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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/07/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 407 del ruolo generale anno 2022 tra in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva/c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto P.IVA_1
APPELLANTE
e
(p.iva/c.f. ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Vaglia
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in primo grado il [d'ora in Parte_1
avanti per brevità solo ] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
il e, sulla premessa di essere risultato aggiudicatario, a seguito di Controparte_1
esito positivo di regolare procedura di evidenza pubblica svoltasi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto poi stipulato in data 12 novembre 2010 con il convenuto, relativo alle opere necessarie alla CP_1
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei territori di e Monteiasi “tratto finale del Fosso Madonna del Prato”, per l'importo di CP_1 euro 2.733.080,09 al netto del ribasso offerto del 7,02% sulla base d'asta, euro 27.894,00 per progettazione esecutiva e integrazione del piano di sicurezza ed euro
90.527,07 per oneri di sicurezza, da ultimarsi in 180 giorni dalla consegna avvenuta il
19 maggio 2021, lamentava che il responsabile unico del procedimento era stato designato con oltre tre mesi di ritardo dalla consegna dei lavori nella persona dell'Ing.
, dirigente tecnico del nominato in detto ruolo Controparte_2 Controparte_1
dalla nuova Giunta Municipale dopo le elezioni amministrative del maggio 2011, ciò che aveva determinato la mancata tempestiva nomina di competenza della stazione appaltante del collaudatore statico, essenziale per procedere alla realizzazione delle strutture in cemento armato, che nell'ambito dell'appalto in questione avevano un'incidenza rilevante, rappresentando in termini economici circa i 2/3 dell'intero appalto;
evidenziava che tale seconda designazione era avvenuta solo in data 19 settembre 2011
e quindi con 105 giorni di ritardo rispetto al deposito dei calcoli progettuali da parte del deducente e tanto aveva comportato lo slittamento per un pari periodo dell'inizio dei lavori riguardanti le opere strutturali, avvenuto il 20 settembre 2011 (invece che il 6 giugno 2011), e l'impossibilità di osservare la prevista scadenza contrattuale (14 novembre 2011), a causa della quale era stata formalizzata un'istanza di proroga in data
15 novembre 2011, giudicata inspiegabilmente intempestiva dal con nota del CP_1
17 novembre 2011, poiché presentata oltre i termini contrattuali con l'effetto che i lavori erano proseguiti, secondo l'ente civico, in regime di penale, nonostante le rimostranze dell'esponente, tanto che il direttore dei lavori, con l'emissione del s.a.l. n. 4 aveva applicato la penale di euro 93.000,00, poi sospesa sino al termine dei lavori e poi riapplicata con lo stato finale nella misura complessiva di euro 220.000,00; aggiungeva che, oltre a tale ritardo, se ne erano accumulati altri durante la realizzazione dell'opera da attribuirsi unicamente all'inadempienza della stazione appaltante, posto che nel corso dell'esecuzione erano emerse due ulteriori ostacoli che avevano inciso sul procedere dei lavori, l'uno dovuto al fatto che sul tracciato del canale “Fosso Madonna del Prato” era emersa la presenza di pali Enel che occorreva rimuovere, l'altro dipendente dalla circostanza che per intervenire nella zona iniziale di detto canale, interna all'aeroporto di , era stato necessario dotarsi di una preventiva CP_1
approvazione da parte di esigenza quest'ultima che non era Controparte_3
pag. 2/29 prevista nella documentazione di gara o di progetto, che anzi faceva presumere che ogni problema fosse stato già risolto tra e in quanto il CP_1 Controparte_3 punto 5 del disciplinare di gara, nell'ammettere proposte di modifiche premianti alle opere aeroportuali, non le condizionava ad alcun provvedimento di quella società; segnalava che entrambi tali ostacoli all'esecuzione dei lavori si erano risolti oltre l'originario termine di scadenza contrattuale, i.e. in data 23 gennaio 2012 quanto ai pali
Enel e in data 27 febbraio 2012 quanto ai lavori rientranti in ambito aeroportuale, e sottolineava che 93 giorni dopo la scadenza del termine contrattuale, e quindi in anticipo rispetto ai 105 giorni di ritardo dovuti alla tardiva nomina del collaudatore statico, erano state completate tutte le opere eseguibili, salvo quelle bloccate per i problemi insorti con o ad esse connesse, facendo presente che l'esecuzione delle Controparte_3
opere bloccate richiedeva tra l'altro attività di scavo ed il transito di mezzi pesanti sulle strade del progetto sicché non era stato possibile completare le restanti opere, riguardanti le strade e la sistemazione a verde della cava limitrofa al canale anch'essa rientrante nell'appalto, per evitare che il transito di mezzi pesanti danneggiasse le strade e per poter allocare nella cava prima della sua sistemazione i materiali di scavo ancora da eseguirsi;
spiegava poi che, essendosi resa necessaria una proroga di giorni 30 chiesta dalla stessa direzione lavori ad a causa del maltempo ed accolta, Controparte_3
l'ultimazione dei lavori aveva avuto luogo entro la nuova data prevista, come attestato da verbale del 27 giugno 2012 dal direttore dei lavori e comunicato dal deducente con nota del 22 giugno 2012; riportava di aver iscritto la riserva n. 1 nel registro di contabilità all'atto del s.a.l. n. 3 con riguardo al rallentamento dei lavori per la presenza dei pali dell'Enel sul tracciato del canale e la riserva n. 2 nel registro di contabilità in calce al s.a.l. n. 4; tanto premesso, contestava l'addebito da parte del della penale di euro CP_1
190.000,00 per i 190 giorni di preteso ritardo nel completamento dell'opera (euro
1.000,00 al giorno) poiché provocato dalla ritardata nomina del collaudatore statico e dal ritardato perfezionamento di atti e attività a carico del in relazione alla CP_1
presenza di pali Enel da rimuovere ed alla necessità di una preventiva autorizzazione di pag. 3/29 quanto ai lavori da realizzarsi in zona ricadente all'interno Controparte_3 dell'area portuale;
sosteneva che, a causa del rallentamento e prolungamento dei lavori dovuti all'esigenza di risolvere le questioni su descritte, aveva dovuto sopportare maggiori oneri conseguenti alla ridotta produzione di cantiere e alla conseguente sua minore remuneratività, quantificati in euro 728.917,86, o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oggetto di pretesa risarcitoria nei confronti del oltre CP_1 all'importo di euro 18.322,80 per interessi legali maturati su tali spettanze;
lamentava, altresì, il ritardato pagamento degli acconti in corso d'opera, avvenuto in difformità rispetto ai tempi stabiliti nel capitolato speciale che agli artt. 7.14, 7.15, 7.16 prevedeva tempi, importi, modalità di redazione dei s.a.l. e dei relativi pagamenti, su cui basava la pretesa della somma di euro 74.021,44 a titolo di interessi, come da perizia asseverata a firma del dott. che allegava;
Persona_1
formulava conclusioni coerenti con tali premesse, doglianze e richieste, con vittoria delle spese di lite.
Il nel costituirsi in giudizio negava in primo luogo l'ammissibilità Controparte_1
ed il fondamento della domanda di condanna al pagamento di euro 74.021,44 per interessi relativi al ritardato pagamento degli acconti, asserendo trattarsi di somme non dovute, contestate nel quantum oltre che nell'an, attesa la mancata previsione di precisi termini contrattuali per i pagamenti e la deroga contenuta al punto 7.14 del capitolato speciale d'appalto rispetto all'art. 26 della Legge n. 109/1994, disposizione recepita solo nella parte in cui riconosce all'appaltatore la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460
c.c., ovvero di costituire in mora il committente e di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi i termini ivi previsti o raggiunto l'ammontare di un quarto dell'importo netto contrattuale senza che sia stato emesso il certificato per il pagamento o il titolo di spesa, nell'inutile decorrenza dell'ulteriore termine di 60 gg.; contestava il fondamento della domanda di pagamento dei presunti maggiori oneri per la ridotta produttività del cantiere della somma di euro 728,917,86 e di euro 18.322,80 a titolo di interessi, assumendo - con riguardo alla nomina del collaudatore statico - che, trattandosi di un appalto integrato ed essendo l'appaltatore tenuto a redigere il progetto pag. 4/29 esecutivo subito dopo la stipula del contratto e prima di procedere all'esecuzione dei lavori, il aveva presentato ben tre progetti integrativi contenenti soluzioni Parte_1 migliorative rispetto al progetto definitivo, l'ultimo dei quali in data 11 luglio 2011, e concludeva che, quindi, i lavori non avrebbero potuto cominciare prima di tale ultima data sicché l'epoca della nomina del collaudatore statico era stata ininfluente ai fini della mancata consegna dei lavori nei tempi stabiliti;
con riguardo agli ulteriori ostacoli, assumeva che anche i ritardi relativi alla presenza di pali Enel ed alla necessità di acquisire l'approvazione di Controparte_3 fossero addebitabili al atteso che quest'ultimo già in sede di gara aveva reso Parte_1
dichiarazioni da cui si evinceva la conoscenza del reale stato dei luoghi e dunque non poteva non aver avuto contezza, oltre che della presenza dei pali Enel, anche della necessità di lavori in zona aeroportuale, tanto più per il fatto di aver presentato un'offerta tecnica contenente soluzioni migliorative rispetto al progetto definitivo posto a base di gara in riferimento a tali lavori riguardanti, secondo le previsioni, specifici aspetti relativi all'aeroporto (in particolare finalizzati ad evitare intrusioni nella zona aeroportuale ed interferenze derivanti da irrigazione, acque), e pertanto ben sapeva che il progetto definitivo prevedeva la realizzazione di lavori all'interno dell'area aeroportuale;
aggiungeva che il progetto predisposto dal deducente era stato sottoscritto dal Parte_1
per integrale accettazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, come si leggeva all'art. 2 del contratto di appalto;
osservava poi che in sede di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori il avrebbe potuto legittimamente apporre una riserva ed esigere una parziale Parte_1
immissione in possesso, ben consapevole che l'area su cui dovevano eseguirsi detti lavori non era totalmente disponibile per via della necessità di ottenere l'accesso alla zona aeroportuale, all'interno della quale era prevista la realizzazione di opere soggette a preventiva autorizzazione da parte di ed invece Controparte_3
l'appaltatore, che aveva previsto nell'offerta di gara un periodo di esecuzione dei lavori estremamente ridotto - i.e. pari a 180 giorni rispetto ai 540 previsti dal progetto definitivo - e così si era aggiudicato l'appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nulla aveva eccepito al riguardo, salvo vedersi costretto, a causa pag. 5/29 dell'esiguità del termine indicato, a chiedere una proroga dei lavori adducendo a pretesti ritardi a suo dire imputabili al proroga che tuttavia era stata Controparte_1
correttamente negata dal responsabile unico del procedimento in quanto tardiva rispetto alla scadenza del contratto, sicché i lavori erano proseguiti in regime di penale, come stabilito dall'art. 5 del contratto di appalto;
ribadiva quanto sostenuto in sede stragiudiziale e cioè che, avendo l'impresa consegnato le opere con 220 giorni di ritardo, era derivato a suo carico l'addebito della somma di euro 220.000,00 a titolo di penale, poi ridotta dal r.u.p. ad euro 190.000,00 a seguito dell'esclusione delle giornate interessate da avverse condizioni meteoriche (30 gg.), in cui i lavori erano stati di fatto sospesi;
concludeva chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna del al pagamento in proprio Parte_1
favore della somma di euro 190.000,00 a titolo di penale, oltre interessi;
in via subordinata, ridotte le avverse domande all'equo e al provato e fermo il proprio diritto alla penale, operata la compensazione fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, chiedeva la condanna del al pagamento in proprio favore della somma Parte_1
residua accertata in causa, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di c.t.u. affidata all'Ing. al Persona_2 quale veniva richiesto di “verificare l'esistenza dell'andamento anomalo dei lavori oggetto di appalto lamentato da parte attrice e l'eventuale riconducibilità dello stesso alle cause addebitate a parte convenuta (ad es. ritardata nomina del collaudatore statico da parte del in relazione alle opere in c.a.); 2) se la richiesta di CP_1 proroga per l'ultimazione dei lavori avanzata da parte attrice può considerarsi tempestiva e giustificata alla luce delle circostanze di cui al n. 1, ove effettivamente sussistenti;
3) se possono configurarsi oneri per ridotta produzione del cantiere a carico della stazione appaltante (in relazione a condotte addebitabili alla stessa quali la necessità di ottenere la preventiva approvazione di per lavori da eseguirsi CP_4 all'interno dell'aeroporto di ) ed in caso di esito positivo, procedere alla CP_1 quantificazione degli stessi;
4) se l'Ente committente ha applicato correttamente le penali in capo all'Impresa, (con particolare riferimento alle riserve n. 1 relativa al 3°
SAL ed alla riserva n. 2 relativa al 4° SAL) specificandone le motivazioni;
5) se sugli
pag. 6/29 importi eventualmente quantificati in relazione ai quesiti di cui sopra sono dovuti gli importi richiesti da parte attrice a titolo di interessi, in relazione al ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento, provvedendo in caso di esito positivo alla quantificazione degli stessi”.
Con sentenza n. 781/2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28 marzo 2022, il
Tribunale di Taranto rigettava sia le domande proposte in via principale sia quelle proposte in via riconvenzionale e dichiarava integralmente compensate le spese di lite.
