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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 787/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 XIII
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2 ; entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Luciana Quirico e Marta Capra entrambe del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia l 13.05.2019. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In relazione alla figlia minore d'età i coniugi concordano che essa sia affidata in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ai sensi dell'art. 337ter c.
3 c.c., le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, ai sensi di legge, la decisione è rimessa al giudice. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e attinenti alla quotidianità familiare, potranno essere assunte dal genitore presso il quale la figlia avrà a trovarsi.
3. I coniugi danno atto che la casa coniugale, sita in Lodi (LO), Via Padre Giulio Granata n. 19, è già stata venduta con atto di vendita repertorio n. 8830 - raccolta n. 7169 a rogito Notaio del 23.09.2024 e di aver Persona_2 diviso i proventi della vendita.
4. La minore vivrà abitualmente con la madre e presso di lei avrà la residenza, attualmente in Lodi (LO), Viale Giovanni Ventitreesimo n. 40, sino al rogito di acquisto della nuova casa.
5. I coniugi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, e sempre salvo ogni miglior accordo raggiunto tra gli stessi, concordano quanto segue in relazione ai diritti di visita della minore e nei confronti del padre: Per_1 • sino a quando il padre non avrà reperito una propria abitazione:
- trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.30 sino alla domenica Per_1 sera alle ore 21.00, nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 sino alle ore 21.30, oltre al venerdì (nel weekend in cui starà con la mamma) dalle ore 17.00 sino alle ore 21.30; Per_1
• quando il padre avrà reperito una propria abitazione:
- trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla Per_1 domenica sera alle ore 21.00, nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 sino al giovedì mattina allorquando il padre la accompagnerà a scuola;
- Nel periodo estivo di sospensione scolastica, trascorrerà con il padre n. 2 settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 01 aprile di ciascun anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere con la figlia le proprie ferie nello stesso periodo, in mancanza di intesa tra gli stessi, verrà accordato ad anni alterni a ciascuno di essi il diritto di precedenza nella scelta, stabilendo che per il 2025, tale privilegio spetterà al padre. Ove il genitore con diritto di priorità nella scelta non provveda a comunicare la data in cui trascorrerà le proprie ferie con la figlia entro il giorno sopra stabilito (01 aprile) perderà detto diritto di precedenza che si trasferirà all'altro genitore senza alcuna inversione, per gli anni successivi, dell'alternanza annuale del diritto di priorità nella scelta del periodo di ferie. Nell'ipotesi di villeggiatura con ciascun genitore, prima della partenza, avrà l'obbligo di Per_1 comunicare all'altro l'indirizzo esatto della struttura di destinazione ed i relativi recapiti.
- Durante le festività scolastiche di Natale-Capodanno, trascorrerà il giorno della Vigilia sino alla Per_1 mattina del giorno di Natale alle ore 10.30 con il padre, dalle ore 10.30 del giorno di Natale sino alle ore 10.30 del giorno di Santo Stefano con la madre, e dalle 10.30 del giorno di Santo Stefano sino alla sera alle ore 21.00 con il padre. Le restanti festività natalizie saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% (27 dicembre-31 dicembre/31 dicembre-6 gennaio), ad anni alterni, previo accordo da raggiungersi entro il 20 novembre di ogni anno. In particolare, i ricorrenti concordano che, per l'anno 2025, trascorrerà Per_1 con la madre il periodo 27 dicembre-31 dicembre e con il padre il periodo 31 dicembre-6 gennaio.
- Durante la festività pasquali passerà alternativamente con i genitori la SS. Pasqua ed il Lunedì Per_1 dell'Angelo, mentre per il restante periodo di sospensione scolastica trascorrerà alternativamente Per_1 con la madre ed il padre i primi quattro giorni di vacanza e gli ultimi tre e quindi: da giovedì sino a Domenica di Pasqua con un genitore e da Lunedì dell'Angelo sino a mercoledì con l'altro genitore. Per quest'anno, i ricorrenti concordano che, per l'anno 2025, trascorrerà con il papà da giovedì a Per_1 Sabato e con la mamma da Pasqua sino a giovedì.
- Le festività nazionali (religiose o civili) ove cadenti in giorni feriali, verranno trascorse da con la Per_1 madre ed il padre secondo il criterio dell'alternanza.
6. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia a partire dal mese di giugno 2025, versando Per_1 personalmente alla sig.ra - in via anticipata en rno 15 di ogni mese – l'importo mensile di euro Pt_1 150,00 (euro centocinquanta/00) che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat costo vita per famiglie di operai e impiegati.
7. L'assegno unico familiare, o altre forme equivalenti di assegni familiari, da qualunque genitore percepito, verranno corrisposti/trattenuti alla sig.ra e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di Pt_1 mantenimento, anche se erogati dal dato ro dell'altro genitore. Il sig. si impegna sin d'ora a Pt_2 sottoscrivere i documenti, o a svolgere le attività, che dovessero essere necessarie ntire alla sig.ra Pt_1 di percepire l'intero importo dei suddetti assegni.
8. Il sig. ontribuirà inoltre al mantenimento della figlia corrispondendo alla sig.ra il 50% Pt_2 Per_1 Pt_1 delle sp dinarie come da “Protocollo della Corte d'Ap ilano” in uso presso il Tr i Lodi, allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti. Le detrazioni fiscali connesse al mantenimento della minore, così come le spese sanitarie ed ogni altra spesa detraibile e/o deducibile, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
9. Ciascun genitore s'impegna a comunicare immediatamente all'altro ogni evento rilevante della vita della figlia con particolare riferimento ad eventuali infortuni e malattie e su problematiche relative all'andamento scolastico.
10. I coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per la corresponsione di alcun tipo mantenimento. 11. I coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni questione patrimoniale pendente fra gli stessi (ivi inclusa la vendita della casa famigliare) e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione o titolo, ad eccezione di quanto pattuito nel presente scritto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19.05.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e IZ che hanno contratto Parte_1 Pt_2 matrimonio in San Martino in Strano (LO) in data 17.06.2017, trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Martino in Strada al n. 123, Parte II, Serie C, Anno 2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino in Strada (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 787/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 XIII
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2 ; entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Luciana Quirico e Marta Capra entrambe del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia l 13.05.2019. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In relazione alla figlia minore d'età i coniugi concordano che essa sia affidata in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ai sensi dell'art. 337ter c.
3 c.c., le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo, ai sensi di legge, la decisione è rimessa al giudice. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e attinenti alla quotidianità familiare, potranno essere assunte dal genitore presso il quale la figlia avrà a trovarsi.
3. I coniugi danno atto che la casa coniugale, sita in Lodi (LO), Via Padre Giulio Granata n. 19, è già stata venduta con atto di vendita repertorio n. 8830 - raccolta n. 7169 a rogito Notaio del 23.09.2024 e di aver Persona_2 diviso i proventi della vendita.
4. La minore vivrà abitualmente con la madre e presso di lei avrà la residenza, attualmente in Lodi (LO), Viale Giovanni Ventitreesimo n. 40, sino al rogito di acquisto della nuova casa.
5. I coniugi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, e sempre salvo ogni miglior accordo raggiunto tra gli stessi, concordano quanto segue in relazione ai diritti di visita della minore e nei confronti del padre: Per_1 • sino a quando il padre non avrà reperito una propria abitazione:
- trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.30 sino alla domenica Per_1 sera alle ore 21.00, nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 sino alle ore 21.30, oltre al venerdì (nel weekend in cui starà con la mamma) dalle ore 17.00 sino alle ore 21.30; Per_1
• quando il padre avrà reperito una propria abitazione:
- trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 sino alla Per_1 domenica sera alle ore 21.00, nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 sino al giovedì mattina allorquando il padre la accompagnerà a scuola;
- Nel periodo estivo di sospensione scolastica, trascorrerà con il padre n. 2 settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 01 aprile di ciascun anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere con la figlia le proprie ferie nello stesso periodo, in mancanza di intesa tra gli stessi, verrà accordato ad anni alterni a ciascuno di essi il diritto di precedenza nella scelta, stabilendo che per il 2025, tale privilegio spetterà al padre. Ove il genitore con diritto di priorità nella scelta non provveda a comunicare la data in cui trascorrerà le proprie ferie con la figlia entro il giorno sopra stabilito (01 aprile) perderà detto diritto di precedenza che si trasferirà all'altro genitore senza alcuna inversione, per gli anni successivi, dell'alternanza annuale del diritto di priorità nella scelta del periodo di ferie. Nell'ipotesi di villeggiatura con ciascun genitore, prima della partenza, avrà l'obbligo di Per_1 comunicare all'altro l'indirizzo esatto della struttura di destinazione ed i relativi recapiti.
- Durante le festività scolastiche di Natale-Capodanno, trascorrerà il giorno della Vigilia sino alla Per_1 mattina del giorno di Natale alle ore 10.30 con il padre, dalle ore 10.30 del giorno di Natale sino alle ore 10.30 del giorno di Santo Stefano con la madre, e dalle 10.30 del giorno di Santo Stefano sino alla sera alle ore 21.00 con il padre. Le restanti festività natalizie saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% (27 dicembre-31 dicembre/31 dicembre-6 gennaio), ad anni alterni, previo accordo da raggiungersi entro il 20 novembre di ogni anno. In particolare, i ricorrenti concordano che, per l'anno 2025, trascorrerà Per_1 con la madre il periodo 27 dicembre-31 dicembre e con il padre il periodo 31 dicembre-6 gennaio.
- Durante la festività pasquali passerà alternativamente con i genitori la SS. Pasqua ed il Lunedì Per_1 dell'Angelo, mentre per il restante periodo di sospensione scolastica trascorrerà alternativamente Per_1 con la madre ed il padre i primi quattro giorni di vacanza e gli ultimi tre e quindi: da giovedì sino a Domenica di Pasqua con un genitore e da Lunedì dell'Angelo sino a mercoledì con l'altro genitore. Per quest'anno, i ricorrenti concordano che, per l'anno 2025, trascorrerà con il papà da giovedì a Per_1 Sabato e con la mamma da Pasqua sino a giovedì.
- Le festività nazionali (religiose o civili) ove cadenti in giorni feriali, verranno trascorse da con la Per_1 madre ed il padre secondo il criterio dell'alternanza.
6. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia a partire dal mese di giugno 2025, versando Per_1 personalmente alla sig.ra - in via anticipata en rno 15 di ogni mese – l'importo mensile di euro Pt_1 150,00 (euro centocinquanta/00) che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat costo vita per famiglie di operai e impiegati.
7. L'assegno unico familiare, o altre forme equivalenti di assegni familiari, da qualunque genitore percepito, verranno corrisposti/trattenuti alla sig.ra e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di Pt_1 mantenimento, anche se erogati dal dato ro dell'altro genitore. Il sig. si impegna sin d'ora a Pt_2 sottoscrivere i documenti, o a svolgere le attività, che dovessero essere necessarie ntire alla sig.ra Pt_1 di percepire l'intero importo dei suddetti assegni.
8. Il sig. ontribuirà inoltre al mantenimento della figlia corrispondendo alla sig.ra il 50% Pt_2 Per_1 Pt_1 delle sp dinarie come da “Protocollo della Corte d'Ap ilano” in uso presso il Tr i Lodi, allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti. Le detrazioni fiscali connesse al mantenimento della minore, così come le spese sanitarie ed ogni altra spesa detraibile e/o deducibile, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
9. Ciascun genitore s'impegna a comunicare immediatamente all'altro ogni evento rilevante della vita della figlia con particolare riferimento ad eventuali infortuni e malattie e su problematiche relative all'andamento scolastico.
10. I coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per la corresponsione di alcun tipo mantenimento. 11. I coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni questione patrimoniale pendente fra gli stessi (ivi inclusa la vendita della casa famigliare) e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione o titolo, ad eccezione di quanto pattuito nel presente scritto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19.05.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e IZ che hanno contratto Parte_1 Pt_2 matrimonio in San Martino in Strano (LO) in data 17.06.2017, trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di San Martino in Strada al n. 123, Parte II, Serie C, Anno 2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino in Strada (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello