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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/12/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1450 / 2025 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1450 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente:
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Dora Parte_2
DI (C.F. ) e ON MB (C.F. del Foro di Milano, presso C.F._1 C.F._2 lo studio dei quali in CO (MI), Via Cavour n. 62 è elettivamente domiciliato (pec e Email_1 Email_2
-attrice opponente-
E
(C.F. e P. IVA in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Francesco Tagliabue (C.F. – pec: presso C.F._3 Email_3 il cui studio in Como, Piazzale Gerbetto n. 6, è elettivamente domiciliata
-convenuta opposta-
Oggetto: contrattuale (opposizione decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 novembre 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente, come da note di trattazione scritta depositate in data 20.11.2025:
“In via preliminare: previa declaratoria di nullità dell'art. 9 dei contratti del 4 e del 24 luglio 2023, per le ragioni sopra esposte, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Como ad emettere il decreto ingiuntivo n.
360/2025, R.G. 578/2025, in questa sede opposto, per essere invece competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 360/2025, R.G. 578/2025 e/o revocarsi detto decreto e comunque adottare ogni consequenziale provvedimento;
1 - nel merito in via principale: dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato e, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 360/2025, R.G. 578/2025, del Tribunale di Como per le ragioni esposte in narrativa, stante l'infondatezza dell'an e del quantum dell'avversa pretesa;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo a , essendo infondata Controparte_1 ed illegittima la pretesa creditoria azionata, per le ragioni esposte in narrativa;
- con vittoria di compensi professionali, aumentati del 15% per spese generali, IVA e CPA.”
Per parte convenuta opposta, come da note di trattazione scritta depositate in data 06.11.2025:
“In via preliminare: dichiarare la competenza del Tribunale di Como per le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa;
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 360/2025 – R.G. n. 578/2025 emesso dal Giudice Tribunale di Como in data 24/02/2025;
In via subordinata: condannare l'opponente , a pagare alla convenuta opposta, per le Parte_1 causali di cui in narrativa, la somma di € 12.272,00 oltre interessi nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché le spese e compensi professionali della procedura monitoria liquidati in complessivi € 1.065,50 di cui € 800,00 per compenso, maggiorato del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende, come per legge o la diversa somma risultante dell'esperenda istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e rifuse Iva e Cpa come per legge”
In via istruttoria si chiede:
ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1. dal giorno 10.07.2023 al giorno 31.08.2023 erogava regolarmente il servizio di vigilanza, CP_1 così come pattuito nei due contratti sottoscritti dal Supercondominio in persona del signor Pt_2
socio amministratore e legale rappresentante della Amministrazioni Ramin S.r.l. (cfr. docc. 3 –
[...]
4 fascicolo monitorio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 24.4.2025 il , sito in UC (MI) via Garibaldi n. 13, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che in data 17.3.2025 era visto notificato il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 360/2025 emesso dal Tribunale di Como con il quale le veniva ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
12.272,00 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 ed oltre compensi della procedura monitoria per il mancato pagamento di n. 3 fatture emesse da segnatamente la n. 9111062175 del 31.08.2023 di € Controparte_1
2.600,00, oltre IVA, relativa al periodo 08.2023, n. 9111082023 del 21.11.2023 di € 6.200,00, oltre IVA, relativa al periodo 08.2023 e la n. 9111082022 del 21.11.2023 di € 1.600,00, oltre IVA, relativa al periodo 07.2023.
Esponeva di aver sottoscritto con in data 04/07/2023 una proposta denominata “modulo Controparte_1 richiesta servizi straordinari piantonamento” che prevedeva la vigilanza del attraverso la Parte_1 presenza, all'interno dello stesso, di una guardia giurata armata nella fascia oraria: Lunedì-Domenica, 22: 00 –
06:00 e che tale proposta veniva sottoscritta per accettazione dall'amministratore del . Parte_1
Deduceva altresì di aver contestato già in data 17.7.2023 a la non corretta esecuzione dei Controparte_1 servizi di piantonamento previsti dal contratto, per la mancanza della guardia giurata armata all'interno del
2 condominio e, nonostante avesse riconosciuto la sussistenza delle problematiche lamentate dal CP_1
Condominio, non vi aveva rimedio. In data 24.7.2023 il Supercondominio sottoscriveva con altro CP_1 contratto nel quale non era più prevista la vigilanza con guardia giurata armata, ma con personale non armato all'interno del condominio;
l'opponente lamentava a riguardo che nemmeno tale servizio fosse stato regolarmente adempiuto da e di conseguenza provvedeva a contestare le fatture emesse da questa CP_1 anche per il suddetto periodo, omettendone il relativo pagamento.
