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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 392/20 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Giuseppe Nanni e Domenico Orlandi
APPELLANTE
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mingolla
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
pagina 1 di 10
, , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di Controparte_6 Persona_1
Controparte_7
(già Controparte_8 Controparte_9
[...]
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato il 24.7.2020 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, e , Controparte_7 Persona_1
e , quest'ultima al solo fine di Controparte_9 Controparte_10
avere cognizione della pendenza del giudizio, esponendo: che era creditrice procedente nell'esecuzione immobiliare RGE 56/09 contro , a cui Persona_1
erano stati pignorati i beni indicati nell'atto di citazione;
che dei suddetti pegni pignorati era comproprietario anche;
che il procedimento era stato Controparte_7 promosso a seguito dell'ordinanza del 20.12.16 con cui il Giudice dell'esecuzione aveva disposto procedersi al giudizio di divisione dei beni staggiti (essendo gli stessi in comproprietà del debitore e di ) e aveva assegnato ad essa Controparte_7
creditrice procedente il termine di giorni 180 per notificare l'atto di citazione ai comproprietari e al debitore.
2. Con sentenza 804/2019 il Tribunale di Matera ha disposto la divisione dei beni secondo quanto dedotto dal ctu nella relazione tecnica, e ha assegnato a Per_1 quelli indicati come “Quota A” e a quelli indicati come
[...] Controparte_7
“Quota B”. Ha inoltre dichiarato l'onere a carico di Parte_2
pagina 2 di 10 corrispondere a la somma di € 1.080,00 a titolo di conguaglio, e Persona_1
compensato le spese di lite.
3. Con atto di citazione depositato in data 24.7.2020, ha proposto appello
[...]
sostenendo: Parte_1
3.1. che il primo giudice, in violazione dell'art. 112 cpc, non aveva tenuto conto delle concordi richieste avanzate da essa e da diretta ad Parte_1 CP_10 ottenere la pronuncia di cessazione della materia del contendere;
che tale richiesta era giustificata dalla circostanza che le due procedure esecutive, quella proposta da essa nei confronti di (rge 56/09) e quella proposta da Pt_1 Persona_1
nei confronti di (rge 7/18), erano state riunite in CP_10 Controparte_7
quanto aventi ad oggetto i medesimi beni e, pertanto, era venuto meno l'interesse ad ottenere la divisione;
infatti, un provvedimento di divisione avrebbe pregiudicato gli interessi della massa dei creditori poiché la vendita all'asta dell'intero compendio immobiliare avrebbe permesso di ottenere un maggiore incasso, a beneficio di tutti i creditori intervenuti nei giudizi di esecuzione a carico dei comproprietari;
3.2. che le spese non dovevano essere compensate in quanto per essa società appellante l'instaurazione del giudizio costituiva un atto dovuto;
infatti, a seguito del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 20.12.2016 (R.G.E. 56/2009), essa aveva dovuto instaurare il procedimento per non incorrere in una declaratoria di inefficacia del pignoramento, che avrebbe pregiudicato le sue ragioni creditorie e quelle di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo.
4.Si è costituita e per essa quale mandataria Controparte_1
ribadendo quanto dedotto da sia in ordine alla CP_2 Parte_1 omessa pronuncia sulla domanda formulata dalle parti di cessazione della materia del contendere che in ordine alla compensazione delle spese di lite, e proponendo appello incidentale sul punto, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la vittoria delle spese di lite.
Il 9.3.2021 la Corte ha disposto l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di
. Persona_1
La causa è stata riassunta da con ricorso depositato il 10.5.2021. Parte_1
pagina 3 di 10 5. All'udienza del 25.2.25 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di Controparte_8
, di nonché di ,
[...] Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4
e tutti quali eredi di CP_5 Controparte_6 Persona_1
7. Risulta dagli atti che in adempimento dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui aveva sospeso ex artt. 601 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c. l'esecuzione immobiliare
RGE 56/09 promossa nei confronti del debitore esecutato , Persona_1 instaurava il giudizio di divisione, integrando il contraddittorio nei Parte_1
confronti del comproprietario dei beni pignorati, e delle altre parti Controparte_7 creditrici.
Si costituiva in giudizio (ora e Controparte_10 Controparte_1
per essa quale mandataria già intervenuta nella procedura esecutiva CP_2 immobiliare n. 56/09 in qualità di creditrice ipotecaria sui beni immobili di proprietà dello stesso debitore, . Persona_1
Nelle more del giudizio di divisione, quest'ultima parte convenuta promuoveva altra procedura esecutiva n. 7/18 RGE Tribunale di Matera in danno di entrambi i comproprietari e che colpiva l'intera piena Controparte_7 Persona_1 proprietà dei medesimi immobili già oggetto pro quota della citata procedura n. 56/09
Tribunale di Matera pendente in danno del solo . Persona_1
All'esito dell'istanza di riunione, il giudice dell'esecuzione in data 12/03/2019 disponeva la riunione della procedura n. 7/18 alla n. 56/09 RGE.
All'udienza del 28/05/2019 entrambe le parti rappresentavano al Tribunale di Matera dinanzi al quale era pendente il giudizio di divisione, che essendo sopravvenuta la riunione delle procedure esecutive sopra dette a carico di entrambi i proprietari dei beni staggiti era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento di divisione e chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere;
tale richiesta veniva reiterata nei successivi scritti difensivi.
pagina 4 di 10 Nonostante ciò il giudice con la sentenza impugnata ha disposto la divisione dei beni immobili secondo il progetto proposto dal ctu omettendo qualsiasi pronuncia sulla istanza delle parti.
La decisione è stata impugnata dall'attrice in primo grado che ha chiesto la riforma della stessa e la dichiarazione della cessazione della materia dl contendere per le ragioni in precedenza evidenziate. Anche l'appellata costituita in giudizio con appello incidentale tempestivamente proposto ha formulato le medesime conclusioni della controparte.
Entrambe le parti in causa e cioè sia l'appellante principale sia l'appellante in via incidentale hanno lamentato che nonostante avessero congiuntamente richiesta al primo giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quest'ultimo aveva omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Gli appelli, esaminabili congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima richiesta, sono fondati.
È, infatti, agli atti la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata sia con le note di precisazione delle conclusioni dell'8.7.19 di sia Parte_1 con le comparse conclusionali e le memorie di replica da parte di entrambe le creditrici.
La richiesta derivava dal fatto che , in qualità di creditore di CP_10 [...]
( comproprietario dei beni staggiti unitamente al primo debitore esecutato, CP_7
) aveva incardinato innanzi al Tribunale di Matera un'altra Persona_1 procedura esecutiva immobiliare, RGE n. 7/2018, la quale, avendo ad oggetto i medesimi beni già oggetto della procedura esecutiva n. 56/2009, era stata riunita, in data 12.3.19, a quest'ultima, cosicché il giudizio di divisione (instaurato a seguito di ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura 56/09) non aveva più alcuna utilità.
Stante l'identità del compendio, le due procedure sono state riunite con la conseguenza che il sopravvenuto pignoramento della intera proprietà del bene di cui era stata chiesta la divisione ha determinato senz'altro la carenza d'interesse delle pagina 5 di 10 parti alla prosecuzione della domanda di divisone sicchè deve essere pronunciata una sentenza dichiarativa della situazione così realizzatasi.
E', infatti, a vantaggio di entrambe le parti creditrici la possibilità di vendere il compendio immobiliare nella sua interezza piuttosto che diviso nelle rispettive quote dei comproprietari. Pertanto, in accoglimento dell'appello principale proposto da e di quello incidentale proposto da , deve dichiararsi la Pt_1 CP_10
cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo quanto anche chiarito dalla Corte di Cassazione (v. Cass n.
12887/2009), la pronuncia di costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi del grado in cui risulta emessa'.
Non resta, quindi, che dichiarare cessata la materia del contendere ed affrontare la questione delle spese di questo giudizio partendo, come chiarito dalla giurisprudenza, dall'applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
7. Col secondo motivo di appello, riguardante le spese di lite, l'appellante principale ha chiesto, in luogo della compensazione disposta dal primo giudice, che le stesse fossero poste a carico della procedura esecutiva R.G.E. 56/09, esponendo che, in seguito al provvedimento del 20.12.16 del G.E., l'instaurazione del giudizio di merito costituiva, per essa appellante, un atto dovuto, in quanto altrimenti sarebbe incorso in una declaratoria di inefficacia del pignoramento.
pagina 6 di 10 Parte appellata, dal canto suo, ha dichiarato di condividere la richiesta dell'appellante in quanto legittima e degna di tutela, e si è rimessa all'apprezzamento di questo giudice, chiedendo, tramite appello incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva escluso la refusione delle spese in favore delle parti costituite, quindi sia della che di essa . Parte_1 CP_10
Sul punto, è consolidato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui nel giudizio di divisione endoesecutiva, quale è quello per cui è causa, la parte soccombente va individuata nel debitore esecutato e non nel creditore che ha dato inizio al procedimento di divisione (cfr. sez. 3, ordinanza n. 24550 del 12/9/24).
Infatti, il creditore procedente, parte attrice del giudizio divisionale, non è un condividente e per questa ragione ha diritto al rimborso delle spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto. Invero, tali spese sono state affrontate dal creditore per il miglior esito della procedura esecutiva, anche nell'interesse comune del ceto creditorio e, di conseguenza, sarebbe ingiusto che sia lo stesso creditore a doverle sopportare.
“Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione” (sez. 2, ordinanza n. 2787 del 31/1/23).
Il presente giudizio non è stato promosso da uno dei condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c.. In tale ipotesi il creditore procedente non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore. Nella specie si applica dunque il generale principio di soccombenza in pagina 7 di 10 quanto nei rapporti fra il condividente-debitore e i creditori appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Quanto, invece, ai comproprietari non esecutati, va rilevato che la Corte di
Cassazione, pronunciandosi in materia di espropriazione di beni acquistati da coniugi in regime di comunione legale, ha affermato che al coniuge non debitore non può
'farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali' (cfr. Cass. 6575/2013).
Ne discende che il comproprietario non esecutato ( e cioè che non Controparte_7 era il debitore esecutato nel giudizio di divisione) non deve essere condannato in via solidale con l'esecutato al pagamento delle spese dei creditori, neppure limitatamente alla sua quota di comproprietà.
Ne discende che le spese del primo grado devono essere poste a carico della procedura esecutiva,
In applicazione di tali principi, poiché l'esecuzione che ha originato il giudizio di divisione è stata promossa nei confronti di , Controparte_3 CP_4
, e quali eredi di
[...] CP_5 Controparte_6
( originario debitore esecutato), in quanto soccombenti, Persona_1 devono essere condannati in solido tra loro a rimborsare per l'intero le spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dalle parti creditrici e Parte_1
e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2 anche se la sentenza è stata riformata è non si è proceduto all'effettiva divisione, e vanno liquidate secondo lo scaglione tariffario al minimo corrispondente al valore indeterminabile complessità bassa non essendo stato indicato, neanche nella ctu, il valore della massa (cfr. sez. 3, ordinanza n. 24550 del 12/9/24 con la quale è stato stabilito che con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva
(sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione
pagina 8 di 10 tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014)…”
Anche le spese della CTU devono essere poste a carico delle parti soccombenti,
, , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(quali eredi di ), in solido tra loro. Controparte_6 Persona_1
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti appellanti e le parti appellate costituite e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 tenuto conto del valore indeterminabile complessità bassa
Nulla sulle spese nei confronti delle parti appellate non costituite .
P.Q.M.
- dichiara la contumacia di , di Controparte_11 Controparte_7 di , di , di e di;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
- accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere
- condanna , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e quali eredi di al pagamento, in Controparte_6 Persona_1
solido tra loro, delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di
[...] che si liquidano in euro 4.619,98 per esborsi ed euro 3972,00 per Parte_1
compensi, nonchè in favore di e per essa quale Controparte_1
mandataria che si liquidano in euro 3972,00 per compensi, oltre spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
- condanna , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e quali eredi di al pagamento, in Controparte_6 Persona_1
solido tra loro, delle spese di lite del giudizio ddel grado di appello in favore di che si liquidano in euro 1986,41 per esborsi ed euro 3809,00 per Parte_1
compensi, nonchè in favore di e per essa quale Controparte_1
mandataria che si liquidano in euro euro 3809,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali, iva e cpa come per legge;
-nulla sulle spese nei confronti delle parti appellate non costituite pagina 9 di 10 Pone le spese di CTU a carico delle parti soccombenti, , Controparte_3
, e quali eredi Controparte_4 CP_5 Controparte_6
di , in solido tra loro. Persona_1
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 10 di 10