Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9591 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09591/2025REG.PROV.COLL.
N. 08297/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8297 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Montalto e Alfredo Soldera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. VI PO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 15038 del 12.10.2010 prot. 118831/40742, notificata al sig. -OMISSIS- in data 19.10.2010, il Comune di Latina, richiamata la notizia di reato n. 38/09/CFS prot. 2357 del 14.12.2009, ha ordinato la demolizione delle seguenti opere edilizie realizzate abusivamente in località -OMISSIS-:
- strada su terreno agricolo di mt. 54,00 x 5,00, con altezza variabile di cm 40/60 dal piano di campagna, realizzata mediante lo spianamento di materiale derivante da demolizione edile e smaltimento illecito di calcinacci per complessivi mc 135 circa;
- posizionamento al termine della strada di ulteriori mc 15 di calcinacci;
- n. 2 ponticelli, di cui il primo di mt. 3 x 50 realizzato su demanio pubblico, e il secondo di mt. 5,00 x 5,00 realizzato sull’affluente del canale -OMISSIS-.
2. Con ricorso notificato il 16 dicembre 2010 e depositato il successivo 12 gennaio 2011, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo le seguenti censure:
- “violazione ed errata applicazione dell'art. 6 e 10 dpr 380/2001: intervento non necessitante di ‘permesso di costruire’ trattandosi non di opera "nuova" ma mera manutenzione del preesistente”;
- “violazione ed errata applicazione dell'art. 15/1° legge regione lazio n. 15/2008 in relazione all'art. 31/2° e 3° c. dpr 380/2001 - omessa indicazione specifica delle opere e dell'estensione dell'area soggette a possibile acquisizione da parte della p.a. in caso di inottemperanza alla demolizione”.
3. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 6 giugno 2022 e qui appellata, il Tar ha integralmente rigettato il ricorso, rilevando l’assenza nel caso di specie dei titoli legittimanti la realizzazione delle opere contestate.
In particolare, con riferimento alla stradella il Tar ha preso atto dell’ordinanza dell’11.5.2020 con la quale il Tribunale della Libertà di Latina ha revocato il sequestro preventivo dell’opera in questione, rilevando che “l’analisi degli atti consente di retrodatare l’opera di realizzazione della stradella almeno al 2007, come emerge sia dalle relative richieste di autorizzazione che dalle fotografie allegate”, e che i “lavori in contestazione devono ritenersi di sistemazione della stradella autorizzata”.
Tuttavia, secondo la sentenza impugnata non risulta alcuna autorizzazione, di alcuna epoca, alla realizzazione della stradella in argomento, né un permesso di costruire rilasciato dal Comune resistente, né una denuncia di inizio attività presentata dal ricorrente.
L’autorizzazione, peraltro provvisoria, all’apertura di un passo carrabile rilasciata dal Comune in data 25.10.2007 e il parere favorevole del 13.6.2007 rilasciato dal Consorzio di Bonifica per la realizzazione di un ponte sul -OMISSIS- non possono essere considerati idonei titoli legittimanti gli interventi edilizi.
Sotto altro profilo, in relazione ai due ponticelli in cemento armato con superficie di 15 e 25 mq, la sentenza opera analogo ragionamento rilevando l’assenza del relativo permesso di costruire atteso che il citato parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica non può essere considerato titolo legittimante in quanto limitato esclusivamente alle possibili interferenze dal punto di vista idraulico degli interventi progettati con le opere di competenza del Consorzio.
Infine, il Tar ha ritenuto che “ Il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area di sedime e quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale, atteso che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza che ingiunge la demolizione, potendo procedersi all'individuazione dell'area di sedime da acquisire anche successivamente con l'ordinanza di acquisizione ”.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS- articolando un unico motivo di gravame a mezzo del quale ha dedotto il seguente motivo di appello: “errata ricostruzione fattuale – mancata valutazione di documentazione in atti – erronea datazione dell’epoca di realizzazione dei manufatti”.
Lamenta che la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato la documentazione acquisita al giudizio.
Secondo la tesi impugnatoria, i manufatti sarebbero risalenti al periodo in cui è stata realizzata la bonifica della pianura pontina e, dunque, inevitabilmente edificati in epoca anteriore al 1967.
A conforto di tale tesi, l’appellante richiama un passaggio della sentenza n. 192/2012 del Gip presso il Tribunale di Latina in cui si afferma che: “ i lavori in contestazione in realtà andavano a sistemare una stradella già esistente ed autorizzata ”.
Pur dovendo considerare tale richiamo alla sentenza appena menzionata, l’atto di appello non si misura con la specificità della motivazione della sentenza impugnata la quale ha operato un preciso riferimento alla recente ordinanza dell’11/05/2020 del Tribunale della Libertà di Latina che esaminando atti e fotografie allegate a quel giudizio ha ritenuto di retrodatare la realizzazione della stradella almeno al 2007.
Tale puntale accertamento contenuto in un recente provvedimento giurisdizionale non risulta contestato e confutato sotto alcun profilo.
La sentenza di primo grado ha inoltre svolto analogo ragionamento per i dui ponticelli in cemento armato, realizzati in assenza di permesso di costruire.
Il comune intimato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è fondato sotto gli assorbenti profili della errata ricostruzione in fatto, che evidenzia un difetto di istruttoria a monte del provvedimento impugnato, e della mancata valutazione adeguata di documentazione in atti, che evidenzia un difetto di motivazione, con particolare riferimento agli esiti di cui alla sentenza penale di assoluzione.
7. Sul primo versante, in merito alla preesistenza della strada sono stati forniti da parte appellante alcuni elementi di dettaglio, integranti un consistente principio di prova in ordine all’erroneità della contestazione contenuta nell’ordine di demolizione, circa l’innovatività della realizzazione comportante la sanzione demolitoria. In proposito assume rilievo primario un’autorizzazione comunale per passo carrabile da strada di Piano Rosso, rilasciata in data 25.10.2007 e un’autorizzazione del Consorzio di Bonifica del 13.6.2007 al rifacimento in manutenzione straordinaria) del ponte sul fosso 'femmina morta" (cfr. documenti nn. 2 e 3 del fascicolo di prime cure). Seppure il consorzio non abbia titolo ad assentire opere edili, il titolo idraulico presuppone una situazione in fatto conosciuta e coerente a quella verificata, né di tali elementi il Comune e il Tar hanno tenuto debito conto.
Peraltro, ulteriori elementi emergono, nel senso indicato, dall’estratto di mappa allegato all’atto notarile di frazionamento e trasferimento della proprietà dell’interessato ai figli, da cui emerge l’esistenza dello stradello e dei ponticelli.
8. Sul secondo versante, degli esiti della pronuncia penale il Tar contraddittoriamente dichiara di prendere atto, salvo poi dare indimostrata preminenza alla presunta assenza di titoli.
8.1 Al riguardo, se per un verso i Giudici di prime cure non esaminano adeguatamente le risultanze della documentazione in atti circa la situazione anche giuridica preesistente, la dichiarata presa d’atto di affermazioni concernenti la preesistenza dell’opera risulta una mera affermazione priva di coerenza alla conseguente statuizione.
8.2 Invero, la chiara ricostruzione del giudice penale, peraltro riportata espressamente dalla stessa sentenza impugnata, appare indiscutibile: “ i lavori in contestazione in realtà andavano a sistemare una stradella già esistente ed autorizzata mediante il posizionamento di ciottoli di abbellimento …… i detriti rilevati in sede di sopralluogo non possono in alcun modo qualificarsi come rifiuti ma semplicemente il residuo dell’operazione di manutenzione eseguita … né può agevolmente sostenersi la necessità di un titolo abilitativo/autorizzativo per la suddetta attività di manutenzione laddove la stessa, come nel caso di specie, non ha spostato né alterato lo stato dei luoghi preesistente ”.
8.3 In proposito, il richiamo ad un tale chiaro accertamento in fatto avrebbe imposto, per potersi ritenere lo stesso irrilevante, uno sforzo istruttorio e motivazionale ben superiore, in specie a quello contenuto nell’ordine di demolizione, del tutto carente di qualsiasi approfondimento ulteriore rispetto all’accertamento dello stato dei luoghi, insufficiente a fronte dei numerosi elementi predetti.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
10. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuto per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Di AR, Presidente FF
VI PO, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI PO | LA Di AR |
IL SEGRETARIO