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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3691/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.3.2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano, il 5/04/1982 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gragnani, con studio in Milano, viale Monte Nero 51, pec presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato/a Genova il 18/09/1974 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pagani, con studio in Milano, via Adeodato Ressi 26, pec:
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ornago (MB) il 12.9.2009 (anno 2010, atto n. 8, parte 2, serie C)
separati nell'ambito di questo procedimento con sentenza del Tribunale di Milano n. 1546/2025, pubblicata il 22.4.2025 con i seguenti figli: Per_
- , nata a [...] il [...] (C.F. ), cittadina italiana e C.F._3
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), cittadino italiano. Pt_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_
1) I figli minori e restano affidati a entrambi i genitori secondo le norme Pt_3 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nell'attuale casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17.
2) La casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17 (così censita al NCEU del Comune di Milano: Foglio 393, mappale 635 sub 5, zona censuaria 2, categoria A3, classe 3, vani 6), viene assegnata alla signora con quanto la arreda, in ragione della residenza dei figli presso la Pt_1 medesima. Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese condominiali straordinarie della casa coniugale, come da titolo di proprietà. Le spese condominiali ordinarie vengono sostenute al 100% dalla signora dal momento in cui il sig. si è trasferito nella nuova casa. Pt_1 Pt_2
I coniugi si danno reciprocamente atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale a Pt_2 partire dal 1 ottobre 2024. 3) Le utenze di gas e luce della casa coniugale dal 1 ottobre 2024 sono a carico esclusivo della signora che dichiara di averle volturate a proprio nome. Pt_1
I coniugi condivideranno al 50% ciascuno le spese dell'utenza Internet della casa coniugale, fermo restando che la stessa verrà volturata alla signora Pt_1
Il padre terrà a proprio esclusivo carico il costo dell'utenza dei telefoni cellulari dei figli, con la Per_ precisazione che al momento solo la figlia dispone di un telefono cellulare, essendo il figlio ancora troppo piccolo. I genitori decideranno insieme quando dotare anche il figlio di un Pt_3 telefono cellulare, con sim telefonica / internet attiva. 4) I tempi di permanenza dei figli presso il padre durante l'anno scolastico sono determinati secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- tutte le settimane, il mercoledì, con pernottamento, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina dopo, con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, per un ulteriore giorno Per_ infrasettimanale, con pernottamento, il giovedì, per dal termine della scuola sino alla mattina dopo, per dalle 19:00, quando la madre lo accompagnerà dal padre, fino alla Pt_3 mattina dopo, con riaccompagnamento a scuola da parte del padre;
- dal 2027 anche trascorrerà il giovedì in cui il fine settimana è di competenza della Pt_3 madre con il padre dall'uscita da scuola alla mattina dopo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. I tempi di permanenza dei figli presso la madre durante l'anno scolastico sono determinati di conseguenza rispetto a quelli di competenza del padre come sopra delineati. 5) Le vacanze scolastiche dei figli saranno ripartite tra i genitori secondo le seguenti modalità.
- Le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, sicché se un genitore li terrà con sé durante le vacanze di Carnevale l'altro genitore li terrà con sé durante le vacanze di Pasqua, e così di anno in anno.
- Le vacanze scolastiche di Natale verranno suddivise in due periodi in alternanza tra loro così determinati: dal giorno di inizio delle vacanze sino alla mattina del 31 dicembre;
e dalla mattina del 31 dicembre sino al giorno di ripresa scolastica, con accompagnamento a scuola;
i genitori si danno atto e concordano che nelle vacanze di Natale 2024/2025 il primo periodo è stato di competenza della madre e il secondo di competenza del padre.
- Le vacanze scolastiche estive (da intendersi dal giorno seguente alla fine della scuola in giugno al giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico in settembre), saranno regolate come segue: (i) i figli staranno con ciascun genitore per due settimane nel mese di luglio;
non consecutive, per le vacanze del 2025 e 2026; consecutive a partire dal 2027; i periodi di ciascun genitore del mese di luglio, siano essi di una o due settimane, non potranno attaccarsi a quelli del mese di agosto, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che, pur nel rispetto delle settimane così previsto, non vi siano periodi con ciascun genitore superiori a due settimane nel mese di luglio e ai seguenti periodi nel mese di agosto;
(ii) i figli staranno con ciascun genitore, ad anni alterni dal 2025, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00; e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00; (iii) nei mesi di giugno e settembre verrà applicato il regime previsto per il periodo scolastico di cui alla precedente clausola n.
5. Il tutto secondo gli accordi che i genitori prenderanno di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno;
In mancanza di accordo sui predetti punti (i), (ii) e (iii) della presente clausola n. 6, i figli staranno: (iv) nel 2025: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con la madre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con il padre;
(v) nel 2026: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con il padre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con la madre;
(vi) a partire dal 2027: a) negli anni dispari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del 15 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
b) negli anni pari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del 15 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e così via di anno in anno. Detti periodi potranno essere trascorsi a Milano in tutto o in parte. Per_
- Nel caso in cui sia che , durante le vacanze estive, trascorrano dei periodi di Pt_3 vacanza individuali senza genitori, questi ultimi avranno cura di organizzare detti periodi Per_ di vacanza il più possibile sovrapponibili. Nel caso in cui e partecipino a Pt_3 vacanze individuali in periodi anche solo parzialmente diversi, il figlio che resterà a Milano seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Per_
- Nel caso in cui e/o partecipino alle predette vacanze individuali senza genitori Pt_3 nel mese di luglio, i genitori divideranno in periodi di uguale durata il restante periodo del mese di luglio, in relazione a quel figlio, mentre l'altro figlio seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Nel mese di agosto, per tutelare le vacanze con ciascun genitore, i figli non faranno vacanze individuali.
- Dal 1° settembre, terminato il periodo di vacanza con ciascun genitore, le alternanze dei fine settimana riprenderanno secondo il principio che il primo fine settimana spetterà al genitore che non avrà trascorso con i figli il precedente periodo di vacanza. I giorni infrasettimanali del padre con i figli saranno regolati di conseguenza.
- I giorni infrasettimanali festivi che non consentono l'effettuazione di un “ponte”, con ciò intendendosi l'unione con un fine settimana, saranno di competenza del genitore a cui tali giorni spettano secondo le regole ordinarie;
qualora invece sarà possibile l'effettuazione di un “ponte” nel senso indicato, tali giorni festivi verranno trascorsi per intero con il genitore a cui spetta il fine settimana ad essi più vicino.
- Ciascun genitore sosterrà le spese delle proprie vacanze con i figli. 6) I genitori concordano di proseguire il percorso di mediazione/colloqui con il dott. Per_2
per essere ancora supportati nell'individuazione delle migliori modalità di gestione dei
[...] figli sino all'avvenuta formalizzazione della separazione, sia eventualmente per continuarlo successivamente, ove ritenuto necessario alla luce dei suggerimenti del professionista. 7) I genitori concordano di provvedere ciascuno direttamente al mantenimento ordinario nei periodi in cui terranno con sé i figli e di suddividere al 50% ciascuno le cosiddette spese straordinarie, così come identificate e disciplinate dal protocollo applicato presso il Tribunale di Milano, approvato in data 14 novembre 2017, e qui trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il 15 giorni successivi alla richiesta. 8) I genitori si danno reciprocamente atto che l'assegno unico universale è sempre stato percepito al
100% dalla signora e concordano che continuerà ad essere percepito al 100% dalla Pt_1 medesima anche dopo la separazione.
9) L'automobile KIA CEED station wagon targa FJ168HV di proprietà del sig. rimarrà di Pt_2 proprietà e in uso esclusivo allo stesso.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi per quanto concerne il loro mantenimento.
