Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01955/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3446 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24/10/2023, notificato il 26/04/2024, con il quale è stata ingiunta ed ordinata la demolizione del fabbricato per civile abitazione su due livelli, delle dimensioni in pianta di circa 210 mq compresi i porticati, con muretto di recinzione sormontato da ringhiera in ferro sito in Mondragone alla via-OMISSIS-, con contestuale ripristino dell’area di sedime entro giorni 90, sul presupposto che il fabbricato ricade su area demaniale, per la quale non risultano presenti concessioni demaniali, e che le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire;
- nonché di ogni altro atto preordinato e/o connesso;
- e per la declaratoria che il fabbricato fu realizzato dai defunti genitori del ricorrente, i fu -OMISSIS- e -OMISSIS-, con legittimi titoli edilizi e su parte dell’area di proprietà privata del -OMISSIS-, titolare dell’intero fondo di mq 1821 allo stesso legittimato con l’ordinanza del commissario liquidatore degli usi civici del 23/10/1936, approvata dal re d’Italia con decreto del 23/11/1936;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa LA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2023, con il quale è stata ingiunta ed ordinata la demolizione del fabbricato per civile abitazione su due livelli, delle dimensioni in pianta di circa 210 mq compresi i porticati, con muretto di recinzione sormontato da ringhiera in ferro sito in Mondragone alla via-OMISSIS-, con contestuale ripristino dell’area di sedime entro giorni 90, sul presupposto che il fabbricato ricade su area demaniale, per la quale non risultano presenti concessioni demaniali, e che le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire. Chiede, infine, la declaratoria che il fabbricato fu realizzato dai defunti genitori del ricorrente, i fu -OMISSIS- e -OMISSIS-, con legittimi titoli edilizi e su parte dell’area di proprietà privata del -OMISSIS-, titolare dell’intero fondo di mq 1821 allo stesso legittimato con l’ordinanza del commissario liquidatore degli usi civici del 23/10/1936, approvata dal re d’Italia con decreto del 23/11/1936.
I.1. Premette parte ricorrente di essere figlio e legittimo erede dei fu -OMISSIS- e -OMISSIS-. Gli innanzi indicati genitori del ricorrente ottennero, rispettivamente, la licenza edilizia n. -OMISSIS-del 10/07/1958 e la licenza edilizia n. -OMISSIS-, che si producono, per la realizzazione del fabbricato nella convinzione che l’area di sedime facesse parte del demanio marittimo, tant’è che fino all’anno 1982 la fu -OMISSIS- ne otteneva la concessione d’uso superficiario, da parte della Capitaneria di Porto di Napoli, come si rileva dalla concessione n. -OMISSIS-del registro concessioni anno 1982, che produce in atti. A partire dal 1983 la fu -OMISSIS- non ottenne più la concessione d’uso dell’area di sedime del fabbricato; tale concessione fu negata anche al ricorrente che ne ebbe a fare richiesta in data 29/07/2002, unitamente alla propria sorella, AN -OMISSIS-. Dopo un lungo periodo di assenza di ogni tipo di comunicazione, è intervenuta la notifica del provvedimento di sgombero qui impugnato.
II. A sostegno del gravame, la parte deduce i seguenti motivi di diritto: eccesso e sviamento di potere e violazione dell’art. 31, ultimo comma, della legge 16 giug-OMISSIS-927 -OMISSIS-766.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica dell’11.12.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
IV.1. Il ricorso è infondato.
V. Deduce in via dirimente parte ricorrente che l’area per cui è causa (p.lla n. 977 del fg. 25) non fa parte del demanio marittimo ma ricade interamente nella ex -OMISSIS-del foglio di ripartizione n. 2, di più ampia dimensione (= mq 1821) che, con ordinanza del Commissario Liquidatore degli usi civici di Napoli, del 23/10/1936, approvata dal re d’Italia in data 23/11/1936, mai reclamata, fu legittimata (e quindi concessa in enfiteusi) a -OMISSIS- (nato a -OMISSIS-), ai sensi della legge -OMISSIS-766/1927 - così come si rileva dalla suddetta ordinanza 23/10/1936, dalla approvazione reale del 23/11/1936 e dal certificato rilasciato dal Comune di Mondragone in data 24/09/2018. Richiama, a supporto, quanto alla ricostruzione fattuale, alcune consulenze tecniche di ufficio disposte nel corso di due processi innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria (uno civile e l’altro penale), pur censurandone le conclusioni finali laddove entrambi gli ausiliari del giudice si determinano nel senso che, di contro, nel caso di specie, trattasi di demanio marittimo nella considerazione che l’art. 822 c.c. assegna alla Stato la proprietà della “spiaggia” e comunque manchi un “atto formale di sdemanializzazione”.
