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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2659 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato NARDI LUISA
e
C.F. nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato TAGLIANI ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 15.04.2000; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NO (VI) parte 1, serie A, n.62;
2) ordinare al Comune di NO (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La casa familiare sita ad NO (Vi) in Via G.B. Tiepolo n.32/B, rimane assegnata alla Sig.ra
Il sig. rinuncia a far valere il proprio diritto di usufrutto sull'immobile finchè la sig.ra Pt_1 CP_1
è in vita e/o lo abita, ovvero finchè la stessa non decide di vendere, avendo stabilito altrove Pt_1
la propria residenza (ferma restando naturalmente la quantificazione del proprio diritto di usufrutto
1 in caso di vendita dell'immobile, come per legge); il sig. non pretenderà somme dalla sig.ra CP_1 per qualsivoglia motivo, né tantomeno per l'uso dell'immobile, né pretenderà di goderne Pt_1
personalmente o tramite terzi;
4) Dare atto che il sig. ha ritirato prima del deposito delle presenti note scritte, i propri beni CP_1
personali presso la casa coniugale (fotografie, quadri, documenti ed attestati del brevetto di volo, etc);
5) I coniugi danno atto della reciproca ed adeguata indipendenza economica, per cui nessun contributo economico verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti. Gli stessi, pertanto, dichiarano di avere definito qualsivoglia questione di natura patrimoniale - anche relativa ai figli - e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo;
6) compensate le competenze legali tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
NO (VI) in data 15/04/2000.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
05/08/2016 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO (Vi) in
Via G.B. Tiepolo n.32/B, in favore di quale genitore convivente con la figlia Parte_1
2 maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, valutando l'assegnazione della casa quale forma di mantenimento della stessa;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
NO (VI) il 15/04/2000 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO (VI) al n. 9, parte I, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2659 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato NARDI LUISA
e
C.F. nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato TAGLIANI ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 15.04.2000; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NO (VI) parte 1, serie A, n.62;
2) ordinare al Comune di NO (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La casa familiare sita ad NO (Vi) in Via G.B. Tiepolo n.32/B, rimane assegnata alla Sig.ra
Il sig. rinuncia a far valere il proprio diritto di usufrutto sull'immobile finchè la sig.ra Pt_1 CP_1
è in vita e/o lo abita, ovvero finchè la stessa non decide di vendere, avendo stabilito altrove Pt_1
la propria residenza (ferma restando naturalmente la quantificazione del proprio diritto di usufrutto
1 in caso di vendita dell'immobile, come per legge); il sig. non pretenderà somme dalla sig.ra CP_1 per qualsivoglia motivo, né tantomeno per l'uso dell'immobile, né pretenderà di goderne Pt_1
personalmente o tramite terzi;
4) Dare atto che il sig. ha ritirato prima del deposito delle presenti note scritte, i propri beni CP_1
personali presso la casa coniugale (fotografie, quadri, documenti ed attestati del brevetto di volo, etc);
5) I coniugi danno atto della reciproca ed adeguata indipendenza economica, per cui nessun contributo economico verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti. Gli stessi, pertanto, dichiarano di avere definito qualsivoglia questione di natura patrimoniale - anche relativa ai figli - e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo;
6) compensate le competenze legali tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
NO (VI) in data 15/04/2000.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
05/08/2016 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO (Vi) in
Via G.B. Tiepolo n.32/B, in favore di quale genitore convivente con la figlia Parte_1
2 maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, valutando l'assegnazione della casa quale forma di mantenimento della stessa;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
NO (VI) il 15/04/2000 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO (VI) al n. 9, parte I, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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