11) Le parti terranno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta per la loro separazione e il loro divorzio dai rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto, rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 settembre 2009 in Ornago (MB) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ornago (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.3.2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano, il 5/04/1982 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gragnani, con studio in Milano, viale Monte Nero 51, pec presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato/a Genova il 18/09/1974 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pagani, con studio in Milano, via Adeodato Ressi 26, pec:
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ornago (MB) il 12.9.2009 (anno 2010, atto n. 8, parte 2, serie C)
separati nell'ambito di questo procedimento con sentenza del Tribunale di Milano n. 1546/2025, pubblicata il 22.4.2025 con i seguenti figli: Per_
- , nata a [...] il [...] (C.F. ), cittadina italiana e C.F._3
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), cittadino italiano. Pt_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_
1) I figli minori e restano affidati a entrambi i genitori secondo le norme Pt_3 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nell'attuale casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17.
2) La casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17 (così censita al NCEU del Comune di Milano: Foglio 393, mappale 635 sub 5, zona censuaria 2, categoria A3, classe 3, vani 6), viene assegnata alla signora con quanto la arreda, in ragione della residenza dei figli presso la Pt_1 medesima. Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese condominiali straordinarie della casa coniugale, come da titolo di proprietà. Le spese condominiali ordinarie vengono sostenute al 100% dalla signora dal momento in cui il sig. si è trasferito nella nuova casa. Pt_1 Pt_2
I coniugi si danno reciprocamente atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale a Pt_2 partire dal 1 ottobre 2024. 3) Le utenze di gas e luce della casa coniugale dal 1 ottobre 2024 sono a carico esclusivo della signora che dichiara di averle volturate a proprio nome. Pt_1
I coniugi condivideranno al 50% ciascuno le spese dell'utenza Internet della casa coniugale, fermo restando che la stessa verrà volturata alla signora Pt_1
Il padre terrà a proprio esclusivo carico il costo dell'utenza dei telefoni cellulari dei figli, con la Per_ precisazione che al momento solo la figlia dispone di un telefono cellulare, essendo il figlio ancora troppo piccolo. I genitori decideranno insieme quando dotare anche il figlio di un Pt_3 telefono cellulare, con sim telefonica / internet attiva. 4) I tempi di permanenza dei figli presso il padre durante l'anno scolastico sono determinati secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- tutte le settimane, il mercoledì, con pernottamento, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina dopo, con riaccompagnamento a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, per un ulteriore giorno Per_ infrasettimanale, con pernottamento, il giovedì, per dal termine della scuola sino alla mattina dopo, per dalle 19:00, quando la madre lo accompagnerà dal padre, fino alla Pt_3 mattina dopo, con riaccompagnamento a scuola da parte del padre;
- dal 2027 anche trascorrerà il giovedì in cui il fine settimana è di competenza della Pt_3 madre con il padre dall'uscita da scuola alla mattina dopo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. I tempi di permanenza dei figli presso la madre durante l'anno scolastico sono determinati di conseguenza rispetto a quelli di competenza del padre come sopra delineati. 5) Le vacanze scolastiche dei figli saranno ripartite tra i genitori secondo le seguenti modalità.
- Le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, sicché se un genitore li terrà con sé durante le vacanze di Carnevale l'altro genitore li terrà con sé durante le vacanze di Pasqua, e così di anno in anno.
- Le vacanze scolastiche di Natale verranno suddivise in due periodi in alternanza tra loro così determinati: dal giorno di inizio delle vacanze sino alla mattina del 31 dicembre;
e dalla mattina del 31 dicembre sino al giorno di ripresa scolastica, con accompagnamento a scuola;
i genitori si danno atto e concordano che nelle vacanze di Natale 2024/2025 il primo periodo è stato di competenza della madre e il secondo di competenza del padre.
