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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 25898 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024 e vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Rava 7, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Francesca Staiti, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea De Vivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti 20, giusto mandato in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/10.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione emessa a suo carico da prot. n. 11053 del CP_1
29.1.2019, notificata il 7.3.2019, con la quale le veniva ordinato il pagamento della somma di € 15.234,28,
a fronte dei benefici erogati ai sensi del D.Lgs. 185/2000 per agevolazione di autoimpiego.
A sostegno della domanda l'attrice ha eccepito: la nullità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dei requisiti formali, del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta.
si è costituita contestando la domanda di parte attrice per essere infondata in fatto e diritto. CP_1
Preliminarmente si osserva che è subentrata nella gestione di tutti gli investimenti che Controparte_2 precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite. Con delibera del 18 luglio 2007 è stata poi disposta la modifica di denominazione sociale da Parte_2
è stata poi espressamente autorizzata con DM del 4.2.08, ai sensi
[...] dell'art. 17 D.Lgs. n. 46/99, al recupero dei crediti derivanti da finanziamenti agevolati, utilizzando lo strumento di cui al RD n. 639/10 innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
L'eccezione di prescrizione è infondata e non merita accoglimento
La prescrizione del diritto azionato è quella ordinaria decennale che decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del prestito. Infatti, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei
(il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma erogata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata , (Cass. Civ. ord. n.
4232 del 10.2.2023) e non dalla comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento.
Dall'esame della documentazione in atti, anche prescindendo dalla ricezione o meno delle diffide, non risulta comunque essersi determinata la decadenza dell'Agenzia dal diritto di agire per il recupero del proprio credito, atteso che secondo il piano di ammortamento, depositato in atti, l'ultima rata scadeva il 31 dicembre 2010 pertanto al momento della notifica dell'ingiunzione il decennio prescrizionale non era ancora decorso.
Nel merito si è impegnata ad erogare le somme di cui al finanziamento, alcune delle quali a fondo CP_1 perduto, subordinatamente al rispetto degli obblighi contrattuali.
L'attore si è reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali (art 19 lettera h del contratto) con conseguente revoca del finanziamento e recupero coattivo di quanto ancora dovuto in virtù del prestito agevolato per rate scadute, interessi e capitale residuo, ferma restando la possibilità di revocare tutte le altre agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione (facoltà, dunque, esercitata nel caso di specie del tutto legittimamente). A fronte delle contestazioni sollevate dall'opposta, l'attore non ha fornito alcuna prova a sostegno di quanto dalla stessa argomentato al contrario (come dalla stessa indicato in atti).
con la costituzione ha prodotto le missive indirizzate all'opponente il contratto di finanziamento, CP_1 gli ordini di bonifico ed il piano di ammortamento. Risulta quindi provata l'esistenza e la esigibilità del credito derivante dalla erogazione delle somme oggetto del contratto di mutuo e dalla richiesta formale di adempimento all'obbligo di restituzione delle somme mutuate secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento. L'esigibilità del credito prescinde da una previa diffida ad adempiere in quanto il contratto di finanziamento prevede, in ipotesi in cui il beneficiario non abbia adempiuto all'obbligo di realizzare il programma finanziato nel termine indicato, l'emissione del provvedimento di revoca del finanziamento e la procedura di recupero delle somme erogate, oltre agli interessi.
Il provvedimento impugnato contiene il riferimento alla normativa applicata, al finanziamento erogato, agli importi dovuti e non corrisposti e non difetta pertanto di motivazione. Sul punto, appare sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e, quindi,
a porre l'ingiunto in grado di svolgere le opportune contestazioni (cfr. Cass. 22.9.2006 n. 20513; Cass. S.U.
17.3.1998 n. 2874). L'ingiunzione in oggetto, dunque, è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti, ancorché non allegati o riprodotti, da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dall'interessato.
Tanto dedotto la domanda attrice non può essere accolta con conseguente conferma dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento opposta. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Controparte_1
(già delle spese di giudizio, liquidate in
[...] Controparte_3 Parte_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ingiunzione opposta;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre addizionali di legge.
Così deciso in Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili