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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RG 2221/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2221 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” pendente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Parlati, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
E
, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA) alla Via Italia n. 3, presso CP_1 lo studio dell'avv. Maria Luisa Aiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4525/2020 del 24.12.2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore di per la somma di € 32.959,05 oltre interessi legali ed € 1.300,00 di CP_1 competenze legali nonché € 286,00 per spese.
A sostegno del ricorso, l'istante ha dedotto di vantare un credito derivante dalla sentenza n.
8927/2012 emessa in data 15.02.2012 dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di separazione giudiziale tra le parti ed erano state revocate le statuizioni provvisorie e urgenti in ordine al mantenimento di moglie e figlio, previste in sede
Pag. 1 di 7 presidenziale. Pertanto, l'istante ha chiesto la ripetizione delle somme, versate a titolo di mantenimento alla moglie e al figlio, in quanto ritenute indebite.
L'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, rilevando che le statuizioni della sentenza di revoca dei provvedimenti presidenziali devono essere interpretate come aventi efficacia ex nunc. L'opponente ha sostenuto altresì l'operatività del principio della irripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione dei provvedimenti presidenziali. Quindi, l'opponente ha spiegato domanda riconvenzionale deducendo di vantare un credito di € 62.446,94, pari alla metà della somma versata a titolo di ratei del mutuo acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale e versata esclusivamente dalla stessa, dal giugno 1998 al dicembre 2020, nonché pari all'ulteriore somma di € 2.146,94, (di cui € 664,58 quale metà delle spese condominiali straordinarie ed € 1.300,00 per fornitura idrica) tutte maturate nel periodo di convivenza con il . CP_1
L'opponente ha quindi reso le seguenti conclusioni: “in via principale annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.4525/ 2020 emesso dal Tribunale di Napoli-Nord in data 24.12.2020 stante la insussistenza del credito azionato per le motivazioni sopra enunciate, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertarsi e dichiararsi che il è CP_1 debitore della IG.ra della somma di €.64.593,14 -o di quella maggiore e/o Parte_1 minore ritenuta dovuta e provata oltre interessi e rivalutazione;
e conseguenzialmente -2-
Condannare esso a pagare io favore della IG.ra la somma CP_1 Parte_1 di €.64.593,88 o di quella maggiore e/o minore ritenuta dovuta e provata, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino al materiale soddisfo. -3- In Via subordinata, e laddove il Tribunale ritenesse sussistere in favore del un credito, anche minore di quello azionato, CP_1 annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.4525/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 24.12.2020 stante la parziale insussistenza del credito azionato per le motivazioni sopra enunciate e/o compensare detta somma con il maggior credito vantato ed accertato in favore della opponente IG.ra ; e conseguentemente -4- Condannare esso Parte_1 CP_1
a pagare in favore della IG.ra la differenza di credito da questa
[...] Parte_1 vantata da determinarsi in conseguenza delle risultanze processuali, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. -5- Condannare il al risarcimento del danno CP_1 per responsabilità aggravata ex art.96 cpc da determinarsi nel quadruplo delle spese di lite liquidate nel processo, ovvero nella diversa misura -maggiore e/o minore che l'On. Le
Tribunale adito riterrà determinare anche in via equitativa. -6- Condannare, sempre e comunque, il al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con CP_1 attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Pag. 2 di 7 Si è costituito in giudizio l'opposto, il quale ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, affermando che il credito vantato sarebbe fondato sulla sentenza n. 8927/12 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, sostenendo altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale. Quindi l'opposto cha così concluso: “dichiarare inammissibile l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo perché relativo a statuizioni di una sentenza passata in giudicato;
2) - per l'effetto dichiarare inammissibile altresì la domanda riconvenzionale per essere del tutto infondata;
3) - dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto;
4) - condannare la stessa al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
5) - attesa l'assoluta inammissibilità dell'opposizione perché infondata, oltre che per essere stata proposta a solo scopo dilatorio, si chiede all'On.
Giudice adito, di voler condannare la opponente , al risarcimento dei danni Parte_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore dell'opposto IG. , nella misura che CP_1 sarà ritenuta più equa da codesto Tribunale;
6) – nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudicante volesse prendere in considerazione la domanda riconvenzionale, si richiede l'accoglimento della reconventio reconventionis per la complessiva di somma di € 81.350,00”
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disattese le richieste di prova, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Con nota di trattazione scritta del 2.1.2025, il procuratore di parte opposta ha chiesto un rinvio della causa per consentire al proprio assistito di munirsi di un nuovo difensore, stante l'intervenuta rinuncia al mandato. Concesso il rinvio richiesto, con note del 5.3.2025 il procuratore ha richiesto un ulteriore rinvio per la medesima ragione, richiesta alla quale non è stato dato seguito.
Con provvedimento del 4.4.2025 la causa è stata riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.Va innanzitutto chiarito che parte opposta risulta regolarmente rappresentata in giudizio, stante l'operatività del principio della perpetuatio dello ius postulandi in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 16336 del 04/08/2005; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di
Pag. 3 di 7 condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Le parti assumono quindi la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697
c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
Ciò premesso, nel caso in esame, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare il principio di irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento, chiarendo i presupposti di operatività del principio medesimo.
In particolare, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32914 del 08/11/2022 ha avuto modo di chiarire che
«In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio
- nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.».
L'arresto giurisprudenziale in questione, ricostruite le modifiche alla disciplina processuale applicabile in materia avutesi nel tempo, che hanno definitivamente delineato i provvedimenti presidenziali e le eventuali successive ordinanze istruttorie come provvedimenti cautelari, e rilevato come la circostanza che l'art. 189 disp. att. c.p.c. ne prevede la ultrattività in caso di estinzione del giudizio non è un elemento atto a privarli della suddetta natura cautelare (come dimostra l'art. 669 octies, comma 6, c.p.c. in tema di provvedimenti cautelari anticipatori, che pur godendo di una maggiore stabilità sono comunque destinati ad essere “assorbiti” e a
“soccombere” rispetto ad una sentenza emessa a cognizione piena all'esito di un giudizio ordinario), ha sottolineato che un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.), e solo nella misura in cui si
Pag. 4 di 7 esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. ex art. 438, comma 2 c.c.).
L'assunto trova sostegno nella considerazione già svolta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 13609 del 04/07/2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25166 del 24/10/2017); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11689 del
14/05/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016).
Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie la sentenza n. 8927/12 emessa dal Tribunale di
Napoli e pubblicata in data 28.7.2012 costituisce una pronuncia di mero rito, con la quale è stata soltanto affermata la improcedibilità della domanda di separazione per indisponibilità del certificato di matrimonio (le parti hanno ritirato le relative produzioni di parte, senza depositarle nuovamente a beneficio del collegio giudicante), e con la quale si è proceduto a revocare i provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale in mancanza degli elementi di valutazione necessari a confermarli o modificarli (assenza della documentazione reddituale).
Pertanto, il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione di merito nel senso dell'insussistenza ab origine dei presupposti dell'assegno di mantenimento, per la ragione appena esplicitata:
l'impossibilità di una valutazione del genere, per la mancanza agli atti di elementi probatori utili a effettuarla. Il Tribunale ha, in altri termini, adottato una statuizione con efficacia a decorrere dall'adozione della sentenza e pertanto non retroattiva, sulla base della documentazione a disposizione del collegio giudicante al momento della pronuncia, all'evidenza diversa da quella nella disponibilità del Presidente all'atto dell'emissione dei provvedimenti provvisori.
Si aggiunga che non possono nutrirsi dubbi sulla natura alimentare dell'assegno in questione, stante l'eIGuità della misura dello stesso, atteso che il Tribunale ha quantificato il mantenimento per il figlio minorenne delle parti in € 350,00 mensili e il mantenimento in favore dell'opponente in € 250,00 mensili. Le somme percepite a tale titolo non sono ripetibili, essendo destinate a soddisfare mere eIGenze di carattere alimentare.