- Le vacanze scolastiche estive (da intendersi dal giorno seguente alla fine della scuola in giugno al giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico in settembre), saranno regolate come segue: (i) i figli staranno con ciascun genitore per due settimane nel mese di luglio;
non consecutive, per le vacanze del 2025 e 2026; consecutive a partire dal 2027; i periodi di ciascun genitore del mese di luglio, siano essi di una o due settimane, non potranno attaccarsi a quelli del mese di agosto, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che, pur nel rispetto delle settimane così previsto, non vi siano periodi con ciascun genitore superiori a due settimane nel mese di luglio e ai seguenti periodi nel mese di agosto;
(ii) i figli staranno con ciascun genitore, ad anni alterni dal 2025, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00; e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00; (iii) nei mesi di giugno e settembre verrà applicato il regime previsto per il periodo scolastico di cui alla precedente clausola n.
5. Il tutto secondo gli accordi che i genitori prenderanno di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno;
In mancanza di accordo sui predetti punti (i), (ii) e (iii) della presente clausola n. 6, i figli staranno: (iv) nel 2025: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con la madre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con il padre;
(v) nel 2026: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con il padre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con la madre;
(vi) a partire dal 2027: a) negli anni dispari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del 15 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
b) negli anni pari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del 15 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e così via di anno in anno. Detti periodi potranno essere trascorsi a Milano in tutto o in parte. Per_
- Nel caso in cui sia che , durante le vacanze estive, trascorrano dei periodi di Pt_3 vacanza individuali senza genitori, questi ultimi avranno cura di organizzare detti periodi Per_ di vacanza il più possibile sovrapponibili. Nel caso in cui e partecipino a Pt_3 vacanze individuali in periodi anche solo parzialmente diversi, il figlio che resterà a Milano seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Per_
- Nel caso in cui e/o partecipino alle predette vacanze individuali senza genitori Pt_3 nel mese di luglio, i genitori divideranno in periodi di uguale durata il restante periodo del mese di luglio, in relazione a quel figlio, mentre l'altro figlio seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Nel mese di agosto, per tutelare le vacanze con ciascun genitore, i figli non faranno vacanze individuali.
- Dal 1° settembre, terminato il periodo di vacanza con ciascun genitore, le alternanze dei fine settimana riprenderanno secondo il principio che il primo fine settimana spetterà al genitore che non avrà trascorso con i figli il precedente periodo di vacanza. I giorni infrasettimanali del padre con i figli saranno regolati di conseguenza.
- I giorni infrasettimanali festivi che non consentono l'effettuazione di un “ponte”, con ciò intendendosi l'unione con un fine settimana, saranno di competenza del genitore a cui tali giorni spettano secondo le regole ordinarie;
qualora invece sarà possibile l'effettuazione di un “ponte” nel senso indicato, tali giorni festivi verranno trascorsi per intero con il genitore a cui spetta il fine settimana ad essi più vicino.
- Ciascun genitore sosterrà le spese delle proprie vacanze con i figli. 6) I genitori concordano di proseguire il percorso di mediazione/colloqui con il dott. Per_2
per essere ancora supportati nell'individuazione delle migliori modalità di gestione dei
[...] figli sino all'avvenuta formalizzazione della separazione, sia eventualmente per continuarlo successivamente, ove ritenuto necessario alla luce dei suggerimenti del professionista. 7) I genitori concordano di provvedere ciascuno direttamente al mantenimento ordinario nei periodi in cui terranno con sé i figli e di suddividere al 50% ciascuno le cosiddette spese straordinarie, così come identificate e disciplinate dal protocollo applicato presso il Tribunale di Milano, approvato in data 14 novembre 2017, e qui trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il 15 giorni successivi alla richiesta. 8) I genitori si danno reciprocamente atto che l'assegno unico universale è sempre stato percepito al
100% dalla signora e concordano che continuerà ad essere percepito al 100% dalla Pt_1 medesima anche dopo la separazione.
9) L'automobile KIA CEED station wagon targa FJ168HV di proprietà del sig. rimarrà di Pt_2 proprietà e in uso esclusivo allo stesso.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi per quanto concerne il loro mantenimento.
11) Le parti terranno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta per la loro separazione e il loro divorzio dai rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto, rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 settembre 2009 in Ornago (MB) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ornago (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG