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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DIMILANO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Saioni, in qualità di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7029/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1
con gli avv.ti Giuseppe Russi e Alberto Vescovini, presso il cui studio in AN, via
Fontana n. 2, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
con l'avv. Maria Angela Grilli, presso il cui studio in Genova, via Innocenzo Frugoni
n. 3, ha eletto domicilio,
RESISTENTE
OGGETTO: subordinazione, licenziamento illegittimo, altro.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
perché venissero accolte le seguenti domande: “Domande avanzate in CP_1
via principale:
accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta in data 1.6.2023, o nella diversa data
che risultasse in corso di causa, è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato ex art. 2094 c.c. ovvero un rapporto di collaborazione organizzata dal
committente ex art. 2 comma 1 d.lgs. 81/2015, con diritto all'inquadramento nel 3° livello del
CCNL Commercio e Terziario o nel diverso CCNL e/o livello contrattuale ritenuto di
giustizia e con previsione di una retribuzione mensile di € 2.600,00 al netto delle ritenute di
legge, ovvero con la diversa retribuzione mensile ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la nullità e/o illegittimità e/o annullare
il licenziamento intimato con lettera datata 28.2.2024 (doc. 15) e per l'effetto:
in via principale: condannare la società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro
nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e 2
D. Lgs 23/2015, nella misura di tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento e sino
all'effettiva reintegrazione in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, al tallone retributivo di €
2.600,00 netti, ovvero in subordine di € 2.129,79 lordi ovvero al diverso tallone retributivo
che dovesse risultare in corso di causa;
in via subordinata: dichiarare estinto il rapporto di
lavoro e condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria ex
art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, nella misura massina di sei mensilità ovvero nella misura
ritenuta di giustizia, ed in ogni caso non inferiore a tre mensilità, al tallone retributivo di €
2.600,00 netti, ovvero in subordine di € 2.129,79 lordi ovvero al diverso tallone retributivo
che dovesse risultare in corso di causa, nonché condannare la convenuta alla corresponsione
dell'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 247-248 CCNL Commercio, nella di €
2.600,00 netti, ovvero in subordine di € 2.129,79 lordi ovvero per il diverso importo che
dovesse risultare in corso di causa;
Domande avanzate in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle
domande sub. A) e B) e salvo ogni gravame:
Previa eventuale dichiarazione di illegittimità del recesso operato con lettera datata 28.2.2024
(doc. 15), condannare la convenuta, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento
contrattuale ex art. 1218 e 1453 c.c., a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 7.800,00 al
netto delle ritenute di legge, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia;
2 In ogni caso:
D) Condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 914,00 al netto delle ritenute di
legge a saldo dei compensi dovuti alla lavoratrice per l'attività lavorativa prestata da giugno
2023 a febbraio 2024.
con sentenza provvisoriamente esecutiva;
con interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza
al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre a favore del sottoscritto legale che
ha anticipato le prime e non riscosso le altre”.
La società si è costituita ritualmente contrastando le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, si è proceduto a discussione con modalità da remoto.
Ciò posto, la ricorrente sostiene di avere svolto in modo continuativo, dal 1° giugno
2023 al 28 febbraio 2024, mansioni di export manager estero presso la società
convenuta, all'esito della pubblicazione, da parte di quest'ultima, di annuncio su rivista specialistica (Fashion Jobs) per la ricerca di un account manager; annuncio cui la ricorrente aveva, appunto, risposto, con successiva stipula di contratto di consulenza e collaborazione commerciale a tempo indeterminato;
retribuzione mensile di euro 2.600,00.
La ricorrente sostiene che il rapporto fosse, in realtà, di lavoro subordinato, con obbligo di osservanza di rigido orario full time (dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì,
con brevissima pausa pranzo in orario variabile, in base alle esigenze lavorative;
orario frequentemente prolungato), necessità di essere autorizzata per assenze e di giustificare eventuali ritardi.
In veste di export manager estero, la ricorrente doveva reperire nuovi clienti,
utilizzando il portafoglio affidatole e i contatti personali;
aveva un obiettivo di
3 fatturato da raggiungere (“budget di vendita”), fissava appuntamenti e riceveva i clienti nello show room articolato su tre piani di via Archimede, a AN;
redigeva gli ordini, curando il pagamento dell'acconto del 30% del prezzo dell'ordine in favore dei fornitori;
curava lo stato di avanzamento degli ordinativi, sollecitando, a merce pronta, il saldo.
La sua attività veniva diretta dalla sig.ra e dal sig. , titolari, nonché CP_2 CP_3
dalla sig.ra che aveva il monitoraggio dei dipendenti. Pt_2
Periodicamente, la ricorrente doveva redigere delle relazioni sugli ordini evasi e sullo stato di avanzamento degli stessi;
era inoltre inserita in varie chat aziendali, suddivise per argomenti, attraverso le quali pure le venivano impartite istruzioni su come esporre la merce nello show, room, come riordinare i locali;
sempre tramite chat
doveva comunicare assenze e ritardi.
Nel febbraio 2024, la ricorrente si accorgeva che la sua partita IVA era stata chiusa per errore dal suo precedente commercialista.
Si attivava quindi per la riapertura – che avveniva entro la fine dello stesso mese –
Con informando al contempo della circostanza i titolari di AN.
Questi, tuttavia, le comunicavano il 28 febbraio, la risoluzione del contratto di consulenza e collaborazione con la seguente motivazione: “…Siamo infatti venuti a
conoscenza solo nel gennaio 2024, dal momento in cui l'obbligo di fatturazione elettronica è
stato esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario, che lei è da tempo priva di partita iva.
Ed è veramente poco credibile che sia stato un suo commercialista a chiudere la partita Iva
senza che Lei ne fosse a conoscenza. In conseguenza le fatture emesse nei nostri confronti non
sono regolari e questo comporterà sicuramente danni per la nostra società da un punto di
vista fiscale. Questa situazione, che lei sostiene non possa essere risolta in poco tempo, ci
impedisce di proseguire nel nostro rapporto” (doc. 15).
La ricorrente contestava e impugnava la comunicazione, determinandosi poi ad instaurare il presente giudizio.
4 Costituendosi nella presente sede, ha contestato ogni allegazione Controparte_1
avversaria, negando che la collaborazione chiesta alla ricorrente fosse a tempo pieno e in esclusiva.
La società ha ribadito di avere ricercato una consulente che contattasse clienti “dell'ex
Unione Sovietica” - essendo la ricorrente madre lingua - per fissare appuntamenti in
show room ove l'accoglienza sarebbe tuttavia avvenuta da parte dei medesimi titolari,
in lingua inglese, all'occorrenza con la traduzione in russo della sig.ra Pt_1
La collaborazione proposta era assolutamente autonoma, negli orari e nei giorni,
potendo essere resa anche da casa, in totale libertà di gestione anche quanto alle assenze.
999 IL ha contestato l'avvenuta assegnazione di un budget di vendita, peraltro nemmeno precisato dalla ricorrente e che la ricorrente si occupasse di vendite e delle relative fasi successive.
Come noto – per pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità e merito - gli elementi costitutivi che devono sussistere affinché una prestazione lavorativa possa essere qualificata di natura subordinata sono:
a) la prestazione di un'attività lavorativa a fronte del versamento di un corrispettivo;
b) il vincolo di subordinazione, inteso come l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. Civ. n.
2931/2013; n. 165254/2011; n. 14639/2010).
Per accertare la sussistenza della subordinazione, occorre peraltro avere riguardo ai seguenti criteri: la volontà espressa dalle parti in sede di costituzione del rapporto;
le concrete modalità di svolgimento della prestazione;
la sussistenza dei cd. indici sussidiari.
Difatti, fra gli ulteriori elementi rivelatori della subordinazione, figurano: la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari: detti poteri si estrinsecano in semplici ordini, oltre the nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e
5 controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa (Cass. civ. Sez. lavoro, 2910-2014, n.
23021); l'inserimento organico, continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione aziendale, desumibile dall'assenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore e dall'assoggettamento di questi al potere gerarchico del datore di lavoro (Cass. Civ. n. 9251/2010; n. 14054/2009); l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
l'assunzione del rischio d'impresa da parte del datore di lavoro;
il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione;
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione,
intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
La sussistenza dei summenzionati criteri deve essere valutata nell'ambito delle modalità complessive di svolgimento della prestazione.
All'esito dell'istruttoria orale espletata al riguardo è emerso quanto segue.
Teste di parte ricorrente “…studentessa universitaria in marketing e Testimone_1
comunicazione sportiva.
Con Ho fatto uno stage universitario presso AN che si è tenuto tra il luglio e l'ottobre del
2023.
Non sono in causa con la società.
Ero una stage curriculare, obbligatorio per l'università. Era un impegno full time, dal lunedì
al venerdì, dalle 9 circa sino alle 18.30/19, dovevo assicurare le 8 ore. Se avevo esigenze
particolari, potevo scambiare un giorno alla settimana con il sabato, c'era flessibilità.
La società era in via Archimede.
All'interno del palazzo, sono presenti anche altri show room.
999 è su tre livelli, il meno uno, il piano terra e il primo terra. Ho lavorato indifferentemente
sui tre livelli, tutti quanti andavano su e giù.
Durante lo stage, sono stato coordinata da . Per_1
Ho conosciuto si occupava prevalentemente di vendite presso i Paese dell'Est Parte_1
di cui parla la lingua.
6 Quado io sono arrivata lì, la ricorrente era già presente.
Quando io ero presente lì, c'era anche lei. Un paio di volte mi è capitato di sentirla chiedere un
permesso per uscire prima, più o meno faceva come me.
Quando mi è capitato di scambiare un giorno infrasettimanale con il sabato, ho visto presente
anche la signora sicuramente la mattina, il pomeriggio non ricordo. Pt_1
La ricorrente teneva i contatti con i clienti e nel caso arrivassero in show room per vedere la
merce, lei li riceveva e predisponeva l'ordine cartaceo.
Sia che suo marito dicevano alla ricorrente ad esempio come organizzare i documenti, Per_1
quali piattaforme utilizzare per la vendita e quali prodotti promuovere di più. C'erano in show
room diversi brand, diverse opzioni su cui lavorare.
C'era sicuramente un contatto tra la ricorrente e in relazione a presenze e orari. Per_1
Mai mi è capitato di essere presente a richieste di permesso e/o di ferie.
È successo che una volta la ricorrente stesse parlando di una collezione con una cliente, per
promuoverla. Dopo che la cliente si è allontanata, ha ammonito la ricorrente sul fatto Per_1
che i colori e i materiali che erano stati proposti alla cliente non erano quelli che la sig.ra
aveva chiesto di promuovere. Per_1
Si trattava di un tipo di ammonimento che proveniva normalmente dalla sig.ra nei Per_1
confronti di tutti i collaboratori.
La ricorrente, come tutti, fruiva di pausa pranzo della durata, della durata di base di 40
minuti, con collocazione variabile, a seconda della situazione lavorativa: non si poteva lasciare
l'edificio.
era la principale assistente di , il suo braccio destro. Persona_2 Per_1
Mi è capitato di sentire dare istruzioni inerenti alla vendita a per i Per_2 Parte_1
brand e i prodotti da promuovere principalmente.
Con C'erano diverse chat telefoniche;
io ero inserita in quella degli ordini, nel gruppo generale
e uno delle stagiste dove c'era che ci aiutava essendo le ultime arrivate. Per_2
La ricorrente era inserita anche lei, tranne che in quella delle stagiste.
7 Nella chat mandavamo scan degli ordini effettuati per renderli digitali e poi inoltrarli ai
clienti se, avevano bisogno di copia e nella 999 si avvisava ad esempio per i lievi ritardi o si
davano comunicazioni da un piano all'altro se non ci si poteva spostare fisicamente.
Le pulizie venivano fatte un giorno alla settimana da un'impresa incaricata;
negli altri giorni,
ci pensavamo noi stagiste che venivamo incaricate anche di fare commissioni fuori.
Ho visto almeno un paio di volte la ricorrente portare fuori la spazzatura.
ADR: la ricorrente stava principalmente al piano – uno, seduta dove c'era il tavolo di
esposizione. Viene mostrata alla teste la foto di cui al doc. 1 bis attoreo. La teste dichiara:
“Riconosco e confermo la postazione della ricorrente come mostrata nella foto”
ADR: non ho più rapporti di nessuno tipo con la ricorrente.
ADR: le piattaforme cui mi sono riferita sono Excell, Power Point, il pacchetto Office che
usavamo tutti. Non una piattaforma aziendale.
ADR: la ricorrente disponeva di un suo computer personale che portava in ufficio la mattina e
si riportava a casa la sera, non so dire se fosse suo o se le fosse stato fornito dalla società.
ADR: i piani dello show room erano connessi dalla stessa scala ed erano tutti sul lato destro;
il
piano 1 era inerente al brand Paloma;
per quello che io ricordo, anche per questo marchio
c'erano clienti esteri anche se non dire se fossero anche dell'est europeo”.
Teste di parte resistente “…sono assunta a tempo indeterminato presso Persona_2
Con
AN dal 2 novembre 2022; ho iniziato a lavorare a gennaio 2021.
Sono addetta alla gestione organizzativa delle vendite;
svolgo attività di back office, accolgo i
clienti e li seguo durante i processi di vendita.
Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa pranzo dalle 13 alle 14.
Conosco la ricorrente;
era una consulente dell'ufficio.
Lei fondamentalmente veniva a lavorare quando riteneva opportuno esserci, negli orari da lei
decisi.
8 Sentivo che chiamava i clienti esteri per fissare appuntamenti;
in ufficio lavorava al computer;
il suo rapporto con i clienti si limitava ad una accoglienza ma erano altre persone a seguire i
clienti in show room.
Credo che la ricorrente parlasse il russo. Abbiamo qualche cliente russo.
I clienti russi parlano anche inglese per cui vengono seguiti da me o dalla sig.ra o CP_2
dal signor Se, sorgeva qualche problematica di comprensione, poteva essere che la CP_3
ricorrente desse una mano con la lingua russa.
In caso avesse qualche impedimento, la ricorrente non era tenuta a informare e nemmeno ad
essere autorizzata.
Non riceveva istruzioni da nessuno e lavorava in maniera totalmente autonoma con un suo
personale metodo di lavoro.
Lei aveva esperienza di clienti esteri, il suo ruolo principale era di contattarli e di invitarli a
venire in show room.
Lei non seguiva le vendite, non spettava a lei proporre e seguire gli affari.
Mai è capitato in mia presenza che la ricorrente venisse ripresa per qualche motivo.
Ci sono chat aziendali, io ne faccio parte;
la ricorrente era inclusa in alcune, intendo quelle di
organizzazione dell'ufficio, si tratta di chat di praticità per scambiare informazioni.
Mai ho dato delle istruzioni lavorative alla ricorrente.
Quando veniva in ufficio, la ricorrente sceglieva di stare dove preferiva.
Se, non c'erano clienti, stavamo anche tutti nello stesso piano;
se, arrivavano clienti, io
magari dovevo spostarmi e non so dire cosa facesse lei.
ADR: la ricorrente, se, decideva di mangiare, mangiava, all'orario che voleva lei. Non credo di
avere mai condiviso il pasto con lei;
a volte usciva, altre no. Durante la pausa si poteva uscire
dalla sede.
Viene mostrato alla teste il doc. 8 attoreo, consistente in estratto di chat. La teste dichiara:
“Riconosco e confermo che i messaggi che nell'estratto della chat compaiono a mio nome sono
riconducibili a me. Non condivido il modo in cui sono stata salvata. Intendo che risulto
9 salvato in alcuni messaggi come Head Office Coordinator ruolo che è non il Per_2 Pt_2
mio”.
Teste di parte ricorrente : “…direttore commerciale presso il Gruppo Best Testimone_2
seller da gennaio 2024. Ho lavorato per 999 AN da giugno a settembre 2023, ero
venditrice di Show Room. Non ho fatto causa alla società. Il mio contratto era a tempo
determinato e due giorni prima della scadenza mi è stato comunicato che non mi sarebbe stato
prorogato.
Lavoravo in via Archimede dal lunedì al venerdì fissi;
poi in periodi particolari ad esempio di
settimana nella moda, lavoravo anche la domenica;
il sabato non ricordo.
Iniziavo a lavorare in base all'orario in cui avevamo fissato il primo appuntamento con i
clienti, per cui poteva essere anche alle 8.30 ma tendenzialmente si iniziava alle 9 e si finiva
almeno alle 18.30/19; poi succedeva di lavorare anche oltre, a volte si finiva alle 22.
Conosco la ricorrente, eravamo colleghe, entrambe venditrici di show room.
Facevamo lo stesso lavoro, anche lei era presente in show room negli stessi giorni;
per gli orari
vale quanto ho riferito per me.
Facevamo una pausa pranzo ma era sempre condizionata dall'arrivo dei clienti, poteva durare
30 – 40 minuti ma anche 10 se erano in arrivo clienti. Tendenzialmente si mangiava intorno
alle 13.
Eravamo tenute entrambe a informare di assenze, ritardi, dovevamo chiedere permessi Per_1
per uscire prima. Lei era la titolare. Le nostre richieste dovevano essere autorizzate, che io
sappia questo valeva per tutti.
Lì l'unico periodo di ferie era ad agosto, lo show room chiudeva per tre settimane se non
ricordo male, e tutte osservavamo la chiusura aziendale.
Non so dire rispetto a Natale e a Pasqua perché io ho smesso di lavorare a settembre.
Facevamo riunioni di allineamento su come gestire i clienti.
Ci dividevamo le telefonate da fare, ci veniva anche detto a che piano collocarci fisicamente,
era tutto organizzato.
10 Ho conosciuto mi è stata presentata come office manager, mi risulta che sia Persona_2
una figura storica, una persona di riferimento dello show room. È capitato che anche lei ci
abbia dato delle direttive su cosa e come fare.
Sia a me che alla ricorrente è capitato di essere riprese, ad esempio perché non avevamo
cambiato il boccione dell'acqua o perché non avevamo buttato l'immondizia.
Siamo state riprese anche perché le mensole non erano state spolverate;
ci è stato chiesto o
meglio imposto di trasportare cubi di vetro dal piano zero al terzo;
quando ho potuto, mi sono
rifiutata di fare queste cose, non rientrava nelle mie mansioni che erano di venditrice.
C'erano chat aziendali di cui sia la ricorrente che io facevamo parte;
riguardavano
l'organizzazione del lavoro, gli appuntamenti;
inoltre lo show room era collocato su vari piani
e il messaggio era un modo agevole per comunicare.
Ognuna di noi aveva in dotazione un computer dove lavorare. quasi sempre sedeva al Pt_1
piano meno uno dove di base c'era anche la sig.ra , io ero quasi sempre al terzo piano. CP_4
ADR: non so dire se il computer in dotazione alla ricorrente fosse suo personale o dello show
room.
Io avevo scelto di non usare il mio personale e mi era stato dato.
ADR: la ricorrente mi è stata presentata come venditrice sul mercato estero mentre io ero
sull'Italia; poi è capitato che in momenti di affollamento dello show room, queste distinzioni
saltassero e tutti facevano tutto.
Tutte facevamo telefonate ai clienti di assegnazione;
è stata la prima a utilizzare un Pt_1
sistema per l'invio massivo di mail denominato Mail Chimp mentre noi usavamo ancora le
mail classiche”.
Teste “…di professione consulente in ambito moda. Sono consulente anche Testimone_3
per la società con cui collaboro dal 2021. Collaboro saltuariamente, vado in show CP_1
room da 1 a 3 volte alla settimana, a seconda delle collezioni che arrivano e vado soltanto nei
periodi corrispondenti alla campagna moda: gennaio – febbraio – marzo;
giugno – luglio e da
settembre a metà ottobre.
11 Poi, può anche succedere che una settimana io non vada.
A volte vado mezza giornata a volte per qualche ora ma non ho un orario specifico;
vado e
vengo in modo molto libero e tenuto conto delle necessità.
Mi reco in show room in giorni liberi ma solo dal lunedì al venerdì.
Quando vado lì, tendenzialmente mi metto d'accordo con i titolari, e che sono Per_1 CP_5
i miei clienti;
tendenzialmente, faccio una consulenza di tipo visual, come sono presentate e
disposte le collezioni;
sono anche titolare di azienda di gioielli da 23 anni e offro consulenze
commerciali tipo a quali clienti consigliare certi brand del lusso, cose di questo tipo.
Conosco la ricorrente, l'ho vista in show room.
Ho visto la ricorrente fondamentalmente davanti al computer, mi risulta si occupasse del
mercato dell'Est, della Russia;
contattava clienti russi parlando lei la lingua.
Mai l'ho vista occuparsi personalmente dei clienti;
può essere che abbia aiutato i titolari o
a fare da interprete nel caso ci fossero clienti russi, ma raramente. Per_2
La ricorrente non aveva una postazione fissa, lo show room è disposto su più piani e lei poteva
mettersi dove voleva, ci sono tante sedie.
Ho visto la ricorrente entrare e uscire in orari molto vari;
a volte arrivavo e lei non c'era, altre
volte sì; poteva uscire quando voleva e poteva gestirsi il pranzo. È capitato che io fossi lì e lei
non ci fosse.
Mai ho sentito o o impartire istruzioni lavorative alla ricorrente. Per_1 CP_5 Per_2
Mai mi è capitato di sentire i titolari o riprendere qualcuno. Per_2
Sono inserita in quasi tutte le chat per questioni organizzative. Essendo lo show room
disposto su più piani, è uno strumento comodo per sapere quando entrano i clienti, è per una
questione organizzativa della giornata.
ADR: il mio rapporto di consulenza è tuttora in essere”.
ADR: ho altri rapporti di consulenza con altre aziende.
Con riferimento alle deposizioni che precedono, si evidenzia che le testimoni intimate dalla ricorrente sono soggetti realmente indifferenti in quanto ex colleghe di
12 lavoro che non hanno instaurato né hanno in essere contenziosi con la società
resistente e nemmeno particolari vincoli personali con la sig.ra Pt_1
La circostanza, enfatizzata dalla difesa della società in sede di discussione, che la teste sul suo profilo Linkedin, avrebbe indicato la durata della sua Tes_1
Con esperienza lavorativa presso AN in cinque mesi, anziché negli effettivi tre,
non fa di lei “una testimone bugiarda”, come affermato in sede di discussione; peraltro,
la durata del suo rapporto con la società a nulla rileva rispetto alle diverse circostanze su cui la medesima teste ha compiutamente riferito.
Sempre in sede di discussione, la difesa della società ha affermato che la teste Tes_2
Con sarebbe stata “ostile a ”; la tesi poggerebbe sul fatto che la ex collaboratrice
1) si è lamentata per essersi dovuta occupare anche dello smaltimento dell'immondizia. La doglianza pare tuttavia lecita, tenuto conto delle mansioni per cui la lavoratrice era stata contrattualizzata, esulanti dalle pulizie;
2) ha riferito di avere appreso, due giorni prima della scadenza, che il suo contratto a tempo determinato non sarebbe stato prorogato. Davvero non si comprende quale
Con ostilità verso sia rinvenibile in una notazione che costituisce una circostanza oggettivamente vera e che può legittimamente avere creato rammarico nella lavoratrice, anche solo per lo scarso preavviso.
ha invece intimato una sua storica dipendente (teste e una CP_1 Pt_2
consulente che ha collaborato e collabora tuttora con la società (teste , con Tes_3
evidente minore attendibilità delle relative deposizioni.
Alla luce delle predette testimonianze, tenuto altresì conto della documentazione di causa, si reputa di poter accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente in via principale.
Si osserva che l'annuncio pubblicato sulla rivista di settore “Fashion Job” nell'aprile
2023, espressamente ricercava persone disponibili ad “orari flessibili” e “full time”;
caratteristiche non tipiche di un contratto di collaborazione.
13 Colpisce, poi, che la contrattualizzazione della ricorrente sia avvenuta “a tempo
indeterminato”, altra soluzione atipica per il tipo di prestazione richiesta.
La cospicua retribuzione mensile (euro 2.600,00) non pare poi compatibile con l'inconsistente ruolo di delineato dalla società datrice. Pt_1
La concreta modalità di svolgimento del rapporto, come accertata in giudizio,
comprendeva invece il rispetto di giorni e orari precisi, con onere di giustificare ritardi e assenze;
l'osservanza di specifiche e dettagliate istruzioni lavorative (ad es.
prodotti da promuovere, modalità di esposizione della merce), la necessità di elaborare gli ordini in modo conforme alle disposizioni aziendali e di seguirne l'evoluzione sino all'incasso; addirittura l'onere di effettuare le pulizie dei locali,
incombente la cui spettanza in capo ad una consulente si palesa davvero paradossale.
La retribuzione è stata erogata in misura fissa né la ricorrente si è accollata alcun rischio economico derivante da autonomia organizzativa.
La prospettazione in fatto della società risulta parimenti inconsistente ove si sostiene che una collaborazione sorta anche in funzione della lingua russa parlata dalla ricorrente e del conseguente supporto che la sig.ra poteva offrire con i clienti Pt_1
di quel mercato, potesse essere affidata a presenze imprevedibili ed estemporanee dell'interessata peraltro utilizzata solo ove l'inglese dei titolari non si fosse rivelato adeguato alla trattativa.
