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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6062/24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(cf. , rapp.to in giudizio, in virtù di mandato in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso introduttivo , dall'avvocato Ludovico Montera presso il cui studio elettivamente domicilia
,in Salerno alla Via Diaz n. 12
Opponente
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Gianfranco Infante.
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino (C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_1
, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli gli avv.ti Controparte_4
Domenico Cantore e Filomena Sacco
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che in data
18.11.2024 gli veniva notificata dall' l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 10020249015288820000 cui erano sottese cartelle esattoriali aventi contenuto diverso .
L'opponente dichiarava preliminarmente di voler limitare la propria impugnazione ai soli atti aventi ad oggetto contributi previdenziali e assistenziali e , più precisamente , 1. Cartella n.
10020210026249840000 – anno 2020/2021 – RATE PREMIO - € 532,80; CP_3
2. Cartella n. 10020220008884291000 – anno 2021/2022 – INAIL RATE PREMIO - € 830,54;
3. Cartella n. 10020220025033341000 – anno 2022 – INAIL RATE PREMIO - € 413,24;
4. Cartella n. 10020230020635838000 – anno 2022/2023 – RATE PREMIO - € 408,00; CP_3
5. Avviso di addebito n. 400201800002141555000– anno 2017 – CONTRIBUTI IVS- € 4.167,76;
6. Avviso di addebito n. 400201800007189738000 – anno 2018 – CONTRIBUTI IVS - € 2.791,67;
7. Avviso di addebito n. 40020190003419880000 – anno 2018 – CONTRIBUTI IVS- € 2.794,93;
8. Avviso di addebito n. 40020210001104348000 – anno 2019 – CONTRIBUTI IVS- € 4.200,85;
9. Avviso di addebito n. 4002022002111963000 – anno 2020 – CONTRIBUTI IVS- € 4.469,67;
10. Avviso di addebito n. 40020220006156150000 – anno 2021 – CONTRIBUTI IVS- € 2.157,63.
L'opponente eccpeiva preliminarmente la mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento e quindi la violazione dell'art. 25 – D.p.r. n. 602/73; chiedeva poi venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione dei tributi oggetto delle impugnate cartelle di pagamento per decorso del termine quinquennale;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendersi l'efficacia dell'atto impugnato;
2. In via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento n. 10020249015288820000, essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata;
3. nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità delle cartelle di pagamento poste alla base della intimazione di pagamento n. 10020249015288820000, essendo insussistente il diritto del
Concessionario all'esecuzione forzata, ovvero di quelle ritenute di Giustizia;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi in favore del sottoscrivente procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , la quale Controparte_1
, in via pregiudiziale, chiedeva venisse rilevata la tardività dell'impugnazione e l' inammissibilità della stessa;
sempre in via pregiudiziale chiedeva venisse rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine alla eventuale omessa notifica degli avvisi di Controparte_1 addebito ( di competenza dell'ente impositore INPS) e più in generale degli atti prodromici alle attività di riscossione di competenza degli Enti impositori;
nel merito chiedeva al giudice adito di rigettare la richiesta di sospensione degli atti impugnati ed il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS il quale documentava che gli avvisi di addebito contestati erano stati notificati e che non era decorso pertanto il termine di prescrizione, pur precisando che l'ava n.
40020220006156150000 era stato oggetto di sgravio per cessazione attività al 31/12/2020; nel merito chiedeva al giudice adito di rigettare la richiesta di sospensione degli atti impugnati ed il ricorso il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' il quale chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di CP_3 legittimazione passiva, contestando comunque la fondatezza dell'avversa domanda .
All'udienza del 10 aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 400 2022 0006156150 000 , atteso che detto avviso è stato oggetto di sgravio per cessazione attività .
Per il resto l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_5 pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005;
Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente propone innanzitutto una opposizione qualifiabile come opposizione agli atti esecutivi , atteso che egli eccepisce la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione e quindi la irregolarità della procedura esecutiva minacciata dall' . Nel costituirsi in giudizio , tuttavia , l' e l'INPS hanno CP_6 CP_6 documentato la rituale notifica di tutti gli atti oggetto di opposizione , sicchè l'eccezione è sicuramente infondata .
Ma del pari infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente . Sebbene , infatti , la notifica di alcuni degli avvisi di addebito risalga ad un periodo precedente il quinquennio dalla notifica della intimazione oggi opposta , ciò non di meno l' ha documentato CP_6 di aver notificato all'attuale opponente diversi atti interruttivi della prescrizione . Premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte , in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. , ha statuito che un atto , per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), possiamo senz'altro affermare che , nella specie , sono state inoltrate alla ricorrente ripetute richieste di pagamento delle somme di cui alla intimazione di pagamento oggi opposta .
Per esempio , con la Intimazione di pagamento n. 10020229000993138000: notificata a mezzo posta il 5.1.2023, dopo avvenuto deposito presso la Comunale, sono stati interrotti i termini CP_7
prescrizionali con riferimento agli avvisi di addebito n. 400201800002141555000, n.
400201800007189738000 e n. 40020190003419880000 .
E' poi stata notificata all'opponente , in data 2.11.2022 una comunicazione preventiva di ipoteca n.
10076202200003493000 relativa agli AVA n. 400201800002141555000, n.
400201800007189738000, n. 40020190003419880000 e n. 40020210001104348000.
E una successiva comunicazioni preventiva di ipoteca n. 10076202400000569000 e stata notificata a mezzo pec il 21.2.2024 relativa alle Cartella n. 10020210026249840000 Cartella n.
10020220008884291000, Cartella n. 10020220025033341000 e Cartella n. 10020230020635838000
e agli AVA n. 400201800002141555000, n. 400201800007189738000, n. 40020190003419880000,
n. 40020210001104348000, n. 4002022002111963000 e n. 40020220006156150000
E pertanto , nella specie , non è maturata alcuna prescrizione attesa anche la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa OV .
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dispone infatti, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere e dunque il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Inoltre , l'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Sono stati quindi previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Tale intervento normativo, dunque, è da tenere in considerazione in ordine al calcolo della decorrenza del termine prescrizionale invocato dal ricorrente.
Il ricorso va pertanto interamente rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio .
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 40020220006156150000
2. rigetta per il resto la proposta opposizione;
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 513,00 in favore dell'INPS e in € 720,00 in favore dell' e in € 400,00 in favore Controparte_1 dell' , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , IVA e Cap come per legge . CP_3
Salerno, 10 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio