CASS
Sentenza 14 giugno 2022
Sentenza 14 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2022, n. 23228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23228 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RM SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni del difensore. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 30/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 25/1/2019 nei confronti di RM SA per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in ordina alla utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'atto di denuncia-querela. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23228 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/03/2022 2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Piergiorgio Morosini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 2 marzo 2022 sono pervenute a mezzo pec in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali l'avv. Arino insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'atto di denuncia-querela. In specifico nell'atto si rileva che la conclusione della Corte territoriale circa il mancato accoglimento della richiesta sarebbe errata in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado si fondava sulle dichiarazioni della sig.ra EP estrapolate dalla denuncia querela da questa presentata nonostante la stessa non sia mai stata sentita in dibattimento in quanto non si è presentata, neanche quando ne era stato disposto l'accompagnamento coattivo. Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, come anche riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado nel corso del dibattimento, le dichiarazioni contenute nella querela sarebbero inutilizzabili e di queste i giudici di merito non avrebbero dovuto tenere alcun conto. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento al fatto che la dichiarazione di responsabilità non dipende dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra RI EP e che l'atto di denuncia querela deve essere considerato esclusivamente quale fatto storico, cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 2 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, MO PELLI SRL, Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391). 1.2. La questione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra EP contenute nell'atto di querela è posta in termini aspecifici ed è comunque manifestamente infondata. Come anche pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie il ricorrente ha indicato genericamente che le dichiarazioni contenute nell'atto di querela sarebbero inutilizzabili. Esponendo la censura in tali termini la difesa ha omesso di confrontarsi in concreto con il ragionamento del giudice di merito che non è stato così sottoposto, come richiesto a pena di inammissibilità, alla c.d. prova di resistenza. Verifica che deve essere necessariamente effettuata nell'impugnazione evidenziando se e in che modo l'eliminazione di ogni singolo, individuato e specifico elemento di cui si deduce l'inutilizzabilità determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione. A ben vedere, d'altro canto, la motivazione della sentenza di merito, a fronte della medesima censura dedotta con l'atto di appello, ha dato conto che la dichiarazione di responsabilità dell'imputato si fonda su plurimi elementi "indipendentemente dalle dichiarazioni della sig.ra RI EP" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e così anche, in realtà, quella del giudice di primo grado nella quale si è dato più che altro risalto alla circostanza che la querela era stata presentata e non al contenuto della stessa, citato solo "ad abundantiam", cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Elementi questi che la Corte territoriale ha analiticamente esposto e con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi se non sollecitando un'alternativa e non consentita valutazione che, in assenza di palesi illogicità, è appunto preclusa in sede di legittimità. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che i giudici di merito, e da ultimo la Corte territoriale, non avrebbero adeguatamente motivato quanto al complesso degli elementi emersi e non avrebbero correttamente considerato le circostanze anche di luogo dove sarebbe accaduto il sinistro denunciato. 3 La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alle rettifiche effettuate all'indicazione dei danni materiali e del modello CAI, al fatto che il medesimo modello non risultava sottoscritto dalla sig.ra EP, all'assenza di intervento da parte delle autorità e alla mancata registrazione del sinistro da parte del sistema satellitare istallato sull'autovettura, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione e, conseguentemente non avrebbe correttamente motivato, quanto agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze 4 attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, in assenza di elementi di segno positivo, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 8/3/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni del difensore. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 30/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 25/1/2019 nei confronti di RM SA per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in ordina alla utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'atto di denuncia-querela. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23228 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/03/2022 2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Piergiorgio Morosini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 2 marzo 2022 sono pervenute a mezzo pec in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali l'avv. Arino insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni rese nell'atto di denuncia-querela. In specifico nell'atto si rileva che la conclusione della Corte territoriale circa il mancato accoglimento della richiesta sarebbe errata in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado si fondava sulle dichiarazioni della sig.ra EP estrapolate dalla denuncia querela da questa presentata nonostante la stessa non sia mai stata sentita in dibattimento in quanto non si è presentata, neanche quando ne era stato disposto l'accompagnamento coattivo. Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, come anche riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado nel corso del dibattimento, le dichiarazioni contenute nella querela sarebbero inutilizzabili e di queste i giudici di merito non avrebbero dovuto tenere alcun conto. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento al fatto che la dichiarazione di responsabilità non dipende dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra RI EP e che l'atto di denuncia querela deve essere considerato esclusivamente quale fatto storico, cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 2 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, MO PELLI SRL, Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391). 1.2. La questione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra EP contenute nell'atto di querela è posta in termini aspecifici ed è comunque manifestamente infondata. Come anche pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie il ricorrente ha indicato genericamente che le dichiarazioni contenute nell'atto di querela sarebbero inutilizzabili. Esponendo la censura in tali termini la difesa ha omesso di confrontarsi in concreto con il ragionamento del giudice di merito che non è stato così sottoposto, come richiesto a pena di inammissibilità, alla c.d. prova di resistenza. Verifica che deve essere necessariamente effettuata nell'impugnazione evidenziando se e in che modo l'eliminazione di ogni singolo, individuato e specifico elemento di cui si deduce l'inutilizzabilità determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione. A ben vedere, d'altro canto, la motivazione della sentenza di merito, a fronte della medesima censura dedotta con l'atto di appello, ha dato conto che la dichiarazione di responsabilità dell'imputato si fonda su plurimi elementi "indipendentemente dalle dichiarazioni della sig.ra RI EP" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e così anche, in realtà, quella del giudice di primo grado nella quale si è dato più che altro risalto alla circostanza che la querela era stata presentata e non al contenuto della stessa, citato solo "ad abundantiam", cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Elementi questi che la Corte territoriale ha analiticamente esposto e con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi se non sollecitando un'alternativa e non consentita valutazione che, in assenza di palesi illogicità, è appunto preclusa in sede di legittimità. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che i giudici di merito, e da ultimo la Corte territoriale, non avrebbero adeguatamente motivato quanto al complesso degli elementi emersi e non avrebbero correttamente considerato le circostanze anche di luogo dove sarebbe accaduto il sinistro denunciato. 3 La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alle rettifiche effettuate all'indicazione dei danni materiali e del modello CAI, al fatto che il medesimo modello non risultava sottoscritto dalla sig.ra EP, all'assenza di intervento da parte delle autorità e alla mancata registrazione del sinistro da parte del sistema satellitare istallato sull'autovettura, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione e, conseguentemente non avrebbe correttamente motivato, quanto agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze 4 attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, in assenza di elementi di segno positivo, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 8/3/2022