Pag. 5 di 7 4. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
«L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".» (Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 6091 del 04/03/2020; cfr. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020:
«Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che conIGli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio.»).
Nel caso di specie, parte opponente ha avanzato domanda riconvenzionale fondata su un rapporto di comunione discendente dall'acquisto della casa coniugale in costanza di matrimonio, in particolare chiedendo la condanna dell'opposto alla ripetizione delle somme pagate a titolo di mutuo anche nel suo interesse, dal 01.06.1998 ad oggi ovvero, in subordine, dal 2008 (epoca dell'allontanamento del dalla casa coniugale) fino ad oggi, oltre oneri CP_1 condominiali come indicati in atti.
A sua volta, parte opposta ha avanzato reconventio reconventionis relativamente alle somme versate per l'acquisto della casa coniugale, subordinata all'ammissibilità della domanda riconvenzionale (così dalle conclusioni dell'opposto: “nella denegata ipotesi in cui l'On.
Giudicante volesse prendere in considerazione la domanda riconvenzionale, si richiede
l'accoglimento della reconventio reconventionis per la complessiva di somma di € 81.350,00”).
Con ciò facendo, parte opponente ha dedotto in giudizio un titolo totalmente diverso da quello sotteso al ricorso monitorio, privo di un obiettivo collegamento con quest'ultimo, idoneo ad incidere sulla ragionevole durata del processo, stante la necessità di approfondimento
Pag. 6 di 7 istruttorio, anche di carattere contabile, per la determinazione della decorrenza dell'eventuale ripetizione, della relativa consistenza e, dunque, per la definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti in ordine alla richiamata comunione.
Tali circostanze depongono nel senso dell'inopportunità del simultaneus processus.
5. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Per quanto riguarda, infine, le domande di condanna avanzate da entrambe le parti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni delle parti relative al comportamento della controparte non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4525/2020, emesso il 24.12.2020 dal Tribunale di Napoli Nord;
2) rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5) rigetta le domande avanzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 25.7.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. Dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2221 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” pendente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Parlati, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
E
, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA) alla Via Italia n. 3, presso CP_1 lo studio dell'avv. Maria Luisa Aiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4525/2020 del 24.12.2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore di per la somma di € 32.959,05 oltre interessi legali ed € 1.300,00 di CP_1 competenze legali nonché € 286,00 per spese.
A sostegno del ricorso, l'istante ha dedotto di vantare un credito derivante dalla sentenza n.
8927/2012 emessa in data 15.02.2012 dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di separazione giudiziale tra le parti ed erano state revocate le statuizioni provvisorie e urgenti in ordine al mantenimento di moglie e figlio, previste in sede
Pag. 1 di 7 presidenziale. Pertanto, l'istante ha chiesto la ripetizione delle somme, versate a titolo di mantenimento alla moglie e al figlio, in quanto ritenute indebite.
