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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/10/2024, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“cessazione effetti
civili del S E N T E N Z A matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1581/24 promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1953, residente in [...]
ed
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea via Palestro n.16, presso lo studio e la persona dell'avv. Pierfranco SADO che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
” -PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Brosso (TO) il 24.09.1977 tra (Cod. Fisc. ), nato a [...] C.F._1
Traversella (TO) il 15.03.1953 e (Cod. Fisc. ) nata Parte_2 C.F._2
a Brosso (TO) il 05.06.1960; ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brosso (TO) di annotare l'emananda
sentenza a margine dell'atto matrimoniale dei coniugi, eseguendo ogni consequenziale
formalità.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 9 luglio 2024, le parti e , premettevano che: Parte_2 Parte_1
- in data 24 settembre 1977, in Brosso, hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime patrimoniale di comunione dei beni (doc.3);
- dal matrimonio è nato l'unico figlio (maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente già all'atto della separazione personale);
- a fronte di incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi in data 1° marzo 2005 comparvero avanti il Presidente del
Tribunale di Ivrea e si separarono consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione omologato dal Tribunale di Ivrea il 7 marzo 2005 (doc.3);
- successivamente alla separazione tra i coniugi, non è ripresa la convivenza, né si è
ricostituita la comunione materiale e spirituale e i due coniugi hanno continuato,
ininterrottamente a vivere separati, come risultante dai certificati di residenza di entrambi (docc 1, 2).
All'udienza del giorno 30 settembre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 7 agosto 2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nel procedimento per separazione consensuale i coniugi comparvero innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 1° marzo 2005, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 7 marzo 2005 (cfr. doc. 4); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno chiesto solo la pronuncia sul vincolo, non sottoponendo al
Tribunale alcuna questione per la regolamentazione dei rapporti economico-
patrimoniali, dando atto che di avere già regolato a parte ogni rapporto tra loro e che entrambi sono economicamente autosufficienti ed autonomi.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Brosso il giorno 24 settembre 1977, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
dell'Ufficio di Stato Civile del detto Comune il 26.09.1977 al n. 5 Parte II Serie A,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 7 ottobre 2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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