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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1044/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 22030 CASLINO D'ERBA ITALIA con l'Avv. COLALONGO ANDREA MARIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]14 22063 CANTU' ITALIA con l'Avv. COLALONGO ANDREA MARIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in LIPOMO, in data 11/09/2008,
(anno 2008, atto n. 9, parte I, ufficio 1 );
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...]_1
- IN LO nata il [...] a [...] 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: oppure
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e, liberi di fissare e/o modificare la rispettiva residenza e dimora, di comunicare all'altro ogni loro variazione, anche riguardo ai rispettivi recapiti telefonici, e ciò nel preminente interesse della prole minore
2) resterà in uso alla moglie l'abitazione dalla medesima condotta in locazione in Caslino D'Erba, dove questa abita insieme alla figlia mentre resterà in uso al marito l'abitazione dal medesimo Per_2 condotta in locazione a Cantù, dove questi abita col figlio Per_1
3) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i figli e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente di presso il padre e di presso la madre. Il diritto di visita dei genitori sarà Per_1 Per_2 regolamentato nel seguente modo: entrambi potranno continuare a vedere e tenere con sé i figli non conviventi ogni volta che lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, oltre che con le esigenze lavorative dei genitori;
e comunque, per almeno due pomeriggi a settimana, di regola il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino all'ora di cena;
nonché nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, con orari da concordarsi volta per volta, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Inoltre, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni periodi continuativi di più giorni durante le vacanze natalizie e pasquali, da concordare tra i coniugi volta per volta, quanto a collocazione temporale e durata, almeno dieci giorni prima del loro inizio;
nonché periodi continuativi, anche di tre settimane non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare tra i coniugi volta per volta entro la data del 31 maggio di ogni anno. Quanto ai compleanni dei bambini, questi li trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, ove non sia possibile festeggiarli tutti insieme. Dette condizioni potranno subire in ogni tempo variazioni o mutamenti, compatibilmente con le esigenze dei minori e delle parti, comunque di concerto tra queste ultime, anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
4) durante il periodo in cui i figli rimarranno con un genitore, questi provvederà in modo autonomo a decidere nel loro interesse per le questioni di rilievo ordinario, come ad esempio feste, gioco, svago e tempo libero, nonché a permetterne la corretta frequentazione dei nonni e degli altri parenti dei rispettivi rami familiari, garantendo che la loro condizione odierna non subisca bruschi cambiamenti;
5) attesa la reciproca autonomia economica e la sostanziale equivalenza reddituale, nulla i coniugi si corrisponderanno l'un l'altra a titolo di mantenimento personale;
2 6) per quanto riguarda invece il mantenimento ordinario dei figli, ciascun coniuge provvederà in via diretta al mantenimento del figlio con cui convive, per il sig. e per la sig.ra Per_1 Pt_2 Per_2
Inoltre, saranno divise al 50% tra i coniugi, secondo il modello adottato dal Protocollo Pt_1 famiglia in uso nel Tribunale di Como, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive relative ai minori, purché concordate e documentate;
mentre sarà percepito dai coniugi al 50% l'assegno unico universale erogato in favore dei figli.
7) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identificazione validi per l'espatrio, anche per i figli.
8) Saranno compensate tra i coniugi le spese del procedimento di separazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 11/09/2008, in LIPOMO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIPOMO
(anno 2008, atto n. 9, parte I, ufficio 1);
3 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPOMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 22030 CASLINO D'ERBA ITALIA con l'Avv. COLALONGO ANDREA MARIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]14 22063 CANTU' ITALIA con l'Avv. COLALONGO ANDREA MARIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in LIPOMO, in data 11/09/2008,
(anno 2008, atto n. 9, parte I, ufficio 1 );
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...]_1
- IN LO nata il [...] a [...] 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: oppure
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e, liberi di fissare e/o modificare la rispettiva residenza e dimora, di comunicare all'altro ogni loro variazione, anche riguardo ai rispettivi recapiti telefonici, e ciò nel preminente interesse della prole minore
2) resterà in uso alla moglie l'abitazione dalla medesima condotta in locazione in Caslino D'Erba, dove questa abita insieme alla figlia mentre resterà in uso al marito l'abitazione dal medesimo Per_2 condotta in locazione a Cantù, dove questi abita col figlio Per_1
3) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i figli e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente di presso il padre e di presso la madre. Il diritto di visita dei genitori sarà Per_1 Per_2 regolamentato nel seguente modo: entrambi potranno continuare a vedere e tenere con sé i figli non conviventi ogni volta che lo vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, oltre che con le esigenze lavorative dei genitori;
e comunque, per almeno due pomeriggi a settimana, di regola il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino all'ora di cena;
nonché nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, con orari da concordarsi volta per volta, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Inoltre, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni periodi continuativi di più giorni durante le vacanze natalizie e pasquali, da concordare tra i coniugi volta per volta, quanto a collocazione temporale e durata, almeno dieci giorni prima del loro inizio;
nonché periodi continuativi, anche di tre settimane non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare tra i coniugi volta per volta entro la data del 31 maggio di ogni anno. Quanto ai compleanni dei bambini, questi li trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, ove non sia possibile festeggiarli tutti insieme. Dette condizioni potranno subire in ogni tempo variazioni o mutamenti, compatibilmente con le esigenze dei minori e delle parti, comunque di concerto tra queste ultime, anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
4) durante il periodo in cui i figli rimarranno con un genitore, questi provvederà in modo autonomo a decidere nel loro interesse per le questioni di rilievo ordinario, come ad esempio feste, gioco, svago e tempo libero, nonché a permetterne la corretta frequentazione dei nonni e degli altri parenti dei rispettivi rami familiari, garantendo che la loro condizione odierna non subisca bruschi cambiamenti;
5) attesa la reciproca autonomia economica e la sostanziale equivalenza reddituale, nulla i coniugi si corrisponderanno l'un l'altra a titolo di mantenimento personale;
2 6) per quanto riguarda invece il mantenimento ordinario dei figli, ciascun coniuge provvederà in via diretta al mantenimento del figlio con cui convive, per il sig. e per la sig.ra Per_1 Pt_2 Per_2
Inoltre, saranno divise al 50% tra i coniugi, secondo il modello adottato dal Protocollo Pt_1 famiglia in uso nel Tribunale di Como, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive relative ai minori, purché concordate e documentate;
mentre sarà percepito dai coniugi al 50% l'assegno unico universale erogato in favore dei figli.
7) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identificazione validi per l'espatrio, anche per i figli.
8) Saranno compensate tra i coniugi le spese del procedimento di separazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 11/09/2008, in LIPOMO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIPOMO
(anno 2008, atto n. 9, parte I, ufficio 1);
3 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPOMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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