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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4715/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4715/2024, promossa con ricorso depositato il 12/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Luca Raviola;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Alessia Miceli;
pagina 1 di 5
2003 (anno 2003 atto n. 74 parte II serie A); con i seguenti figli: nata a [...] il Per_1
16.11.2006 e nato a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, di letto, mensa ed abitazione con l'obbligo del mutuo rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. La casa coniugale resta assegnata alla madre, che ivi vi vivrà con i figli, con tutti gli arredi che la corredano. I coniugi hanno già concordato fra loro quali beni potrà potare con sé il IG. . Pt_2
4. Il padre eserciterà il diritto di visita in maniera estremamente flessibile, regolandosi di volta in volta con i figli e con la madre, tenendo conto degli impegni di tutti. Dovrà comunque essere garantito il seguente regime minimo di frequentazioni: due giorni a settimana, senza pernotto.
5. I genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli quindici giorni di vacanza anche consecutivi, in periodo da concordare preventivamente entro lo scadere del mese di maggio, in base al proprio piano di ferie.
4. Il NO corrisponderà alla NOa -a mezzo bonifico bancario e sul Pt_2 Pt_1
conto corrente ad ella intestato- entro i primi cinque giorni di ogni mese, un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari a euro 150,00 a figlio, per un totale di euro 300,00 mensili (somma rivalutabile annualmente in base agli indici pagina 2 di 5 Istat, a partire dall'anno successivo al deposito della sentenza), a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione, oltre al pagamento del 40% delle spese straordinarie, prendendo a riferimento il Protocollo del Tribunale di Varese, che i coniugi dichiarano di conoscere. Il 60% delle spese straordinarie relative ai figli resterà a carico della IG.ra . Pt_1
5. L'Assegno Unico (o equivalente) verrà equamente diviso fra i coniugi.
***
Infine, i coniugi richiedono che codesto Ill.mo Tribunale prenda atto delle seguenti
ULTERIORI PATTUIZIONI
6. Il NO si impegna a trasferire alla NOa , che accetta, la quota di Pt_2 Pt_1 sua proprietà dell'immobile coniugale, sito in Varese (VA), nel fabbricato avente accesso da Via René Vanetti n. 64 – appartamento ad uso abitazione posto al piano terzo (quarto fuori terra) composto da ingresso, due camere, servizi e ripostiglio.
Censito nel N.C.E.U. del Comune di Varese come segue: Partita 7995: Sezione VA, foglio 7 (sette) mappale 16190 (sedicimilacentonovanta) sub 55 (cinquantacinque),
Via René Vanetti n. 64, piano 4, cat. A/2, classe 3, vani 4, rendita euro 454,48. - Posto auto al pino terreno distinto al numero 20, censito nel N.C.E.U. Del comune di
Varese, come segue: partita 7995: Sezione VA, foglio 7 (sette) mappale 19187
(diciannovemilacentottantasette), sub. 9 (nove), Via rené Vanetti n. 64, piano T, cat.
C/6, classe 5, m.q. 13, rendita euro 32,90.
7. L'atto di cessione quota dovrà essere stipulato non prima dell'udienza di trattazione scritta e comunque entro 15 giorni da tale data avanti al notaio scelto da parte acquirente. Detto termine è considerato dalla parti termine essenziale e perentorio.
8. Quale corrispettivo di detto trasferimento la IG.ra si obbliga a versare al IG. Pt_1
un corrispettivo concordato fra i coniugi di complessivi euro 28.500,00 Pt_2
(ventottomilacinquecento,00), con le seguenti modalità: la somma di euro 10.000,00
(diecimila,00) verrà versata mediante assegno circolare/bonifico bancario immediato sul conto corrente intestato al IG. contestualmente alla sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso congiunto, ed euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento,00) verranno versati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al IG. entro la Pt_2
fine del mese di febbraio 2025.
pagina 3 di 5 9. Seguirà, dal momento della pubblicazione della sentenza di separazione (ovvero dal medesimo momento in cui scatterà il versamento del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre) l'accollo in capo alla NOa del mutuo residuo Pt_1 gravante sull'immobile sopra indicato, così liberando il IG. dalla conseguente Pt_2
obbligazione di pagamento, con rinuncia ai sensi dell'art. 2834 c.c. all'iscrizione di ipoteca legale, fin da ora esonerando il Conservatore dei registri Immobiliari da ogni e qualunque responsabilità a riguardo.
10. I ricorrenti prendono atto che il trasferimento godrà della totale esenzione da imposta di bullo, di registro, ipotecaria e catastale, ed ogni altra tassa ex articolo 19 della legge numero 74 del 1987,trattandosi di cessione immobiliare tra coniugi attuata in regime di convenzione matrimoniale, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 154 10 maggio 1999.
11. Le spese per i detti trasferimenti di proprietà e di tutte le formalità conseguenti saranno a carico della parte acquirente.
12. Le parti convengono che dalla data di sottoscrizione del presente ricorso saranno a carico della NOa tutte le spese, gli oneri e i tributi inerenti alla Pt_1
casa familiare, compresi i ratei del mutuo.
13. I coniugi dichiarano di aver definito ogni aspetto di natura patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e rinunciare a qualsiasi richiesta di assegno l'uno nei confronti dell'altro.
14. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per sé stessi e per i figli minori, e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 26/11/2024).
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il 14 Parte_2
dicembre 1974, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.06.2003, in
Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2003 atto n. 74 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5