CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.242/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 08.07.2024, e vertente tra
(appellante) ed il Parte_1 [...]
(appellato), avente Controparte_1
ad oggetto: appello avverso la sentenza n°204/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante , già docente del con plurimi contratti di Parte_1 Controparte_1 lavoro a tempo determinato “fino al termine delle attività didattiche” dall'a.s. 2020/2021 all'a.s.
2023/2024, ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui ha compensato le spese di lite per la metà, pur avendo accolto integralmente il suo ricorso teso al riconoscimento del proprio diritto al bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 e successive modificazioni, mediante pagamento dell'importo di €.500,00 per ogni anno scolastico quale
“contributo alla formazione”. Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del a rifondere integralmente le spese di lite del doppio grado. CP_1
1 Il , benchè ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo Controparte_1
contumace.
L'appello è fondato, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
(ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018). Non ricorrendo alcuna di tali situazioni a giustificare per la parziale compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado ha ingiustamente pregiudicato la parte vittoriosa. Le spese del primo grado seguono quindi la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
Anche le spese del grado di appello seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°204/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna il a rifondere a le spese del primo grado di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi €.1.100,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- condanna il a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1
di appello, che liquida in complessivi €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del
2 compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
3