Art. 4. Lavoratori minorenni
Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovra' farsi rilasciare, da chi esercita la patria potesta', una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia dal datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalita' fisica, morale e professionale.
In caso di licenziamento il datore di lavoro e' obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potesta'.
Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovra' farsi rilasciare, da chi esercita la patria potesta', una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia dal datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalita' fisica, morale e professionale.
In caso di licenziamento il datore di lavoro e' obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potesta'.