Il giudice di prime cure, quanto alla domanda di condanna del al Controparte_1
pagamento della somma di euro 74.021,44 per interessi relativi alla ritardata corresponsione degli acconti rispetto ai s.a.l., assumeva che la stessa non potesse essere accolta non avendo previsto il capitolato speciale d'appalto al punto 7.14 termini temporali precisi per il pagamento degli acconti in corso d'opera, ma solo il diritto dell'appaltatore di ricevere tali acconti al raggiungimento della cifra di euro 150,000,00 del suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, e osservava che tale mancata previsione di termini temporali precisi per il pagamento degli acconti si spiegava per il fatto che le opere appaltate risultavano finanziate con i fondi regionali contemplati dalla delibera CIPE n. 3/2006; escludeva che potessero rilevare gli artt. 142 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 poiché, pur essendo all'epoca in vigore, erano state abrogati e comunque erano superati da previsione specifica contenuta nel capitolato speciale di appalto sottoscritto dalle parti, riguardante le condizioni per la corresponsione degli acconti;
aggiungeva che la richiesta inoltrata dal in data 10 dicembre 2012 a mezzo Parte_1
raccomandata a/r appariva del tutto generica poiché prima di allora l'appaltatore non risultava aver fatto presente il maturare delle condizioni previste, i.e. il raggiungimento della soglia di credito di euro 150.000,00 per i lavori eseguiti), e tantomeno aveva lamentato formalmente ritardi nella corresponsione degli acconti;
riteneva poi che anche l'ulteriore domanda di condanna del al pagamento di CP_1
maggiori oneri per ridotta produttività del cantiere (euro 728.917,86 oltre interessi) riferita alle due riserve iscritte andasse rigettata poiché, quanto alla riserva relativa al rallentamento dei lavori per la presenza di pali Enel sul tracciato del canale, era intervenuta rinuncia da parte del;
Parte_1
pag. 7/29 quanto all'intempestiva nomina del collaudatore statico, riteneva che, pur essendo il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma dei lavori quantificabile in 69 giorni sulla base delle risultanze della c.t.u., imputabile al il quale avrebbe dovuto CP_1
provvedere tempestivamente alla designazione di sua spettanza senza attendere un'apposita istanza del , che peraltro avrebbe richiesto la detta nomina prima Parte_1
del deposito del progetto esecutivo delle opere in c.a., da ciò non potesse discendere il riconoscimento di maggiori oneri all'impresa, considerato che l'appaltatore, a fronte di tale situazione, non aveva richiesto proroghe dei termini del contratto o sospensione dei lavori in quanto evidentemente, pur non avendo iniziato le lavorazioni in cement armato, ne aveva anticipato delle altre;
concludeva che doveva ritenersi che l'appaltatore non avesse subito alcun danno economico per tale ragione;
nel contempo escludeva che il ritardo nell'esecuzione dei lavori rilevasse ai fini dell'applicazione della penale a carico del , pretesa dal poiché il Parte_1 CP_1
direttore dei lavori, come riconosciuto dal r.u.p., aveva ritenuto che non dessero luogo a penale i 70 giorni di ritardo relativi al periodo intercorrente tra la data di consegna del progetto strutturale (11 luglio 2011) e la nomina del collaudatore statico;
con riguardo alla domanda concernente i maggiori oneri correlati alla necessità di acquisire la preventiva approvazione di osservava che, Controparte_3 ricorrendo un appalto integrato, ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. b) della L. n. 109/1994
l'appaltatore era onerato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle migliorie apportate alla progettazione definitiva redatta dalla stazione appaltante e, pertanto, non poteva non conoscere tutte le situazioni ambientali ed autorizzative a monte, e tuttavia, ferma la necessità della stazione appaltante di tenere i rapporti con gli enti terzi e stante il suo obbligo di prestare la massima collaborazione per la risoluzione delle procedure e l'ottenimento delle autorizzazioni finalizzate alla liberazione delle aree o degli accessi dovendo l'appaltatore ricevere l'area di cantiere libera e disponibile non avendo titolo per rapportarsi direttamente con o con CP_5 Controparte_3 diversamente da quanto sostenuto dall'ente civico, era evidente che al momento della stipula dell'appalto su erano presentate situazioni non compiutamente considerare ai fini della determinazione dei tempi di esecuzione dei lavori, che però non erano pag. 8/29 sopravvenute né erano qualificabili come cause di forza maggiore imprevedibili e tali da giustificare l'interruzione o il rallentamento dei lavori;
osservava poi che la direzione dei lavori sicuramente le conosceva e tuttavia nulla aveva segnalato nel verbale di consegna dei lavori né aveva proposto una consegna parziale;
rilevava poi che dagli atti risultava che ed erano Controparte_3 CP_5
state interessate rispettivamente solo a partire da aprile 2011 e da luglio 2011 ed ancora che, con riservata del 13 febbraio 2012 inviata a r.u.p., il collaudatore tecnico amministrativo confermava che alla data del verbale di consegna l'area non era completamente disponibile segnalando che vi era “estrema evidenza degli ostacoli
Enel”; evidenziava, sotto altro profilo, che il rappresentante del in sede di gara Parte_1
aveva dichiarato adeguati gli elaborati progettuali e realizzabili i lavori e nel verbale di consegna dichiarava che “l'area su cui devono seguirsi i lavori è libera da persone e cose … omissis … lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”; segnalava, altresì, che il ben sapeva che il progetto definitivo prevedeva dei Parte_1 lavori all'interno dell'area aeroportuale, tanto da averlo accettato ed anche modificato, e pertanto doveva ritenersi che l'appaltatore avesse implicitamente rinunciato a qualsiasi eccezione o richiesta in contrasto con gli obblighi assunti e con i miglioramenti proposti e, pertanto, la domanda di condanna del al ristoro dei maggiori oneri correlati CP_1
alle interferenze verificatesi con riguardo ad non poteva Controparte_3
trovare accoglimento;
valutava, quindi, che, mentre il era risultato inadempiente all'obbligo su di CP_1
esso gravante di prestare la massima collaborazione per la risoluzione immediata delle problematiche emergenti, potendo le stesse rappresentare ostacoli o interferenze tali da impedire e/o ritardare l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore, pur in presenza di cause al medesimo non addebitabili, aveva omesso di presentare con giusto anticipo istanza di proroga alla stazione appaltante, e non invece, come avvenuto nella vicenda in esame, due giorni dopo la scadenza contrattuale;
tornando sulla domanda di versamento della penale, ribadito che la richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori era stata depositata dal due giorni Parte_1
pag. 9/29 dopo la scadenza contrattuale e quindi era tardiva ai sensi dell'art. 159 d.m. n.
297/2010, riteneva che il ritardo nell'esecuzione dei lavori risultasse giustificato alla luce delle circostanze esposte sicché la domanda andava rigettata poiché le cause che avevano originato la richiesta non erano addebitabili all'appaltatore bensì alla stazione appaltante per la intempestiva nomina del collaudatore statico e per la mancata eliminazione delle interferenze ad essa note e tanto avrebbe dovuto comportare una pattuizione concordata della proroga o più correttamente una novazione o slittamento dei termini contrattuali;
infine, regolamentava le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
Avverso detta decisione hanno proposto appello sia il in via principale, sia il Parte_1
in via incidentale. Controparte_1
Il ha svolto le censure che si illustreranno più avanti e, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte in prime cure.
Il si è costituito mediante comparsa di risposta contenente appello Controparte_1 incidentale ritualmente depositata con cui ha contestato il fondamento dell'appello ex adverso proposto di cui ha chiesto il rigetto ed ha poi svolto a sua volta le censure che si illustreranno più avanti invocando, in riforma in parte qua della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle domande formulate in via riconvenzionale proposte in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado;
sotto il profilo istruttorio ha chiesto sulla richiesta di rinnovazione o l'integrazione o, ancora, la convocazione a chiarimenti del consulente.
La causa viene ora in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha mosso alla sentenza impugnate plurime censure riassumibili come Parte_1
segue: con il primo motivo di gravame ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del
D.P.R. n. 207/2010 nonché della clausola contenuta al punto 7.14 del capitolato speciale d'appalto, in relazione alla domanda di pagamento degli interessi per ritardato pagamento degli acconti, rigettata dal giudice a quo sull'erronea considerazione che detta previsione contrattuale, facendo genericamente riferimento al raggiungimento in pag. 10/29 corso d'opera di un credito per lavori eseguiti pari a euro 150.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, in assenza di precisi termini di pagamento a cui ancorare il diritto dell'appaltatore a ricevere versamenti in acconto, avrebbe aveva di fatto escluso l'applicazione della normativa generale all'epoca vigente, fissata dagli artt. 142 e ss. del
D.P.R. n. 207/2010, a nulla rilevando l'intervenuta successiva abrogazione delle richiamate norme, le quali avrebbero comunque dovuto guidare l'interprete nel riconoscimento del credito corrispondente agli interessi legali e di mora dovuti per i ritardi nei pagamenti degli acconti a s.a.l., peraltro mai contestati dal CP_1
, e che il deducente aveva puntualmente richiesto con nota racc. a/r
[...] Parte_1
del 10 dicembre 2012, contenente un chiaro sollecito rivolto alla stazione appaltante ed una precisa istanza con effetti di costituzione in mora, la quale non poteva considerarsi affatto generica, a dispetto di quanto ritenuto dal primo giudice adito, né essendo richiesta l'iscrizione di una specifica riserva con riguardo al diritto agli interessi da ritardato pagamento il quale sorge in via automatica;
ha segnalato che il fatto che le opere fossero finanziate dalla non rilevava nell'ambito del rapporto del CP_6
deducente con il con cui era intercorso il rapporto contrattuale sicché un CP_1 eventuale difetto di provvista non poteva ripercuotersi sull'esponente ed ha chiarito che l'unica previsione contrattuale che subordinava il pagamento al trasferimento delle somme dalla riguardava il pagamento delle spese della progettazione esecutiva CP_6
mentre ogni altro pagamento non incontrava alcun limite;
ha anche segnalato che lo stesso c.t.u., esaminata la documentazione contrattuale, aveva ritenuto più che dimostrata e giustificata la richiesta, quantificata come da conteggi allegati in euro
74.021,44, richiamando il principio espresso dalla magistratura contabile a mente del quale deve ritenersi irrilevante, al fine di escludere la responsabilità della stazione appaltante, il ritardo nella corresponsione del finanziamento da parte dell'Ente erogatore, nella fattispecie rappresentato dalla;
CP_6
con il secondo motivo di appello, riproposta la violazione degli obblighi contrattuali da parte del ed in particolare la mancata tempestiva eliminazione Controparte_1
degli ostacoli e delle interferenze da parte dell'ente civico, da cui era derivata l'impossibilità di dispiegare al massimo la sua capacità produttiva e di rispettare il cronoprogramma dei lavori allegato agli atti di gara, ha censurato la valutazione del pag. 11/29 giudice a quo, che - incorrendo in errore logico giuridico - aveva ritenuto che il deducente , pur esente da colpe in ordine all'anomalo rallentamento dei lavori Parte_1
per la mancata designazione del collaudatore statico, avrebbe dovuto richiedere una sospensione dei lavori o quanto meno una proroga del termine finale, posto che non era l'appaltatore a dover richiedere la sospensione dei lavori essendo il ritardo imputabile unicamente alla stazione appaltante e se peraltro l'avesse richiesta la direzione lavori sarebbe stata illegittima ed avrebbe dato luogo alla richiesta di danni da parte dell'esponente; ha sostenuto che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, neppure l'anticipazione di alcune lavorazioni era stata sufficiente ad evitare la perdita di tempo riconducibile all'impossibilità di avviare immediatamente l'esecuzione delle opere strutturali in c.a., alle quali non era stato possibile in alcun modo ovviare, costituendo detti lavori una percentuale dell'appalto pari al 65%; con riferimento all'interferenza costituita dalla necessità di autorizzazioni da parte di CP_3
ha censurato gli argomenti addotti dal primo giudice fondati sulle
[...]
dichiarazioni rese dal deducente in sede di consegna dei lavori e ricavati dalla conoscenza del progetto definitivo di gara e dalla sua accettazione sostenendo che le dichiarazioni rese sull'adeguatezza degli elaborati progettuali e sulla realizzabilità dei lavori in sede di gara si riferivano al riconoscimento dell'idoneità del progetto ed alla realizzabilità tecnica dei lavori mentre esse esulavano dalla verifica della presenza di autorizzazioni amministrative necessarie, estranee all'appaltatore ed ancor più al concorrente, mentre la dichiarazione resa in occasione del verbale di consegna dei lavori era limitata all'affermazione della possibilità di avviare i lavori proseguire i lavori fermo restando l'obbligo della stazione appaltante di conseguire nel frattempo l'autorizzazione necessaria da tanto più che la deducente non Controparte_3
avrebbe potuto acquisirla;
ha rimarcato che il aveva mantenuto i rapporti con le CP_1
altre amministrazioni interessate, come attestato dalla documentazione versata in atti ed ha quindi insistito sulla sua pretesa risarcitoria, compresi gli interessi maturati sulle somme spettanti, come messa a punto nella riserva iscritta dello stato finale, contestando il calcolo dei giorni di ritardo conteggiati dal c.t.u. ed anche i criteri di liquidazione del ristoro dal medesimo utilizzati;
ha negato che i ritardi maturati fossero imputabili ad una scarsa conoscenza dei luoghi oggetto di intervento da parte pag. 12/29 dell'esponente e tanto meno ad un'errata valutazione dei tempi di esecuzione, essendo riconducibili unicamente a circostanze successive alla consegna dei lavori ed a ritardati adempimenti ai quali avrebbe dovuto provvedere la stazione appaltante.
***
Conviene esporre le doglianze mosse dal alla sentenza impugnata in modo da CP_1
esaminare congiuntamente le censure connesse dell'una e dell'altra parte.
In sintesi l'ente civico ha censurato la statuizione di rigetto della sua domanda riconvenzionale incentrata sulla corresponsabilità del deducente nella causazione di ritardi che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, avrebbero dovuto essere tutti addebitati al con conseguente diritto dell'esponente alla penale a Parte_1
fronte di 190 giorni di ritardo, per un totale di euro 190.000,00; ha specificamente contestato la quantificazione della penale limitata dal c.t.u. ad euro 86.000,00 operata sulla base di dati forniti dal c.t.p. del , ed in particolare sulla base del Parte_1
cronoprogramma a consuntivo da quest'ultimo allegato alle proprie controdeduzioni, privo di valenza probatoria, anche perché diverso dal cronoprogramma ufficiale allegato agli atti di gara;
allo scopo di sorreggere la richiesta di riforma della sentenza gravata ha mosso critiche agli argomenti addotti dal giudice di prime cure sfavorevoli alla propria posizione ed in particolare: ha denunciato l'erronea ed inammissibile valutazione comparativa della gravità degli inadempimenti reciproci, operata dal giudice a quo, valutazione che avrebbe potuto rilevare in ipotesi di risoluzione contrattuale e non, come nel caso in esame, in presenza di domande di natura risarcitoria e/o indennitaria, da scrutinarsi sulla base di un giudizio di fondatezza/infondatezza delle medesime per poi procedere, a seconda degli esiti, alle opportune quantificazioni ed alle eventuali compensazioni;
ha lamentato l'erroneo addebito al deducente dei ritardi nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto al deducente, ingiustamente ritenuto dal primo giudice responsabile della intempestiva nomina del collaudatore statico e della mancata eliminazione delle interferenze in area aeroportuale, senza considerare che in base alla normativa urbanistica vigente sarebbe stato onere dell'appaltatore richiedere detta nomina all'esponente prima di procedere al deposito del progetto esecutivo delle opere in c.a., invece che a deposito ormai avvenuto, peraltro incompleto, in data 6 giugno 2011, e per pag. 13/29 di più solo a seguito della sollecitazione del competente settore della Provincia di
Taranto; ha censurato l'erronea affermazione del giudice di prime cure, con riferimento alla questione dei ritardi dei lavori in area aeroportuale, secondo cui sarebbero rimasti a carico della stazione appaltante i rapporti con gli enti titolari delle probabili interferenze poiché anche la preventiva autorizzazione di per i lavori in Controparte_3
zona aeroportuale era da ritenersi a carico del , in quanto funzionale Parte_1 all'esecuzione di modifiche migliorative al progetto proposte per opere ricadenti in aree di proprietà di terzi, come espressamente previsto per quelli interferenti con la rete di irrigazione del;
Controparte_7
***
Il primo motivo di appello mosso dal è fondato. Parte_1
La circostanza che il contratto di appalto ed il capitolato speciale non abbiano fissato termini convenzionali per il pagamento degli acconti pagamento non significa che non ve ne fossero affatto.
Va subito detto che il finanziamento da parte della dell'opera oggetto di CP_6 appalto non implica né spiega, come ritenuto dal giudice a quo, l'assenza di termini prefissati e tanto meno la subordinazione dei pagamenti del corrispettivo all'erogazione dei fondi. Ed invero, in difetto di una pattuizione volta a subordinare il pagamento del corrispettivo all'ottenimento di eventuali finanziamenti, non può farsi ricadere sull'appaltatore il rischio della mancanza di provvista.