Parimenti paradossale la tesi datoriale secondo cui la programmata presenza della lavoratrice alla fiera di Parigi fosse stata pianificata alla stregua di una sorta di
“regalia”.
Nel caso di specie, sono pertanto presenti gli indici elaborati dalla giurisprudenza per qualificare la prestazione lavorativa alla stregua di lavoro subordinato, non potendosi ritenere che l'attività in concreto resa dalla ricorrente per la convenuta sia davvero riconducibile ad una generica “consulenza in marketing e distribuzione …”
formalmente dedotta in contratto (doc. 4).
14 Al contrario, la ricorrente ha svolto essenzialmente attività di vendita, contattando i clienti per fissare presso lo show room appuntamenti durante i quali si occupava di raccogliere gli ordinativi della clientela sulla base dei prodotti commercializzati dalla convenuta, curando poi personalmente i rapporti con i fornitori supervisionando la produzione degli articoli richiesti nonché il pagamento da parte di prezzi e acconti da parte della convenuta (tale attività di vendita era espressamente prevista nell'annuncio lavorativo cit. doc. 3 pubblicato dalla convenuta).
La ricorrente aveva limitati margini di autonomia nello svolgimento delle mansioni affidatele e doveva attenersi agli ordini ed alle istruzioni di lavoro impartite quotidianamente dai titolari e dalla sig.ra cui doveva rendere conto della sua Pt_2
attività lavorativa, al pari delle altre colleghe.
La ricorrente, inoltre, era organicamente e stabilmente inserita nell'organizzazione lavorativa della convenuta e doveva sottostare alle medesime regole attinenti alla disciplina all'interno del luogo di lavoro, valevoli per tutti i “collaboratori” ivi presenti, che i titolari sigg.ri e impartivano anche per il tramite CP_2 CP_3
della “chat” telefoniche sopra richiamate.
A fronte di quanto sin qui esposto, può dunque essere affermata la eterodirezione e la natura di attività lavorativa subordinata del rapporto per tutta la sua durata.
Con riferimento al CCNL applicabile, in assenza di elementi da cui si possa desumersi la volontà delle parti, deve farsi riferimento al criterio fissato dall'art. 2070
c.c., vale a dire in base alla categoria economica di appartenenza del datore di lavoro.
Nel caso concreto, si reputa applicabile il CCNL Terziario e Pubblici Esercizi.
Quanto alle mansioni svolte, si reputa che le stesse siano riconducibili, anche a norma dell'art. 2103 c.c., al III livello della classificazione del richiamato CCNL, cui appartengono i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati
provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni,
15 svolgono lavoro che comportano una specifica ad adeguata capacità professionale acquista
mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita e
cioè….16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con
mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in
azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con
l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza
per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni
l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e
sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico,
anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua
esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori”.
Invero, dall'esame del CCNL prodotto in giudizio, art. 113, si evince che nel IV livello sono ricompresi i “commessi alla vendita al pubblico”, laddove risulta acclarato che le mansioni esplicate dalla ricorrente – che aveva già maturato significativa esperienza nel settore – erano decisamente più articolare e complesse, come già riportato.
Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire le relative differenze posto che tutti gli istituti retributivi maturati nel corso del periodo di attività, vanno determinati con riferimento al suddetto livello di inquadramento.
È pacifico che in corso di rapporto (giugno 2023 – febbraio 2024), la ricorrente abbia percepito compensi per complessivi € 22.486,00, laddove, stando alla retribuzione pattuita con la datrice di lavoro, avrebbe dovuto percepire compensi per complessivi
€ 23.400,00 (= 2.600,00 x 9).
La ricorrente, conseguentemente, è di certo creditrice dell'importo di € 914,00 a saldo dei compensi maturati da giugno 2023 a febbraio 2024.
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, la comunicazione del
28.2.2024 di “risoluzione con effetto immediato del contratto di consulenza e collaborazione
16 commerciale” deve essere considerato alla stregua di un licenziamento che presenta plurimi profili problematici.
Invero, non può essere ritenuta corretta la circostanza che la ricorrente sarebbe stata
“da tempo priva di partita iva”, come smentito dalla regolare emissione di fatture dapprima ordinarie e poi dal 1.3.2024, elettroniche, cosa che sarebbe stata impossibile se la ricorrente non avesse avuto una partita IVA aperta presso l'Agenzia delle
Entrate.
Dalle modalità con cui la convenuta ha operato il recesso, inoltre, si evince come il recesso abbia natura “ontologicamente” disciplinare, in quanto la convenuta ha operato in via immediata, senza preavviso e sulla base di una specifica “accusa”
mossa nei confronti della lavoratrice.
La convenuta, inoltre, per il tramite del proprio legale, ha ribadito “la piena legittimità
del recesso comunicato a fronte delle sue stesse dichiarazioni che, oltre ad aver creato gravi
problematiche fiscali, hanno influito in modo determinante sulla fiducia che deve essere posta
a base del rapporto” (doc. 17 res.).
È pacifico che tale licenziamento non è stato proceduto dalla preventiva contestazione d'addebito prevista dall'art. 7 L. n. 300/1970.
Si rammenta che la corretta applicazione delle garanzie procedimentali previste da detto art. 7, come precisato dalla costante ed univoca giurisprudenza, costituisce una condizione necessaria ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare.
La convenuta, intimando un licenziamento “in tronco” senza aver mosso alla ricorrente alcuna preventiva contestazione disciplinare e senza averle concesso di rendere le proprie giustificazioni, ha dunque violato l'art. 7 L. 300/1970 e tale vizio procedimentale rende il licenziamento de quo illegittimo, a prescindere da ogni valutazione di merito attinente ad eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti imputabili alla lavoratrice (nella fattispecie del tutto insussistenti), come
17 pacificamente ribadito dalla costante ed univoca giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ma ad assumere valenza assorbente rispetto alle considerazioni che precedono è la piana constatazione che il licenziamento sia stato intimato mentre la lavoratrice era incinta, con violazione del divieto assoluto posto in tal senso dall'art. 54 del d.lgs.
151/2001.
La ricorrente ha prodotto certificato in data 9 aprile 2024 (doc. 9), da cui evince che, a tale data, ella era incinta alla “15 + 6” settimana, dunque già alla data del licenziamento (28 febbraio 2024).
La circostanza rileva in modo oggettivo anche se risulta prodotto agli atti scambio di messaggi tra la sig.ra e – in relazione alla programmata Pt_1 Persona_2
partecipazione della ricorrente alla fiera di Parigi, come da biglietti aerei prodotti
(doc. 8 res.) – e dal cui tenore si evince che la condizione della lavoratrice era stata comunicata ai datori dl lavoro: ““Ho detto che tra una cosa e altra che fosse meglio che
rimanga qua con vale che è da sola, e per certi motivi che lo sa già non mi lo sento Poi QM è
un po' pericoloso prendere volo ad 11 settimana perché se succede qualcosa e mi inizierò a
stare male sarà un problema” (doc. 10).
Alla luce di quanto precede, va dunque dichiarata la nullità del recesso con diritto della ricorrente, ex art. 2 commi 1 e 2, D. Lgs n. 23/2015, alla reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni.
In punto di quantificazione del risarcimento, dovrà farsi riferimento alla retribuzione contrattualmente pattuita, pari ad € 2.600,00 al netto delle ritenute di legge, dalla data di estromissione dal rapporto di lavoro (28.2.2024) sino all'effettiva reintegra ed in misura in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
18 Si procede d'ufficio sede alla correzione dell'errore materiale contenuto al punto sub
1) del dispositivo nel senso che, ladovve leggesi “accertata” deve leggersi “accerta”.