L'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, rilevando che le statuizioni della sentenza di revoca dei provvedimenti presidenziali devono essere interpretate come aventi efficacia ex nunc. L'opponente ha sostenuto altresì l'operatività del principio della irripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione dei provvedimenti presidenziali. Quindi, l'opponente ha spiegato domanda riconvenzionale deducendo di vantare un credito di € 62.446,94, pari alla metà della somma versata a titolo di ratei del mutuo acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale e versata esclusivamente dalla stessa, dal giugno 1998 al dicembre 2020, nonché pari all'ulteriore somma di € 2.146,94, (di cui € 664,58 quale metà delle spese condominiali straordinarie ed € 1.300,00 per fornitura idrica) tutte maturate nel periodo di convivenza con il . CP_1
L'opponente ha quindi reso le seguenti conclusioni: “in via principale annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.4525/ 2020 emesso dal Tribunale di Napoli-Nord in data 24.12.2020 stante la insussistenza del credito azionato per le motivazioni sopra enunciate, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertarsi e dichiararsi che il è CP_1 debitore della IG.ra della somma di €.64.593,14 -o di quella maggiore e/o Parte_1 minore ritenuta dovuta e provata oltre interessi e rivalutazione;
e conseguenzialmente -2-
Condannare esso a pagare io favore della IG.ra la somma CP_1 Parte_1 di €.64.593,88 o di quella maggiore e/o minore ritenuta dovuta e provata, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino al materiale soddisfo. -3- In Via subordinata, e laddove il Tribunale ritenesse sussistere in favore del un credito, anche minore di quello azionato, CP_1 annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.4525/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 24.12.2020 stante la parziale insussistenza del credito azionato per le motivazioni sopra enunciate e/o compensare detta somma con il maggior credito vantato ed accertato in favore della opponente IG.ra ; e conseguentemente -4- Condannare esso Parte_1 CP_1
a pagare in favore della IG.ra la differenza di credito da questa
[...] Parte_1 vantata da determinarsi in conseguenza delle risultanze processuali, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. -5- Condannare il al risarcimento del danno CP_1 per responsabilità aggravata ex art.96 cpc da determinarsi nel quadruplo delle spese di lite liquidate nel processo, ovvero nella diversa misura -maggiore e/o minore che l'On. Le
Tribunale adito riterrà determinare anche in via equitativa. -6- Condannare, sempre e comunque, il al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con CP_1 attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Pag. 2 di 7 Si è costituito in giudizio l'opposto, il quale ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, affermando che il credito vantato sarebbe fondato sulla sentenza n. 8927/12 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, sostenendo altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale. Quindi l'opposto cha così concluso: “dichiarare inammissibile l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo perché relativo a statuizioni di una sentenza passata in giudicato;
2) - per l'effetto dichiarare inammissibile altresì la domanda riconvenzionale per essere del tutto infondata;
3) - dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto;
4) - condannare la stessa al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
5) - attesa l'assoluta inammissibilità dell'opposizione perché infondata, oltre che per essere stata proposta a solo scopo dilatorio, si chiede all'On.
Giudice adito, di voler condannare la opponente , al risarcimento dei danni Parte_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore dell'opposto IG. , nella misura che CP_1 sarà ritenuta più equa da codesto Tribunale;
6) – nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudicante volesse prendere in considerazione la domanda riconvenzionale, si richiede l'accoglimento della reconventio reconventionis per la complessiva di somma di € 81.350,00”
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disattese le richieste di prova, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Con nota di trattazione scritta del 2.1.2025, il procuratore di parte opposta ha chiesto un rinvio della causa per consentire al proprio assistito di munirsi di un nuovo difensore, stante l'intervenuta rinuncia al mandato. Concesso il rinvio richiesto, con note del 5.3.2025 il procuratore ha richiesto un ulteriore rinvio per la medesima ragione, richiesta alla quale non è stato dato seguito.
Con provvedimento del 4.4.2025 la causa è stata riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.Va innanzitutto chiarito che parte opposta risulta regolarmente rappresentata in giudizio, stante l'operatività del principio della perpetuatio dello ius postulandi in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 16336 del 04/08/2005; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di
Pag. 3 di 7 condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Le parti assumono quindi la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697
c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
Ciò premesso, nel caso in esame, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare il principio di irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento, chiarendo i presupposti di operatività del principio medesimo.
In particolare, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32914 del 08/11/2022 ha avuto modo di chiarire che
«In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio
- nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.».
L'arresto giurisprudenziale in questione, ricostruite le modifiche alla disciplina processuale applicabile in materia avutesi nel tempo, che hanno definitivamente delineato i provvedimenti presidenziali e le eventuali successive ordinanze istruttorie come provvedimenti cautelari, e rilevato come la circostanza che l'art. 189 disp. att. c.p.c. ne prevede la ultrattività in caso di estinzione del giudizio non è un elemento atto a privarli della suddetta natura cautelare (come dimostra l'art. 669 octies, comma 6, c.p.c. in tema di provvedimenti cautelari anticipatori, che pur godendo di una maggiore stabilità sono comunque destinati ad essere “assorbiti” e a
“soccombere” rispetto ad una sentenza emessa a cognizione piena all'esito di un giudizio ordinario), ha sottolineato che un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.), e solo nella misura in cui si
Pag. 4 di 7 esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. ex art. 438, comma 2 c.c.).