Nella vicenda in esame solo con riguardo al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva il capitolato speciale al punto 7.15 prevedeva al comma 1: “La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell'appaltatore entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e, comunque, a seguito della disponibilità delle somme da parte della ”. Tale specifica CP_6
pattuizione riguardava la sola progettazione esecutiva ed è insuscettibile di estensione oltre il suo specifico oggetto. Ed anzi il fatto che la clausola sia stata prevista per il corrispettivo della progettazione esecutiva e non anche per gli acconti, come si vedrà subito oltre, esclude che possa riguardare altri corrispettivi.
pag. 14/29 Il medesimo capitolato speciale al punto 7.14, dedicato a “Anticipazione e pagamenti in acconto”, prevedeva infatti che “L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di E. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)”.
E' vero che la clausola non fissava entro quanto tempo dovesse darsi corso al pagamento degli acconti ma, come si è anticipato, alla mancata previsione pattizia di un termine non può annettersi l'assenza di termini tout court.
Non può dunque sostenersi, come propone il che l'art. 2 del contratto di CP_1
appalto, richiamando le previsioni speciali del capitolato speciale, abbia inteso superare la disciplina generale. Tale disciplina va individuata nel D.P.R. n. 207/2010, entrata in vigore al 180° giorno dalla pubblicazione in G.U., avvenuta in data 10 dicembre 2010, e dunque vigente al tempo della presentazione del s.a.l. n. 1, come peraltro ritenuto dal giudice a quo, salvo non applicarla stante la sopravvenuta abrogazione, assunto non condivisibile poiché l'abrogazione sopravvenuta non impedisce certo che la norma sia vigente sino a quel momento. Si osserva che il contratto di appalto all'art. 8, in materia di contabilizzazione dei lavori, prevedeva: “La contabilizzazione è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato speciale
d'appalto”. Ribadito, dunque, che nessuna pattuizione contraria alla spettanza di interessi è contenuta dal capitolato speciale, in virtù di detto rinvio deve trovare applicazione il D.P.R. n. 107/2010. E' opportuno evidenziare che il D.P.R. n. 107 cit. è il regolamento la cui adozione era prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 per la disciplina degli aspetti relativi ad esecuzione e contabilità con riguardo ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, oltre ai contratti di amministrazioni ed enti statali, non senza osservare che l'anzidetta disciplina è sovrapponibile a quella contenuta nel D.M. n. 145/2000, anteriormente vigente, che - se pur dettato per le amministrazioni statali - risulta più volte richiamato dal capitolato speciale regolante l'appalto oggetto di causa (si veda il punto 7.14 ed il punto 7.18), e pertanto deve ritenersi applicabile al caso di specie.
Infine, il fatto che nella lettera del 10 dicembre 2012 il non indicasse la Parte_1
giusta fonte degli interessi pretesi non comporta che essi non spettino in base alla pag. 15/29 disciplina effettivamente applicabile, la cui individuazione non risponde al principio della domanda.
Tanto premesso e ritenuto, puntualizzato che il si è attenuto alla pattuizione Parte_1
del punto 7.14 del capitolato speciale presentando di importo superiore, si osserva Pt_2
che il ha formulato una richiesta sorretta da conteggi contenuti in perizia Parte_1 asseverata allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a firma del dottore commercialista ove sono riportati i dati ricavati dalla Persona_1
documentazione amministrativa e contabile esaminata (s.a.l., certificati di pagamenti, libro mastro della contabilità del degli anni 2012 e 2013, estratti conto Parte_1
bancari, fatture e tabelle degli interessi legali e di mora relative al periodo rilevante in causa) ed i prospetti dei calcolo eseguiti.
Avverso tali dati e conteggi non sono state rivolte contestazioni specifiche da parte del
CP_1
Deve dunque concludersi la spettanza al dell'importo di euro 74.021,44 a Parte_1
titolo di interessi maturati a fronte del ritardo del pagamento del corrispettivo maturato.
Passando oltre, le doglianze svolte dal avverso il rigetto della sua domanda di Parte_1
condanna della controparte al ristoro del danno provocato dal rallentamento dei lavori e quelle svolte da avverso il rigetto della sua domanda di condanna del CP_1
al pagamento della penale contrattuale da ritardo possono essere esaminate Parte_1
congiuntamente poiché richiedono l'esame di questioni in parte comuni.
Con riguardo alla questione della nomina del collaudatore statico devono rilevarsi reciproche condotte inadempienti o comunque inosservanti delle regole procedurali e tanto incide sulle posizioni e reciproche pretese delle parti.
E' opportuno ripercorrere vicenda per rendere più agevole la comprensione delle considerazioni in ordine alle censure svolte dalle parti rivolte al rigetto delle rispettive pretese.
Il contratto di appalto dedotto in causa fu stipulato in data 12 novembre 2010, con il connesso capitolato speciale d'appalto; aveva ad oggetto le opere necessarie alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei territori di e Monteiasi, tratto finale del Fosso Madonna del Prato, per un importo di CP_1
pag. 16/29 euro 2.733.080,09, oltre ad euro 27.894,00 per progettazione esecutiva e integrazione piano di sicurezza ed infine ad euro 90.527,07 per oneri di sicurezza.
Va premesso che, trattandosi di un appalto integrato, il - obbligato a redigere Parte_1
il progetto esecutivo subito dopo la stipula del contratto e prima dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara - trasmise quale aggiudicatario il suo progetto esecutivo in data 24 dicembre 2010.
Successivamente alla stipula del contratto di appalto in data 27 settembre 2011 il presentò un primo progetto integrativo, relativo al calcolo delle strutture Parte_1
prefabbricate sul ponte 3, in data 16 marzo 2012 presentò un terzo progetto integrativo relativo alla variante al ponte 1 sulla strada Scasserba e opera di imbocco, e in data 11 luglio 2012 presentò un terzo progetto integrativo relativo alla realizzazione di locali della cava adibiti a servizi igienici.
La consegna dei lavori ebbe luogo in data 19 maggio 2011.
Nel verbale di consegna, redatto alla presenza del direttore dei lavori Ing. CP_8
dell'Ing. in qualità di procuratore speciale dell'appaltatore
[...] Controparte_9
e dell'Ing. coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, si Controparte_10
legge, che il direttore dei lavori “Alla presenza continua dell'intervenuto e sulla base del progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha indicato le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del
Capitolato d'Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alle opere ed alla qualità dei materiai da impiegare. Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. L'Ing. nella qualità summenzionata, Controparte_9 fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto e del contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva né eccezione alcuna. Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiti i lavori, stabilito in giorni 180
pag. 17/29 (centottanta) naturali e conseguitivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire il 14 novembre 2011.”.
Secondo il contratto, dunque, il termine per il completamento dei lavori (stabilita secondo l'offerta del a 180 giorni dalla data di consegna) veniva a scadenza il Parte_1
14 novembre 2011.
Il ruolo di r.u.p. fu affidato all'Ing. , dirigente strutturato responsabile Controparte_2
del settore dei lavori pubblici del a distanza di tempo (circa tre mesi afferma il CP_1
) dalla consegna dei lavori ma non risulta in atti la specifica data. Parte_1
Il 19 settembre 2011 fu designato nella persona dell'Ing. il Persona_3
collaudatore statico da parte del al quale spettava detta nomina quale stazione CP_1
appaltante e in pari data fu comunicata al direttore die lavori ed all'appaltatore.
Il in data 6 giugno 2011 presentò allo per l'edilizia presso il Parte_1 Parte_3
Comune di e per il suo tramite alla Provincia di Taranto la “denuncia di CP_1
lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica ex art. 65 DPR 380/2001” e il
7 luglio 2011 segnalò al sindaco e per conoscenza all'Ing. , nella veste di CP_2
dirigente del settore lavori pubblici, con riferimento alle opere in c.a. della commessa oggetto di appalto, per le quali era già stato effettuato il deposito a norma di legge presso gli uffici provinciali in data 13 giugno 2011, che non risultava nominato il collaudatore statico sollecitandone la designazione, con avviso che eventuali danni sarebbero ricaduti sull'amministrazione e che la mancata risoluzione del problema in tempi brevissimi avrebbe comportato il fermo dei carpentieri con costi a carico del
CP_1
La Provincia di Taranto con comunicazione dell'11 luglio 2011, consegnata a mani e diretta all' con riferimento alla Controparte_11
domanda di deposito sismico del progetto esecutivo strutturale relativo specificamente indicato attestava che il progetto in questione era stato depositato presso di sé in data 18 aprile 2011 e che l'avvenuto deposito sismico era valido anche ai sensi dell'art. 65 del
D.P.R. n. 380/2001, con il seguente avvertimento: “I lavori potranno avere inizio solo dopo la nomina del collaudatore”.
pag. 18/29 In data 15 novembre 2011, a termine contrattuale di compimento dei lavori già scaduto, il presentò un'istanza di proroga di 120 giorni, con riserva di azioni a propria Parte_1 tutela, in relazione all'assenza per un lungo periodo del r.u.p., fonte di disservizi e di impedimento dello svolgimento di attività prevalenti della commessa, ed in particolare causa della ritardata nomina del collaudatore statico che aveva impedito l'esecuzione di opere in c.a., incidenti per circa il 60% della commessa, ed in relazione alla presenza di pali Enel da rimuovere a cura della Stazione appaltante ed ancora all'impossibilità di lavorare nella zona interna all'aeroporto per ragioni estranee all'istante.
L'Ing. , quale responsabile dell' con nota del 17 CP_2 Parte_4 novembre 2011, rigettò tale istanza in quanto intempestiva ai sensi dell'art. 26, co. 2,
d.m. n. 145/2000 aggiungendo che: “Pertanto si evidenzia al Direttore dei Lavori che le lavorazioni in corso di esecuzione risultano in regime di penale”.
Il replicò con nota del 18 novembre 2011 sostenendo che non si trattava Parte_1
“propriamente di una proroga, per la quale il Committente ha un potere discrezionale, ma la rideterminazione di un termine contrattuale (termine suppletivo) resosi necessario a causa dell'impossibilità, da parte ns., di osservare l'originario termine, a causa di ritardi, nel compimento di atti di cooperazione indispensabili per il proseguimento dei lavori, da parte del Committente medesimo (ritardata nomina del
Collaudatore, spostamento pali Enel, ecc.) per i quali l'Appaltatore ha in ogni caso diritto al corrispondente prolungamento del termine contrattuale dei lavori” ed invitava il a rivedere la posizione espressa con la nota del 17 novembre 2011, CP_1
riservandosi ogni tutela.
E' bene aggiungere sin d'ora che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure lo stesso sosteneva che non si trattava di una richiesta di proroga in Parte_1
senso tecnico-giuridico bensì di una dovuta - da parte della - novazione dei CP_1
termini contrattuali a causa degli inadempimenti a precisi obblighi posti a carico della stazione appaltante rimasta inerte, aggiungendo che ciò non convinse il a CP_1 modificare la sua posizione in ordine all'applicazione della penale.
Precisato che erano già stati emessi il s.a.l. n. 1 relativo ai lavori eseguiti all'1 agosto
2011 per euro 400.906,80 ed il s.a.l. n. 2 relativo ai lavori eseguiti al 28 ottobre 2011 per un importo totale a quest'ultima data di euro 998.411,00, il 16 gennaio 2012 fu pag. 19/29 emesso il s.a.l. n. 3 per un importo totale di euro 1.772.290,78 e il , in Parte_1
concomitanza con tale s.a.l., iscrisse la riserva n. 1 con cui chiedeva il ristoro di euro
437.283,64 in relazione al ritardo della nomina del collaudatore statico e dei blocchi delle lavorazioni, ancora esistenti, in alcune zone dell'intervento, per la presenza di pali
Enel sul tracciato del canale e per la necessità di adeguamento del progetto alle prescrizione di i quali avevano condizionato il regolare Controparte_3 svolgimento dei lavori riducendo l'ammontare della produzione rispetto alle previsioni contrattuali.
Il direttore lavori con l'emissione del s.a.l. n. 4 del 21 febbraio 2012 applicò la penale di euro 93.000,00 per il ritardo di 93 giorni trascorsi tra la data contrattuale di ultimazione lavori.
Tale penale fu poi sospesa sino al termine dei lavori e applicata con lo stato finale del 6 dicembre 2012 nella misura complessiva di euro 220.000,00 a fronte di 220 giorni di ritardo.
Il formulò la riserva n. 2 a mezzo iscrizione nel registro di contabilità Parte_1
annotandola in calce al s.a.l. n. 4 del 21 febbraio 2012, relativo a lavori eseguiti al 15 febbraio 2012 per un importo di euro 2.806.599,57 con cui, confermate le motivazioni della riserva n. 1, già esplicitata in occasione del s.a.l. n. 3, i.e. i danni da ridotta produzione conseguente a slittamenti e bocchi di lavorazioni per cause indipendenti dalla essa appaltatrice, aggiornava l'importo del ristoro preteso ed i calcoli in euro
464.133,75, e - sulla premessa dell'applicazione già dal s.a.l. n. 3, di una penale conseguente allo slittamento dei termini contrattuali - contestava l'addebito del prolungamento dei tempi contrattuali essendo esso dovuto, come già lamentato con la riserva n. 1, al ritardo nella nomina del collaudatore statico da parte della stazione appaltante che, per espressa disposizione dell' della Provincia di Controparte_12
Taranto, aveva impedito l'esecuzione di opere strutturali del progetto nonché a blocchi di lavorazioni in due zone dei lavori, quella interessata dall'aeroporto e quella interessata dalla presenza di pali Enel, non dipendenti da mancanze o omissioni dell'impresa.
pag. 20/29 Entrambe le riserve furono dal confermate in corrispondenza dello stato Parte_1 finale, con l'aggiornamento del risarcimento ad euro 719.666,41, oltre gli interessi maturati su dette spettanze, pari ad euro 18.332,00.
Si tornerà più avanti sui blocchi correlati alla presenza di pali Enel da rimuovere ed alla necessità di eseguire una parte dei lavori in zona aeroportuale mentre ci si soffermerà ora sulla questione dei tempi di designazione del collaudatore statico.
Al riguardo si osserva in primo luogo che il presentò la denuncia per Parte_1
l'esecuzione delle opere in c.a. al c.d. Sportello Unico in data 6 giugno 2011.
Non risulta che al sia stata richiesta la nomina del collaudatore statico prima di CP_1
detta denuncia del 6 giugno 2011.
Ad ogni buon conto prima della risposta, sopra descritta, dell'11 luglio 2011 proveniente dalla Provincia, che peraltro avvisò: “I lavori potranno avere inizio solo dopo la nomina del collaudatore”, nessun lavoro implicante le attestazioni rilasciate dalla Provincia avrebbero potuto essere cominciati.
Peraltro, dalla relazione di c.t.u. e dai s.a.l. n. 1 e n. 2 si evince che deve stimarsi che il impiegò il periodo iniziale, quantificato in 36 giorni, nelle attività preliminari Parte_1
rispetto a quelle specificamente strutturali (rivestimento del canale).
La nomina del collaudatore tecnico sopraggiunse in data 19 settembre 2011.
Riportati i passaggi salienti della vicenda, si osserva che il non ha addotto CP_1
elementi al fine di giustificare il tempo impiegato per l'adempimento e ha piuttosto incentrato le sue difese sull'assunto dell'irrilevanza dei tempi di designazione del collaudatore statico atteso che, avendo l'appaltatore presentato oltre al progetto esecutivo iniziale, tre progetti esecutivi integrativi, ciò stava a significare che i calcoli delle strutture in c.a. non erano completi alla data dell'11 luglio 2011, e pertanto non avrebbe potuto iniziare i lavori in data 6 giugno 2011, nonché sulla considerazione che il aveva eseguito altre opere che infatti gli avevano consentito di presentare Parte_1 più s.a.l. di importi ragguardevoli. L'assunto non è tuttavia provato. Ed invero, fermo il fatto che certo il non avrebbe potuto dare inizio alle opere in c.a. prima Parte_1 dell'11 luglio 2011, e cioè prima che si pronunciasse la Provincia, non vi è alcun riscontro della circostanza che la presentazione e la necessità dei progetto integrativi siano stati di impedimento totale all'avvio delle l'esecuzione delle opere in c.a.. Ne
pag. 21/29 deriva che la designazione del collaudatore statico in data 19 settembre 2011, a distanza di più di due mesi dall'11 luglio 2011 quando comunque il ebbe contezza, a CP_1
seguito della consegna in pari data della nota da parte della Provincia di cui si è riferito in precedenza, della necessità della anzidetta nomina, non è giustificabile.
Per converso, come peraltro evidenziato dal c.t.u., anche la condotta del non Parte_1
fu lineare e proceduralmente corretta, se non altro per non essersi per tempo attivato, secondo quanto risulta in atti, per segnalare al la necessità della nomina del CP_1
collaudatore tecnico prima della presentazione della denuncia del 6 giugno 2011 sopra descritta allo Sportello Unico del salvo sollecitare la designazione solo il 7 CP_1
luglio 2011, con avvertimento di azione per danni, in contrasto con gli oneri collaborativi incombenti sulle parti.
Tanto premesso, si ricorda che per l'appaltatore l'iscrizione delle riserve costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere in decadenza rispetto alla proposizione delle proprie domande ma esse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione in quanto l'ottemperanza all'onere della riserva non esclude il rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (si veda Cass. 4 ottobre 2016 n.
19802), con la notazione che in materia di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore atteso che l'art. 1218 c.c..
Ne deriva che ricadeva sul la prova del danno subito sia nell'an sia nel Parte_1
quantum.
Nella sostanza l'argomento, contestato dal sulla cui base l'appaltatore ha CP_1
continuato ad insistere in giudizio per provare la sua pretesa ancorata alla perdita di produttività del cantiere è costituito dalla considerazione che la produttività in concreto sino alla mancata nomina del collaudatore statico è risultata inferiore a quella ricavata dalla suddivisione dell'importo dell'appalto per il numero di giorni fissato per il completamento dei lavori a decorrere dalla consegna.
Ora, nonostante la prova del danno possa essere data attraverso presunzioni, il ragionamento del è autoreferenziale poiché parte dal presupposto Parte_1
indimostrato che effettivamente il tempo stimato per l'esecuzione completa dei lavori,
pag. 22/29 costituente peraltro un fattore rivelatosi determinante per l'aggiudicazione dell'appalto in quanto particolarmente contenuto, secondo quanto segnalato dal e non CP_1
contestato dal , fosse corretto. Parte_1
Ne deriva che viene a mancare l'argomento sulla cui base ritenere provato l'assunto dell'appaltatore e valido il criterio di quantificazione dal medesimo indicato, espresso nelle riserve e riproposto in sede giudiziale.
A ciò si aggiunga che non vi è prova in ordine al se l'appaltatore abbia tenuto fermi e non operativi mezzi e maestranze a causa del ritardo nella designazione del collaudatore statico e in caso positivo quanti e quali mezzi e maestranze siano rimasti bloccati sul cantiere dell'appalto oggetto di causa. Il non ha in verità neppure allegato di Parte_1
non avere potuto impiegare altrimenti, in tutto o in parte, mezzi e personale, anche in funzione di limitazione del danno. Solo in un mercato monopolistico un utilizzo alternativo è da escludersi in radice. A ben vedere il non ha lamentato Parte_1
l'inattività, e del resto non avrebbe potuto farlo a fronte dei primi s.a.l. presentati attestanti comunque l'esecuzione di lavori di apprezzabile entità, ma ha lamentato il rallentamento delle attività ed il calo di produttività. Tuttavia a sostegno di tale assunto ha addotto un criterio non condivisibile per le ragioni sopra dette.
La c.t.u. espletata, dal canto suo, non offre elementi di valutazione alternativi utili posto che l'Ing. non si è discostato nella sostanza dal medesimo criterio indicato Per_2 dall'appaltatore.
In definitiva non vi è prova del danno concretamente ed effettivamente patito dal
. Parte_1
Le stesse considerazioni valgono per danno sotto il profilo prospettato dal c.t.u. derivante dalla modifica della organizzazione del lavoro, in verità non specificamente allegato dal , e comunque non provato nella sua eventuale concreta incidenza. Parte_1
Passando all'esame della domanda avanzata da parte del sul punto si osserva CP_1 che l'entità della penale pretesa, peraltro sindacabile nella sua entità ove sproporzionata, costituisce una liquidazione anticipata e convenzionale del danno che intanto può essere riconosciuta in quanto ricorrano i presupposti della imputabilità del ritardo all'appaltatore e della estraneità al suo verificarsi della stazione appaltante.
pag. 23/29 Nel caso di specie il non ha dimostrato tali presupposti atteso che, come si è CP_1
valutato in precedenza, quanto meno con riguardo al periodo successivo alla comunicazione della nota dell'11 luglio 2011 da parte della Provincia di Taranto non si giustifica la mancata tempestiva nomina del collaudatore statico e, dunque, se al non può riconoscersi alcun ristoro per le ragioni sopra indicate, l'Ente civico Parte_1
non ha titolo per richiedere la penale.
Tali conclusioni non sono contraddittorie poiché le ragioni del rigetto dell'una e dell'altra pretesa, pur interferenti, non sono in rapporto di necessaria alternatività.
Altrimenti detto, non è vero che se è infondata l'una, è fondata l'altra.
Un'ultima notazione: se pure non viene in rilievo una questione di tardività delle riserve iscritte in difetto di tempestiva formulazione dell'eccezione di decadenza, non può sottacersi che il presentò i primi due s.a.l. riguardanti i lavori eseguiti sino Parte_1 all'1 agosto 2011 (s.a.l. n. 1) e sino al 28 ottobre 2011 (s.a.l. n. 2) senza lamentare alcunché con riguardo a ritardi o rallentamenti riguardanti lavori non eseguibili a causa della mancata nomina del collaudatore o anche a causa delle interferenze di cui si più avanti. Tanto sta a significare che né alla data dell'1 agosto 2011 né alla data del 28 ottobre 2011 aveva subito rallentamenti o sconvolgimenti della sua organizzazione di impresa e/o che comunque aveva trovato impieghi di mezzi e maestranze alternativi alle lavorazioni per le quali era necessario il collaudatore statico.
E' significativo che la prima riserva sia stata iscritta solo in data 26 gennaio 2012 dopo che la richiesta di proroga del 15 novembre 2011 era stata rigettata con dall'Ing. CP_2
con nota del 17 novembre 2011 evidenziando nel contempo al direttore dei lavori che
“le lavorazioni in corso i esecuzione risultano in regime di penale”. Le doglianze fatte valere con la riserva iscritta il 26 gennaio 2012 appaiono piuttosto una reazione alla penale prospettata dal e ritenuta non corretta. CP_1
E' altrettanto significativo che, come evidenziato in precedenza, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado lo stesso sosteneva che la richiesta di proroga Parte_1
presentata in data 15 novembre 2011 non riguardava una proroga in senso tecnico- giuridico bensì di una dovuta - da parte della - novazione dei termini CP_1
contrattuali a causa degli inadempimenti a precisi obblighi posti a carico della stazione appaltante rimasta inerte, ma ciò non convinse il a modificare la sua posizione CP_1
pag. 24/29 in ordine all'applicazione della penale. Se ne ricava che l'obiettivo avuto di mira dall'appaltatore era quello di pervenire ad una soluzione che evitasse, nell'irrigidimento dei rapporti, l'applicazione di una gravosa penale.
Devono ora prendersi in considerazione le doglianze svolte con riguardo al rallentamento dei lavori correlati alla necessità di spostamento dei pali Enel e con riferimento alle autorizzazioni per lo svolgimento di lavori in zona aeroportuale.
Sotto il primo profilo si osserva che nella dichiarazione sostituiva del 4 maggio 2010 a forma del legale rappresentante del , tra le dichiarazioni rese da quest'ultima, Parte_1 al punto 12 si legge: “l'impresa ha esaminato e preso piena conoscenza del capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali ce che possano influire sull'esecuzione dell'opera. Di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali e della mano d'opera necessari per
l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria degli stessi e di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti da capitolato speciale d'appalto”.
Tali dichiarazioni, peraltro confermate nel verbale di consegna dei lavori riportato in premessa, conducono a ritenere, alla stessa stregua di quanto valutato dal giudice a quo, che l'appaltatore fosse ben consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dello stato dei luoghi e della presenza di pali Enel da rimuovere.
Si aggiunge qui la considerazione che il non poteva dare per scontato che la Parte_1
questione della loro rimozione sotto il profilo amministrativo si fosse già risolta e che fosse imminente la liberazione dell'area. Il dato fattuale incontrovertibile è che i pali
Enel erano presenti al tempo della dichiarazioni sostitutiva (4 maggio 2010) e lo erano alla data della consegna dei lavori (19 maggio 2011) ed erano anche evidenti, come si ricava da riservata del 13 febbraio 2012 del collaudatore tecnico al r.u.p..
pag. 25/29 Si aggiunge ulteriormente che il , quale operatore professionale qualificato, Parte_1
avrebbe dovuto quanto meno porsi il problema dello stadio in cui la pratica amministrativa si trovava e dei tempi previsti per la eliminazione nonché della compatibilità della situazione in essere con i tempi di completamento dell'appalto e soprattutto avrebbe dovuto valutare se quella presenza costituisse, così come è stato, un ostacolo all'avanzamento dei lavori, per il cui completamento era stato previsto un tempo contenuto.
Quanto ai lavori in zona aeroportuale valgono analoghe considerazioni, tanto più che le autorizzazioni da parte di e le prescrizioni correlate si sono Controparte_3
arricchite a seguito della modifica migliorativa proposta dallo stesso Parte_1
comportante ulteriori lavori da eseguirsi all'interno della zona aeroportuale, sicché a maggior ragione l'appaltatore non poteva dare per scontato che il avesse CP_1
ottenuto i permessi necessari.
Anche con riguardo alle interferenze in esame deve segnalarsi che il se ne Parte_1
dolse nella proroga del 15 novembre 2011 rivolta all'Ing. ma procedette alla CP_2
iscrizione di riserva solo in data 26 gennaio 2012 con la manifestazione di doglianze in ordine a rallentamenti e ritardi prima non lamentate dopo la prospettazione della applicazione della penale da parte del menzionato Ing. . CP_2
Passando all'esame della pretesa del alla penale da ritardo, fondata sull'assunto CP_1
che i tempi necessari alla risoluzione delle anzidette interferenze ricadessero totalmente sull'appaltatore, il quale a suo dire avrebbe dovuto attivarsi in prima persona e direttamente, si rileva che tale assunto è smentito dal fatto che si era attivato esso stesso per il conseguimento delle autorizzazioni da parte di Controparte_3 nell'aprile 2011 e dunque prima della consegna dei lavori, avvenuta a maggio 2011, e che tutte le pratiche furono svolte a nome dell'ente civico. Né vi è riscontro che ciò il abbia fatto con il ruolo di chi si limiti unicamente a passare le carte. CP_1
In conclusione, sulla base delle risultanze di causa, deve ritenersi che gli ostacoli costituiti dalla presenza dei pali Enel da rimuovere e delle autorizzazioni necessarie per accedere e lavorare in zona aeroportuale ed il conseguente rallentamento o ritardo nella ultimazione delle opere oggetto di appalto non siano addebitabili all'esclusiva responsabilità dell'una o dell'altra parte, dovendosi piuttosto ritenere che si sia pag. 26/29 verificato un concorso di inefficienze e di scarso coordinamento che elide le pretese risarcitorie reciproche, l'una consacrata nelle riserve e l'altra nella richiesta di penale, non senza considerare che i tempi in concreto rivelatisi necessari per il superamento delle interferenze sono stati nei fatti di durata così estesa da risultare addebitali anche a fattori esterni non ricadenti nella sfera di controllo delle parti se sol si considera che dalla documentazione in atti (si veda corrispondenza intercorsa tra le parti) si ricava che solo in data 23 gennaio 2012 furono completate dalla società competente le operazioni di spostamento dei pali presenti nelle aree di lavoro mentre solo a fine gennaio 2012 si risolsero le problematiche relative ai lavori da eseguirsi in zona aeroportuale, poi iniziati in data 27 febbraio 2012 e perdurati, a causa di condizioni climatiche sfavorevoli al loro svolgimento che ne prolungò l'esecuzione, sino a giugno 2012, nonostante l'avvio di interlocuzioni già nell'aprile 2011 con e nel maggio 2011 con Controparte_3
la società che si occupò della rimozione dei pali dell'energia elettrica, appaiono incompatibili con la durata prevista dell'appalto.
***
Conclusivamente l'appello principale va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande proposte dal ed in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, il deve essere condannato a pagare al Controparte_1
la somma di euro 74.021,44 a titolo di interessi moratori mentre Parte_1
l'appello incidentale va rigettato.
Quanto alle spese processuali, l'esito complessivo del giudizio, in cui il è Parte_1
risultato vittorioso anche se solo parzialmente, ne giustifica la compensazione per i tre quarti sia con riguardo al primo grado sia con riguardo al presente grado mentre il quarto residuo delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in base rispettivamente al d.m. n. 55\2014 e al d.m. n. 147/2022 e tenuto conto delle attività effettivamente svolte nonché del valore complessivo della causa, va posto a carico del
Le spese di consulenza contenute nella sentenza impugnata, in Controparte_1 quanto funzionali ad indagini svolte nell'interesse di entrambe le parti, vanno poste in via definitiva a carico di ciascuna nella misura della metà.
