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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3179/2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da:
, rappresentato e difeso dall'avv. VITALE ISABELLA Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. IAIA ANGELO Controparte_1
Resistente
Nonché contro rappresentata e difesa dall'avv. CAFORIO CARLO Controparte_2
Resistente
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2021 e regolarmente notificato, il ricorrente ha convenuto i resistenti davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, dal 13.6.2007 al 23.3.2021 rinvenibile nel collegamento funzionale, tecnico, amministrativo e gestionale fra le imprese : ditta individuale del sig. e Controparte_1
la e accertare quindi che il sig. ha lavorato in qualità Controparte_3 Parte_1 di operaio, 4° livello, CCNL Commercio alle dipendenze degli stessi e per l'effetto, - condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso dovute per il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, pari a complessivi € 310.134,27 (corretto inquadramento 13ma e 14ma mensilità, ferie, straordinario, permessi e TFR) ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo ed oltre all'adeguamento della sua posizione previdenziale ed assicurativa. - In subordine accertare e dichiarare che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...]
sotto le direttive del sig. , dal 1 marzo 2013 Controparte_3 Controparte_1 al 23 marzo 2021 con la qualifica di operaio specializzato di quarto livello prestando la propria attività lavorativa secondo le modalità di cui in ricorso;
- per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. e il sig. , Controparte_3 Controparte_1
alla corresponsione della somma complessiva di € 152.619,21 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di differenze retributive (corretto inquadramento 13ma e 14ma mensilità, ferie, straordinario, permessi e TFR) indicato nei conteggi analitici prodotti o di quell'altra somma che l'Il.mo sig.
Giudice adito riterrà di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU tecnico-contabile, oltre alle dovute maggiorazioni sul trattamento di fine rapporto, agli interessi al saggio legale sulle somme rivalutate, come per legge, a decorrere dall'insorgenza dei crediti e sino all'effettivo soddisfo. -
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno previdenziale e per l'effetto condannare
i convenuti in solido a risarcire il danno patito da quantificare con una somma pari agli anni di contribuzione non versata o quella che l'Ill,mo Giudice adito riterrà di giustizia o da quantificare in corso di causa tramite CTU contabile. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
In particolare, allegava il ricorrente di aver espletato mansioni di operaio specializzato (livello 4°
C.C.N.L. di categoria – ConfCommercio ) “… addetto alle vendite, scarico e consegna di tutti i prodotti presenti nel negozio …” alle dipendenze prima del resistente Sig. Controparte_1
e, poi, della facente comunque capo allo stesso
[...] Controparte_2
che ne ha sempre gestito e coordinato l'attività (cfr. Ricorso, pag. 4 – sub 15); di aver CP_1
prestato la sua opera, senza soluzione di continuità, in favore della ditta individuale
[...]
e della (di cui lo stesso ricorrente risultava Controparte_1 Controparte_3 CP_3
essere socio dipendente al 10% solo formalmente) dal 13.06.2007 al 23.03.2021, svolgendo la propria attività secondo i turni orari e le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
In buona sostanza, lamentava il ricorrente, che il rapporto di lavoro di natura subordinata sin dalla sua nascita non veniva regolarizzato sino alla costituzione della società " , Controparte_3
momento in cui veniva simulato un rapporto societario, infatti il sig. a partire dal marzo 2013 Pt_1
risultava titolare dell'attività e socio, nel mentre aveva sempre ricevuto ordini e disposizioni dal sig.
e a volte dal sig. , e soprattutto ricevuto il suo stipendio in Controparte_1 Parte_2
contanti settimanalmente sino al 20/03/2021, sempre per mano del sig. , Controparte_1
che aveva sempre gestito di fatto tutta la situazione del ricorrente, compresa anche quella previdenziale.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, il ricorrente introduceva il presente giudizio rassegnando le conclusioni innanzi trascritte. Si costituivano i convenuti deducendo ognuno come ai rispettivi scritti difensivi contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti ed offrendo una diversa rappresentazione dei fatti di causa;
in particolare opponevano l'assenza di qualsivoglia continuità aziendale e/o trasferimento di azienda tra la ditta individuale e la società lo svolgimento della prestazione CP_1 Controparte_3 CP_3
lavorativa da parte del ricorrente (quale socio lavoratore) in piena autonomia gestionale ed organizzativa con carattere di abitualità e prevalenza nell'interesse della società, senza alcun vincolo di subordinazione poiché non è mai stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e decisionale della società (e, men che meno, del ); contestavano, quindi, la CP_1
debenza delle somme richieste ed i relativi conteggi ed insistevano per il rigetto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, esaminata l'eccezione di nullità-inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, il Tribunale ritiene che il ricorso per cui è causa ex art 414 cpc contenga l'individuazione sufficientemente precisa degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
Sotto il profilo del petitum nella narrativa del ricorso introduttivo e nelle conclusioni si precisa come l'istante abbia domandato la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle differenze retributive.
La ritenuta genericità della domanda sotto il profilo del petitum non è motivo di nullità della stessa.
Risulta anche indicata la causa petendi, rappresentata dall'accertamento dell'esistenza di un collegamento funzionale tra imprese, idoneo a determinare una codatorialità.
In sintesi, alla luce di quanto esposto ritiene la scrivente che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto contenuta nel ricorso sia idonea a delineare l'oggetto e le ragioni del contendere, così da assicurare il diritto di difesa della parte convenuta e consentire al giudice l'esame del merito della controversia.
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione del credito relativo al periodo di lavoro prestato dal ricorrente dal 13.6.2007 al 28.2.2013 alle dipendenze della di Primicerio giova Controparte_4
osservare quanto segue.
L'eccezione è fondata e deve esser accolta.
Nella specie, invero, dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge come il rapporto di lavoro con la ditta iniziato nel 2007 si fosse poi interrotto intorno alla fine dell'anno 2011, allorquando CP_1 la ditta aveva di fatto cessato l'attività, (“a fine anno 2011…l'attività ..era rimasta chiusa e.. non ha lavorato”. .. “attività della ditta individuale viene piano piano smantellata e il ricorrente è stato addetto a tale attività, per dare vita alla Società ELETTRODOMESTICI STAFFA S.R.L….”), mentre la nuova Elettrodomestici La Staffa aveva iniziato a svolgere attività da marzo 2013. CP_3
Tale dato fattuale, unitamente alla circostanza che nessuno dei testi escussi ha riferito precise circostanze idonee a ritenere che vi fosse stata una cessione d'azienda (peraltro nemmeno prospettata in ricorso) e al fatto che l' azienda e la società la staffa fossero diverse con differente CP_1
oggetto sociale e diverse sedi legali, in assenza della prova del trasferimento del medesimo compendio aziendale, inducono ad escludere a monte la sussistenza di un unico rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità.
Pertanto, deve ritenersi che in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ditta le CP_1
pretese del ricorrente devono ritenersi prescritte non potendo le stesse che riguardare le ultime cinque annualità antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto al rapporto di lavoro intercorso con la società la preme evidenziare che, com'è noto CP_3
“La qualità di socio di una società di capitali non esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro con la medesima società fermo restando che incombe sul deducente l'obbligo di provare il requisito della subordinazione, ossia il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative. ” (Cass. civ sez. lav. n. 813 - 2021).
Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare deve osservarsi che quello dedotto in giudizio
è un rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra l'odierno ricorrente, socio al 10% della resistente
Controparte_5
Ammessa in astratto la giuridica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società di capitali, deve verificarsi quindi se nel caso in esame il ricorrente fosse stato effettivamente, oltre che socio, anche lavoratore dipendente della resistente.
Sotto tale profilo, deve sin d'ora osservarsi che, l'istruttoria condotta consente di ritenere provata la sussistenza di un vincolo di subordinazione dell'odierno ricorrente alle dipendenze della resistente.