P.Q.M
.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo compreso tra il giugno 2023 e il febbraio 2024;
2) accerta e dichiara l'applicabilità, al rapporto di lavoro per cui è causa del CCNL
Terziario e Pubblici Esercizi e la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al III livello del medesimo CCNL, retribuzione di euro 2.600,00 mensili al netto delle ritenute di legge;
3) conseguentemente, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente del residuo importo di euro 914,00 lordi a titolo di differenze retributive,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) accerta e dichiara la nullità del licenziamento irrogato alla ricorrente con comunicazione del 28 febbraio 2024;
5) conseguentemente, condanna la società convenuta alla immediata reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria dal 28 febbraio
2024 all'effettiva reintegra, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione (euro 2.600,00);
6) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
7) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 5.759,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA;
8) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
AN, 18/02/2025
Il giudice
Francesca Saioni
19
20
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Saioni, in qualità di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7029/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1
con gli avv.ti Giuseppe Russi e Alberto Vescovini, presso il cui studio in AN, via
Fontana n. 2, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
con l'avv. Maria Angela Grilli, presso il cui studio in Genova, via Innocenzo Frugoni
n. 3, ha eletto domicilio,
RESISTENTE
OGGETTO: subordinazione, licenziamento illegittimo, altro.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
perché venissero accolte le seguenti domande: “Domande avanzate in CP_1
via principale:
accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta in data 1.6.2023, o nella diversa data
che risultasse in corso di causa, è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato ex art. 2094 c.c. ovvero un rapporto di collaborazione organizzata dal
committente ex art. 2 comma 1 d.lgs. 81/2015, con diritto all'inquadramento nel 3° livello del
CCNL Commercio e Terziario o nel diverso CCNL e/o livello contrattuale ritenuto di
giustizia e con previsione di una retribuzione mensile di € 2.600,00 al netto delle ritenute di
legge, ovvero con la diversa retribuzione mensile ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la nullità e/o illegittimità e/o annullare
il licenziamento intimato con lettera datata 28.2.2024 (doc. 15) e per l'effetto:
in via principale: condannare la società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro
nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e 2
D. Lgs 23/2015, nella misura di tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento e sino
all'effettiva reintegrazione in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, al tallone retributivo di €
2.600,00 netti, ovvero in subordine di € 2.129,79 lordi ovvero al diverso tallone retributivo
che dovesse risultare in corso di causa;
in via subordinata: dichiarare estinto il rapporto di
lavoro e condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria ex
art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, nella misura massina di sei mensilità ovvero nella misura
ritenuta di giustizia, ed in ogni caso non inferiore a tre mensilità, al tallone retributivo di €
2.600,00 netti, ovvero in subordine di € 2.129,79 lordi ovvero al diverso tallone retributivo
che dovesse risultare in corso di causa, nonché condannare la convenuta alla corresponsione
dell'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 247-248 CCNL Commercio, nella di €
2.600,00 netti, ovvero in subordine di € 2.129,79 lordi ovvero per il diverso importo che
dovesse risultare in corso di causa;
Domande avanzate in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle
domande sub. A) e B) e salvo ogni gravame:
Previa eventuale dichiarazione di illegittimità del recesso operato con lettera datata 28.2.2024
(doc. 15), condannare la convenuta, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento
contrattuale ex art. 1218 e 1453 c.c., a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 7.800,00 al
netto delle ritenute di legge, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia;
2 In ogni caso:
D) Condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 914,00 al netto delle ritenute di
legge a saldo dei compensi dovuti alla lavoratrice per l'attività lavorativa prestata da giugno
2023 a febbraio 2024.
con sentenza provvisoriamente esecutiva;
con interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza
al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre a favore del sottoscritto legale che
ha anticipato le prime e non riscosso le altre”.
La società si è costituita ritualmente contrastando le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, si è proceduto a discussione con modalità da remoto.
Ciò posto, la ricorrente sostiene di avere svolto in modo continuativo, dal 1° giugno
2023 al 28 febbraio 2024, mansioni di export manager estero presso la società
convenuta, all'esito della pubblicazione, da parte di quest'ultima, di annuncio su rivista specialistica (Fashion Jobs) per la ricerca di un account manager; annuncio cui la ricorrente aveva, appunto, risposto, con successiva stipula di contratto di consulenza e collaborazione commerciale a tempo indeterminato;
retribuzione mensile di euro 2.600,00.
La ricorrente sostiene che il rapporto fosse, in realtà, di lavoro subordinato, con obbligo di osservanza di rigido orario full time (dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì,
con brevissima pausa pranzo in orario variabile, in base alle esigenze lavorative;
orario frequentemente prolungato), necessità di essere autorizzata per assenze e di giustificare eventuali ritardi.
In veste di export manager estero, la ricorrente doveva reperire nuovi clienti,
utilizzando il portafoglio affidatole e i contatti personali;
aveva un obiettivo di
3 fatturato da raggiungere (“budget di vendita”), fissava appuntamenti e riceveva i clienti nello show room articolato su tre piani di via Archimede, a AN;
redigeva gli ordini, curando il pagamento dell'acconto del 30% del prezzo dell'ordine in favore dei fornitori;
curava lo stato di avanzamento degli ordinativi, sollecitando, a merce pronta, il saldo.
La sua attività veniva diretta dalla sig.ra e dal sig. , titolari, nonché CP_2 CP_3
dalla sig.ra che aveva il monitoraggio dei dipendenti. Pt_2
Periodicamente, la ricorrente doveva redigere delle relazioni sugli ordini evasi e sullo stato di avanzamento degli stessi;
era inoltre inserita in varie chat aziendali, suddivise per argomenti, attraverso le quali pure le venivano impartite istruzioni su come esporre la merce nello show, room, come riordinare i locali;
sempre tramite chat
doveva comunicare assenze e ritardi.
Nel febbraio 2024, la ricorrente si accorgeva che la sua partita IVA era stata chiusa per errore dal suo precedente commercialista.
Si attivava quindi per la riapertura – che avveniva entro la fine dello stesso mese –
Con informando al contempo della circostanza i titolari di AN.
Questi, tuttavia, le comunicavano il 28 febbraio, la risoluzione del contratto di consulenza e collaborazione con la seguente motivazione: “…Siamo infatti venuti a
conoscenza solo nel gennaio 2024, dal momento in cui l'obbligo di fatturazione elettronica è
stato esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario, che lei è da tempo priva di partita iva.
Ed è veramente poco credibile che sia stato un suo commercialista a chiudere la partita Iva
senza che Lei ne fosse a conoscenza. In conseguenza le fatture emesse nei nostri confronti non
sono regolari e questo comporterà sicuramente danni per la nostra società da un punto di
vista fiscale. Questa situazione, che lei sostiene non possa essere risolta in poco tempo, ci
impedisce di proseguire nel nostro rapporto” (doc. 15).
La ricorrente contestava e impugnava la comunicazione, determinandosi poi ad instaurare il presente giudizio.
4 Costituendosi nella presente sede, ha contestato ogni allegazione Controparte_1
avversaria, negando che la collaborazione chiesta alla ricorrente fosse a tempo pieno e in esclusiva.
La società ha ribadito di avere ricercato una consulente che contattasse clienti “dell'ex
Unione Sovietica” - essendo la ricorrente madre lingua - per fissare appuntamenti in
show room ove l'accoglienza sarebbe tuttavia avvenuta da parte dei medesimi titolari,
in lingua inglese, all'occorrenza con la traduzione in russo della sig.ra Pt_1
La collaborazione proposta era assolutamente autonoma, negli orari e nei giorni,
potendo essere resa anche da casa, in totale libertà di gestione anche quanto alle assenze.
999 IL ha contestato l'avvenuta assegnazione di un budget di vendita, peraltro nemmeno precisato dalla ricorrente e che la ricorrente si occupasse di vendite e delle relative fasi successive.
Come noto – per pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità e merito - gli elementi costitutivi che devono sussistere affinché una prestazione lavorativa possa essere qualificata di natura subordinata sono:
a) la prestazione di un'attività lavorativa a fronte del versamento di un corrispettivo;
b) il vincolo di subordinazione, inteso come l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. Civ. n.
2931/2013; n. 165254/2011; n. 14639/2010).
Per accertare la sussistenza della subordinazione, occorre peraltro avere riguardo ai seguenti criteri: la volontà espressa dalle parti in sede di costituzione del rapporto;
le concrete modalità di svolgimento della prestazione;
la sussistenza dei cd. indici sussidiari.
Difatti, fra gli ulteriori elementi rivelatori della subordinazione, figurano: la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari: detti poteri si estrinsecano in semplici ordini, oltre the nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e
5 controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa (Cass. civ. Sez. lavoro, 2910-2014, n.
23021); l'inserimento organico, continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione aziendale, desumibile dall'assenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore e dall'assoggettamento di questi al potere gerarchico del datore di lavoro (Cass. Civ. n. 9251/2010; n. 14054/2009); l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
l'assunzione del rischio d'impresa da parte del datore di lavoro;
il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione;
l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione,
intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
La sussistenza dei summenzionati criteri deve essere valutata nell'ambito delle modalità complessive di svolgimento della prestazione.
All'esito dell'istruttoria orale espletata al riguardo è emerso quanto segue.
Teste di parte ricorrente “…studentessa universitaria in marketing e Testimone_1
comunicazione sportiva.
