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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4711/2022 depositato il 08/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 A.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011390219000 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha chiesto la riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, n. 155/2022, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento emessa in seguito a controllo automatizzato ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis del D.P.R. n. 633/72, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IVA anno 2016, per l'importo complessivo di €. 101.001,70.
I primi giudici disattendevano l'unico motivo del ricorso, secondo cui la cartella non doveva essere emessa, in quanto l'imposta in questione rientrava nel periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti dal 12/02/2011 al 15/12/2017, secondo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011 articolo 3 comma 3 e 4.
La CTP rilevava, per contro, che la cartella era stata emessa in data successiva alla scadenza dei termini di cui alla sopraindicata Ordinanza ed in ogni caso per mancato pagamento delle imposte dichiarate nel
Modello 2017 e non versate alla scadenza prevista.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La contribuente si duole della decisione, reiterando pedissequamente le doglianze sollevate nel primo grado del giudizio e chiedendo la riforma della sentenza, senza esaminare e specificamente censurare i motivi posti dal primo giudice a fondamento della decisione.
Pertanto, l'appello è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione richiesto dall'art. 342 c.
p.c. (fra le tante, vedi Cass. 19 febbraio 2009, sez. L., n.4068, Cass. 23 febbraio 2006, sez. III, n.4019), per di più da verificare al momento della proposizione dell'appello, che “fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione” (Cass. 30 luglio 2001, sez. II, n.10401). Infatti, il mero rinvio, anche per esteso, al contenuto di atti difensivi del giudizio di primo grado determina la violazione della norma citata.
Sul punto, va rilevato che i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e “tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa”, anche perché il richiamo agli atti del giudizio di primo grado obbligherebbe il giudice di appello, per identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, “ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi” (così Cass. 23 maggio 2006, sez.
1, n. 12140; vedi anche Cass. 11 ottobre 2006, sez. 1 n. 21816).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello proposto e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore della parte appellata, pari a complessivi euro
2.494,58.
Palermo, 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA Lo Manto Baldassare Quartararo
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4711/2022 depositato il 08/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 A.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011390219000 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha chiesto la riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, n. 155/2022, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento emessa in seguito a controllo automatizzato ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis del D.P.R. n. 633/72, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IVA anno 2016, per l'importo complessivo di €. 101.001,70.
I primi giudici disattendevano l'unico motivo del ricorso, secondo cui la cartella non doveva essere emessa, in quanto l'imposta in questione rientrava nel periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti dal 12/02/2011 al 15/12/2017, secondo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011 articolo 3 comma 3 e 4.
La CTP rilevava, per contro, che la cartella era stata emessa in data successiva alla scadenza dei termini di cui alla sopraindicata Ordinanza ed in ogni caso per mancato pagamento delle imposte dichiarate nel
Modello 2017 e non versate alla scadenza prevista.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La contribuente si duole della decisione, reiterando pedissequamente le doglianze sollevate nel primo grado del giudizio e chiedendo la riforma della sentenza, senza esaminare e specificamente censurare i motivi posti dal primo giudice a fondamento della decisione.
Pertanto, l'appello è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione richiesto dall'art. 342 c.
p.c. (fra le tante, vedi Cass. 19 febbraio 2009, sez. L., n.4068, Cass. 23 febbraio 2006, sez. III, n.4019), per di più da verificare al momento della proposizione dell'appello, che “fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione” (Cass. 30 luglio 2001, sez. II, n.10401). Infatti, il mero rinvio, anche per esteso, al contenuto di atti difensivi del giudizio di primo grado determina la violazione della norma citata.
Sul punto, va rilevato che i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e “tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa”, anche perché il richiamo agli atti del giudizio di primo grado obbligherebbe il giudice di appello, per identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, “ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi” (così Cass. 23 maggio 2006, sez.
1, n. 12140; vedi anche Cass. 11 ottobre 2006, sez. 1 n. 21816).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello proposto e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore della parte appellata, pari a complessivi euro
2.494,58.
Palermo, 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA Lo Manto Baldassare Quartararo