V.1. Osserva, all’uopo, parte ricorrente che, invece, in mancanza di una sentenza di devoluzione, il fondo enfiteutico appartiene all’enfiteuta, fermo restando che il canone enfiteutico, poiché inferiore a lire mille, si è estinto per effetto della legge -OMISSIS-6/1974. Ricadendo il fondo nell’ex demanio comunale “Stercolillo” (e non marittimo) di Mondragone, gravato di uso civico (tanto da rendersi applicabile la legge -OMISSIS-766/1927) ed accertata la natura enfiteutica – privatistica per effetto della richiamata legittimazione dell’avente causa, non c’era dunque bisogno, al fine di riconoscerne la titolarità in capo al privato, neppure di alcun atto formale di sdemanializzazione. A dimostrazione, infine, dell’originaria appartenenza del demanio “Stercolillo” al Comune di Mondragone, fin dalla ricevuta sua assegnazione del 1916, si rammenta che tale demanio era stato restituito al Comune di Mondragone con Regio Decreto 6 giug-OMISSIS-863 -OMISSIS-311.
V.2. Ove, poi, l’area fosse astrattamente riconducibile, per le proprie caratteristiche, al demanio marittimo secondo il disposto all’art. 35 del codice della navigazione - approvato il 30/03/1942 – tale ultima norma non avrebbe potuto avere effetto retroattivo, atteso che l’ordinanza di legittimazione del 23/10/1936 aveva già ottenuto l’approvazione reale il 23/11/1936 ed era divenuta inoppugnabile per mancata impugnazione, come previsto dalla legge -OMISSIS-766/1927. Né, con l’entrata in vigore, nel 1942, dell’art. 822 c.c. può ritenersi che il fondo de quo sia passato, automaticamente e gratuitamente, in proprietà allo Stato e, quindi al demanio marittimo, solo in quanto definito “spiaggia” nella licenza edilizia rilasciata alla -OMISSIS-: non si tratta di spiaggia, come voluta dall’art. 822 c.c..
VI. Orbene, si osserva preliminarmente che “La verificazione e la CTU costituiscono strumenti di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non possono in alcun modo valere a colmare le lacune di allegazione e probatorie poste a carico delle parti. Come noto, infatti, la CTU non può ritenersi come una relevatio ab onus probandi , essendo unicamente mezzo di ausilio del giudice per la valutazione della prova, il cui onere ricade sulle parti ex articolo 64 c.p.a.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3/06/2019, n. 2989).
Ciò posto, “È consentito al giudice porre a fondamento della sua decisione anche prove acquisite in altro giudizio, quali consulenze tecniche … in giudizi paralleli pendenti … atteso che, esponendo, condividendo e facendo proprie le argomentazioni in esse elaborate, il Tribunale non fa altro che esercitare un potere-dovere riconosciutogli dall'ordinamento” (Corte appello, Milano, Sez. spec. Impresa, 29/05/2020, -OMISSIS-310). Nella specie, “la perizia resa in altro procedimento ha valore di indizio … può essere vagliata dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice dell’altra causa” (Cass. n. 22384/2014; n. 9843/2014; -OMISSIS-5714/2010; -OMISSIS-5169/2010).
VI.1. Tanto chiarito, ragionevoli e fondati risultano gli esiti cui sono pervenuti gli ausiliari del giudice nei giudizi richiamati quanto alla natura e alla proprietà dell’area su cui insistono i manufatti da demolire.
VI.1.1. Dalla relazione di consulenza tecnica redatta nel procedimento contenzioso civile RG -OMISSIS- attivato presso il Tribunale di Napoli, sez. IV, civile (Parti sig.ra -OMISSIS-; convenuti: Sig. -OMISSIS-, Agenzia del demanio) si evince, nella specie, quanto segue.
“ In data 29/08/1935 il Podestà del Comune di Mondragone, con atto n.175 avente ad oggetto la legittimazione agli occupatori del demanio CO, esprimeva “in massima parere favorevole sulla concessione in enfiteusi del demanio marittimo CO”, precisando che si autorizzava “i concessionari a sfruttare il terreno corrispondendo il canone al Comune a titolo di fitto, senza trasferire loro alcun diritto, perché man mano che le zone serviranno ad altro uso il Comune è nel pieno diritto di occuparle”. Alla delibera veniva allegato un elenco dei concessionari autorizzati, tra i quali, in particolare, è presente il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (fu -OMISSIS-) cui viene assegnata la -OMISSIS-(Vedi All_002). Come di seguito verrà meglio specificato, mediante sovrapposizione della planimetria catastale con gli stralci di mappa della legittimazione, rinvenuti presso gli uffici comunali di Mondragone e altresì allegati in atti dal convenuto, si evince che la particella -OMISSIS-, all’epoca intestata ad -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresenta la maggiore estensione della particella oggetto di causa ” (in particolare, p.lla -OMISSIS-, ma analogamente per le p.lle -OMISSIS-). “ Successivamente, il 23/10/1936, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, a seguito di atti relativi alla verifica dei demani CO e S. AN, rilevando che il demanio CO era illegittimamente occupato per ettari 111.00.44, ordinava la legittimazione delle occupazioni concesse in favore di 216 ditte per una consistenza totale di circa 104.71.89 ettari.
Nella suddetta ordinanza veniva altresì stabilito il canone dovuto da ogni concessionario, nella misura proporzionale all’estensione del terreno occupato”. “Come si evince dagli elenchi allegati al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- veniva legittimata una superficie complessiva di 1.821 mq relativo al foglio n-OMISSIS-per un canone di £ 12,60 (Vedi All_003). In data 23/11/1936 il Re d’Italia approvava con decreto l’Ordinanza del 23/10/1936, del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli, come sopra riportata (Vedi All_004), ordinando la registrazione del suddetto decreto presso la Corte dei Conti ”.
VI.1.2. Ciò posto, “ occorre precisare che la particella de qua ( rectius , 977, minore estensione della particella -OMISSIS-, già intestata a -OMISSIS- -OMISSIS-, dante causa) in origine era spiaggia e quindi, per sua natura, rientrava nel Demanio Marittimo. In vero prova che la zona oggetto di contenzioso fosse arenile la si riscontra anche dalla licenza edilizia n. -OMISSIS-, come allegata in atti, ove il Comune di Mondragone precisava che il provvedimento veniva rilasciato “per la costruzione di un fabbricato in via località spiaggia sud”, altresì nella dichiarazione di abitabilità, anch’essa in atti, si evidenziava che i confini della costruzione fossero “Carbore Michele, -OMISSIS-, strada vicinale e arenile”, infine nelle concessioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto veniva specificato che il manufatto in origine era adibito a deposito attrezzature balneari, quindi evidentemente posto su spiaggia. Orbene, dal combinato disposto dell’art 822 c.c.2 e dell’art. 28 del codice della navigazione si evince che la spiaggia sia ipso iure bene demaniale marittimo ”.
VI.1.3. “ A nulla, a questo punto, vale il rilascio della precedente legittimazione di cui sopra si è riportato. Invero l’atto del ’35 ha operato una delimitazione tra Demanio marittimo, Patrimonio dello Stato e Demanio Comunale, vincolante per le parti intervenute. I suoli che catastalmente risultavano, e tutt’ora risultano intestati al Demanio Marittimo, in base all’atto di legittimazione sarebbero dovuti rientrare tra i beni del Patrimonio dello Stato, ma si necessitava di un successivo apposito atto normativo affinché vi fosse il passaggio effettivo dal Demanio al Patrimonio dello Stato: il decreto interministeriale di sclassifica, rectius il decreto di sdemanializzazione. Ai sensi dell’art. 35 del codice della navigazione, infatti, laddove un bene sia ritenuto non più idoneo ai pubblici usi del mare può essere escluso dal demanio marittimo con apposito decreto interministeriale. La c.d. sdemanializzazione rappresenta il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, con conseguente cessazione dell’assoggettamento dei beni medesimi al regime giuridico dell’incommerciabilità. Al riguardo l’art. 829 c.c.7 sancisce che il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio “deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa” e che dell’atto sia dato “annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. Nel caso di specie tale decreto non è mai intervenuto, posto che dagli accessi effettuati presso la Capitaneria di Porto di Napoli, Comune di Mondragone e presso L’Agenzia del Demanio di Napoli non emerge tale riscontro, anzi la linea SID (Sistema Informatico Demanio Marittimo) mostra la zona oggetto del presente procedimento ancora come demaniale, mentre in caso di sclassifica ci sarebbe dovuto essere un aggiornamento della stessa ”.
VI.1.4. “ Neppure si potrebbe pensare ad una sdemanializzazione cd. tacita che può avvenire allorquando, per la categoria di beni che per natura appartengono al demanio, la distruzione, il deperimento o lo snaturamento della cosa danno vita ad una vicenda estintiva”. “Eccezione fatta per i beni appartenenti al demanio marittimo, la cui sdemanializzazione, stante il disposto di cui all’art. 35 cod. nav. “non può mai avvenire tacitamente”. “Nel caso di specie, pertanto, non essendo intervenuto alcun decreto di sclassifica, la zona è da doversi definire ancora demaniale, giacché in precedenza rappresentava bene demaniale marittimo necessario ai sensi dell’art 822 c.c. e 28 c.n. ”
VI.1.5. Orbene, “ si potrebbe presumere che, vista la modifica geomorfologica del terreno su cui insiste il manufatto e data ormai la distanza dello stesso con la spiaggia, esso potrebbe non essere più idoneo agli usi del mare e pertanto sarebbe verosimile procedere con una sdemanializzazione, ma ad oggi alcun provvedimento espresso è intervenuto. Per di più, a parere di chi scrive, non può neppure presumersi che la P.A. abbia negato la sua potestà con fatti concludenti visti i dinieghi di rilascio di concessioni e data l’attuale configurazione delle linee SID ”.
VI.1.6. Inoltre, “ la natura demaniale dell’arenile permane anche qualora una parte di essa sia stata utilizzata per realizzare una strada comunale, come l’attuale lungomare Caracciolo con cui confina il manufatto oggetto di causa, atteso che ciò non implica la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti ” (consulenza tecnica redatta nel procedimento contenzioso civile RG -OMISSIS-).
VI.2. Ad analoghe conclusioni perviene il Consulente tecnico d’ufficio nel procedimento n. -OMISSIS- RG notizie di reato nei confronti di UL -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-.
V.2.1. Esplicitato in fatto quanto sopra già esposto, a cui si rinvia, per esigenze di sinteticità, ai fini motivazionali, il predetto organo ausiliario del giudice, precisa che: “ Pur con tutte le cautele che il caso richiede è emerso che la particella catastale -OMISSIS-del Foglio -OMISSIS-del Comune di Mondragone ricade all'interno della -OMISSIS-del foglio di legittimazione”. “E' inoltre parere dello scrivente che per la particolare posizione del lotto di terreno occupato dai germani -OMISSIS-, abbia perso le caratteristiche tipiche del suolo demaniale così come statuite dall'art. 35 del Codice della Navigazione. Il lotto è oramai separato dalla spiaggia da una strada (via -OMISSIS-) ed appare arduo ritenere che possa essere destinato ai pubblici usi del mare. Non può certamente essere classificato come lido o spiaggia ma non risulta, però, che sia mai stato emesso un Decreto di sdemanializzazione. Si è già scritto che sin dal 1936 parte delle aree del litorale di Mondragone sono state concesse in favore di 216 ditte per una consistenza totale di circa 104.71.89 ettari. Tra queste ditte vi era anche -OMISSIS- -OMISSIS- (fu -OMISSIS-) al quale viene legittimata una superficie complessiva di 1.821 mq relativo al foglio n-OMISSIS-per un canone di £ 12,60. Dall'esame della documentazione acquisita non vi è certezza in merito all'effettiva regolarità nei versamenti del canone. Sono agli atti, invece, le concessioni demaniali nel tempo rilasciate agli eredi di -OMISSIS- -OMISSIS- ma con consistenze superficiali che non coincidono con quella di cui alla -OMISSIS-della planimetria di legittimazione. Sempre dagli atti emerge che il lotto di terreno identificato dalle particelle catastali -OMISSIS- tutte comprese nel Foglio -OMISSIS-del Comune di Mondragone (CE), sono state occupate da -OMISSIS- -OMISSIS- prima e dai germani -OMISSIS- dopo, sin dagli inizi del 1900. Come ulteriore elemento di valutazione si evidenzia che l'accesso al lotto sottoposto a sequestro giudiziario si trova ad una distanza pari a circa 80 metri dalla battigia ”.
VII. Sulla base delle considerazioni svolte, cui il Collegio ritiene di aderire, trovandole circostanziate, logiche, corrette e comprovate dagli atti di causa, il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto va ragionevolmente presupposta la natura demaniale dell’area, cosicché l’ordinanza di sgombero è priva di palesi vizi sintomatici della violazione di legge e dell’eccesso di potere lamentati. D’altro canto, per giurisprudenza consolidata, in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale di talché il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).
VIII. In ragione della complessità tecnica e fattuale della vicenda all’esame, sussistono ragionevoli motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e gli aventi causa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA DD, Presidente
LA AP, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AP | RI LA DD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.