Con Ho fatto uno stage universitario presso AN che si è tenuto tra il luglio e l'ottobre del
2023.
Non sono in causa con la società.
Ero una stage curriculare, obbligatorio per l'università. Era un impegno full time, dal lunedì
al venerdì, dalle 9 circa sino alle 18.30/19, dovevo assicurare le 8 ore. Se avevo esigenze
particolari, potevo scambiare un giorno alla settimana con il sabato, c'era flessibilità.
La società era in via Archimede.
All'interno del palazzo, sono presenti anche altri show room.
999 è su tre livelli, il meno uno, il piano terra e il primo terra. Ho lavorato indifferentemente
sui tre livelli, tutti quanti andavano su e giù.
Durante lo stage, sono stato coordinata da . Per_1
Ho conosciuto si occupava prevalentemente di vendite presso i Paese dell'Est Parte_1
di cui parla la lingua.
6 Quado io sono arrivata lì, la ricorrente era già presente.
Quando io ero presente lì, c'era anche lei. Un paio di volte mi è capitato di sentirla chiedere un
permesso per uscire prima, più o meno faceva come me.
Quando mi è capitato di scambiare un giorno infrasettimanale con il sabato, ho visto presente
anche la signora sicuramente la mattina, il pomeriggio non ricordo. Pt_1
La ricorrente teneva i contatti con i clienti e nel caso arrivassero in show room per vedere la
merce, lei li riceveva e predisponeva l'ordine cartaceo.
Sia che suo marito dicevano alla ricorrente ad esempio come organizzare i documenti, Per_1
quali piattaforme utilizzare per la vendita e quali prodotti promuovere di più. C'erano in show
room diversi brand, diverse opzioni su cui lavorare.
C'era sicuramente un contatto tra la ricorrente e in relazione a presenze e orari. Per_1
Mai mi è capitato di essere presente a richieste di permesso e/o di ferie.
È successo che una volta la ricorrente stesse parlando di una collezione con una cliente, per
promuoverla. Dopo che la cliente si è allontanata, ha ammonito la ricorrente sul fatto Per_1
che i colori e i materiali che erano stati proposti alla cliente non erano quelli che la sig.ra
aveva chiesto di promuovere. Per_1
Si trattava di un tipo di ammonimento che proveniva normalmente dalla sig.ra nei Per_1
confronti di tutti i collaboratori.
La ricorrente, come tutti, fruiva di pausa pranzo della durata, della durata di base di 40
minuti, con collocazione variabile, a seconda della situazione lavorativa: non si poteva lasciare
l'edificio.
era la principale assistente di , il suo braccio destro. Persona_2 Per_1
Mi è capitato di sentire dare istruzioni inerenti alla vendita a per i Per_2 Parte_1
brand e i prodotti da promuovere principalmente.
Con C'erano diverse chat telefoniche;
io ero inserita in quella degli ordini, nel gruppo generale
e uno delle stagiste dove c'era che ci aiutava essendo le ultime arrivate. Per_2
La ricorrente era inserita anche lei, tranne che in quella delle stagiste.
7 Nella chat mandavamo scan degli ordini effettuati per renderli digitali e poi inoltrarli ai
clienti se, avevano bisogno di copia e nella 999 si avvisava ad esempio per i lievi ritardi o si
davano comunicazioni da un piano all'altro se non ci si poteva spostare fisicamente.
Le pulizie venivano fatte un giorno alla settimana da un'impresa incaricata;
negli altri giorni,
ci pensavamo noi stagiste che venivamo incaricate anche di fare commissioni fuori.
Ho visto almeno un paio di volte la ricorrente portare fuori la spazzatura.
ADR: la ricorrente stava principalmente al piano – uno, seduta dove c'era il tavolo di
esposizione. Viene mostrata alla teste la foto di cui al doc. 1 bis attoreo. La teste dichiara:
“Riconosco e confermo la postazione della ricorrente come mostrata nella foto”
ADR: non ho più rapporti di nessuno tipo con la ricorrente.
ADR: le piattaforme cui mi sono riferita sono Excell, Power Point, il pacchetto Office che
usavamo tutti. Non una piattaforma aziendale.
ADR: la ricorrente disponeva di un suo computer personale che portava in ufficio la mattina e
si riportava a casa la sera, non so dire se fosse suo o se le fosse stato fornito dalla società.
ADR: i piani dello show room erano connessi dalla stessa scala ed erano tutti sul lato destro;
il
piano 1 era inerente al brand Paloma;
per quello che io ricordo, anche per questo marchio
c'erano clienti esteri anche se non dire se fossero anche dell'est europeo”.
Teste di parte resistente “…sono assunta a tempo indeterminato presso Persona_2
Con
AN dal 2 novembre 2022; ho iniziato a lavorare a gennaio 2021.
Sono addetta alla gestione organizzativa delle vendite;
svolgo attività di back office, accolgo i
clienti e li seguo durante i processi di vendita.
Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa pranzo dalle 13 alle 14.
Conosco la ricorrente;
era una consulente dell'ufficio.
Lei fondamentalmente veniva a lavorare quando riteneva opportuno esserci, negli orari da lei
decisi.
8 Sentivo che chiamava i clienti esteri per fissare appuntamenti;
in ufficio lavorava al computer;
il suo rapporto con i clienti si limitava ad una accoglienza ma erano altre persone a seguire i
clienti in show room.
Credo che la ricorrente parlasse il russo. Abbiamo qualche cliente russo.
I clienti russi parlano anche inglese per cui vengono seguiti da me o dalla sig.ra o CP_2
dal signor Se, sorgeva qualche problematica di comprensione, poteva essere che la CP_3
ricorrente desse una mano con la lingua russa.
In caso avesse qualche impedimento, la ricorrente non era tenuta a informare e nemmeno ad
essere autorizzata.
Non riceveva istruzioni da nessuno e lavorava in maniera totalmente autonoma con un suo
personale metodo di lavoro.
Lei aveva esperienza di clienti esteri, il suo ruolo principale era di contattarli e di invitarli a
venire in show room.
Lei non seguiva le vendite, non spettava a lei proporre e seguire gli affari.
Mai è capitato in mia presenza che la ricorrente venisse ripresa per qualche motivo.
Ci sono chat aziendali, io ne faccio parte;
la ricorrente era inclusa in alcune, intendo quelle di
organizzazione dell'ufficio, si tratta di chat di praticità per scambiare informazioni.
Mai ho dato delle istruzioni lavorative alla ricorrente.
Quando veniva in ufficio, la ricorrente sceglieva di stare dove preferiva.
Se, non c'erano clienti, stavamo anche tutti nello stesso piano;
se, arrivavano clienti, io
magari dovevo spostarmi e non so dire cosa facesse lei.
ADR: la ricorrente, se, decideva di mangiare, mangiava, all'orario che voleva lei. Non credo di
avere mai condiviso il pasto con lei;
a volte usciva, altre no. Durante la pausa si poteva uscire
dalla sede.
Viene mostrato alla teste il doc. 8 attoreo, consistente in estratto di chat. La teste dichiara:
“Riconosco e confermo che i messaggi che nell'estratto della chat compaiono a mio nome sono
riconducibili a me. Non condivido il modo in cui sono stata salvata. Intendo che risulto
9 salvato in alcuni messaggi come Head Office Coordinator ruolo che è non il Per_2 Pt_2
mio”.
Teste di parte ricorrente : “…direttore commerciale presso il Gruppo Best Testimone_2
seller da gennaio 2024. Ho lavorato per 999 AN da giugno a settembre 2023, ero
venditrice di Show Room. Non ho fatto causa alla società. Il mio contratto era a tempo
determinato e due giorni prima della scadenza mi è stato comunicato che non mi sarebbe stato
prorogato.
Lavoravo in via Archimede dal lunedì al venerdì fissi;
poi in periodi particolari ad esempio di
settimana nella moda, lavoravo anche la domenica;
il sabato non ricordo.
Iniziavo a lavorare in base all'orario in cui avevamo fissato il primo appuntamento con i
clienti, per cui poteva essere anche alle 8.30 ma tendenzialmente si iniziava alle 9 e si finiva
almeno alle 18.30/19; poi succedeva di lavorare anche oltre, a volte si finiva alle 22.
Conosco la ricorrente, eravamo colleghe, entrambe venditrici di show room.
Facevamo lo stesso lavoro, anche lei era presente in show room negli stessi giorni;
per gli orari
vale quanto ho riferito per me.