Il sosteneva che entrambi i contratti sottoscritti dall'amministratore ( ) in data Parte_1 Pt_2
04.7.2023 e 24.07.2023 contenessero clausole contrattuali di natura vessatoria e prive della doppia sottoscrizione ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dato che anche ai contratti sottoscritti dal condominio si applica la disciplina del Codice del Consumo.
In particolare, eccepiva la nullità ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo dell'articolo 9 del contratto concluso con che stabiliva la competenza esclusiva del Foro di Como. Concludeva pertanto Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Como ad emettere il decreto ingiuntivo n.360/2025 per essere invece competente il Tribunale di Milano, con conseguente revoca dello stesso.
Si opponeva all'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, mentre nel merito chiedeva di dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato e, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
360/2025, R.G. 578/202, e di accertare che nulla è dovuto a Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/07/2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale preliminarmente obiettava l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente sull'assunto che ai due contratti sottoscritti con il non sarebbe applicabile il D.lgs 206/2005 Parte_1
(cd. Codice del Consumo) in quanto sottoscritti dal sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_2
Amministrazioni Ramin S.r.l. dunque non in veste di “consumatore”.
Nel merito, inoltre, contestava l'inadempimento dedotto dall'attrice e asseriva che aveva Controparte_1 correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e la conseguente correttezza delle fatture emesse.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Como e, nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo con condanna del al pagamento delle somme ivi ingiunte oltre interessi Parte_1 ex D.lgs. 231/2002.
Il G.I, con decreto ex art. 171 bis cpc, fissava al 24.9.2025 udienza, anticipata rispetto alla prima udienza ex art. 183 cpc indicata in citazione a 15.10.2025, ai soli fini della delibazione sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
concedendo termine a parte opposta per note autorizzata su tale profilo nonché su quello, pregiudiziale, relativo all'eccezione di incompetenza.
Con ordinanza del 6.10.2025 il sottoscritto G.I., oltre a rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc sul profilo, “pregiudiziale ed astrattamente in grado di definire il giudizio”, della competenza, non apparendo prima facie manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza” e dovendo affrontare prioritariamente la questione pregiudiziale di rito.
3 In vista dell'udienza cartolare del 26 novembre 2025 entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta sul profilo e il G.I. tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 187 co.III ed art. 279 co.II n.2 ed art. 281 sexies cpc.
II. Alla luce di quanto precede spetta al Tribunale in questa sede valutare esclusivamente il profilo della competenza territoriale, oggetto di tempestiva eccezione da parte opponente in atto introduttivo.
Risulta anzitutto pacifico che i due contratti costituenti titolo in forza del quale ha fondato il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo opposto –rispettivamente del 07.7.2023 ed il 24.07.2023 ed aventi ad oggetto servizi di
“Guardia giurata” e di “operatore fiduciario”- sono stati sottoscritti, da parte del Supercondominio opopnente, dal proprio amministratore pro-tempore, . Pt_2
L'art. 9 di entrambi i contratti recita testualmente “Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il
Foro di Como”, seguita dalla data e da un'unica sottoscrizione della committente, nel caso di specie il timbro del
“amm.ne Supercondominio “ ” via Garibaldi n. 13 UC (MI) ed il relativo codice Parte_1 fiscale.
Cliente del servizio offerto da è il Supercondominio opponente, rappresentato dall'amministratore CP_1
socio amministratore e legale rappresentante della Amministrazioni Ramin S.r.l. Pt_2
Osserva il Tribunale come il condominio sia un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti e l'amministratore quando stipula un contratto con un professionista agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini.
Premesso quanto sopra occorre indagare se al condominio possa essere riconosciuta la qualifica di
“consumatore”, cui conseguirebbe l'applicabilità della relativa disciplina di tutela prevista dal Decreto Legislativo
6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ed in particolare l'art. 33, lettera u) a norma del quale “Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di…stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, nel caso di specie il Tribunale di Milano, essendo il condominio sito in UC (MI).
