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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/06/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 30 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2567/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
15.08.1957, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Messina Via XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avv. Francesco
Micali che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 28/12/2020 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore, nonché in subordine per il riconoscimento del grado di invalidità quale invalido civile al 100%, al fine di ottenere la pensione di inabilità civile e/o, in ulteriore subordine, nella misura pari o superiore al 74% al fine di ottenere l'assegno mensile di assistenza;
che visitata in data 01/07/2021 veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, nella misura del 57%; che pertanto aveva depositato in data
28/12/2021 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG 4706/2021, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento della prestazione richiesta;
che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott.ssa Persona_1 riconosceva l'invalidità nella misura del 65% (sessantacinque per cento).
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento, in subordine il diritto alla concessione dello status di invalido civile nella misura del 100% e/o in ulteriore subordine nella misura pari o superiore al 74%, con condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagno e o in subordine della pensione di inabilità civile al 100%,e/o in ulteriore subordine dell'assegno di invalidità civile al 74% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 28/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta evidenziando la sua condizione di uno stato invalidante pari al 76%, con decorrenza dal Settembre 2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è soggetto Parte_1
invalido nella misura del 76% a decorrere da Settembre 2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della
3 prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 27/07/2023 nei confronti Parte_1
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido nella Parte_1 misura del 76%, requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Settembre 2024;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 30 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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