Facevamo una pausa pranzo ma era sempre condizionata dall'arrivo dei clienti, poteva durare
30 – 40 minuti ma anche 10 se erano in arrivo clienti. Tendenzialmente si mangiava intorno
alle 13.
Eravamo tenute entrambe a informare di assenze, ritardi, dovevamo chiedere permessi Per_1
per uscire prima. Lei era la titolare. Le nostre richieste dovevano essere autorizzate, che io
sappia questo valeva per tutti.
Lì l'unico periodo di ferie era ad agosto, lo show room chiudeva per tre settimane se non
ricordo male, e tutte osservavamo la chiusura aziendale.
Non so dire rispetto a Natale e a Pasqua perché io ho smesso di lavorare a settembre.
Facevamo riunioni di allineamento su come gestire i clienti.
Ci dividevamo le telefonate da fare, ci veniva anche detto a che piano collocarci fisicamente,
era tutto organizzato.
10 Ho conosciuto mi è stata presentata come office manager, mi risulta che sia Persona_2
una figura storica, una persona di riferimento dello show room. È capitato che anche lei ci
abbia dato delle direttive su cosa e come fare.
Sia a me che alla ricorrente è capitato di essere riprese, ad esempio perché non avevamo
cambiato il boccione dell'acqua o perché non avevamo buttato l'immondizia.
Siamo state riprese anche perché le mensole non erano state spolverate;
ci è stato chiesto o
meglio imposto di trasportare cubi di vetro dal piano zero al terzo;
quando ho potuto, mi sono
rifiutata di fare queste cose, non rientrava nelle mie mansioni che erano di venditrice.
C'erano chat aziendali di cui sia la ricorrente che io facevamo parte;
riguardavano
l'organizzazione del lavoro, gli appuntamenti;
inoltre lo show room era collocato su vari piani
e il messaggio era un modo agevole per comunicare.
Ognuna di noi aveva in dotazione un computer dove lavorare. quasi sempre sedeva al Pt_1
piano meno uno dove di base c'era anche la sig.ra , io ero quasi sempre al terzo piano. CP_4
ADR: non so dire se il computer in dotazione alla ricorrente fosse suo personale o dello show
room.
Io avevo scelto di non usare il mio personale e mi era stato dato.
ADR: la ricorrente mi è stata presentata come venditrice sul mercato estero mentre io ero
sull'Italia; poi è capitato che in momenti di affollamento dello show room, queste distinzioni
saltassero e tutti facevano tutto.
Tutte facevamo telefonate ai clienti di assegnazione;
è stata la prima a utilizzare un Pt_1
sistema per l'invio massivo di mail denominato Mail Chimp mentre noi usavamo ancora le
mail classiche”.
Teste “…di professione consulente in ambito moda. Sono consulente anche Testimone_3
per la società con cui collaboro dal 2021. Collaboro saltuariamente, vado in show CP_1
room da 1 a 3 volte alla settimana, a seconda delle collezioni che arrivano e vado soltanto nei
periodi corrispondenti alla campagna moda: gennaio – febbraio – marzo;
giugno – luglio e da
settembre a metà ottobre.
11 Poi, può anche succedere che una settimana io non vada.
A volte vado mezza giornata a volte per qualche ora ma non ho un orario specifico;
vado e
vengo in modo molto libero e tenuto conto delle necessità.
Mi reco in show room in giorni liberi ma solo dal lunedì al venerdì.
Quando vado lì, tendenzialmente mi metto d'accordo con i titolari, e che sono Per_1 CP_5
i miei clienti;
tendenzialmente, faccio una consulenza di tipo visual, come sono presentate e
disposte le collezioni;
sono anche titolare di azienda di gioielli da 23 anni e offro consulenze
commerciali tipo a quali clienti consigliare certi brand del lusso, cose di questo tipo.
Conosco la ricorrente, l'ho vista in show room.
Ho visto la ricorrente fondamentalmente davanti al computer, mi risulta si occupasse del
mercato dell'Est, della Russia;
contattava clienti russi parlando lei la lingua.
Mai l'ho vista occuparsi personalmente dei clienti;
può essere che abbia aiutato i titolari o
a fare da interprete nel caso ci fossero clienti russi, ma raramente. Per_2
La ricorrente non aveva una postazione fissa, lo show room è disposto su più piani e lei poteva
mettersi dove voleva, ci sono tante sedie.
Ho visto la ricorrente entrare e uscire in orari molto vari;
a volte arrivavo e lei non c'era, altre
volte sì; poteva uscire quando voleva e poteva gestirsi il pranzo. È capitato che io fossi lì e lei
non ci fosse.
Mai ho sentito o o impartire istruzioni lavorative alla ricorrente. Per_1 CP_5 Per_2
Mai mi è capitato di sentire i titolari o riprendere qualcuno. Per_2
Sono inserita in quasi tutte le chat per questioni organizzative. Essendo lo show room
disposto su più piani, è uno strumento comodo per sapere quando entrano i clienti, è per una
questione organizzativa della giornata.
ADR: il mio rapporto di consulenza è tuttora in essere”.
ADR: ho altri rapporti di consulenza con altre aziende.
Con riferimento alle deposizioni che precedono, si evidenzia che le testimoni intimate dalla ricorrente sono soggetti realmente indifferenti in quanto ex colleghe di
12 lavoro che non hanno instaurato né hanno in essere contenziosi con la società
resistente e nemmeno particolari vincoli personali con la sig.ra Pt_1
La circostanza, enfatizzata dalla difesa della società in sede di discussione, che la teste sul suo profilo Linkedin, avrebbe indicato la durata della sua Tes_1
Con esperienza lavorativa presso AN in cinque mesi, anziché negli effettivi tre,
non fa di lei “una testimone bugiarda”, come affermato in sede di discussione; peraltro,
la durata del suo rapporto con la società a nulla rileva rispetto alle diverse circostanze su cui la medesima teste ha compiutamente riferito.
Sempre in sede di discussione, la difesa della società ha affermato che la teste Tes_2
Con sarebbe stata “ostile a ”; la tesi poggerebbe sul fatto che la ex collaboratrice
1) si è lamentata per essersi dovuta occupare anche dello smaltimento dell'immondizia. La doglianza pare tuttavia lecita, tenuto conto delle mansioni per cui la lavoratrice era stata contrattualizzata, esulanti dalle pulizie;
2) ha riferito di avere appreso, due giorni prima della scadenza, che il suo contratto a tempo determinato non sarebbe stato prorogato. Davvero non si comprende quale
Con ostilità verso sia rinvenibile in una notazione che costituisce una circostanza oggettivamente vera e che può legittimamente avere creato rammarico nella lavoratrice, anche solo per lo scarso preavviso.
ha invece intimato una sua storica dipendente (teste e una CP_1 Pt_2
consulente che ha collaborato e collabora tuttora con la società (teste , con Tes_3
evidente minore attendibilità delle relative deposizioni.
Alla luce delle predette testimonianze, tenuto altresì conto della documentazione di causa, si reputa di poter accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente in via principale.
Si osserva che l'annuncio pubblicato sulla rivista di settore “Fashion Job” nell'aprile
2023, espressamente ricercava persone disponibili ad “orari flessibili” e “full time”;
caratteristiche non tipiche di un contratto di collaborazione.
13 Colpisce, poi, che la contrattualizzazione della ricorrente sia avvenuta “a tempo
indeterminato”, altra soluzione atipica per il tipo di prestazione richiesta.
La cospicua retribuzione mensile (euro 2.600,00) non pare poi compatibile con l'inconsistente ruolo di delineato dalla società datrice. Pt_1
La concreta modalità di svolgimento del rapporto, come accertata in giudizio,
comprendeva invece il rispetto di giorni e orari precisi, con onere di giustificare ritardi e assenze;
l'osservanza di specifiche e dettagliate istruzioni lavorative (ad es.
prodotti da promuovere, modalità di esposizione della merce), la necessità di elaborare gli ordini in modo conforme alle disposizioni aziendali e di seguirne l'evoluzione sino all'incasso; addirittura l'onere di effettuare le pulizie dei locali,
incombente la cui spettanza in capo ad una consulente si palesa davvero paradossale.
La retribuzione è stata erogata in misura fissa né la ricorrente si è accollata alcun rischio economico derivante da autonomia organizzativa.
La prospettazione in fatto della società risulta parimenti inconsistente ove si sostiene che una collaborazione sorta anche in funzione della lingua russa parlata dalla ricorrente e del conseguente supporto che la sig.ra poteva offrire con i clienti Pt_1
di quel mercato, potesse essere affidata a presenze imprevedibili ed estemporanee dell'interessata peraltro utilizzata solo ove l'inglese dei titolari non si fosse rivelato adeguato alla trattativa.
Parimenti paradossale la tesi datoriale secondo cui la programmata presenza della lavoratrice alla fiera di Parigi fosse stata pianificata alla stregua di una sorta di
“regalia”.
Nel caso di specie, sono pertanto presenti gli indici elaborati dalla giurisprudenza per qualificare la prestazione lavorativa alla stregua di lavoro subordinato, non potendosi ritenere che l'attività in concreto resa dalla ricorrente per la convenuta sia davvero riconducibile ad una generica “consulenza in marketing e distribuzione …”
formalmente dedotta in contratto (doc. 4).
14 Al contrario, la ricorrente ha svolto essenzialmente attività di vendita, contattando i clienti per fissare presso lo show room appuntamenti durante i quali si occupava di raccogliere gli ordinativi della clientela sulla base dei prodotti commercializzati dalla convenuta, curando poi personalmente i rapporti con i fornitori supervisionando la produzione degli articoli richiesti nonché il pagamento da parte di prezzi e acconti da parte della convenuta (tale attività di vendita era espressamente prevista nell'annuncio lavorativo cit. doc. 3 pubblicato dalla convenuta).
La ricorrente aveva limitati margini di autonomia nello svolgimento delle mansioni affidatele e doveva attenersi agli ordini ed alle istruzioni di lavoro impartite quotidianamente dai titolari e dalla sig.ra cui doveva rendere conto della sua Pt_2
attività lavorativa, al pari delle altre colleghe.
La ricorrente, inoltre, era organicamente e stabilmente inserita nell'organizzazione lavorativa della convenuta e doveva sottostare alle medesime regole attinenti alla disciplina all'interno del luogo di lavoro, valevoli per tutti i “collaboratori” ivi presenti, che i titolari sigg.ri e impartivano anche per il tramite CP_2 CP_3
della “chat” telefoniche sopra richiamate.
A fronte di quanto sin qui esposto, può dunque essere affermata la eterodirezione e la natura di attività lavorativa subordinata del rapporto per tutta la sua durata.
Con riferimento al CCNL applicabile, in assenza di elementi da cui si possa desumersi la volontà delle parti, deve farsi riferimento al criterio fissato dall'art. 2070
c.c., vale a dire in base alla categoria economica di appartenenza del datore di lavoro.
Nel caso concreto, si reputa applicabile il CCNL Terziario e Pubblici Esercizi.
Quanto alle mansioni svolte, si reputa che le stesse siano riconducibili, anche a norma dell'art. 2103 c.c., al III livello della classificazione del richiamato CCNL, cui appartengono i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati
provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni,
15 svolgono lavoro che comportano una specifica ad adeguata capacità professionale acquista
mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita e
cioè….16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con
mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in
azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con
l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza
per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni
l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e
sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico,
anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua
esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori”.
Invero, dall'esame del CCNL prodotto in giudizio, art. 113, si evince che nel IV livello sono ricompresi i “commessi alla vendita al pubblico”, laddove risulta acclarato che le mansioni esplicate dalla ricorrente – che aveva già maturato significativa esperienza nel settore – erano decisamente più articolare e complesse, come già riportato.
Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire le relative differenze posto che tutti gli istituti retributivi maturati nel corso del periodo di attività, vanno determinati con riferimento al suddetto livello di inquadramento.
È pacifico che in corso di rapporto (giugno 2023 – febbraio 2024), la ricorrente abbia percepito compensi per complessivi € 22.486,00, laddove, stando alla retribuzione pattuita con la datrice di lavoro, avrebbe dovuto percepire compensi per complessivi
€ 23.400,00 (= 2.600,00 x 9).
La ricorrente, conseguentemente, è di certo creditrice dell'importo di € 914,00 a saldo dei compensi maturati da giugno 2023 a febbraio 2024.
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, la comunicazione del
28.2.2024 di “risoluzione con effetto immediato del contratto di consulenza e collaborazione
16 commerciale” deve essere considerato alla stregua di un licenziamento che presenta plurimi profili problematici.
Invero, non può essere ritenuta corretta la circostanza che la ricorrente sarebbe stata
“da tempo priva di partita iva”, come smentito dalla regolare emissione di fatture dapprima ordinarie e poi dal 1.3.2024, elettroniche, cosa che sarebbe stata impossibile se la ricorrente non avesse avuto una partita IVA aperta presso l'Agenzia delle
Entrate.
Dalle modalità con cui la convenuta ha operato il recesso, inoltre, si evince come il recesso abbia natura “ontologicamente” disciplinare, in quanto la convenuta ha operato in via immediata, senza preavviso e sulla base di una specifica “accusa”
mossa nei confronti della lavoratrice.
La convenuta, inoltre, per il tramite del proprio legale, ha ribadito “la piena legittimità
del recesso comunicato a fronte delle sue stesse dichiarazioni che, oltre ad aver creato gravi
problematiche fiscali, hanno influito in modo determinante sulla fiducia che deve essere posta
a base del rapporto” (doc. 17 res.).
È pacifico che tale licenziamento non è stato proceduto dalla preventiva contestazione d'addebito prevista dall'art. 7 L. n. 300/1970.
Si rammenta che la corretta applicazione delle garanzie procedimentali previste da detto art. 7, come precisato dalla costante ed univoca giurisprudenza, costituisce una condizione necessaria ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare.
La convenuta, intimando un licenziamento “in tronco” senza aver mosso alla ricorrente alcuna preventiva contestazione disciplinare e senza averle concesso di rendere le proprie giustificazioni, ha dunque violato l'art. 7 L. 300/1970 e tale vizio procedimentale rende il licenziamento de quo illegittimo, a prescindere da ogni valutazione di merito attinente ad eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti imputabili alla lavoratrice (nella fattispecie del tutto insussistenti), come
17 pacificamente ribadito dalla costante ed univoca giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ma ad assumere valenza assorbente rispetto alle considerazioni che precedono è la piana constatazione che il licenziamento sia stato intimato mentre la lavoratrice era incinta, con violazione del divieto assoluto posto in tal senso dall'art. 54 del d.lgs.
151/2001.
La ricorrente ha prodotto certificato in data 9 aprile 2024 (doc. 9), da cui evince che, a tale data, ella era incinta alla “15 + 6” settimana, dunque già alla data del licenziamento (28 febbraio 2024).
La circostanza rileva in modo oggettivo anche se risulta prodotto agli atti scambio di messaggi tra la sig.ra e – in relazione alla programmata Pt_1 Persona_2
partecipazione della ricorrente alla fiera di Parigi, come da biglietti aerei prodotti
(doc. 8 res.) – e dal cui tenore si evince che la condizione della lavoratrice era stata comunicata ai datori dl lavoro: ““Ho detto che tra una cosa e altra che fosse meglio che
rimanga qua con vale che è da sola, e per certi motivi che lo sa già non mi lo sento Poi QM è
un po' pericoloso prendere volo ad 11 settimana perché se succede qualcosa e mi inizierò a
stare male sarà un problema” (doc. 10).
Alla luce di quanto precede, va dunque dichiarata la nullità del recesso con diritto della ricorrente, ex art. 2 commi 1 e 2, D. Lgs n. 23/2015, alla reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni.
In punto di quantificazione del risarcimento, dovrà farsi riferimento alla retribuzione contrattualmente pattuita, pari ad € 2.600,00 al netto delle ritenute di legge, dalla data di estromissione dal rapporto di lavoro (28.2.2024) sino all'effettiva reintegra ed in misura in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
18 Si procede d'ufficio sede alla correzione dell'errore materiale contenuto al punto sub
1) del dispositivo nel senso che, ladovve leggesi “accertata” deve leggersi “accerta”.
P.Q.M
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definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo compreso tra il giugno 2023 e il febbraio 2024;
2) accerta e dichiara l'applicabilità, al rapporto di lavoro per cui è causa del CCNL
Terziario e Pubblici Esercizi e la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al III livello del medesimo CCNL, retribuzione di euro 2.600,00 mensili al netto delle ritenute di legge;
3) conseguentemente, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente del residuo importo di euro 914,00 lordi a titolo di differenze retributive,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) accerta e dichiara la nullità del licenziamento irrogato alla ricorrente con comunicazione del 28 febbraio 2024;
5) conseguentemente, condanna la società convenuta alla immediata reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria dal 28 febbraio
2024 all'effettiva reintegra, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione (euro 2.600,00);
6) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
7) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 5.759,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA;
8) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
AN, 18/02/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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