In particolare il l.r. della società convenuta nel corso del processo dichiarava: “….ADR sulla circ. sub
27 posso dire che il ricorrente era socio lavoratore e si occupava delle mansioni di carico e scarico degli elettrodomestici e delle consegne nel territorio delle province di Taranto, Brindisi Lecce e anche Bari, ma il suo orario di lavoro non era quello indicato nella circostanza, in quanto seguiva un orario da lui prestabilito, io lo vedevo ogni tanto ma non aveva un orario imposto si organizzava da solo, non era subordinato. Ha lavorato anche dopo gennaio 2020 organizzandosi liberamente .
ADR Nego la circ sub 5 del ricorso non ho lavorato per mio zio quando aveva la ditta individuale. ADR nego la circostanza sub 28 preciso che la società versava al socio lavoratore dei proventi in contanti con acconti, a seconda di quanto guadagnavamo non c'era una regola. I bilanci della società non erano floridi e noi dividevamo quel poco che guadagnavamo tra soci lavoratori . La società è aperta e lavora...”.
Il teste poi dichiarava “.. io in realtà ho iniziato a lavorare dal 1995 e come il che Tes_1 Pt_1
ha iniziato nel 2007, abbiamo continuato a lavorare a nero fino al 2014 anno in cui ci fecero firmare dei documenti che il sig. ci fece firmare e da quella data siamo divenuti soci lavoratori CP_1
ma non abbiamo mai partecipato agli utili nè percepito una busta paga continuavamo a percepire a nero somme di denaro, 300 euro a settimana dal 2002 in poi la somma era quella. ADR sulla circostanza di cui al punto quattro del ricorso posso dire che durante il periodo estivo lavoravamo anche il giovedì e la domenica in quest'ultimo caso ovvero con riferimento alla domenica la richiesta di prestazione lavorativa era limitata alle ipotesi in cuiera una giornata festiva nel corso della settimana oppure qualora vi fosse un'ingente attività lavorativa che doveva essere smaltita.….posso dire che dopo la chiusura della ditta individuale l'attività è proseguita con la società Parte_3
ma in realtà l'attività era sempre coordinata e gestita dal signor;
per noi non è
[...] CP_1
cambiato nulla nell'espletamento delle mansioni che erano le stesse sia prima che dopo alle dipendenze della elettrodomestici staffa.
ADR conferma la circostanza sub 20-23- 27-28-29 -30del ricorso. Sulla circostanza delle ferie di cui al punto 29 del ricorso posso confermare che erano quelle le settimane autorizzate in quanto tornavamo per eseguire le stesse settimane di ferie quindi se aveva due settimane lui avevo anche due settimane io e se lui ne aveva una anche io.
ADR Al momento in cui il signor ci pagava settimanalmente convocava tutti noi CP_1
dipendenti e assistevamo al pagamento della somma settimanale dovuta a ciascun dipendente quindi ognuno di noi sapeva quando quanto prendeva l'altro…”.
Successivamente affermava “ADR Sono la sorella del ricorrente ho convissuto con Tes_2
mio RA fino al 2015.
ADR. Sulla circostanza di cui al punto 1 del ricorso la confermo per essermi recata diverse volte nel punto vendita e per aver visto di persona mio RA lavorare lì, anche prima del 2007 faceva qualche lavoretto il pomeriggio. Il negozio si trovava in piazza e difronte vi era un parrucchiere da uomo.
ADR. Sulla circostanza di cui al punto 2 del ricorso confermo quanto lettomi, anche alla luce di quanto riferito in precedenza. Preciso poi che spesso chiamavo mio RA per sapere dove fosse e lui mi indicava il posto esatto dove staveeseguendo la consegna, mio RA poi mi riferiva che il datore di lavoro lo sollecitava anche a correre sulla strada per sbrigarsi nell'effettuare le consegne.Mio RA nel 2016 circa eseguì anche delle consegne a mio favore nell'abitazione di
Casamassima,sempre per elettrodomestici acquistati da . Confermo l'orario di lavoro CP_1
perchè vedevo mio RA tornare da lavoro, lo vedevo andare e venirenel periodin cui convivevamo.
