Articolo 5 della Legge 26 gennaio 1980, n. 11
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 febbraio 1980
Art. 5.
L'importo delle anticipazioni da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo di gestione per l'anno finanziario 1979, fissato dall' articolo 24 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , modificato dall' articolo 7 della legge 13 agosto 1979, n. 380 , e' diminuito di lire 4.194.621.000.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1980