e non speciale non è revocabile in dubbio.
Orbene, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura generale va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Come è noto, la scrittura privata autenticata è un documento redatto dalle parti e firmato in presenza di un pubblico ufficiale, come un notaio o un segretario comunale, che ne autentica le firme (art. 2703 c.c. e D.P.R.
445/2000).
Il potere di autentica spetta anche all'avvocato difensore a norma dell'art. 83 c.p.c.
Nella specie, la procura generale in questione è stata autenticata dall'avv. SA CC, che non risulta mai essere stata nominata (co)difensore dell' Pt_1
Quindi, in presenza di un vizio di autentica, la statuizione del Tribunale di nullità (anche) della procura datata
15.7.2025 (oltre che di quella datata 26.3.2024) merita di essere confermata.
D'altra parte, la inattendibilità della procura 15.7.2025 viene avvalorata dalle dichiarazioni rese in udienza,
nella stessa data, dall il quale ha affermato di ricordare di aver conferito un mandato (non agli atti e Pt_1
di cui non si conosce il contenuto) all'avv. NI qualche mese prima, mentre la procura in oggetto (non menzionata dal ricorrente nel corso della udienza) riporta la data del 15.7.2025 sia come quella di conferimento dell'incarico sia come quella della sua sottoscrizione.
Né può essere assegnato alla parte appellante un termine per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza ex art. 182, comma 2, c.p.c., giacché un siffatto invito era stato già rivolto dal Tribunale con ordinanza dell'8.7.2025 ed essendo rimasto infruttuoso non va reiterato (cfr., ex aliis, Cass. 3181/2016;
16252/2020).
Va aggiunto che, in fattispecie analoga (riguardante procura di identico tenore rilasciata sempre in favore dell'avv. NI) questa Corte, con sentenza n. 36/2025, ha condivisibilmente affermato quanto segue:
“una volta disposta la regolarizzazione della procura entro un certo termine, il mancato adempimento della parte onerata determinava fatalmente l'estinzione del giudizio, ed è questa la autonoma ratio della decisione, in ordine alla quale, a ben vedere, l'appellante non muove specifica contestazione. Ed è per tale ragione che la doglianza sulla regolarizzazione della procura, oltre a non esser condivisibile in sé, è anche a bene vedere fuori centro, non essendo stata elevata specifica censura rispetto alla ragione fondamentale della pronunzia che si individua nella obiettiva e pacifica inosservanza dell'ordine di regolarizzazione dell'atto”.
7. In conclusione, avendo l'avv. NI proposto appello in virtù della medesima delega del 15.7.2025,
risultata nulla, il gravame va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'entità del credito vantato da ciascun Istituto.
Anche a correzione del dispositivo letto in udienza, va dichiarata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione dichiara inammissibile l'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 agosto 2025, da Parte_1
CP_ nei confronti dell' e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in data 15.7.2025. CP_2
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli Istituti convenuti, del compenso per il presente grado del giudizio che così liquida:
CP_
€.5.000,00 in favore dell'
€.1.500,00 in favore dell' CP_2
il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis