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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 437/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 437/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Maria Toscano;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Lucio Russo e Renato Scarlato;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 295/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 07.02.2018, avente ad oggetto azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Chiede all'adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle argomentazioni sviluppate di: - accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello introitato e per l'effetto riformare la sentenza n. 295/2018, resa dal Tribunale di Cosenza;
- Per i motivi esposti,
1 dichiarare la validità del contratto interest e che nulla è dovuto alla con CP_1
condanna alla restituzione delle somme che eventualmente dovessero essere percepite in conseguenza della sentenza 295/2018. In particolare si chiede: - la sostituzione delle parti di sentenza riportate in appello, in favore di una pronuncia che ritenga la validità del contratto interest swap, essendo chiaramente infondata la questione di nullità del contratto quadro per carenza di forma scritta in considerazione, altresì, degli autorevoli assetti giurisprudenziali che dirimono la controversa questione. Conseguentemente nulla risulta dovuto alla - la CP_1
sostituzione delle parti di sentenza, riportate in appello, in favore di una pronuncia che ritenga il risarcimento del danno non fondato ed, altresì, basato su una perizia, atto solo “di parte” e privo di pregio tecnico contabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'appellata: “insiste affinché l'On.le Corte di Appello Voglia accogliere le seguenti conclusioni;
in via istruttoria: convocare il CTU a chiarimenti perché fornisca spiegazioni in ordine alle specifiche contestazioni svolte dai consulenti di parte appellata, evidenziando che, allo stato, la consulenza tecnica d'ufficio si fonda su dati non meglio esplicitati e quindi non intelligibili1 che ledono il diritto al contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa della disporre CP_1 un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidando al proprio ausiliario
l'incarico di verificare la correttezza dei conteggi e della metodologia di calcolo del mark to market utilizzata dalla e dalla nei loro scritti CP_1 CP_2
difensivi, adottando il metodo Bloomberg nel merito : in accoglimento delle eccezioni e delle domande così come riproposte ex art. 346 c.p.c., condannare la
per le causali indicate nella comparsa di costituzione, alla restituzione in Pt_1
favore della dei differenziali negativi riconnessi all'operazione CP_1 finanziaria de qua, pari ad €. 257.149,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condannare la al pagamento delle spese (contributo unificato e CTU) e delle Pt_1 competenze di causa, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.09.2013 e ritualmente notificato, la premesso di aver contratto con il CP_1 Parte_1
– già – finanziamento chirografario del 09.12.2005 a tasso
[...] Controparte_3
variabile, assistito, il successivo 06.12.2006, da interest rate swap al fine di cautela
2 dal rischio di aumento dei tassi di interesse e che, alla data ultima del 10.01.2011, in ragione della negatività dei differenziali di contratto, le erano state addebitate in conto somme per complessivi € 257.149,03; deduceva la nullità del contratto derivato perché il relativo contratto quadro ex art. 23 T.U.F. era stato sottoscritto dalla sola cliente e non anche dalla Banca intermediaria, con conseguente invalidità di ogni successivo ordine di acquisto impartito sul medesimo;
la nullità del contratto derivato per mancanza di causa;
in subordine, l'invalidità del contratto perché estorta e non veritiera la dichiarazione di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, in concreto insussistente, ovvero, in ogni caso, per violazione dell'obbligo di informazione, sia attiva che passiva, ex art. 21, comma 1, T.U.F. e 28 Reg. Consob n. 11522/1998, nonché, da ultimo, perché omesso l'avviso di inadeguatezza dello strumento finanziario ai sensi dell'art. 29 Reg.
Consob n. 11522/1998 cit.
Produceva perizia di parte di asseverazione dei propri assunti e concludeva invocando declaratoria di nullità ovvero di invalidità del contratto derivato, con conseguente condanna della alla restituzione della somma di € 247.149,03, Pt_1
maggiorata di costi, commissioni ed interessi, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indebito arricchimento ovvero di risarcimento del danno patrimoniale, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il premetteva la chiarezza delle Parte_1
clausole del contratto derivato, tutte specificamente approvate dalla e CP_1
conformi alla sua causa di negozio essenzialmente ed intrinsecamente aleatorio, eccependone altresì la validità ex art. 23 T.U.F. siccome presente la sottoscrizione della Banca nel modulo di conferma del 07.12.2006 e nell'ordine riguardante l'esecuzione dell'operazione Fix Floater Bonus Swap Bullet, nonché perché pienamente assolti gli obblighi di informazione attiva e passiva e veritiera la dichiarazione di esperienza nel settore rilasciata dalla cliente;
chiedeva di conseguenza il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle istanze di prova costituenda formulate dall'attrice, con sentenza n. 295/18 il
Tribunale così decideva: “- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità ai sensi dell'art. 23 T.U.F. del contratto di interest rate swap del 06.12.2006 oggetto di causa;
- per l'effetto, condanna la Parte_1
3 alla immediata restituzione, in favore dell'attrice, della somma complessiva di €
257.149,03, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la alla refusione, in favore dell'attrice, Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 373,40 per esborsi documentati ed € 7.500,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Lucio Russo e Renato Scarlato, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
In particolare il giudice di prime cure dichiarava la nullità del contratto derivato di interest rate swap stipulato il 06.12.2006 per mancata sottoscrizione da parte della
Banca intermediaria del c.d. contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F., ritenendola non sanata dalla firma apposta da funzionario su due distinti documenti accessori del contratto, ovvero la “conferma di esecuzione dell'operazione di Fix Floater Bonus
Swap Bullet” e la “conferma della conclusione del contratto di swap ai sensi dell'art.
2.2 dell'Accordo quadro relativo all'operatività OTC” e richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi sul punto.
1.2. Avverso detta sentenza la proponeva Controparte_4
appello, con citazione notificata il 27.02.2018, lamentando l'erroneità della declaratoria di nullità del contratto di interest rate swap ex art. 23 TUF alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 898 del 16.01.2018 con la quale era stato chiarito come “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti”, con conseguente validità del contratto in controversia per avere la impartito gli CP_1 ordini di investimento, e l'intermediario, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, agito nel rispetto delle informazioni acquisite dal cliente. L'appellante denunciava, altresì, l'erroneità della pronuncia impugnata per avere disposto la restituzione della complessiva somma di €257.149,03, quantificata con il ricorso ad una perizia di parte contestata.
Con comparsa di risposta del 13.03.2018 si costituiva la chiedendo il CP_1
rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e riproponendo ex art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato in quanto rimaste assorbite.
4 Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'08.03.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 19.06.2022 al fine di disporre c.t.u. sul seguente quesito: “previa analisi del contratto di interest rate swap stipulato tra le parti, verifichi il consulente il “mark to market“ iniziale, se questi era conosciuto/conoscibile dalla società stipulante e, qualora questo fosse negativo per il cliente, verifichi l'eventuale corresponsione di un upfront, l'importo dello stesso e se questo sia idoneo a trasformare i flussi finanziari di tipo variabile
“in flussi di cassa fissi”.
Espletata la c.t.u., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.01.2025.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante evidenzia l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del contratto per mancanza di firma della Banca. Osserva, al riguardo, che tale decisione si pone in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 898/2018, principio per il quale sarebbe sufficiente, al fine di ritenere perfezionato il requisito della forma scritta, che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Evidenzia, ancora, che, nel caso di specie, aveva prodotto in causa il contratto quadro, che risultava formato per iscritto e sottoscritto dalla i CP_1
cui comportamenti concludenti ne dimostravano ulteriormente l'assenso, considerato che la stessa aveva impartito gli ordini di investimento.
Il motivo è fondato.
La statuizione del giudice di prime cure di nullità del contratto quadro per l'assenza della sottoscrizione anche della banca si pone invero in frontale contrasto,
5 come correttamente denunciato dalla banca appellante, con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Sez. Unite, Sentenza n. 898 del 16/01/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021; sez. 1, Ordinanza n. 17288 del 16/06/2023).
2.2. Esclusa la nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta ex art. 23
TUF, deve procedersi all'esame degli ulteriori motivi di nullità del contratto derivato fatti valere in primo grado dall'odierna appellata, rimasti assorbiti e riproposti in questa sede.
Al riguardo rileva il Collegio che, come più volte affermato dalla Suprema Corte,
“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite - da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni - ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c." (Cass. 6491/2003; conf. Cass. S.U.11799/2017;Cass.