Per il periodsuccessiveanche posso confermare l'orario perchè me lo riferiva mia madre e mio RA quando per telefono gli chiedevo dove fosse.
ADR io nei week end ero a casa quindi posso confermare la circostanza sub 4 in quanto vedevo mio RA che non tornava a casa perchè impegnato nelle consegne. Dopo che mi sono spostata nel
2017 pur non convivendo con mio RA mi recavo a casa dei miei a week end alterni e in tali circostanze potevo constatare l'assenza di mio RA nel periodestivo in qaunto impegnato nelle attività lavorative di cui alla circ. Sub 4.
ADR confermo la circ sub 6 preciso che ricordo che mio RA guidava spesso il furgone bianco e quello giallo. Ricodo anche che con quest'ultimo furgone seguiva le consegne delle bombole di gas che lo costringevano a lavori molto faticosi, a causa dei quali era cotretto a apporre dei cerotti medicali. Preciso LO non si poteva assentare dal lavoro e si imbottiva di farmaci pur di esser sempre presente non potendofruire di malattia o altri permessi.
ADR confermo la circostanza sub 12 del ricorso in quanto vedevo mio RA ritirare elettrodomestici vecchi presso iclienti.Tantoposso dire in qauntoè capitato che quanlche volta ho visto lo stesso in piazza ritirare tali elterrodomestici da abitazioni private per poi riporli nel magazzino chiuso di via vittorio emanule, ricordo con precisionequesto posto perchè a volte gli elettrodomestici erano fuoriall'esterno del magazzino.Non posso dire di aver visto mio RA incassare le somme per l'acquisto di elettrodomestici.
ADR Sulla circ sub 15 so solo chem ha sempre e soltanto lavorato per posso Parte_4 Parte_5
solo dire che tra il2012 e inizio 2013 ha collaborato per il trasferimento della sede lavorativa da via
VittorioEmanule a via sanvito.
Sulla circ sub 20 posso dire che in un primo momento nel2013 mio RA venne adibito prevalentemente all'attività di Vendita. Tanto so perchè in quelperiodacquistai dellamercenel negoizio e mio RA era lì. Successivamente se non erro quando andò via uno dei dipendenti,
,mio Fratellovenne spostato nuovamente alle consegne. Tanto posso confremareperchè Tes_1
vedevo mio RA in giro nel paese che effettuava le consegne a domicilio.
ADRsulla circ sub 27 posso dire che ho scoperto LO era socio al 10% della Staffa solo dopo che lo stesso aveva firmato il contratto ovvero l'atto di costituzione della società sempre nello stesso anno, qualche mese dopo. Preciso che capii da subito LO non era consapevole di cosa significasse esser socio della società la staffa e lo invitaii più volte a recarsi da un professionista, mio RA non voleva farmi vedere Il contratto, ovvero la'tto di costituzione della srl, perchè si fidava ciecamentedi per tale ragione abbiamo anche discusso. Non so se vi fossero altri CP_1
documenti di cui mio RA fosse in possesso.. Nel 2012 2013 non ricordo con precisone, comunque ricordo che feci dellericerche presso Inps per mio RA in occasione di un miadomanda di naspi.
In tale occasione scoprii che vi erano delle irregolarità nel rapportodi lavoroe lodissi a mio RA
. Successivamente non ricordo bene l'anno tornai a parlare con mio RA della questione della regolarità del rapportdi lavoro e lui mi riferì di esserdivenutosocio al 10% della Staffa tuttavia io prima del 2021 non ho mai visto l'atto di costituzione della società. Ho avuto contezza che l'atto di Co costituzione della poteva esser visionato con una richiesta di accesso presso la camera di commercio solo dopo, ovvero quando ho contattato l'avvocato. In precedenza non ne ero sicura perchè pensavo che mioRAdovesse approvare tale istanza.
ADR confermo la circostanza di cui al cap 27 anche in relazione all'orario di lavoro da gennaio
2020 durante la pandemia.
Adr confermo la circ sub 28 tanto so perchè mio RA dava la sua entrata settimanale a miamadre mia non ho assistito al pagamento.
ADR confermo la circ sub 29 tanto so perché vedevo a casa mio RA quando era in ferie. Mio RA non poteva venire con noi in Albania nel mese di agosto perché doveva lavorare e anche negli altri mesi se c'erano eventi (matrimoni per esempio) lui non poteva venire perché non gli concedevano le ferie. Mio RA mi riferiva che era il ad autorizzare le ferie. CP_1
ADR Sulla circ. SUB 30 posso dire che nei prefestivi mi è capitato di vedere mio RA al lavoro per esempio il 31 dicembre lui arrivava a casa verso le 19.30 20.00. tanto so perché il 31 dicembre festeggiamo tutti insieme a casa di mia madre. La casa di mia madre è vicino al posto di lavoro di mio RA e pertanto mi capitava anche di vederlo nei prefestivi lavorare. Preciso che due o tre anni fa ho comprato un telefono dal negozio ove lavorava mio RA e la vendita l'ha eseguita il sig. facendomi anche uno sconto.” CP_1
Infine il teste precisava “ADR confermo la circ. sub 1 del ricorso in quanto all'epoca Tes_3
vivevamo insieme e lo vedevo andare al lavoro e rientrare, spesso lo sentivo per telefonoe mi riferiva che si trovava fuori Carovignoper le consegne. Lavorava dalle 8.30 alle 15.30 e poidalle 16.30 fino alle 21.00 e anche oltre.Abbiamo convissuto nella stessa casa fino a 2-3 anni fa.
ADR confermo la circ sub 4 del ricorso ricordoche capitavache lavorasse anche il giovedì o la domenica per trasportare e consegnare gli elettrodomestici.
ADR. Confermo la circostanza sub 6 tanto posso dire per aver visto spesso mio figlio portare il furgone a casa durante il rientro. ADR. Confermo la circ. sub 12 del ricorso tanto posso dire in relazione alla consegna dei soldi perché qualche volta mio figlio tornava a casa con la busta dei soldi riscossi per il pagamento degli elettrodomestici che poi doveva consegnare a “ ”, quanto allo smaltimento dei vecchi Pt_6
elettrodomestici lo posso confermare per aver io stesso accompagnato mio figlio presso la vecchia sede e per averlo aiutato a scaricare la merce.
Adr CONFERMO la circ. sub 20 tanto so perché me lo riferì mio figlio, preciso che poi la sede di lavoro di mio figlio cambiò perché si trasferì nel negozio nuovo.
ADR Confermo che il datore di lavoro del ricorrente è sempre stato il sig. , non c'è mai stato Pt_6
alcun cambiamento del rapporto di lavoro nella parte datoriale, preciso che il negozio di Primiceri cambiò nome dal precedente che non ricordo a Controparte_3
ADR confermo di essermi recato anche io, qualche volta, con mio figlio nei magazzini di cui al punto
23 del ricorso e di aver aiutato mio figlio nell'epletamento delle attività indicate nel capitolo di prova.”
Alla luce di tale compendio probatorio emerge chiaramente come tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, essendo emerso che il ricorrente aveva di fatto svolto le medesime mansioni alle dipendenze della società eseguendo gli ordini e le direttive date di fatto dal e ricevendo il pagamento in contati dallo stesso. CP_1
Lo stesso l.r. della società convenuta, in tal senso, riconosceva che il ricorrente era “socio lavoratore”
(sebbene tale figura non risultasse nell'atto costitutivo e sebbene non vi fosse alcun contratto di lavoro né alcuna busta paga), che lo stesso si occupava dell'espletamento di attività lavorativa (mansioni di carico e scarico degli elettrodomestici e delle consegne nel territorio delle province di Taranto,
Brindisi Lecce e anche Bari). Inoltre, dalla documentazione depositata non emerge alcun versamento di proventi in favore del socio e il fatto che questi fossero versati con acconti in contanti (come confessato dalla resistente) appare corroborare il fatto che in tal modo si celasse il pagamento della retribuzione del lavoratore (da sempre versata con acconti settimanali in contanti).
Di conseguenza, può ritenersi sussistente un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro sia formale (società La Staffa) che sostanziale ( . Parte_5
Sotto tale profilo infatti il Tribunale ritiene che possa dirsi accertato che il rapporto di lavoro del ricorrente si caratterizzava per l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva cui apparteneva il datore di lavoro formale, nonché per la condivisione della prestazione resa per soddisfare l'interesse del che esercitava i tipici poteri datoriali, divenendo datore CP_1
di lavoro sostanziale.
Tanto premesso, non v'è dubbio che sussista una responsabilità solidale di entrambi i datori. Ebbene, l'odierna istante ha rivendicato il mancato pagamento delle retribuzioni ordinarie dovute secondo i parametri di legge, per lavoro straordinario, tfr, indennità ferie, tredicesima .
Venendo, quindi, ad esaminare le rivendicazioni economiche formulate, il Tribunale osserva come con riferimento allo straordinario, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Analoghe considerazioni valgono, poi, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie, festività e permessi, quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Sulla scorta di queste premesse, vale osservare che l'istruttoria svolta non consente senz'altro di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente avrebbe svolto attività oltre l'orario di lavoro full time non essendo emersa una precisa e puntuale dimostrazione dell'orario di lavoro osservato. Le dichiarazioni dei testi ascoltati appaiono sul punto poco influenti atteso che il teste L. Tes_1
dichiarava di non lavorare sempre a stretto contatto con il ricorrente (“Noi non lavoravamo sempre insieme poteva capitare che tali attività di carico e scarico venissero effettuate da entrambi ma in genere ognuno eseguiva le proprie consegne”), mentre la sorella e il padre del ricorrente non erano presenti sul luogo di lavoro quindi non potevano avere contezza diretta dell'orario di lavoro osservato.
Viceversa, sulle ferie i testi hanno riferito concordemente che veniva concessa una sola settimana di ferie o al massimo 2 all'anno.
Ciò posto, venendo ad esaminare i conteggi offerti in comunicazione rilevato che, il profilo in cui è stato inquadrato il ricorrente non è stato oggetto di specifica contestazione e, in ogni caso, appare profilo conforme alle mansioni di fatto espletate;
osservato che, tali conteggi offrono precisi spunti per consentire il ricalcolo delle differenze dovute, il Tribunale ritiene che le differenze retributive possano – in relazione al periodo accertato - esser così sintetizzate: 32.873,46 a titolo di differenza per elementi fissi della retribuzione, euro 27.156,45 per differenze a titolo di ferie, rol festività, tredicesima e quattordicesima, ed infine, euro 14.676,72 per tfr.
Sul danno da omessa contribuzione.
Com'è noto, la giurisprudenza ha ammesso la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione irregolarità contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo, Cass. n. 7212/2024 cit.).
Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'INPS.
Nel caso di specie, accertato il mancato versamento dei contributi omessi in relazione al periodo dal
2013 può certamente esser accolta la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da irregolarità contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
- Accetta e dichiara che ha lavorato alle dipendenze della società CP_6
anche sotto le direttive di dal 1 Marzo Controparte_3 Parte_7
2013 al 23 Marzo 2021 quale operaio specializzato quarto livello e per l'effetto condanna le convenute in solido alla corresponsione della somma di euro 32.873,46 a titolo di differenza per elementi fissi della retribuzione, euro 27.156,45 per differenze a titolo di ferie, rol festività, tredicesima e quattordicesima, ed infine, euro 14.676,72 per tfr oltre interessi come per legge a decorrere dall'insorgenza del credito sino all'effettivo soddisfo;
dichiara l'avvenuta omissione del regolare versamento dei contributi previdenziali in favore della ricorrente di cui in epigrafe da parte dei convenuti nel periodo dal 1.3.2013 al 21.03.2021
e per l'effetto condanna i convenuti in solido al conseguente risarcimento del danno in favore della ricorrente;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano per compensi professionali in euro 7.052,00 oltre accessori come per legge in favore del procuratore anticipatario del ricorrente
Brindisi, 16/4/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio