CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CO IA MA ND RE R.G.N. 27625/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di VA SA per il reato previsto dall'art. 635, comma 1, cod. pen. perché, con minaccia consistita nel proferire ai danni di IO VA le espressioni «escia fuori guappo i cartune, delinquente, ti ammazzu, ti schiattu a capu» impugnava un'ascia ed infrangeva la porta d'ingresso dell'abitazione della persona offesa;
veniva riconosciuta l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di VA SA, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione mancherebbe la condizione di procedibilità tenuto conto che la denuncia in atti non conteneva l'istanza di punizione;
2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto la querela, acquisita al fascicolo del dibattimento al fine di verificare la condizione di procedibilità e verificabile dal Collegio in quanto atto rilevante ai fini della progressione processuale, contiene una espressa istanza di punizione.
2.2.Violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: la ricostruzione della condotta delittuosa si baserebbe essenzialmente sulle dichiarazioni dell'offeso, che avrebbe riferito di aver identificato l'autore del danneggiamento sulla basedi un “riconoscimento vocale”, invero inidoneo, in assenza di conferme, a sostenere l’accertamento di responsabilità. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la percezione dell'offeso potrebbe essere stata compromessa dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 70 Anno 2026 Presidente: ER OV Relatore: RE ND Data Udienza: 18/11/2025 fatto che la condotta era stata consumata in orario notturno ed in condizioni di scarsa visibilità.
2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità cui è assegnato solo il compito di valutare la presenza di illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale che giustifica l’accertamento di responsabilità. La Corte d'appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha rilevato con motivazione che non si presta a censure che l'identificazione dell'autore del danneggiamento era avvenuta a sulla base (a) delle dichiarazioni della persona offesa che lo aveva osservato dallo spioncino della portamentre scendeva dalla vettura e si dirigeva verso la sua abitazione, (b) dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza analizzate dalla polizia giudiziaria, che ha riferito di avere riconosciuto in modo certo il ricorrente nella persona immortalata nei video(pag. 1 della sentenza impugnata).
3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ND RE OV ER 2
Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di VA SA per il reato previsto dall'art. 635, comma 1, cod. pen. perché, con minaccia consistita nel proferire ai danni di IO VA le espressioni «escia fuori guappo i cartune, delinquente, ti ammazzu, ti schiattu a capu» impugnava un'ascia ed infrangeva la porta d'ingresso dell'abitazione della persona offesa;
veniva riconosciuta l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di VA SA, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione mancherebbe la condizione di procedibilità tenuto conto che la denuncia in atti non conteneva l'istanza di punizione;
2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto la querela, acquisita al fascicolo del dibattimento al fine di verificare la condizione di procedibilità e verificabile dal Collegio in quanto atto rilevante ai fini della progressione processuale, contiene una espressa istanza di punizione.
2.2.Violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: la ricostruzione della condotta delittuosa si baserebbe essenzialmente sulle dichiarazioni dell'offeso, che avrebbe riferito di aver identificato l'autore del danneggiamento sulla basedi un “riconoscimento vocale”, invero inidoneo, in assenza di conferme, a sostenere l’accertamento di responsabilità. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la percezione dell'offeso potrebbe essere stata compromessa dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 70 Anno 2026 Presidente: ER OV Relatore: RE ND Data Udienza: 18/11/2025 fatto che la condotta era stata consumata in orario notturno ed in condizioni di scarsa visibilità.
2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità cui è assegnato solo il compito di valutare la presenza di illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale che giustifica l’accertamento di responsabilità. La Corte d'appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha rilevato con motivazione che non si presta a censure che l'identificazione dell'autore del danneggiamento era avvenuta a sulla base (a) delle dichiarazioni della persona offesa che lo aveva osservato dallo spioncino della portamentre scendeva dalla vettura e si dirigeva verso la sua abitazione, (b) dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza analizzate dalla polizia giudiziaria, che ha riferito di avere riconosciuto in modo certo il ricorrente nella persona immortalata nei video(pag. 1 della sentenza impugnata).
3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ND RE OV ER 2