Si rileva, al fine di chiarire i criteri ispiratori di tale regolamentazione, che la riforma pur non integrale della sentenza impugnata impone di procedere d'ufficio, quale pag. 27/29 conseguenza della pronuncia di merito qui adottata, ad una nuova disciplina delle spese processuali, che devono essere regolate tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
Al rigetto dell'appello incidentale consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 9781/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28 marzo
2022, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 74.021,44 a titolo di interessi moratori;
Parte_1 rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensati tra le parti i tre quarti delle spese di lite di entrambi i gradi e condanna il alla rifusione in favore del del Controparte_1 Parte_1 quarto residuo delle spese medesime, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro 1.474,00 per anticipazioni ed in euro 27.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al secondo grado, in euro 2.556,00 per anticipazioni ed in euro 18.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
pag. 28/29 Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 407 del ruolo generale anno 2022 tra in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva/c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto P.IVA_1
APPELLANTE
e
(p.iva/c.f. ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Vaglia
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in primo grado il [d'ora in Parte_1
avanti per brevità solo ] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
il e, sulla premessa di essere risultato aggiudicatario, a seguito di Controparte_1
esito positivo di regolare procedura di evidenza pubblica svoltasi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto poi stipulato in data 12 novembre 2010 con il convenuto, relativo alle opere necessarie alla CP_1
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei territori di e Monteiasi “tratto finale del Fosso Madonna del Prato”, per l'importo di CP_1 euro 2.733.080,09 al netto del ribasso offerto del 7,02% sulla base d'asta, euro 27.894,00 per progettazione esecutiva e integrazione del piano di sicurezza ed euro
90.527,07 per oneri di sicurezza, da ultimarsi in 180 giorni dalla consegna avvenuta il
19 maggio 2021, lamentava che il responsabile unico del procedimento era stato designato con oltre tre mesi di ritardo dalla consegna dei lavori nella persona dell'Ing.
, dirigente tecnico del nominato in detto ruolo Controparte_2 Controparte_1
dalla nuova Giunta Municipale dopo le elezioni amministrative del maggio 2011, ciò che aveva determinato la mancata tempestiva nomina di competenza della stazione appaltante del collaudatore statico, essenziale per procedere alla realizzazione delle strutture in cemento armato, che nell'ambito dell'appalto in questione avevano un'incidenza rilevante, rappresentando in termini economici circa i 2/3 dell'intero appalto;
evidenziava che tale seconda designazione era avvenuta solo in data 19 settembre 2011
e quindi con 105 giorni di ritardo rispetto al deposito dei calcoli progettuali da parte del deducente e tanto aveva comportato lo slittamento per un pari periodo dell'inizio dei lavori riguardanti le opere strutturali, avvenuto il 20 settembre 2011 (invece che il 6 giugno 2011), e l'impossibilità di osservare la prevista scadenza contrattuale (14 novembre 2011), a causa della quale era stata formalizzata un'istanza di proroga in data
15 novembre 2011, giudicata inspiegabilmente intempestiva dal con nota del CP_1
17 novembre 2011, poiché presentata oltre i termini contrattuali con l'effetto che i lavori erano proseguiti, secondo l'ente civico, in regime di penale, nonostante le rimostranze dell'esponente, tanto che il direttore dei lavori, con l'emissione del s.a.l. n. 4 aveva applicato la penale di euro 93.000,00, poi sospesa sino al termine dei lavori e poi riapplicata con lo stato finale nella misura complessiva di euro 220.000,00; aggiungeva che, oltre a tale ritardo, se ne erano accumulati altri durante la realizzazione dell'opera da attribuirsi unicamente all'inadempienza della stazione appaltante, posto che nel corso dell'esecuzione erano emerse due ulteriori ostacoli che avevano inciso sul procedere dei lavori, l'uno dovuto al fatto che sul tracciato del canale “Fosso Madonna del Prato” era emersa la presenza di pali Enel che occorreva rimuovere, l'altro dipendente dalla circostanza che per intervenire nella zona iniziale di detto canale, interna all'aeroporto di , era stato necessario dotarsi di una preventiva CP_1
approvazione da parte di esigenza quest'ultima che non era Controparte_3
pag. 2/29 prevista nella documentazione di gara o di progetto, che anzi faceva presumere che ogni problema fosse stato già risolto tra e in quanto il CP_1 Controparte_3 punto 5 del disciplinare di gara, nell'ammettere proposte di modifiche premianti alle opere aeroportuali, non le condizionava ad alcun provvedimento di quella società; segnalava che entrambi tali ostacoli all'esecuzione dei lavori si erano risolti oltre l'originario termine di scadenza contrattuale, i.e. in data 23 gennaio 2012 quanto ai pali
Enel e in data 27 febbraio 2012 quanto ai lavori rientranti in ambito aeroportuale, e sottolineava che 93 giorni dopo la scadenza del termine contrattuale, e quindi in anticipo rispetto ai 105 giorni di ritardo dovuti alla tardiva nomina del collaudatore statico, erano state completate tutte le opere eseguibili, salvo quelle bloccate per i problemi insorti con o ad esse connesse, facendo presente che l'esecuzione delle Controparte_3
opere bloccate richiedeva tra l'altro attività di scavo ed il transito di mezzi pesanti sulle strade del progetto sicché non era stato possibile completare le restanti opere, riguardanti le strade e la sistemazione a verde della cava limitrofa al canale anch'essa rientrante nell'appalto, per evitare che il transito di mezzi pesanti danneggiasse le strade e per poter allocare nella cava prima della sua sistemazione i materiali di scavo ancora da eseguirsi;
spiegava poi che, essendosi resa necessaria una proroga di giorni 30 chiesta dalla stessa direzione lavori ad a causa del maltempo ed accolta, Controparte_3
l'ultimazione dei lavori aveva avuto luogo entro la nuova data prevista, come attestato da verbale del 27 giugno 2012 dal direttore dei lavori e comunicato dal deducente con nota del 22 giugno 2012; riportava di aver iscritto la riserva n. 1 nel registro di contabilità all'atto del s.a.l. n. 3 con riguardo al rallentamento dei lavori per la presenza dei pali dell'Enel sul tracciato del canale e la riserva n. 2 nel registro di contabilità in calce al s.a.l. n. 4; tanto premesso, contestava l'addebito da parte del della penale di euro CP_1
190.000,00 per i 190 giorni di preteso ritardo nel completamento dell'opera (euro
1.000,00 al giorno) poiché provocato dalla ritardata nomina del collaudatore statico e dal ritardato perfezionamento di atti e attività a carico del in relazione alla CP_1
presenza di pali Enel da rimuovere ed alla necessità di una preventiva autorizzazione di pag. 3/29 quanto ai lavori da realizzarsi in zona ricadente all'interno Controparte_3 dell'area portuale;
sosteneva che, a causa del rallentamento e prolungamento dei lavori dovuti all'esigenza di risolvere le questioni su descritte, aveva dovuto sopportare maggiori oneri conseguenti alla ridotta produzione di cantiere e alla conseguente sua minore remuneratività, quantificati in euro 728.917,86, o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oggetto di pretesa risarcitoria nei confronti del oltre CP_1 all'importo di euro 18.322,80 per interessi legali maturati su tali spettanze;
lamentava, altresì, il ritardato pagamento degli acconti in corso d'opera, avvenuto in difformità rispetto ai tempi stabiliti nel capitolato speciale che agli artt. 7.14, 7.15, 7.16 prevedeva tempi, importi, modalità di redazione dei s.a.l. e dei relativi pagamenti, su cui basava la pretesa della somma di euro 74.021,44 a titolo di interessi, come da perizia asseverata a firma del dott. che allegava;
Persona_1
formulava conclusioni coerenti con tali premesse, doglianze e richieste, con vittoria delle spese di lite.
Il nel costituirsi in giudizio negava in primo luogo l'ammissibilità Controparte_1
ed il fondamento della domanda di condanna al pagamento di euro 74.021,44 per interessi relativi al ritardato pagamento degli acconti, asserendo trattarsi di somme non dovute, contestate nel quantum oltre che nell'an, attesa la mancata previsione di precisi termini contrattuali per i pagamenti e la deroga contenuta al punto 7.14 del capitolato speciale d'appalto rispetto all'art. 26 della Legge n. 109/1994, disposizione recepita solo nella parte in cui riconosce all'appaltatore la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460
c.c., ovvero di costituire in mora il committente e di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi i termini ivi previsti o raggiunto l'ammontare di un quarto dell'importo netto contrattuale senza che sia stato emesso il certificato per il pagamento o il titolo di spesa, nell'inutile decorrenza dell'ulteriore termine di 60 gg.; contestava il fondamento della domanda di pagamento dei presunti maggiori oneri per la ridotta produttività del cantiere della somma di euro 728,917,86 e di euro 18.322,80 a titolo di interessi, assumendo - con riguardo alla nomina del collaudatore statico - che, trattandosi di un appalto integrato ed essendo l'appaltatore tenuto a redigere il progetto pag. 4/29 esecutivo subito dopo la stipula del contratto e prima di procedere all'esecuzione dei lavori, il aveva presentato ben tre progetti integrativi contenenti soluzioni Parte_1 migliorative rispetto al progetto definitivo, l'ultimo dei quali in data 11 luglio 2011, e concludeva che, quindi, i lavori non avrebbero potuto cominciare prima di tale ultima data sicché l'epoca della nomina del collaudatore statico era stata ininfluente ai fini della mancata consegna dei lavori nei tempi stabiliti;
con riguardo agli ulteriori ostacoli, assumeva che anche i ritardi relativi alla presenza di pali Enel ed alla necessità di acquisire l'approvazione di Controparte_3 fossero addebitabili al atteso che quest'ultimo già in sede di gara aveva reso Parte_1
dichiarazioni da cui si evinceva la conoscenza del reale stato dei luoghi e dunque non poteva non aver avuto contezza, oltre che della presenza dei pali Enel, anche della necessità di lavori in zona aeroportuale, tanto più per il fatto di aver presentato un'offerta tecnica contenente soluzioni migliorative rispetto al progetto definitivo posto a base di gara in riferimento a tali lavori riguardanti, secondo le previsioni, specifici aspetti relativi all'aeroporto (in particolare finalizzati ad evitare intrusioni nella zona aeroportuale ed interferenze derivanti da irrigazione, acque), e pertanto ben sapeva che il progetto definitivo prevedeva la realizzazione di lavori all'interno dell'area aeroportuale;
aggiungeva che il progetto predisposto dal deducente era stato sottoscritto dal Parte_1
per integrale accettazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, come si leggeva all'art. 2 del contratto di appalto;
osservava poi che in sede di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori il avrebbe potuto legittimamente apporre una riserva ed esigere una parziale Parte_1
immissione in possesso, ben consapevole che l'area su cui dovevano eseguirsi detti lavori non era totalmente disponibile per via della necessità di ottenere l'accesso alla zona aeroportuale, all'interno della quale era prevista la realizzazione di opere soggette a preventiva autorizzazione da parte di ed invece Controparte_3
l'appaltatore, che aveva previsto nell'offerta di gara un periodo di esecuzione dei lavori estremamente ridotto - i.e. pari a 180 giorni rispetto ai 540 previsti dal progetto definitivo - e così si era aggiudicato l'appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nulla aveva eccepito al riguardo, salvo vedersi costretto, a causa pag. 5/29 dell'esiguità del termine indicato, a chiedere una proroga dei lavori adducendo a pretesti ritardi a suo dire imputabili al proroga che tuttavia era stata Controparte_1
correttamente negata dal responsabile unico del procedimento in quanto tardiva rispetto alla scadenza del contratto, sicché i lavori erano proseguiti in regime di penale, come stabilito dall'art. 5 del contratto di appalto;
ribadiva quanto sostenuto in sede stragiudiziale e cioè che, avendo l'impresa consegnato le opere con 220 giorni di ritardo, era derivato a suo carico l'addebito della somma di euro 220.000,00 a titolo di penale, poi ridotta dal r.u.p. ad euro 190.000,00 a seguito dell'esclusione delle giornate interessate da avverse condizioni meteoriche (30 gg.), in cui i lavori erano stati di fatto sospesi;
concludeva chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna del al pagamento in proprio Parte_1
favore della somma di euro 190.000,00 a titolo di penale, oltre interessi;
in via subordinata, ridotte le avverse domande all'equo e al provato e fermo il proprio diritto alla penale, operata la compensazione fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, chiedeva la condanna del al pagamento in proprio favore della somma Parte_1
residua accertata in causa, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di c.t.u. affidata all'Ing. al Persona_2 quale veniva richiesto di “verificare l'esistenza dell'andamento anomalo dei lavori oggetto di appalto lamentato da parte attrice e l'eventuale riconducibilità dello stesso alle cause addebitate a parte convenuta (ad es. ritardata nomina del collaudatore statico da parte del in relazione alle opere in c.a.); 2) se la richiesta di CP_1 proroga per l'ultimazione dei lavori avanzata da parte attrice può considerarsi tempestiva e giustificata alla luce delle circostanze di cui al n. 1, ove effettivamente sussistenti;
3) se possono configurarsi oneri per ridotta produzione del cantiere a carico della stazione appaltante (in relazione a condotte addebitabili alla stessa quali la necessità di ottenere la preventiva approvazione di per lavori da eseguirsi CP_4 all'interno dell'aeroporto di ) ed in caso di esito positivo, procedere alla CP_1 quantificazione degli stessi;
4) se l'Ente committente ha applicato correttamente le penali in capo all'Impresa, (con particolare riferimento alle riserve n. 1 relativa al 3°
SAL ed alla riserva n. 2 relativa al 4° SAL) specificandone le motivazioni;
5) se sugli
pag. 6/29 importi eventualmente quantificati in relazione ai quesiti di cui sopra sono dovuti gli importi richiesti da parte attrice a titolo di interessi, in relazione al ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento, provvedendo in caso di esito positivo alla quantificazione degli stessi”.
Con sentenza n. 781/2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28 marzo 2022, il
Tribunale di Taranto rigettava sia le domande proposte in via principale sia quelle proposte in via riconvenzionale e dichiarava integralmente compensate le spese di lite.