S.U. 13195/2018; Cass. 33649/2023; Cass. n. 22638/2024).
Ciò chiarito, ritiene la Corte che la domanda di nullità del contratto IRS per mancanza di causa sia fondata.
Appare opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in merito alla causa e alle condizioni di validità dei contratti derivati di IRS.
È stato innanzitutto affermato che non è sufficiente, al fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento
(Cass. n. 32705/2022). Il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l'alea integra
6 una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l'ordinamento - e, in particolare, l'art. 23, comma 5, del T.U.I.F. - "non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario"
(Cass. S.U. n. 8770/2020).
Da qui la necessità "che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile", con la conseguente nullità del contratto, "che - è bene precisare - non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto" (Cass. n. 24654/2022; e da ultimo Cass. n.
4076/2025).
"In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” (così, S.U. n. 8770/20; Cass. n. 24656/22).
Altresì, "in tema di "interest rate swap", la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata "ex ante", non già "ex post", non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo;
ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura -"hedging"-o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i
7 criteri utilizzati per la determinazione del "mark to market", in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile” (così, Cass. n.
32705/22).
Conseguenza dell'orientamento espresso dalla Cassazione è che la mancata indicazione del mark to market, così come della prospettazione degli scenari probabilistici e dei costi impliciti integra motivo di nullità del contratto per difetto di causa.
Il valore attribuito tramite mark to market, infine, può essere anche negativo purché l'accordo con il cliente, al momento della stipulazione del contratto, abbia investito pure la sua (modalità di) concreta determinazione, consentendogli così di comprendere (ed accettare consapevolmente), fin da subito, la specifica alea
(razionale) del derivato.
L'orientamento appena riferito merita piena adesione poiché affronta compiutamente, ed in termini sicuramente condivisibili, il tema della gestione dell'alea, esigendone la cristallizzazione all'interno della struttura negoziale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa sede, nel rispondere al quesito specifico, ha riferito quanto segue: “il contratto derivato del 7/12/2006 non prevede l'indicazione di nessun Mark to Market e di conseguenza non indica nè la modalità di calcolo del Mark to Market nè indica le formule necessarie per calcolarlo” (così a pag. 8 della relazione di consulenza).
La mancata determinazione del mark to market e, comunque, dell'indicazione di criteri per la misura dell'alea si risolve nella nullità strutturale del contratto di interest rate swap per carenza di adeguato sostegno causale, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
Affinché possa sostenersi che il mark to market sia quanto meno determinabile è necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro.
La conferma di ciò si trae dalle stesse risultanze della c.t.u.
L'ausiliario, in assenza di qualsivoglia indicazione contrattuale, ha calcolato il mark to market iniziale del derivato utilizzando la banca dati “Datastream (Thomson
8 Reu-ters)”, pervenendo ad una quantificazione di € 22.443,72, “positivo” per la
CP_1
Di contro le parti in causa hanno utilizzato la piattaforma Bloomberg, pervenendo l'appellata ad una quantificazione del mark to market di €146.647,77 negativo per il cliente e l'appellante ad una quantificazione del mark to market di €24.591,00 negativo per il cliente.
E' evidente come, in tale contesto, è priva di validità la stessa conclusione del c.t.u. secondo cui “il derivato alla stipula aveva un valore PAR con uno scostamento
a credito della di euro 22.443,72. Non era quindi necessario pagare CP_1 alcun upfront. In sostanza, fin dalla stipula l'istituto bancario, seguendo le curve dei tassi, sapeva che gli esborsi tra il dare / avere sarebbero stati bilanciati. Il derivato ha prodotto perdite per la che non erano prevedibili alla data di stipula CP_1 del contratto”.
Val la pena ribadire che la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata ex ante, e non già ex post, non potendosi far dipendere la liceità del contratto di swap dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di riequilibrio equitativo del contratto e che è necessario che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile.
Ne consegue che il contratto derivato del 07.12.2006 è nullo per difetto di causa, sicchè va confermata la declaratoria di nullità contenuta nella sentenza gravata, sia pure per un motivo diverso da quello ritenuto dal giudice di primo grado.
2.3.Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di Cosenza è giunto all'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, che emerge in ragione dell'accertata nullità del contratto di interest rate swap, nonostante la disattendendo il proprio onere, non abbia fornito adeguata prova CP_1
dell'entità dei pagamenti eseguiti in carenza di un valido sostegno causale. In particolare, ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure non avrebbe potuto trarre siffatta prova dalla consulenza di parte trattandosi di mera allegazione difensiva, per di più ampiamente contestata.
Anche tale motivo è infondato.
9 Invero nella sentenza gravata si legge che: “Quanto alle conseguenze della odierna declaratoria, viene in rilievo l'effetto retroattivo della pronuncia di nullità, che rende prive di causa le prestazioni effettuate dalle parti ed in particolare, nel caso di specie, gli addebiti in conto alla dei differenziali negativi CP_1
derivanti dal contratto derivato;
tale somma, quantificata da perizia di parte in €
257.149,03, non è stata nondimeno mai contestata dalla dovendosene Pt_1
quindi disporre la sua integrale restituzione, oltre interessi – ma non anche con rivalutazione, in difetto di prova del maggior danno (Cass. n. 5639/2014) – dalla domanda al saldo”.
Contrariamente all'assunto dell'appellante non vi è stata contestazione specifica dell'importo dei differenziali negativi pagati, al netto di quelli positivi ricevuti.
In ogni caso i differenziali trovano pieno riscontro documentale nelle contabili e negli estratti conto allegati alla c.t.p. dai quali si evince che il complessivo ammontare dei differenziali negativi è pari ad € 269.822,65, l'importo dei differenziali positivi è pari ad € 12.673,62, sicchè la ha registrato una CP_1 perdita patrimoniale di € 257.149,03.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con citazione notificata il 27.02.2018, nei confronti di in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 295/2018 pubblicata il 07.02.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
10 delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Lucio Russo e Renato Scarlato dichiaratisi antistatari;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 10.03.2023, a carico di parte appellante.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 437/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Maria Toscano;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Lucio Russo e Renato Scarlato;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 295/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 07.02.2018, avente ad oggetto azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Chiede all'adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle argomentazioni sviluppate di: - accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello introitato e per l'effetto riformare la sentenza n. 295/2018, resa dal Tribunale di Cosenza;
- Per i motivi esposti,
1 dichiarare la validità del contratto interest e che nulla è dovuto alla con CP_1
condanna alla restituzione delle somme che eventualmente dovessero essere percepite in conseguenza della sentenza 295/2018. In particolare si chiede: - la sostituzione delle parti di sentenza riportate in appello, in favore di una pronuncia che ritenga la validità del contratto interest swap, essendo chiaramente infondata la questione di nullità del contratto quadro per carenza di forma scritta in considerazione, altresì, degli autorevoli assetti giurisprudenziali che dirimono la controversa questione. Conseguentemente nulla risulta dovuto alla - la CP_1
sostituzione delle parti di sentenza, riportate in appello, in favore di una pronuncia che ritenga il risarcimento del danno non fondato ed, altresì, basato su una perizia, atto solo “di parte” e privo di pregio tecnico contabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'appellata: “insiste affinché l'On.le Corte di Appello Voglia accogliere le seguenti conclusioni;
in via istruttoria: convocare il CTU a chiarimenti perché fornisca spiegazioni in ordine alle specifiche contestazioni svolte dai consulenti di parte appellata, evidenziando che, allo stato, la consulenza tecnica d'ufficio si fonda su dati non meglio esplicitati e quindi non intelligibili1 che ledono il diritto al contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa della disporre CP_1 un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidando al proprio ausiliario
l'incarico di verificare la correttezza dei conteggi e della metodologia di calcolo del mark to market utilizzata dalla e dalla nei loro scritti CP_1 CP_2
difensivi, adottando il metodo Bloomberg nel merito : in accoglimento delle eccezioni e delle domande così come riproposte ex art. 346 c.p.c., condannare la
per le causali indicate nella comparsa di costituzione, alla restituzione in Pt_1