Secondo la ricostruzione attorea la vessotorietà della clausola –da presumersi tale poiché non oggetto di specifica sottoscrizione ex art. 1341-1342 c.c. –determinerebbe la nullità della stessa, con mantenimento di validità del contratto per il resto, atteso che, ex art. 36 co.I Cod.Cons “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Orbene, risulta evidente, e non contestato, che la clausola n. 9 del contratto non sia stata oggetto di specifica approvazione per iscritto.
Ne conseguirebbe, secondo parte opponente, l'incompetenza del Tribunale adito.
Oppone l'inapplicabilità della normativa del Codice del Consumo in ragione della circostanza che la CP_1 sottoscrizione del contratto sarebbe stata compiuta, per il Condominio, dal legale rappresentante di una società, quale sarebbe : tale qualifica sarebbe infatti preclusiva rispetto all'inquadramento del Pt_2
quale consumatore: secondo l'opposta infatti (vds pag.4 comparsa cost) “la circostanza, dunque, Parte_3 che il contratto sia concluso in nome proprio da una società (come nella specie è accaduto) esclude l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore”; a sostegno viene richiamata giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., n. 20802/2022).
III. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di incompetenza sia fondata.
4 Al condominio deve essere riconosciuta la qualifica di "consumatore" e, di conseguenza, l'applicabilità della relativa disciplina di tutela prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
Sebbene il Codice del Consumo, all'articolo 3, definisca il consumatore come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"
l'interpretazione estensiva della giurisprudenza consente di superare l'apparente antinomia tra persona fisica e condominio, ente ontologicamente diverso da esssa.
A tale interpretazione deve giungersi facendo insegnamento proprio della giurisprudenza della Suprema Corte che, anche recentemente, ha statuito come (Cass n. 14410 del 23/05/2024) “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”, a conferma di precedenti pronunciamenti (Cass. 10679/2015).
Il ragionamento di fondo è che quando l'amministratore di condominio stipula un contratto con un professionista (ad esempio, un fornitore di servizi o un'impresa di manutenzione), agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini. Poiché i condòmini, nella maggior parte dei casi, sono persone fisiche che agiscono per esigenze abitative e personali, e quindi per scopi estranei a qualsiasi attività professionale, la loro qualità di consumatori si estende al contratto stipulato per conto del condominio.
A medesime conclusioni porta anche l'attenta lettura della medesima pronuncia a Sezioni Unite (n. 20802/2022) citata da parte opposta, e in particolare il passaggio in cui (vds pag.10), dopo aver individuato la regola (“tale giurisprudenza ha chiarito, da tempo, che una persona, diversa dalla persona fisica, che stipuli un contratto con un professionista, non può essere considerata come un consumatore ai sensi del cit. art. 2, lett. b), della direttiva 93/13 (Corte giust. CE 22 novembre 2001, Cape e , C-541/99 e C-542/99, punto 16”), CP_2 richiama, come eccezione prevista dalla giurisprudenza italiana, proprio l'ipotesi specifica del : Parte_3 prosegue infatti il citato passo, richiamando “più di recente, Corte giust. UE 2 aprile 2020, C-329/19,
Condominio in Milano, punto 29, la quale fa salva, peraltro, una giurisprudenza nazionale, quale CP_3 quella italiana, che interpreti la normativa di recepimento in modo che le norme a tutela del consumatore siano applicabili anche a un contratto concluso da soggetto che non può qualificarsi tale, come appunto il
". Parte_3
Quanto precede consente di apprezzare la sussumibilità, riconosciuta anche da CGCE, per l'ordinamento italiano, del Condominio nella nozione di consumatore, ai fini dell'applicazione della normativa nazionale del codice di consumo di maggior tutela del soggetto debole.
Nello stesso senso depone peraltro la giurisprudenza della Corte d'Appello del distretto cui appartiene il circondario del Tribunale di Como (vds ex multis sentenza 25.1.2022, n. 231).
Ne consegue che il riconoscimento della qualità di consumatore al condominio comporta inefficacia delle clausole vessatorie ovvero delle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, e per quanto concerne il foro competente determina la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (c.d. "foro del consumatore") e, nel caso del condominio, questo viene identificato con il luogo in cui si trova l'edificio, nel caso di specie, dunque,
UC. Ciò in ragione del fatto che la clausola non è stata oggetto di specifica approvazione ex ex art. 1341-
1342 c.c e che il foro del consumatore non è stato, nel caso di specie, derogato dal Condominio (il foro del
5 consumatore è derogabile solo da parte del consumatore stesso), essendo la clausola sub art. 9 prevista su modulo di e con carta stampata a intestata. CP_1 CP_1
IV. Deve quindi essere dichiarata la nullità dell'art. 9 dei contratti sottoscritti tra il Controparte_4
e in data 04/07/2023 e 24/07/2023 e, conseguentemente, l'incompetenza del Tribunale
[...] Controparte_1 di Como in favore del Tribunale di Milano quale foro inderogabile del consumatore.
Dalla pronuncia di incompetenza deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La questione pregiudiziale della competenza, definita con pronuncia di incompetenza, definisce pertanto il giudizio davanti al Tribunale ex art. 279 co.II n. 2 cpc, fatto salvo il diritto della parte interessata di riassunzione del giudizio nel termine che viene indicato di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
V. Le regolamentazione delle spese di lite non può essere rinviata alla definizione del giudizio innanzi al Giudice competente, potendo non intervenire la riassunzione: per tali ragioni avviene in questa sede, secondo il principio della soccombenza e con liquidazione ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per quella decisionale, tenuto conto del valore di causa (scaglione da 5.200,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_4
accertata la nullità dell'art. 9 contenuto dei contratti sottoscritti tra le parti in data 04/07/2023 e in data
24/07/2023:
- Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como per essere competente il Tribunale di
Milano, nel cui circondario è sito il Supercondominio “ ”. Per l'effetto: Parte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 360/2025 RG 578/2025 depositato dal Tribunale di Como in data
24.2.2025.
- Indica il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice competente.
- Condanna in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore di parte opponente Controparte_1
in persona dell'amministratore e l.r.p.t, delle spese Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00) oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge ed oltre contributo unificato e marca € 145,50.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 6 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Elisa Nespoli
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1450 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente:
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Dora Parte_2
DI (C.F. ) e ON MB (C.F. del Foro di Milano, presso C.F._1 C.F._2 lo studio dei quali in CO (MI), Via Cavour n. 62 è elettivamente domiciliato (pec e Email_1 Email_2
-attrice opponente-
E
(C.F. e P. IVA in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Francesco Tagliabue (C.F. – pec: presso C.F._3 Email_3 il cui studio in Como, Piazzale Gerbetto n. 6, è elettivamente domiciliata
-convenuta opposta-
Oggetto: contrattuale (opposizione decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 novembre 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente, come da note di trattazione scritta depositate in data 20.11.2025:
“In via preliminare: previa declaratoria di nullità dell'art. 9 dei contratti del 4 e del 24 luglio 2023, per le ragioni sopra esposte, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Como ad emettere il decreto ingiuntivo n.
360/2025, R.G. 578/2025, in questa sede opposto, per essere invece competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 360/2025, R.G. 578/2025 e/o revocarsi detto decreto e comunque adottare ogni consequenziale provvedimento;
1 - nel merito in via principale: dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato e, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 360/2025, R.G. 578/2025, del Tribunale di Como per le ragioni esposte in narrativa, stante l'infondatezza dell'an e del quantum dell'avversa pretesa;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo a , essendo infondata Controparte_1 ed illegittima la pretesa creditoria azionata, per le ragioni esposte in narrativa;
- con vittoria di compensi professionali, aumentati del 15% per spese generali, IVA e CPA.”
Per parte convenuta opposta, come da note di trattazione scritta depositate in data 06.11.2025:
“In via preliminare: dichiarare la competenza del Tribunale di Como per le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa;
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 360/2025 – R.G. n. 578/2025 emesso dal Giudice Tribunale di Como in data 24/02/2025;
In via subordinata: condannare l'opponente , a pagare alla convenuta opposta, per le Parte_1 causali di cui in narrativa, la somma di € 12.272,00 oltre interessi nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché le spese e compensi professionali della procedura monitoria liquidati in complessivi € 1.065,50 di cui € 800,00 per compenso, maggiorato del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende, come per legge o la diversa somma risultante dell'esperenda istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali e rifuse Iva e Cpa come per legge”
In via istruttoria si chiede:
ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1. dal giorno 10.07.2023 al giorno 31.08.2023 erogava regolarmente il servizio di vigilanza, CP_1 così come pattuito nei due contratti sottoscritti dal Supercondominio in persona del signor Pt_2
socio amministratore e legale rappresentante della Amministrazioni Ramin S.r.l. (cfr. docc. 3 –
[...]
4 fascicolo monitorio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 24.4.2025 il , sito in UC (MI) via Garibaldi n. 13, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che in data 17.3.2025 era visto notificato il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 360/2025 emesso dal Tribunale di Como con il quale le veniva ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
12.272,00 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 ed oltre compensi della procedura monitoria per il mancato pagamento di n. 3 fatture emesse da segnatamente la n. 9111062175 del 31.08.2023 di € Controparte_1
2.600,00, oltre IVA, relativa al periodo 08.2023, n. 9111082023 del 21.11.2023 di € 6.200,00, oltre IVA, relativa al periodo 08.2023 e la n. 9111082022 del 21.11.2023 di € 1.600,00, oltre IVA, relativa al periodo 07.2023.
Esponeva di aver sottoscritto con in data 04/07/2023 una proposta denominata “modulo Controparte_1 richiesta servizi straordinari piantonamento” che prevedeva la vigilanza del attraverso la Parte_1 presenza, all'interno dello stesso, di una guardia giurata armata nella fascia oraria: Lunedì-Domenica, 22: 00 –
06:00 e che tale proposta veniva sottoscritta per accettazione dall'amministratore del . Parte_1
Deduceva altresì di aver contestato già in data 17.7.2023 a la non corretta esecuzione dei Controparte_1 servizi di piantonamento previsti dal contratto, per la mancanza della guardia giurata armata all'interno del
2 condominio e, nonostante avesse riconosciuto la sussistenza delle problematiche lamentate dal CP_1
Condominio, non vi aveva rimedio. In data 24.7.2023 il Supercondominio sottoscriveva con altro CP_1 contratto nel quale non era più prevista la vigilanza con guardia giurata armata, ma con personale non armato all'interno del condominio;
l'opponente lamentava a riguardo che nemmeno tale servizio fosse stato regolarmente adempiuto da e di conseguenza provvedeva a contestare le fatture emesse da questa CP_1 anche per il suddetto periodo, omettendone il relativo pagamento.
Il sosteneva che entrambi i contratti sottoscritti dall'amministratore ( ) in data Parte_1 Pt_2
04.7.2023 e 24.07.2023 contenessero clausole contrattuali di natura vessatoria e prive della doppia sottoscrizione ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dato che anche ai contratti sottoscritti dal condominio si applica la disciplina del Codice del Consumo.
In particolare, eccepiva la nullità ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo dell'articolo 9 del contratto concluso con che stabiliva la competenza esclusiva del Foro di Como. Concludeva pertanto Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Como ad emettere il decreto ingiuntivo n.360/2025 per essere invece competente il Tribunale di Milano, con conseguente revoca dello stesso.
Si opponeva all'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, mentre nel merito chiedeva di dichiararsi nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato e, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
360/2025, R.G. 578/202, e di accertare che nulla è dovuto a Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/07/2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale preliminarmente obiettava l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente sull'assunto che ai due contratti sottoscritti con il non sarebbe applicabile il D.lgs 206/2005 Parte_1
(cd. Codice del Consumo) in quanto sottoscritti dal sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_2
Amministrazioni Ramin S.r.l. dunque non in veste di “consumatore”.
Nel merito, inoltre, contestava l'inadempimento dedotto dall'attrice e asseriva che aveva Controparte_1 correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e la conseguente correttezza delle fatture emesse.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Como e, nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo con condanna del al pagamento delle somme ivi ingiunte oltre interessi Parte_1 ex D.lgs. 231/2002.
Il G.I, con decreto ex art. 171 bis cpc, fissava al 24.9.2025 udienza, anticipata rispetto alla prima udienza ex art. 183 cpc indicata in citazione a 15.10.2025, ai soli fini della delibazione sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
concedendo termine a parte opposta per note autorizzata su tale profilo nonché su quello, pregiudiziale, relativo all'eccezione di incompetenza.
Con ordinanza del 6.10.2025 il sottoscritto G.I., oltre a rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc sul profilo, “pregiudiziale ed astrattamente in grado di definire il giudizio”, della competenza, non apparendo prima facie manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza” e dovendo affrontare prioritariamente la questione pregiudiziale di rito.
3 In vista dell'udienza cartolare del 26 novembre 2025 entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta sul profilo e il G.I. tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 187 co.III ed art. 279 co.II n.2 ed art. 281 sexies cpc.
II. Alla luce di quanto precede spetta al Tribunale in questa sede valutare esclusivamente il profilo della competenza territoriale, oggetto di tempestiva eccezione da parte opponente in atto introduttivo.
Risulta anzitutto pacifico che i due contratti costituenti titolo in forza del quale ha fondato il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo opposto –rispettivamente del 07.7.2023 ed il 24.07.2023 ed aventi ad oggetto servizi di
“Guardia giurata” e di “operatore fiduciario”- sono stati sottoscritti, da parte del Supercondominio opopnente, dal proprio amministratore pro-tempore, . Pt_2
L'art. 9 di entrambi i contratti recita testualmente “Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il
Foro di Como”, seguita dalla data e da un'unica sottoscrizione della committente, nel caso di specie il timbro del
“amm.ne Supercondominio “ ” via Garibaldi n. 13 UC (MI) ed il relativo codice Parte_1 fiscale.
Cliente del servizio offerto da è il Supercondominio opponente, rappresentato dall'amministratore CP_1
socio amministratore e legale rappresentante della Amministrazioni Ramin S.r.l. Pt_2
Osserva il Tribunale come il condominio sia un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti e l'amministratore quando stipula un contratto con un professionista agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini.
Premesso quanto sopra occorre indagare se al condominio possa essere riconosciuta la qualifica di
“consumatore”, cui conseguirebbe l'applicabilità della relativa disciplina di tutela prevista dal Decreto Legislativo
6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ed in particolare l'art. 33, lettera u) a norma del quale “Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di…stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, nel caso di specie il Tribunale di Milano, essendo il condominio sito in UC (MI).
Secondo la ricostruzione attorea la vessotorietà della clausola –da presumersi tale poiché non oggetto di specifica sottoscrizione ex art. 1341-1342 c.c. –determinerebbe la nullità della stessa, con mantenimento di validità del contratto per il resto, atteso che, ex art. 36 co.I Cod.Cons “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Orbene, risulta evidente, e non contestato, che la clausola n. 9 del contratto non sia stata oggetto di specifica approvazione per iscritto.
Ne conseguirebbe, secondo parte opponente, l'incompetenza del Tribunale adito.
Oppone l'inapplicabilità della normativa del Codice del Consumo in ragione della circostanza che la CP_1 sottoscrizione del contratto sarebbe stata compiuta, per il Condominio, dal legale rappresentante di una società, quale sarebbe : tale qualifica sarebbe infatti preclusiva rispetto all'inquadramento del Pt_2
quale consumatore: secondo l'opposta infatti (vds pag.4 comparsa cost) “la circostanza, dunque, Parte_3 che il contratto sia concluso in nome proprio da una società (come nella specie è accaduto) esclude l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore”; a sostegno viene richiamata giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., n. 20802/2022).
III. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di incompetenza sia fondata.
4 Al condominio deve essere riconosciuta la qualifica di "consumatore" e, di conseguenza, l'applicabilità della relativa disciplina di tutela prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
Sebbene il Codice del Consumo, all'articolo 3, definisca il consumatore come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"
l'interpretazione estensiva della giurisprudenza consente di superare l'apparente antinomia tra persona fisica e condominio, ente ontologicamente diverso da esssa.
A tale interpretazione deve giungersi facendo insegnamento proprio della giurisprudenza della Suprema Corte che, anche recentemente, ha statuito come (Cass n. 14410 del 23/05/2024) “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”, a conferma di precedenti pronunciamenti (Cass. 10679/2015).
Il ragionamento di fondo è che quando l'amministratore di condominio stipula un contratto con un professionista (ad esempio, un fornitore di servizi o un'impresa di manutenzione), agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini. Poiché i condòmini, nella maggior parte dei casi, sono persone fisiche che agiscono per esigenze abitative e personali, e quindi per scopi estranei a qualsiasi attività professionale, la loro qualità di consumatori si estende al contratto stipulato per conto del condominio.
A medesime conclusioni porta anche l'attenta lettura della medesima pronuncia a Sezioni Unite (n. 20802/2022) citata da parte opposta, e in particolare il passaggio in cui (vds pag.10), dopo aver individuato la regola (“tale giurisprudenza ha chiarito, da tempo, che una persona, diversa dalla persona fisica, che stipuli un contratto con un professionista, non può essere considerata come un consumatore ai sensi del cit. art. 2, lett. b), della direttiva 93/13 (Corte giust. CE 22 novembre 2001, Cape e , C-541/99 e C-542/99, punto 16”), CP_2 richiama, come eccezione prevista dalla giurisprudenza italiana, proprio l'ipotesi specifica del : Parte_3 prosegue infatti il citato passo, richiamando “più di recente, Corte giust. UE 2 aprile 2020, C-329/19,
Condominio in Milano, punto 29, la quale fa salva, peraltro, una giurisprudenza nazionale, quale CP_3 quella italiana, che interpreti la normativa di recepimento in modo che le norme a tutela del consumatore siano applicabili anche a un contratto concluso da soggetto che non può qualificarsi tale, come appunto il
". Parte_3
Quanto precede consente di apprezzare la sussumibilità, riconosciuta anche da CGCE, per l'ordinamento italiano, del Condominio nella nozione di consumatore, ai fini dell'applicazione della normativa nazionale del codice di consumo di maggior tutela del soggetto debole.
Nello stesso senso depone peraltro la giurisprudenza della Corte d'Appello del distretto cui appartiene il circondario del Tribunale di Como (vds ex multis sentenza 25.1.2022, n. 231).
Ne consegue che il riconoscimento della qualità di consumatore al condominio comporta inefficacia delle clausole vessatorie ovvero delle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, e per quanto concerne il foro competente determina la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (c.d. "foro del consumatore") e, nel caso del condominio, questo viene identificato con il luogo in cui si trova l'edificio, nel caso di specie, dunque,
UC. Ciò in ragione del fatto che la clausola non è stata oggetto di specifica approvazione ex ex art. 1341-
1342 c.c e che il foro del consumatore non è stato, nel caso di specie, derogato dal Condominio (il foro del
5 consumatore è derogabile solo da parte del consumatore stesso), essendo la clausola sub art. 9 prevista su modulo di e con carta stampata a intestata. CP_1 CP_1
IV. Deve quindi essere dichiarata la nullità dell'art. 9 dei contratti sottoscritti tra il Controparte_4
e in data 04/07/2023 e 24/07/2023 e, conseguentemente, l'incompetenza del Tribunale
[...] Controparte_1 di Como in favore del Tribunale di Milano quale foro inderogabile del consumatore.
Dalla pronuncia di incompetenza deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La questione pregiudiziale della competenza, definita con pronuncia di incompetenza, definisce pertanto il giudizio davanti al Tribunale ex art. 279 co.II n. 2 cpc, fatto salvo il diritto della parte interessata di riassunzione del giudizio nel termine che viene indicato di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
V. Le regolamentazione delle spese di lite non può essere rinviata alla definizione del giudizio innanzi al Giudice competente, potendo non intervenire la riassunzione: per tali ragioni avviene in questa sede, secondo il principio della soccombenza e con liquidazione ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per quella decisionale, tenuto conto del valore di causa (scaglione da 5.200,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_4
accertata la nullità dell'art. 9 contenuto dei contratti sottoscritti tra le parti in data 04/07/2023 e in data
24/07/2023:
- Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como per essere competente il Tribunale di
Milano, nel cui circondario è sito il Supercondominio “ ”. Per l'effetto: Parte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 360/2025 RG 578/2025 depositato dal Tribunale di Como in data
24.2.2025.
- Indica il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice competente.
- Condanna in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore di parte opponente Controparte_1
in persona dell'amministratore e l.r.p.t, delle spese Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00) oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge ed oltre contributo unificato e marca € 145,50.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 6 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Elisa Nespoli
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