Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 70
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza della condizione di procedibilità (querela senza istanza di punizione)

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, poiché la querela acquisita agli atti conteneva una chiara istanza di punizione.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. La Corte d'appello ha correttamente motivato l'identificazione basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle immagini di videosorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 70
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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