Il giudice di prime cure, quanto alla domanda di condanna del al Controparte_1
pagamento della somma di euro 74.021,44 per interessi relativi alla ritardata corresponsione degli acconti rispetto ai s.a.l., assumeva che la stessa non potesse essere accolta non avendo previsto il capitolato speciale d'appalto al punto 7.14 termini temporali precisi per il pagamento degli acconti in corso d'opera, ma solo il diritto dell'appaltatore di ricevere tali acconti al raggiungimento della cifra di euro 150,000,00 del suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, e osservava che tale mancata previsione di termini temporali precisi per il pagamento degli acconti si spiegava per il fatto che le opere appaltate risultavano finanziate con i fondi regionali contemplati dalla delibera CIPE n. 3/2006; escludeva che potessero rilevare gli artt. 142 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 poiché, pur essendo all'epoca in vigore, erano state abrogati e comunque erano superati da previsione specifica contenuta nel capitolato speciale di appalto sottoscritto dalle parti, riguardante le condizioni per la corresponsione degli acconti;
aggiungeva che la richiesta inoltrata dal in data 10 dicembre 2012 a mezzo Parte_1
raccomandata a/r appariva del tutto generica poiché prima di allora l'appaltatore non risultava aver fatto presente il maturare delle condizioni previste, i.e. il raggiungimento della soglia di credito di euro 150.000,00 per i lavori eseguiti), e tantomeno aveva lamentato formalmente ritardi nella corresponsione degli acconti;
riteneva poi che anche l'ulteriore domanda di condanna del al pagamento di CP_1
maggiori oneri per ridotta produttività del cantiere (euro 728.917,86 oltre interessi) riferita alle due riserve iscritte andasse rigettata poiché, quanto alla riserva relativa al rallentamento dei lavori per la presenza di pali Enel sul tracciato del canale, era intervenuta rinuncia da parte del;
Parte_1
pag. 7/29 quanto all'intempestiva nomina del collaudatore statico, riteneva che, pur essendo il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma dei lavori quantificabile in 69 giorni sulla base delle risultanze della c.t.u., imputabile al il quale avrebbe dovuto CP_1
provvedere tempestivamente alla designazione di sua spettanza senza attendere un'apposita istanza del , che peraltro avrebbe richiesto la detta nomina prima Parte_1
del deposito del progetto esecutivo delle opere in c.a., da ciò non potesse discendere il riconoscimento di maggiori oneri all'impresa, considerato che l'appaltatore, a fronte di tale situazione, non aveva richiesto proroghe dei termini del contratto o sospensione dei lavori in quanto evidentemente, pur non avendo iniziato le lavorazioni in cement armato, ne aveva anticipato delle altre;
concludeva che doveva ritenersi che l'appaltatore non avesse subito alcun danno economico per tale ragione;
nel contempo escludeva che il ritardo nell'esecuzione dei lavori rilevasse ai fini dell'applicazione della penale a carico del , pretesa dal poiché il Parte_1 CP_1
direttore dei lavori, come riconosciuto dal r.u.p., aveva ritenuto che non dessero luogo a penale i 70 giorni di ritardo relativi al periodo intercorrente tra la data di consegna del progetto strutturale (11 luglio 2011) e la nomina del collaudatore statico;
con riguardo alla domanda concernente i maggiori oneri correlati alla necessità di acquisire la preventiva approvazione di osservava che, Controparte_3 ricorrendo un appalto integrato, ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. b) della L. n. 109/1994
l'appaltatore era onerato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle migliorie apportate alla progettazione definitiva redatta dalla stazione appaltante e, pertanto, non poteva non conoscere tutte le situazioni ambientali ed autorizzative a monte, e tuttavia, ferma la necessità della stazione appaltante di tenere i rapporti con gli enti terzi e stante il suo obbligo di prestare la massima collaborazione per la risoluzione delle procedure e l'ottenimento delle autorizzazioni finalizzate alla liberazione delle aree o degli accessi dovendo l'appaltatore ricevere l'area di cantiere libera e disponibile non avendo titolo per rapportarsi direttamente con o con CP_5 Controparte_3 diversamente da quanto sostenuto dall'ente civico, era evidente che al momento della stipula dell'appalto su erano presentate situazioni non compiutamente considerare ai fini della determinazione dei tempi di esecuzione dei lavori, che però non erano pag. 8/29 sopravvenute né erano qualificabili come cause di forza maggiore imprevedibili e tali da giustificare l'interruzione o il rallentamento dei lavori;
osservava poi che la direzione dei lavori sicuramente le conosceva e tuttavia nulla aveva segnalato nel verbale di consegna dei lavori né aveva proposto una consegna parziale;
rilevava poi che dagli atti risultava che ed erano Controparte_3 CP_5
state interessate rispettivamente solo a partire da aprile 2011 e da luglio 2011 ed ancora che, con riservata del 13 febbraio 2012 inviata a r.u.p., il collaudatore tecnico amministrativo confermava che alla data del verbale di consegna l'area non era completamente disponibile segnalando che vi era “estrema evidenza degli ostacoli
Enel”; evidenziava, sotto altro profilo, che il rappresentante del in sede di gara Parte_1
aveva dichiarato adeguati gli elaborati progettuali e realizzabili i lavori e nel verbale di consegna dichiarava che “l'area su cui devono seguirsi i lavori è libera da persone e cose … omissis … lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”; segnalava, altresì, che il ben sapeva che il progetto definitivo prevedeva dei Parte_1 lavori all'interno dell'area aeroportuale, tanto da averlo accettato ed anche modificato, e pertanto doveva ritenersi che l'appaltatore avesse implicitamente rinunciato a qualsiasi eccezione o richiesta in contrasto con gli obblighi assunti e con i miglioramenti proposti e, pertanto, la domanda di condanna del al ristoro dei maggiori oneri correlati CP_1
alle interferenze verificatesi con riguardo ad non poteva Controparte_3
trovare accoglimento;
valutava, quindi, che, mentre il era risultato inadempiente all'obbligo su di CP_1
esso gravante di prestare la massima collaborazione per la risoluzione immediata delle problematiche emergenti, potendo le stesse rappresentare ostacoli o interferenze tali da impedire e/o ritardare l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore, pur in presenza di cause al medesimo non addebitabili, aveva omesso di presentare con giusto anticipo istanza di proroga alla stazione appaltante, e non invece, come avvenuto nella vicenda in esame, due giorni dopo la scadenza contrattuale;
tornando sulla domanda di versamento della penale, ribadito che la richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori era stata depositata dal due giorni Parte_1
pag. 9/29 dopo la scadenza contrattuale e quindi era tardiva ai sensi dell'art. 159 d.m. n.
297/2010, riteneva che il ritardo nell'esecuzione dei lavori risultasse giustificato alla luce delle circostanze esposte sicché la domanda andava rigettata poiché le cause che avevano originato la richiesta non erano addebitabili all'appaltatore bensì alla stazione appaltante per la intempestiva nomina del collaudatore statico e per la mancata eliminazione delle interferenze ad essa note e tanto avrebbe dovuto comportare una pattuizione concordata della proroga o più correttamente una novazione o slittamento dei termini contrattuali;
infine, regolamentava le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
Avverso detta decisione hanno proposto appello sia il in via principale, sia il Parte_1
in via incidentale. Controparte_1
Il ha svolto le censure che si illustreranno più avanti e, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte in prime cure.
Il si è costituito mediante comparsa di risposta contenente appello Controparte_1 incidentale ritualmente depositata con cui ha contestato il fondamento dell'appello ex adverso proposto di cui ha chiesto il rigetto ed ha poi svolto a sua volta le censure che si illustreranno più avanti invocando, in riforma in parte qua della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle domande formulate in via riconvenzionale proposte in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado;
sotto il profilo istruttorio ha chiesto sulla richiesta di rinnovazione o l'integrazione o, ancora, la convocazione a chiarimenti del consulente.
La causa viene ora in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha mosso alla sentenza impugnate plurime censure riassumibili come Parte_1
segue: con il primo motivo di gravame ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del
D.P.R. n. 207/2010 nonché della clausola contenuta al punto 7.14 del capitolato speciale d'appalto, in relazione alla domanda di pagamento degli interessi per ritardato pagamento degli acconti, rigettata dal giudice a quo sull'erronea considerazione che detta previsione contrattuale, facendo genericamente riferimento al raggiungimento in pag. 10/29 corso d'opera di un credito per lavori eseguiti pari a euro 150.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, in assenza di precisi termini di pagamento a cui ancorare il diritto dell'appaltatore a ricevere versamenti in acconto, avrebbe aveva di fatto escluso l'applicazione della normativa generale all'epoca vigente, fissata dagli artt. 142 e ss. del
D.P.R. n. 207/2010, a nulla rilevando l'intervenuta successiva abrogazione delle richiamate norme, le quali avrebbero comunque dovuto guidare l'interprete nel riconoscimento del credito corrispondente agli interessi legali e di mora dovuti per i ritardi nei pagamenti degli acconti a s.a.l., peraltro mai contestati dal CP_1
, e che il deducente aveva puntualmente richiesto con nota racc. a/r
[...] Parte_1
del 10 dicembre 2012, contenente un chiaro sollecito rivolto alla stazione appaltante ed una precisa istanza con effetti di costituzione in mora, la quale non poteva considerarsi affatto generica, a dispetto di quanto ritenuto dal primo giudice adito, né essendo richiesta l'iscrizione di una specifica riserva con riguardo al diritto agli interessi da ritardato pagamento il quale sorge in via automatica;
ha segnalato che il fatto che le opere fossero finanziate dalla non rilevava nell'ambito del rapporto del CP_6
deducente con il con cui era intercorso il rapporto contrattuale sicché un CP_1 eventuale difetto di provvista non poteva ripercuotersi sull'esponente ed ha chiarito che l'unica previsione contrattuale che subordinava il pagamento al trasferimento delle somme dalla riguardava il pagamento delle spese della progettazione esecutiva CP_6
mentre ogni altro pagamento non incontrava alcun limite;
ha anche segnalato che lo stesso c.t.u., esaminata la documentazione contrattuale, aveva ritenuto più che dimostrata e giustificata la richiesta, quantificata come da conteggi allegati in euro
74.021,44, richiamando il principio espresso dalla magistratura contabile a mente del quale deve ritenersi irrilevante, al fine di escludere la responsabilità della stazione appaltante, il ritardo nella corresponsione del finanziamento da parte dell'Ente erogatore, nella fattispecie rappresentato dalla;
CP_6
con il secondo motivo di appello, riproposta la violazione degli obblighi contrattuali da parte del ed in particolare la mancata tempestiva eliminazione Controparte_1
degli ostacoli e delle interferenze da parte dell'ente civico, da cui era derivata l'impossibilità di dispiegare al massimo la sua capacità produttiva e di rispettare il cronoprogramma dei lavori allegato agli atti di gara, ha censurato la valutazione del pag. 11/29 giudice a quo, che - incorrendo in errore logico giuridico - aveva ritenuto che il deducente , pur esente da colpe in ordine all'anomalo rallentamento dei lavori Parte_1
per la mancata designazione del collaudatore statico, avrebbe dovuto richiedere una sospensione dei lavori o quanto meno una proroga del termine finale, posto che non era l'appaltatore a dover richiedere la sospensione dei lavori essendo il ritardo imputabile unicamente alla stazione appaltante e se peraltro l'avesse richiesta la direzione lavori sarebbe stata illegittima ed avrebbe dato luogo alla richiesta di danni da parte dell'esponente; ha sostenuto che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, neppure l'anticipazione di alcune lavorazioni era stata sufficiente ad evitare la perdita di tempo riconducibile all'impossibilità di avviare immediatamente l'esecuzione delle opere strutturali in c.a., alle quali non era stato possibile in alcun modo ovviare, costituendo detti lavori una percentuale dell'appalto pari al 65%; con riferimento all'interferenza costituita dalla necessità di autorizzazioni da parte di CP_3
ha censurato gli argomenti addotti dal primo giudice fondati sulle
[...]
dichiarazioni rese dal deducente in sede di consegna dei lavori e ricavati dalla conoscenza del progetto definitivo di gara e dalla sua accettazione sostenendo che le dichiarazioni rese sull'adeguatezza degli elaborati progettuali e sulla realizzabilità dei lavori in sede di gara si riferivano al riconoscimento dell'idoneità del progetto ed alla realizzabilità tecnica dei lavori mentre esse esulavano dalla verifica della presenza di autorizzazioni amministrative necessarie, estranee all'appaltatore ed ancor più al concorrente, mentre la dichiarazione resa in occasione del verbale di consegna dei lavori era limitata all'affermazione della possibilità di avviare i lavori proseguire i lavori fermo restando l'obbligo della stazione appaltante di conseguire nel frattempo l'autorizzazione necessaria da tanto più che la deducente non Controparte_3
avrebbe potuto acquisirla;
ha rimarcato che il aveva mantenuto i rapporti con le CP_1
altre amministrazioni interessate, come attestato dalla documentazione versata in atti ed ha quindi insistito sulla sua pretesa risarcitoria, compresi gli interessi maturati sulle somme spettanti, come messa a punto nella riserva iscritta dello stato finale, contestando il calcolo dei giorni di ritardo conteggiati dal c.t.u. ed anche i criteri di liquidazione del ristoro dal medesimo utilizzati;
ha negato che i ritardi maturati fossero imputabili ad una scarsa conoscenza dei luoghi oggetto di intervento da parte pag. 12/29 dell'esponente e tanto meno ad un'errata valutazione dei tempi di esecuzione, essendo riconducibili unicamente a circostanze successive alla consegna dei lavori ed a ritardati adempimenti ai quali avrebbe dovuto provvedere la stazione appaltante.
***
Conviene esporre le doglianze mosse dal alla sentenza impugnata in modo da CP_1
esaminare congiuntamente le censure connesse dell'una e dell'altra parte.
In sintesi l'ente civico ha censurato la statuizione di rigetto della sua domanda riconvenzionale incentrata sulla corresponsabilità del deducente nella causazione di ritardi che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, avrebbero dovuto essere tutti addebitati al con conseguente diritto dell'esponente alla penale a Parte_1
fronte di 190 giorni di ritardo, per un totale di euro 190.000,00; ha specificamente contestato la quantificazione della penale limitata dal c.t.u. ad euro 86.000,00 operata sulla base di dati forniti dal c.t.p. del , ed in particolare sulla base del Parte_1
cronoprogramma a consuntivo da quest'ultimo allegato alle proprie controdeduzioni, privo di valenza probatoria, anche perché diverso dal cronoprogramma ufficiale allegato agli atti di gara;
allo scopo di sorreggere la richiesta di riforma della sentenza gravata ha mosso critiche agli argomenti addotti dal giudice di prime cure sfavorevoli alla propria posizione ed in particolare: ha denunciato l'erronea ed inammissibile valutazione comparativa della gravità degli inadempimenti reciproci, operata dal giudice a quo, valutazione che avrebbe potuto rilevare in ipotesi di risoluzione contrattuale e non, come nel caso in esame, in presenza di domande di natura risarcitoria e/o indennitaria, da scrutinarsi sulla base di un giudizio di fondatezza/infondatezza delle medesime per poi procedere, a seconda degli esiti, alle opportune quantificazioni ed alle eventuali compensazioni;
ha lamentato l'erroneo addebito al deducente dei ritardi nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto al deducente, ingiustamente ritenuto dal primo giudice responsabile della intempestiva nomina del collaudatore statico e della mancata eliminazione delle interferenze in area aeroportuale, senza considerare che in base alla normativa urbanistica vigente sarebbe stato onere dell'appaltatore richiedere detta nomina all'esponente prima di procedere al deposito del progetto esecutivo delle opere in c.a., invece che a deposito ormai avvenuto, peraltro incompleto, in data 6 giugno 2011, e per pag. 13/29 di più solo a seguito della sollecitazione del competente settore della Provincia di
Taranto; ha censurato l'erronea affermazione del giudice di prime cure, con riferimento alla questione dei ritardi dei lavori in area aeroportuale, secondo cui sarebbero rimasti a carico della stazione appaltante i rapporti con gli enti titolari delle probabili interferenze poiché anche la preventiva autorizzazione di per i lavori in Controparte_3
zona aeroportuale era da ritenersi a carico del , in quanto funzionale Parte_1 all'esecuzione di modifiche migliorative al progetto proposte per opere ricadenti in aree di proprietà di terzi, come espressamente previsto per quelli interferenti con la rete di irrigazione del;
Controparte_7
***
Il primo motivo di appello mosso dal è fondato. Parte_1
La circostanza che il contratto di appalto ed il capitolato speciale non abbiano fissato termini convenzionali per il pagamento degli acconti pagamento non significa che non ve ne fossero affatto.
Va subito detto che il finanziamento da parte della dell'opera oggetto di CP_6 appalto non implica né spiega, come ritenuto dal giudice a quo, l'assenza di termini prefissati e tanto meno la subordinazione dei pagamenti del corrispettivo all'erogazione dei fondi. Ed invero, in difetto di una pattuizione volta a subordinare il pagamento del corrispettivo all'ottenimento di eventuali finanziamenti, non può farsi ricadere sull'appaltatore il rischio della mancanza di provvista.
Nella vicenda in esame solo con riguardo al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva il capitolato speciale al punto 7.15 prevedeva al comma 1: “La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell'appaltatore entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e, comunque, a seguito della disponibilità delle somme da parte della ”. Tale specifica CP_6
pattuizione riguardava la sola progettazione esecutiva ed è insuscettibile di estensione oltre il suo specifico oggetto. Ed anzi il fatto che la clausola sia stata prevista per il corrispettivo della progettazione esecutiva e non anche per gli acconti, come si vedrà subito oltre, esclude che possa riguardare altri corrispettivi.
pag. 14/29 Il medesimo capitolato speciale al punto 7.14, dedicato a “Anticipazione e pagamenti in acconto”, prevedeva infatti che “L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di E. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)”.
E' vero che la clausola non fissava entro quanto tempo dovesse darsi corso al pagamento degli acconti ma, come si è anticipato, alla mancata previsione pattizia di un termine non può annettersi l'assenza di termini tout court.
Non può dunque sostenersi, come propone il che l'art. 2 del contratto di CP_1
appalto, richiamando le previsioni speciali del capitolato speciale, abbia inteso superare la disciplina generale. Tale disciplina va individuata nel D.P.R. n. 207/2010, entrata in vigore al 180° giorno dalla pubblicazione in G.U., avvenuta in data 10 dicembre 2010, e dunque vigente al tempo della presentazione del s.a.l. n. 1, come peraltro ritenuto dal giudice a quo, salvo non applicarla stante la sopravvenuta abrogazione, assunto non condivisibile poiché l'abrogazione sopravvenuta non impedisce certo che la norma sia vigente sino a quel momento. Si osserva che il contratto di appalto all'art. 8, in materia di contabilizzazione dei lavori, prevedeva: “La contabilizzazione è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato speciale
d'appalto”. Ribadito, dunque, che nessuna pattuizione contraria alla spettanza di interessi è contenuta dal capitolato speciale, in virtù di detto rinvio deve trovare applicazione il D.P.R. n. 107/2010. E' opportuno evidenziare che il D.P.R. n. 107 cit. è il regolamento la cui adozione era prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 per la disciplina degli aspetti relativi ad esecuzione e contabilità con riguardo ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, oltre ai contratti di amministrazioni ed enti statali, non senza osservare che l'anzidetta disciplina è sovrapponibile a quella contenuta nel D.M. n. 145/2000, anteriormente vigente, che - se pur dettato per le amministrazioni statali - risulta più volte richiamato dal capitolato speciale regolante l'appalto oggetto di causa (si veda il punto 7.14 ed il punto 7.18), e pertanto deve ritenersi applicabile al caso di specie.
Infine, il fatto che nella lettera del 10 dicembre 2012 il non indicasse la Parte_1
giusta fonte degli interessi pretesi non comporta che essi non spettino in base alla pag. 15/29 disciplina effettivamente applicabile, la cui individuazione non risponde al principio della domanda.
Tanto premesso e ritenuto, puntualizzato che il si è attenuto alla pattuizione Parte_1
del punto 7.14 del capitolato speciale presentando di importo superiore, si osserva Pt_2
che il ha formulato una richiesta sorretta da conteggi contenuti in perizia Parte_1 asseverata allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a firma del dottore commercialista ove sono riportati i dati ricavati dalla Persona_1
documentazione amministrativa e contabile esaminata (s.a.l., certificati di pagamenti, libro mastro della contabilità del degli anni 2012 e 2013, estratti conto Parte_1
bancari, fatture e tabelle degli interessi legali e di mora relative al periodo rilevante in causa) ed i prospetti dei calcolo eseguiti.
Avverso tali dati e conteggi non sono state rivolte contestazioni specifiche da parte del
CP_1
Deve dunque concludersi la spettanza al dell'importo di euro 74.021,44 a Parte_1
titolo di interessi maturati a fronte del ritardo del pagamento del corrispettivo maturato.
Passando oltre, le doglianze svolte dal avverso il rigetto della sua domanda di Parte_1
condanna della controparte al ristoro del danno provocato dal rallentamento dei lavori e quelle svolte da avverso il rigetto della sua domanda di condanna del CP_1
al pagamento della penale contrattuale da ritardo possono essere esaminate Parte_1
congiuntamente poiché richiedono l'esame di questioni in parte comuni.
Con riguardo alla questione della nomina del collaudatore statico devono rilevarsi reciproche condotte inadempienti o comunque inosservanti delle regole procedurali e tanto incide sulle posizioni e reciproche pretese delle parti.
E' opportuno ripercorrere vicenda per rendere più agevole la comprensione delle considerazioni in ordine alle censure svolte dalle parti rivolte al rigetto delle rispettive pretese.
Il contratto di appalto dedotto in causa fu stipulato in data 12 novembre 2010, con il connesso capitolato speciale d'appalto; aveva ad oggetto le opere necessarie alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei territori di e Monteiasi, tratto finale del Fosso Madonna del Prato, per un importo di CP_1
pag. 16/29 euro 2.733.080,09, oltre ad euro 27.894,00 per progettazione esecutiva e integrazione piano di sicurezza ed infine ad euro 90.527,07 per oneri di sicurezza.
Va premesso che, trattandosi di un appalto integrato, il - obbligato a redigere Parte_1
il progetto esecutivo subito dopo la stipula del contratto e prima dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara - trasmise quale aggiudicatario il suo progetto esecutivo in data 24 dicembre 2010.
Successivamente alla stipula del contratto di appalto in data 27 settembre 2011 il presentò un primo progetto integrativo, relativo al calcolo delle strutture Parte_1
prefabbricate sul ponte 3, in data 16 marzo 2012 presentò un terzo progetto integrativo relativo alla variante al ponte 1 sulla strada Scasserba e opera di imbocco, e in data 11 luglio 2012 presentò un terzo progetto integrativo relativo alla realizzazione di locali della cava adibiti a servizi igienici.
La consegna dei lavori ebbe luogo in data 19 maggio 2011.
Nel verbale di consegna, redatto alla presenza del direttore dei lavori Ing. CP_8
dell'Ing. in qualità di procuratore speciale dell'appaltatore
[...] Controparte_9
e dell'Ing. coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, si Controparte_10
legge, che il direttore dei lavori “Alla presenza continua dell'intervenuto e sulla base del progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha indicato le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del
Capitolato d'Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alle opere ed alla qualità dei materiai da impiegare. Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. L'Ing. nella qualità summenzionata, Controparte_9 fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto e del contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva né eccezione alcuna. Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiti i lavori, stabilito in giorni 180
pag. 17/29 (centottanta) naturali e conseguitivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire il 14 novembre 2011.”.
Secondo il contratto, dunque, il termine per il completamento dei lavori (stabilita secondo l'offerta del a 180 giorni dalla data di consegna) veniva a scadenza il Parte_1
14 novembre 2011.
Il ruolo di r.u.p. fu affidato all'Ing. , dirigente strutturato responsabile Controparte_2
del settore dei lavori pubblici del a distanza di tempo (circa tre mesi afferma il CP_1
) dalla consegna dei lavori ma non risulta in atti la specifica data. Parte_1
Il 19 settembre 2011 fu designato nella persona dell'Ing. il Persona_3
collaudatore statico da parte del al quale spettava detta nomina quale stazione CP_1
appaltante e in pari data fu comunicata al direttore die lavori ed all'appaltatore.
Il in data 6 giugno 2011 presentò allo per l'edilizia presso il Parte_1 Parte_3
Comune di e per il suo tramite alla Provincia di Taranto la “denuncia di CP_1
lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica ex art. 65 DPR 380/2001” e il
7 luglio 2011 segnalò al sindaco e per conoscenza all'Ing. , nella veste di CP_2
dirigente del settore lavori pubblici, con riferimento alle opere in c.a. della commessa oggetto di appalto, per le quali era già stato effettuato il deposito a norma di legge presso gli uffici provinciali in data 13 giugno 2011, che non risultava nominato il collaudatore statico sollecitandone la designazione, con avviso che eventuali danni sarebbero ricaduti sull'amministrazione e che la mancata risoluzione del problema in tempi brevissimi avrebbe comportato il fermo dei carpentieri con costi a carico del
CP_1
La Provincia di Taranto con comunicazione dell'11 luglio 2011, consegnata a mani e diretta all' con riferimento alla Controparte_11
domanda di deposito sismico del progetto esecutivo strutturale relativo specificamente indicato attestava che il progetto in questione era stato depositato presso di sé in data 18 aprile 2011 e che l'avvenuto deposito sismico era valido anche ai sensi dell'art. 65 del
D.P.R. n. 380/2001, con il seguente avvertimento: “I lavori potranno avere inizio solo dopo la nomina del collaudatore”.
pag. 18/29 In data 15 novembre 2011, a termine contrattuale di compimento dei lavori già scaduto, il presentò un'istanza di proroga di 120 giorni, con riserva di azioni a propria Parte_1 tutela, in relazione all'assenza per un lungo periodo del r.u.p., fonte di disservizi e di impedimento dello svolgimento di attività prevalenti della commessa, ed in particolare causa della ritardata nomina del collaudatore statico che aveva impedito l'esecuzione di opere in c.a., incidenti per circa il 60% della commessa, ed in relazione alla presenza di pali Enel da rimuovere a cura della Stazione appaltante ed ancora all'impossibilità di lavorare nella zona interna all'aeroporto per ragioni estranee all'istante.
L'Ing. , quale responsabile dell' con nota del 17 CP_2 Parte_4 novembre 2011, rigettò tale istanza in quanto intempestiva ai sensi dell'art. 26, co. 2,
d.m. n. 145/2000 aggiungendo che: “Pertanto si evidenzia al Direttore dei Lavori che le lavorazioni in corso di esecuzione risultano in regime di penale”.
Il replicò con nota del 18 novembre 2011 sostenendo che non si trattava Parte_1
“propriamente di una proroga, per la quale il Committente ha un potere discrezionale, ma la rideterminazione di un termine contrattuale (termine suppletivo) resosi necessario a causa dell'impossibilità, da parte ns., di osservare l'originario termine, a causa di ritardi, nel compimento di atti di cooperazione indispensabili per il proseguimento dei lavori, da parte del Committente medesimo (ritardata nomina del
Collaudatore, spostamento pali Enel, ecc.) per i quali l'Appaltatore ha in ogni caso diritto al corrispondente prolungamento del termine contrattuale dei lavori” ed invitava il a rivedere la posizione espressa con la nota del 17 novembre 2011, CP_1
riservandosi ogni tutela.
E' bene aggiungere sin d'ora che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure lo stesso sosteneva che non si trattava di una richiesta di proroga in Parte_1
senso tecnico-giuridico bensì di una dovuta - da parte della - novazione dei CP_1
termini contrattuali a causa degli inadempimenti a precisi obblighi posti a carico della stazione appaltante rimasta inerte, aggiungendo che ciò non convinse il a CP_1 modificare la sua posizione in ordine all'applicazione della penale.
Precisato che erano già stati emessi il s.a.l. n. 1 relativo ai lavori eseguiti all'1 agosto
2011 per euro 400.906,80 ed il s.a.l. n. 2 relativo ai lavori eseguiti al 28 ottobre 2011 per un importo totale a quest'ultima data di euro 998.411,00, il 16 gennaio 2012 fu pag. 19/29 emesso il s.a.l. n. 3 per un importo totale di euro 1.772.290,78 e il , in Parte_1
concomitanza con tale s.a.l., iscrisse la riserva n. 1 con cui chiedeva il ristoro di euro
437.283,64 in relazione al ritardo della nomina del collaudatore statico e dei blocchi delle lavorazioni, ancora esistenti, in alcune zone dell'intervento, per la presenza di pali
Enel sul tracciato del canale e per la necessità di adeguamento del progetto alle prescrizione di i quali avevano condizionato il regolare Controparte_3 svolgimento dei lavori riducendo l'ammontare della produzione rispetto alle previsioni contrattuali.
Il direttore lavori con l'emissione del s.a.l. n. 4 del 21 febbraio 2012 applicò la penale di euro 93.000,00 per il ritardo di 93 giorni trascorsi tra la data contrattuale di ultimazione lavori.
Tale penale fu poi sospesa sino al termine dei lavori e applicata con lo stato finale del 6 dicembre 2012 nella misura complessiva di euro 220.000,00 a fronte di 220 giorni di ritardo.
Il formulò la riserva n. 2 a mezzo iscrizione nel registro di contabilità Parte_1
annotandola in calce al s.a.l. n. 4 del 21 febbraio 2012, relativo a lavori eseguiti al 15 febbraio 2012 per un importo di euro 2.806.599,57 con cui, confermate le motivazioni della riserva n. 1, già esplicitata in occasione del s.a.l. n. 3, i.e. i danni da ridotta produzione conseguente a slittamenti e bocchi di lavorazioni per cause indipendenti dalla essa appaltatrice, aggiornava l'importo del ristoro preteso ed i calcoli in euro
464.133,75, e - sulla premessa dell'applicazione già dal s.a.l. n. 3, di una penale conseguente allo slittamento dei termini contrattuali - contestava l'addebito del prolungamento dei tempi contrattuali essendo esso dovuto, come già lamentato con la riserva n. 1, al ritardo nella nomina del collaudatore statico da parte della stazione appaltante che, per espressa disposizione dell' della Provincia di Controparte_12
Taranto, aveva impedito l'esecuzione di opere strutturali del progetto nonché a blocchi di lavorazioni in due zone dei lavori, quella interessata dall'aeroporto e quella interessata dalla presenza di pali Enel, non dipendenti da mancanze o omissioni dell'impresa.
pag. 20/29 Entrambe le riserve furono dal confermate in corrispondenza dello stato Parte_1 finale, con l'aggiornamento del risarcimento ad euro 719.666,41, oltre gli interessi maturati su dette spettanze, pari ad euro 18.332,00.
Si tornerà più avanti sui blocchi correlati alla presenza di pali Enel da rimuovere ed alla necessità di eseguire una parte dei lavori in zona aeroportuale mentre ci si soffermerà ora sulla questione dei tempi di designazione del collaudatore statico.
Al riguardo si osserva in primo luogo che il presentò la denuncia per Parte_1
l'esecuzione delle opere in c.a. al c.d. Sportello Unico in data 6 giugno 2011.
Non risulta che al sia stata richiesta la nomina del collaudatore statico prima di CP_1
detta denuncia del 6 giugno 2011.
Ad ogni buon conto prima della risposta, sopra descritta, dell'11 luglio 2011 proveniente dalla Provincia, che peraltro avvisò: “I lavori potranno avere inizio solo dopo la nomina del collaudatore”, nessun lavoro implicante le attestazioni rilasciate dalla Provincia avrebbero potuto essere cominciati.
Peraltro, dalla relazione di c.t.u. e dai s.a.l. n. 1 e n. 2 si evince che deve stimarsi che il impiegò il periodo iniziale, quantificato in 36 giorni, nelle attività preliminari Parte_1
rispetto a quelle specificamente strutturali (rivestimento del canale).
La nomina del collaudatore tecnico sopraggiunse in data 19 settembre 2011.
Riportati i passaggi salienti della vicenda, si osserva che il non ha addotto CP_1
elementi al fine di giustificare il tempo impiegato per l'adempimento e ha piuttosto incentrato le sue difese sull'assunto dell'irrilevanza dei tempi di designazione del collaudatore statico atteso che, avendo l'appaltatore presentato oltre al progetto esecutivo iniziale, tre progetti esecutivi integrativi, ciò stava a significare che i calcoli delle strutture in c.a. non erano completi alla data dell'11 luglio 2011, e pertanto non avrebbe potuto iniziare i lavori in data 6 giugno 2011, nonché sulla considerazione che il aveva eseguito altre opere che infatti gli avevano consentito di presentare Parte_1 più s.a.l. di importi ragguardevoli. L'assunto non è tuttavia provato. Ed invero, fermo il fatto che certo il non avrebbe potuto dare inizio alle opere in c.a. prima Parte_1 dell'11 luglio 2011, e cioè prima che si pronunciasse la Provincia, non vi è alcun riscontro della circostanza che la presentazione e la necessità dei progetto integrativi siano stati di impedimento totale all'avvio delle l'esecuzione delle opere in c.a.. Ne
pag. 21/29 deriva che la designazione del collaudatore statico in data 19 settembre 2011, a distanza di più di due mesi dall'11 luglio 2011 quando comunque il ebbe contezza, a CP_1
seguito della consegna in pari data della nota da parte della Provincia di cui si è riferito in precedenza, della necessità della anzidetta nomina, non è giustificabile.
Per converso, come peraltro evidenziato dal c.t.u., anche la condotta del non Parte_1
fu lineare e proceduralmente corretta, se non altro per non essersi per tempo attivato, secondo quanto risulta in atti, per segnalare al la necessità della nomina del CP_1
collaudatore tecnico prima della presentazione della denuncia del 6 giugno 2011 sopra descritta allo Sportello Unico del salvo sollecitare la designazione solo il 7 CP_1
luglio 2011, con avvertimento di azione per danni, in contrasto con gli oneri collaborativi incombenti sulle parti.
Tanto premesso, si ricorda che per l'appaltatore l'iscrizione delle riserve costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere in decadenza rispetto alla proposizione delle proprie domande ma esse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione in quanto l'ottemperanza all'onere della riserva non esclude il rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (si veda Cass. 4 ottobre 2016 n.
19802), con la notazione che in materia di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore atteso che l'art. 1218 c.c..
Ne deriva che ricadeva sul la prova del danno subito sia nell'an sia nel Parte_1
quantum.
Nella sostanza l'argomento, contestato dal sulla cui base l'appaltatore ha CP_1
continuato ad insistere in giudizio per provare la sua pretesa ancorata alla perdita di produttività del cantiere è costituito dalla considerazione che la produttività in concreto sino alla mancata nomina del collaudatore statico è risultata inferiore a quella ricavata dalla suddivisione dell'importo dell'appalto per il numero di giorni fissato per il completamento dei lavori a decorrere dalla consegna.
Ora, nonostante la prova del danno possa essere data attraverso presunzioni, il ragionamento del è autoreferenziale poiché parte dal presupposto Parte_1
indimostrato che effettivamente il tempo stimato per l'esecuzione completa dei lavori,
pag. 22/29 costituente peraltro un fattore rivelatosi determinante per l'aggiudicazione dell'appalto in quanto particolarmente contenuto, secondo quanto segnalato dal e non CP_1
contestato dal , fosse corretto. Parte_1
Ne deriva che viene a mancare l'argomento sulla cui base ritenere provato l'assunto dell'appaltatore e valido il criterio di quantificazione dal medesimo indicato, espresso nelle riserve e riproposto in sede giudiziale.
A ciò si aggiunga che non vi è prova in ordine al se l'appaltatore abbia tenuto fermi e non operativi mezzi e maestranze a causa del ritardo nella designazione del collaudatore statico e in caso positivo quanti e quali mezzi e maestranze siano rimasti bloccati sul cantiere dell'appalto oggetto di causa. Il non ha in verità neppure allegato di Parte_1
non avere potuto impiegare altrimenti, in tutto o in parte, mezzi e personale, anche in funzione di limitazione del danno. Solo in un mercato monopolistico un utilizzo alternativo è da escludersi in radice. A ben vedere il non ha lamentato Parte_1
l'inattività, e del resto non avrebbe potuto farlo a fronte dei primi s.a.l. presentati attestanti comunque l'esecuzione di lavori di apprezzabile entità, ma ha lamentato il rallentamento delle attività ed il calo di produttività. Tuttavia a sostegno di tale assunto ha addotto un criterio non condivisibile per le ragioni sopra dette.
La c.t.u. espletata, dal canto suo, non offre elementi di valutazione alternativi utili posto che l'Ing. non si è discostato nella sostanza dal medesimo criterio indicato Per_2 dall'appaltatore.
In definitiva non vi è prova del danno concretamente ed effettivamente patito dal
. Parte_1
Le stesse considerazioni valgono per danno sotto il profilo prospettato dal c.t.u. derivante dalla modifica della organizzazione del lavoro, in verità non specificamente allegato dal , e comunque non provato nella sua eventuale concreta incidenza. Parte_1
Passando all'esame della domanda avanzata da parte del sul punto si osserva CP_1 che l'entità della penale pretesa, peraltro sindacabile nella sua entità ove sproporzionata, costituisce una liquidazione anticipata e convenzionale del danno che intanto può essere riconosciuta in quanto ricorrano i presupposti della imputabilità del ritardo all'appaltatore e della estraneità al suo verificarsi della stazione appaltante.
pag. 23/29 Nel caso di specie il non ha dimostrato tali presupposti atteso che, come si è CP_1
valutato in precedenza, quanto meno con riguardo al periodo successivo alla comunicazione della nota dell'11 luglio 2011 da parte della Provincia di Taranto non si giustifica la mancata tempestiva nomina del collaudatore statico e, dunque, se al non può riconoscersi alcun ristoro per le ragioni sopra indicate, l'Ente civico Parte_1
non ha titolo per richiedere la penale.
Tali conclusioni non sono contraddittorie poiché le ragioni del rigetto dell'una e dell'altra pretesa, pur interferenti, non sono in rapporto di necessaria alternatività.
Altrimenti detto, non è vero che se è infondata l'una, è fondata l'altra.
Un'ultima notazione: se pure non viene in rilievo una questione di tardività delle riserve iscritte in difetto di tempestiva formulazione dell'eccezione di decadenza, non può sottacersi che il presentò i primi due s.a.l. riguardanti i lavori eseguiti sino Parte_1 all'1 agosto 2011 (s.a.l. n. 1) e sino al 28 ottobre 2011 (s.a.l. n. 2) senza lamentare alcunché con riguardo a ritardi o rallentamenti riguardanti lavori non eseguibili a causa della mancata nomina del collaudatore o anche a causa delle interferenze di cui si più avanti. Tanto sta a significare che né alla data dell'1 agosto 2011 né alla data del 28 ottobre 2011 aveva subito rallentamenti o sconvolgimenti della sua organizzazione di impresa e/o che comunque aveva trovato impieghi di mezzi e maestranze alternativi alle lavorazioni per le quali era necessario il collaudatore statico.
E' significativo che la prima riserva sia stata iscritta solo in data 26 gennaio 2012 dopo che la richiesta di proroga del 15 novembre 2011 era stata rigettata con dall'Ing. CP_2
con nota del 17 novembre 2011 evidenziando nel contempo al direttore dei lavori che
“le lavorazioni in corso i esecuzione risultano in regime di penale”. Le doglianze fatte valere con la riserva iscritta il 26 gennaio 2012 appaiono piuttosto una reazione alla penale prospettata dal e ritenuta non corretta. CP_1
E' altrettanto significativo che, come evidenziato in precedenza, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado lo stesso sosteneva che la richiesta di proroga Parte_1
presentata in data 15 novembre 2011 non riguardava una proroga in senso tecnico- giuridico bensì di una dovuta - da parte della - novazione dei termini CP_1
contrattuali a causa degli inadempimenti a precisi obblighi posti a carico della stazione appaltante rimasta inerte, ma ciò non convinse il a modificare la sua posizione CP_1
pag. 24/29 in ordine all'applicazione della penale. Se ne ricava che l'obiettivo avuto di mira dall'appaltatore era quello di pervenire ad una soluzione che evitasse, nell'irrigidimento dei rapporti, l'applicazione di una gravosa penale.
Devono ora prendersi in considerazione le doglianze svolte con riguardo al rallentamento dei lavori correlati alla necessità di spostamento dei pali Enel e con riferimento alle autorizzazioni per lo svolgimento di lavori in zona aeroportuale.
Sotto il primo profilo si osserva che nella dichiarazione sostituiva del 4 maggio 2010 a forma del legale rappresentante del , tra le dichiarazioni rese da quest'ultima, Parte_1 al punto 12 si legge: “l'impresa ha esaminato e preso piena conoscenza del capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali ce che possano influire sull'esecuzione dell'opera. Di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali e della mano d'opera necessari per
l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria degli stessi e di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti da capitolato speciale d'appalto”.
Tali dichiarazioni, peraltro confermate nel verbale di consegna dei lavori riportato in premessa, conducono a ritenere, alla stessa stregua di quanto valutato dal giudice a quo, che l'appaltatore fosse ben consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dello stato dei luoghi e della presenza di pali Enel da rimuovere.
Si aggiunge qui la considerazione che il non poteva dare per scontato che la Parte_1
questione della loro rimozione sotto il profilo amministrativo si fosse già risolta e che fosse imminente la liberazione dell'area. Il dato fattuale incontrovertibile è che i pali
Enel erano presenti al tempo della dichiarazioni sostitutiva (4 maggio 2010) e lo erano alla data della consegna dei lavori (19 maggio 2011) ed erano anche evidenti, come si ricava da riservata del 13 febbraio 2012 del collaudatore tecnico al r.u.p..
pag. 25/29 Si aggiunge ulteriormente che il , quale operatore professionale qualificato, Parte_1
avrebbe dovuto quanto meno porsi il problema dello stadio in cui la pratica amministrativa si trovava e dei tempi previsti per la eliminazione nonché della compatibilità della situazione in essere con i tempi di completamento dell'appalto e soprattutto avrebbe dovuto valutare se quella presenza costituisse, così come è stato, un ostacolo all'avanzamento dei lavori, per il cui completamento era stato previsto un tempo contenuto.
Quanto ai lavori in zona aeroportuale valgono analoghe considerazioni, tanto più che le autorizzazioni da parte di e le prescrizioni correlate si sono Controparte_3
arricchite a seguito della modifica migliorativa proposta dallo stesso Parte_1
comportante ulteriori lavori da eseguirsi all'interno della zona aeroportuale, sicché a maggior ragione l'appaltatore non poteva dare per scontato che il avesse CP_1
ottenuto i permessi necessari.
Anche con riguardo alle interferenze in esame deve segnalarsi che il se ne Parte_1
dolse nella proroga del 15 novembre 2011 rivolta all'Ing. ma procedette alla CP_2
iscrizione di riserva solo in data 26 gennaio 2012 con la manifestazione di doglianze in ordine a rallentamenti e ritardi prima non lamentate dopo la prospettazione della applicazione della penale da parte del menzionato Ing. . CP_2
Passando all'esame della pretesa del alla penale da ritardo, fondata sull'assunto CP_1
che i tempi necessari alla risoluzione delle anzidette interferenze ricadessero totalmente sull'appaltatore, il quale a suo dire avrebbe dovuto attivarsi in prima persona e direttamente, si rileva che tale assunto è smentito dal fatto che si era attivato esso stesso per il conseguimento delle autorizzazioni da parte di Controparte_3 nell'aprile 2011 e dunque prima della consegna dei lavori, avvenuta a maggio 2011, e che tutte le pratiche furono svolte a nome dell'ente civico. Né vi è riscontro che ciò il abbia fatto con il ruolo di chi si limiti unicamente a passare le carte. CP_1
In conclusione, sulla base delle risultanze di causa, deve ritenersi che gli ostacoli costituiti dalla presenza dei pali Enel da rimuovere e delle autorizzazioni necessarie per accedere e lavorare in zona aeroportuale ed il conseguente rallentamento o ritardo nella ultimazione delle opere oggetto di appalto non siano addebitabili all'esclusiva responsabilità dell'una o dell'altra parte, dovendosi piuttosto ritenere che si sia pag. 26/29 verificato un concorso di inefficienze e di scarso coordinamento che elide le pretese risarcitorie reciproche, l'una consacrata nelle riserve e l'altra nella richiesta di penale, non senza considerare che i tempi in concreto rivelatisi necessari per il superamento delle interferenze sono stati nei fatti di durata così estesa da risultare addebitali anche a fattori esterni non ricadenti nella sfera di controllo delle parti se sol si considera che dalla documentazione in atti (si veda corrispondenza intercorsa tra le parti) si ricava che solo in data 23 gennaio 2012 furono completate dalla società competente le operazioni di spostamento dei pali presenti nelle aree di lavoro mentre solo a fine gennaio 2012 si risolsero le problematiche relative ai lavori da eseguirsi in zona aeroportuale, poi iniziati in data 27 febbraio 2012 e perdurati, a causa di condizioni climatiche sfavorevoli al loro svolgimento che ne prolungò l'esecuzione, sino a giugno 2012, nonostante l'avvio di interlocuzioni già nell'aprile 2011 con e nel maggio 2011 con Controparte_3
la società che si occupò della rimozione dei pali dell'energia elettrica, appaiono incompatibili con la durata prevista dell'appalto.
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Conclusivamente l'appello principale va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande proposte dal ed in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, il deve essere condannato a pagare al Controparte_1
la somma di euro 74.021,44 a titolo di interessi moratori mentre Parte_1
l'appello incidentale va rigettato.
Quanto alle spese processuali, l'esito complessivo del giudizio, in cui il è Parte_1
risultato vittorioso anche se solo parzialmente, ne giustifica la compensazione per i tre quarti sia con riguardo al primo grado sia con riguardo al presente grado mentre il quarto residuo delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in base rispettivamente al d.m. n. 55\2014 e al d.m. n. 147/2022 e tenuto conto delle attività effettivamente svolte nonché del valore complessivo della causa, va posto a carico del
Le spese di consulenza contenute nella sentenza impugnata, in Controparte_1 quanto funzionali ad indagini svolte nell'interesse di entrambe le parti, vanno poste in via definitiva a carico di ciascuna nella misura della metà.
Si rileva, al fine di chiarire i criteri ispiratori di tale regolamentazione, che la riforma pur non integrale della sentenza impugnata impone di procedere d'ufficio, quale pag. 27/29 conseguenza della pronuncia di merito qui adottata, ad una nuova disciplina delle spese processuali, che devono essere regolate tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
Al rigetto dell'appello incidentale consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 9781/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28 marzo
2022, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 74.021,44 a titolo di interessi moratori;
Parte_1 rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensati tra le parti i tre quarti delle spese di lite di entrambi i gradi e condanna il alla rifusione in favore del del Controparte_1 Parte_1 quarto residuo delle spese medesime, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro 1.474,00 per anticipazioni ed in euro 27.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al secondo grado, in euro 2.556,00 per anticipazioni ed in euro 18.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
pag. 28/29 Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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