favore della dei differenziali negativi riconnessi all'operazione CP_1 finanziaria de qua, pari ad €. 257.149,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condannare la al pagamento delle spese (contributo unificato e CTU) e delle Pt_1 competenze di causa, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.09.2013 e ritualmente notificato, la premesso di aver contratto con il CP_1 Parte_1
– già – finanziamento chirografario del 09.12.2005 a tasso
[...] Controparte_3
variabile, assistito, il successivo 06.12.2006, da interest rate swap al fine di cautela
2 dal rischio di aumento dei tassi di interesse e che, alla data ultima del 10.01.2011, in ragione della negatività dei differenziali di contratto, le erano state addebitate in conto somme per complessivi € 257.149,03; deduceva la nullità del contratto derivato perché il relativo contratto quadro ex art. 23 T.U.F. era stato sottoscritto dalla sola cliente e non anche dalla Banca intermediaria, con conseguente invalidità di ogni successivo ordine di acquisto impartito sul medesimo;
la nullità del contratto derivato per mancanza di causa;
in subordine, l'invalidità del contratto perché estorta e non veritiera la dichiarazione di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, in concreto insussistente, ovvero, in ogni caso, per violazione dell'obbligo di informazione, sia attiva che passiva, ex art. 21, comma 1, T.U.F. e 28 Reg. Consob n. 11522/1998, nonché, da ultimo, perché omesso l'avviso di inadeguatezza dello strumento finanziario ai sensi dell'art. 29 Reg.
Consob n. 11522/1998 cit.
Produceva perizia di parte di asseverazione dei propri assunti e concludeva invocando declaratoria di nullità ovvero di invalidità del contratto derivato, con conseguente condanna della alla restituzione della somma di € 247.149,03, Pt_1
maggiorata di costi, commissioni ed interessi, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indebito arricchimento ovvero di risarcimento del danno patrimoniale, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il premetteva la chiarezza delle Parte_1
clausole del contratto derivato, tutte specificamente approvate dalla e CP_1
conformi alla sua causa di negozio essenzialmente ed intrinsecamente aleatorio, eccependone altresì la validità ex art. 23 T.U.F. siccome presente la sottoscrizione della Banca nel modulo di conferma del 07.12.2006 e nell'ordine riguardante l'esecuzione dell'operazione Fix Floater Bonus Swap Bullet, nonché perché pienamente assolti gli obblighi di informazione attiva e passiva e veritiera la dichiarazione di esperienza nel settore rilasciata dalla cliente;
chiedeva di conseguenza il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle istanze di prova costituenda formulate dall'attrice, con sentenza n. 295/18 il
Tribunale così decideva: “- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità ai sensi dell'art. 23 T.U.F. del contratto di interest rate swap del 06.12.2006 oggetto di causa;
- per l'effetto, condanna la Parte_1
3 alla immediata restituzione, in favore dell'attrice, della somma complessiva di €
257.149,03, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì la alla refusione, in favore dell'attrice, Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 373,40 per esborsi documentati ed € 7.500,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Lucio Russo e Renato Scarlato, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
In particolare il giudice di prime cure dichiarava la nullità del contratto derivato di interest rate swap stipulato il 06.12.2006 per mancata sottoscrizione da parte della
Banca intermediaria del c.d. contratto quadro ai sensi dell'art. 23 T.U.F., ritenendola non sanata dalla firma apposta da funzionario su due distinti documenti accessori del contratto, ovvero la “conferma di esecuzione dell'operazione di Fix Floater Bonus
Swap Bullet” e la “conferma della conclusione del contratto di swap ai sensi dell'art.
2.2 dell'Accordo quadro relativo all'operatività OTC” e richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi sul punto.
1.2. Avverso detta sentenza la proponeva Controparte_4
appello, con citazione notificata il 27.02.2018, lamentando l'erroneità della declaratoria di nullità del contratto di interest rate swap ex art. 23 TUF alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 898 del 16.01.2018 con la quale era stato chiarito come “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti”, con conseguente validità del contratto in controversia per avere la impartito gli CP_1 ordini di investimento, e l'intermediario, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, agito nel rispetto delle informazioni acquisite dal cliente. L'appellante denunciava, altresì, l'erroneità della pronuncia impugnata per avere disposto la restituzione della complessiva somma di €257.149,03, quantificata con il ricorso ad una perizia di parte contestata.
Con comparsa di risposta del 13.03.2018 si costituiva la chiedendo il CP_1
rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e riproponendo ex art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunciato in quanto rimaste assorbite.
4 Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'08.03.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 19.06.2022 al fine di disporre c.t.u. sul seguente quesito: “previa analisi del contratto di interest rate swap stipulato tra le parti, verifichi il consulente il “mark to market“ iniziale, se questi era conosciuto/conoscibile dalla società stipulante e, qualora questo fosse negativo per il cliente, verifichi l'eventuale corresponsione di un upfront, l'importo dello stesso e se questo sia idoneo a trasformare i flussi finanziari di tipo variabile
“in flussi di cassa fissi”.
Espletata la c.t.u., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.01.2025.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante evidenzia l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del contratto per mancanza di firma della Banca. Osserva, al riguardo, che tale decisione si pone in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 898/2018, principio per il quale sarebbe sufficiente, al fine di ritenere perfezionato il requisito della forma scritta, che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Evidenzia, ancora, che, nel caso di specie, aveva prodotto in causa il contratto quadro, che risultava formato per iscritto e sottoscritto dalla i CP_1
cui comportamenti concludenti ne dimostravano ulteriormente l'assenso, considerato che la stessa aveva impartito gli ordini di investimento.
Il motivo è fondato.
La statuizione del giudice di prime cure di nullità del contratto quadro per l'assenza della sottoscrizione anche della banca si pone invero in frontale contrasto,
5 come correttamente denunciato dalla banca appellante, con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Sez. Unite, Sentenza n. 898 del 16/01/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021; sez. 1, Ordinanza n. 17288 del 16/06/2023).
2.2. Esclusa la nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta ex art. 23
TUF, deve procedersi all'esame degli ulteriori motivi di nullità del contratto derivato fatti valere in primo grado dall'odierna appellata, rimasti assorbiti e riproposti in questa sede.
Al riguardo rileva il Collegio che, come più volte affermato dalla Suprema Corte,
“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite - da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni - ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c." (Cass. 6491/2003; conf. Cass. S.U.11799/2017;Cass.
S.U. 13195/2018; Cass. 33649/2023; Cass. n. 22638/2024).
Ciò chiarito, ritiene la Corte che la domanda di nullità del contratto IRS per mancanza di causa sia fondata.
Appare opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in merito alla causa e alle condizioni di validità dei contratti derivati di IRS.
È stato innanzitutto affermato che non è sufficiente, al fine di affermare la liceità della causa del contratto di IRS, il solo accertamento della funzione di copertura di un rischio connesso alla stipulazione di un sottostante contratto di finanziamento
(Cass. n. 32705/2022). Il contratto rimane intrinsecamente aleatorio e l'alea integra
6 una causa meritevole di tutela soltanto in presenza di determinate condizioni, dal momento che l'ordinamento - e, in particolare, l'art. 23, comma 5, del T.U.I.F. - "non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario"
(Cass. S.U. n. 8770/2020).
Da qui la necessità "che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile", con la conseguente nullità del contratto, "che - è bene precisare - non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto" (Cass. n. 24654/2022; e da ultimo Cass. n.
4076/2025).
"In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” (così, S.U. n. 8770/20; Cass. n. 24656/22).
Altresì, "in tema di "interest rate swap", la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata "ex ante", non già "ex post", non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo;
ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura -"hedging"-o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i
7 criteri utilizzati per la determinazione del "mark to market", in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile” (così, Cass. n.
32705/22).
Conseguenza dell'orientamento espresso dalla Cassazione è che la mancata indicazione del mark to market, così come della prospettazione degli scenari probabilistici e dei costi impliciti integra motivo di nullità del contratto per difetto di causa.
Il valore attribuito tramite mark to market, infine, può essere anche negativo purché l'accordo con il cliente, al momento della stipulazione del contratto, abbia investito pure la sua (modalità di) concreta determinazione, consentendogli così di comprendere (ed accettare consapevolmente), fin da subito, la specifica alea
(razionale) del derivato.
L'orientamento appena riferito merita piena adesione poiché affronta compiutamente, ed in termini sicuramente condivisibili, il tema della gestione dell'alea, esigendone la cristallizzazione all'interno della struttura negoziale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa sede, nel rispondere al quesito specifico, ha riferito quanto segue: “il contratto derivato del 7/12/2006 non prevede l'indicazione di nessun Mark to Market e di conseguenza non indica nè la modalità di calcolo del Mark to Market nè indica le formule necessarie per calcolarlo” (così a pag. 8 della relazione di consulenza).
La mancata determinazione del mark to market e, comunque, dell'indicazione di criteri per la misura dell'alea si risolve nella nullità strutturale del contratto di interest rate swap per carenza di adeguato sostegno causale, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
Affinché possa sostenersi che il mark to market sia quanto meno determinabile è necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro.
La conferma di ciò si trae dalle stesse risultanze della c.t.u.
L'ausiliario, in assenza di qualsivoglia indicazione contrattuale, ha calcolato il mark to market iniziale del derivato utilizzando la banca dati “Datastream (Thomson
8 Reu-ters)”, pervenendo ad una quantificazione di € 22.443,72, “positivo” per la
CP_1
Di contro le parti in causa hanno utilizzato la piattaforma Bloomberg, pervenendo l'appellata ad una quantificazione del mark to market di €146.647,77 negativo per il cliente e l'appellante ad una quantificazione del mark to market di €24.591,00 negativo per il cliente.
E' evidente come, in tale contesto, è priva di validità la stessa conclusione del c.t.u. secondo cui “il derivato alla stipula aveva un valore PAR con uno scostamento
a credito della di euro 22.443,72. Non era quindi necessario pagare CP_1 alcun upfront. In sostanza, fin dalla stipula l'istituto bancario, seguendo le curve dei tassi, sapeva che gli esborsi tra il dare / avere sarebbero stati bilanciati. Il derivato ha prodotto perdite per la che non erano prevedibili alla data di stipula CP_1 del contratto”.
Val la pena ribadire che la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata ex ante, e non già ex post, non potendosi far dipendere la liceità del contratto di swap dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di riequilibrio equitativo del contratto e che è necessario che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile.
Ne consegue che il contratto derivato del 07.12.2006 è nullo per difetto di causa, sicchè va confermata la declaratoria di nullità contenuta nella sentenza gravata, sia pure per un motivo diverso da quello ritenuto dal giudice di primo grado.
2.3.Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di Cosenza è giunto all'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, che emerge in ragione dell'accertata nullità del contratto di interest rate swap, nonostante la disattendendo il proprio onere, non abbia fornito adeguata prova CP_1
dell'entità dei pagamenti eseguiti in carenza di un valido sostegno causale. In particolare, ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure non avrebbe potuto trarre siffatta prova dalla consulenza di parte trattandosi di mera allegazione difensiva, per di più ampiamente contestata.
Anche tale motivo è infondato.
9 Invero nella sentenza gravata si legge che: “Quanto alle conseguenze della odierna declaratoria, viene in rilievo l'effetto retroattivo della pronuncia di nullità, che rende prive di causa le prestazioni effettuate dalle parti ed in particolare, nel caso di specie, gli addebiti in conto alla dei differenziali negativi CP_1
derivanti dal contratto derivato;
tale somma, quantificata da perizia di parte in €
257.149,03, non è stata nondimeno mai contestata dalla dovendosene Pt_1
quindi disporre la sua integrale restituzione, oltre interessi – ma non anche con rivalutazione, in difetto di prova del maggior danno (Cass. n. 5639/2014) – dalla domanda al saldo”.
Contrariamente all'assunto dell'appellante non vi è stata contestazione specifica dell'importo dei differenziali negativi pagati, al netto di quelli positivi ricevuti.
In ogni caso i differenziali trovano pieno riscontro documentale nelle contabili e negli estratti conto allegati alla c.t.p. dai quali si evince che il complessivo ammontare dei differenziali negativi è pari ad € 269.822,65, l'importo dei differenziali positivi è pari ad € 12.673,62, sicchè la ha registrato una CP_1 perdita patrimoniale di € 257.149,03.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con citazione notificata il 27.02.2018, nei confronti di in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 295/2018 pubblicata il 07.02.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
10 delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Lucio Russo e Renato Scarlato dichiaratisi antistatari;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 10.03.2023, a carico di parte appellante.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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