L'assunto trova sostegno nella considerazione già svolta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 13609 del 04/07/2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25166 del 24/10/2017); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11689 del
14/05/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016).
Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie la sentenza n. 8927/12 emessa dal Tribunale di
Napoli e pubblicata in data 28.7.2012 costituisce una pronuncia di mero rito, con la quale è stata soltanto affermata la improcedibilità della domanda di separazione per indisponibilità del certificato di matrimonio (le parti hanno ritirato le relative produzioni di parte, senza depositarle nuovamente a beneficio del collegio giudicante), e con la quale si è proceduto a revocare i provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale in mancanza degli elementi di valutazione necessari a confermarli o modificarli (assenza della documentazione reddituale).
Pertanto, il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione di merito nel senso dell'insussistenza ab origine dei presupposti dell'assegno di mantenimento, per la ragione appena esplicitata:
l'impossibilità di una valutazione del genere, per la mancanza agli atti di elementi probatori utili a effettuarla. Il Tribunale ha, in altri termini, adottato una statuizione con efficacia a decorrere dall'adozione della sentenza e pertanto non retroattiva, sulla base della documentazione a disposizione del collegio giudicante al momento della pronuncia, all'evidenza diversa da quella nella disponibilità del Presidente all'atto dell'emissione dei provvedimenti provvisori.
Si aggiunga che non possono nutrirsi dubbi sulla natura alimentare dell'assegno in questione, stante l'eIGuità della misura dello stesso, atteso che il Tribunale ha quantificato il mantenimento per il figlio minorenne delle parti in € 350,00 mensili e il mantenimento in favore dell'opponente in € 250,00 mensili. Le somme percepite a tale titolo non sono ripetibili, essendo destinate a soddisfare mere eIGenze di carattere alimentare.
Pag. 5 di 7 4. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
«L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".» (Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 6091 del 04/03/2020; cfr. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020:
«Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che conIGli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio.»).
Nel caso di specie, parte opponente ha avanzato domanda riconvenzionale fondata su un rapporto di comunione discendente dall'acquisto della casa coniugale in costanza di matrimonio, in particolare chiedendo la condanna dell'opposto alla ripetizione delle somme pagate a titolo di mutuo anche nel suo interesse, dal 01.06.1998 ad oggi ovvero, in subordine, dal 2008 (epoca dell'allontanamento del dalla casa coniugale) fino ad oggi, oltre oneri CP_1 condominiali come indicati in atti.
A sua volta, parte opposta ha avanzato reconventio reconventionis relativamente alle somme versate per l'acquisto della casa coniugale, subordinata all'ammissibilità della domanda riconvenzionale (così dalle conclusioni dell'opposto: “nella denegata ipotesi in cui l'On.
Giudicante volesse prendere in considerazione la domanda riconvenzionale, si richiede
l'accoglimento della reconventio reconventionis per la complessiva di somma di € 81.350,00”).
Con ciò facendo, parte opponente ha dedotto in giudizio un titolo totalmente diverso da quello sotteso al ricorso monitorio, privo di un obiettivo collegamento con quest'ultimo, idoneo ad incidere sulla ragionevole durata del processo, stante la necessità di approfondimento
Pag. 6 di 7 istruttorio, anche di carattere contabile, per la determinazione della decorrenza dell'eventuale ripetizione, della relativa consistenza e, dunque, per la definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti in ordine alla richiamata comunione.
Tali circostanze depongono nel senso dell'inopportunità del simultaneus processus.
5. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Per quanto riguarda, infine, le domande di condanna avanzate da entrambe le parti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni delle parti relative al comportamento della controparte non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4525/2020, emesso il 24.12.2020 dal Tribunale di Napoli Nord;
2) rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5) rigetta le domande avanzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 25.7.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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