CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. TT CA Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. LU AN SO Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1356/2019 R.G.;
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Mangione;
Appellante;
E
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Costantino Ciofalo;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24/10/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4890/2016 del 12-10-2016, il
Tribunale di Palermo ingiungeva a di Parte_1
pagare a a somma di € 750.000,00 oltre Controparte_2
interessi legali dal 15-11-2011, data di escussione di una fideiussione rilasciata da a garanzia dell'obbligo Parte_1
di restituzione di una caparra confirmatoria, sino al soddisfo nonché spese e compensi del procedimento monitorio come quantificati.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
spiegava opposizione dinanzi al Tribunale di Palermo,
eccependo l'improponibilità e inammissibilità della domanda di ingiunzione avanzata da CP_2
“avendo la stessa azionato un credito assolutamente
insussistente, e in ogni caso, né certo, né liquido, né esigibile”;
il difetto di legittimazione o di potere di all' CP_2
pag. 2/22 "escussione" della fideiussione nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Messina.
Si costituiva contestando le avverse Controparte_2
eccezioni e instando per la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ex art. 648 c.p.c.
che veniva concessa giusta ordinanza del 23-05-2017.
Con la sentenza n. 5664/2018 del 20.12.2018, il Tribunale di
Palermo, definitivamente pronunciando nella causa n.
21575/2016 R.G., rigettava l'opposizione proposta da e condannava l' opponente al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore dell'opposta CP_2
[...]
Avverso detta sentenza, interponeva Parte_1
appello e (società incorporante per Controparte_1
effetto di fusione con dal 22-3-2018) Controparte_2
resisteva al gravame.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 24
pag. 3/22 ottobre del 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già concessi con ordinanza del 22-3-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in comparsa da
[...]
ulla scorta del presupposto per cui, in Controparte_1
data 6-1-2017 e, quindi, anteriormente alla proposizione del gravame, sarebbe intervenuta la cessione del credito,
oggetto di ingiunzione, in favore di Controparte_3
In tale ottica, l'appellata ha eccepito che “…Ne discende che
l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato ad CP_3
quale titolare, a seguito della intervenuta cessione, del
[...]
rapporto sostanziale e processuale, e non ad Controparte_1
che difetta di legittimazione passiva in quanto si è fusa con
[...]
con effetto dal 22/3/2018, come riportato Controparte_2
dalla stessa appellante a pagina 1 dell'atto di impugnazione, e,
quindi, in epoca successiva alla cessione in favore di CP_3
quando cioè la incorporata non era più titolare del CP_2
rapporto. Dovrà la Corte dichiarare la improcedibilità dell'appello
pag. 4/22 nei confronti di ” (cfr. comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta).
L'eccezione è infondata e va rigettata, atteso che “Giova
ricordare che l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che "se nel
corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra
vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie". Dell'art. 111 c.p.c., il comma 2 dispone, poi, che "in
ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere
chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante
o il successore universale può esserne estromesso". Il terzo
comma dell'art.111 c.p.c. prevede che "la sentenza pronunciata
contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il
successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve
le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione". Ora, come già affermato da questa Corte,
l'intervento in appello dei successori a titolo particolare è da
ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 commi 1 e 3, c.p.c.,
atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si
trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al
successore a titolo particolare è concessa la facoltà di intervenire
pag. 5/22 nel giudizio. Si tratta di un intervento con caratteristiche del
tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura
quale "terzo", ossia titolare di un diritto autonomo e
indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in
quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale
del suo dante causa (Cass. n. 21492-2018 e così anche Cass. n.
21454-2016, Cass. n.5129-2020)” (Cassazione civile sez. I,
04/03/2024, n.5728)
Ne deriva, allora, che, ai sensi del richiamato art. 111 c.p.c.,
il giudizio prosegue fra le parti originarie salva la facoltà
(ma non l'obbligo) di intervento nel giudizio in capo al successore a titolo particolare (nella specie ). CP_3
Peraltro, come da relata in atti, l'atto di appello risulta ritualmente notificato sia al procuratore costituito della società incorporata, sia ad Controparte_2 [...]
quale società incorporante, per fusione con Controparte_1
Controparte_2
2. Vanno, adesso, partitamente esaminati i singoli motivi di doglianza sollevati dall'appellante.
ha introdotto un tema di indagine che è Parte_1
pag. 6/22 sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado rappresentato dall'intervenuta dichiarazione di fallimento,
in data 21 maggio 2018, della società “ Parte_2
, eccependo, pertanto, che “la procura conferitale da
[...]
" il 13.5.2010, che " Parte_2 [...]
ha speso dapprima per "escutere" abusivamente CP_2
e dopo per agire in sede monitoria e per ottenere così -
provvisoriamente e con riserva delle azioni giudiziarie pendenti -
il pagamento forzoso dell'importo garantito dalla fideiussione di
cui era titolare la società fallita, si è estinta per perdita di capacità
del dominus…” (pag. 15 atto di appello).
La tesi non è condivisibile poiché, dall'esame della predetta procura del 13-5-2010, risulta che “…la presente procura à
irrevocabile ma con l'obbligo del rendiconto e viene conferita
anche nell'interesse della predetta ai sensi e CP_2 CP_2
per gli effetti del secondo comma dell'articolo 1723 del Codice
civile”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, persino anteriormente alla modifica dell'art. 78 della Legge
Fallimentare giusta D.Lgs.vo n.5/2006, aveva precisato che pag. 7/22 “La L. Fall., art. 78 (nella formulazione precedente a quella
introdotta con il D.Lgs. n. 5 del 2006) ricollega alla dichiarazione
di fallimento l'automatico scioglimento del rapporto di mandato
sia per il mandante che per il mandatario. La giurisprudenza
dominante, contrariamente all'avviso della dottrina prevalente,
ritiene che la regola dell'automatico scioglimento del contratto di
mandato, di cui alla norma summenzionata, non sia applicabile
nella ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del
mandatario o di terzi - c.d. mandato in rem propriam, essendo
tale fattispecie disciplinata dall'art. 1723 c.c., comma 2, la cui
disciplina dovrebbe essere estesa analogicamente anche
al fallimento del mandante (cfr. tra le molte Cass. n. 4282 del
1981). L'art. 1723 c.c., comma 2, dispone che il mandato
conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si
estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante.
Tale disposizione, pertanto, potrebbe essere invocata, come fatto
dalla giurisprudenza per affermare che il fallimento non estingue
il mandato conferito dal mandante anche nell'interesse del
mandatario o di terzi, ma non consente di ritenere derogata anche
per il mandatario la disposizione della L. Fall., art. 78, che
pag. 8/22 prevede l'estinzione automatica del mandato sia per il mandante
che per il mandatario” (Cassazione civile sez. I, 16/06/2011,
n.13243).
A fortiori, in seguito all'intervento normativo che ha innovato la precitata disposizione, disponendo che “Il
contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”,
non potrebbe predicarsi l'estinzione del mandato conferito dal mandante anche nell'interesse del mandatario – come nella vicenda in esame – in ipotesi di fallimento del mandante stesso.
3. La società appellante si duole della “non equidistanza”
del Giudice di primo grado il quale avrebbe adottato la decisione in modo superficiale per aver riprodotto la ricostruzione in fatto operata nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta.
La censura è infondata.
Ora, premesso che non verrebbe in rilievo un profilo di mancanza di “equidistanza”, stante la terzietà del
Decidente, a tutto concedere, giova osservare che la mera riproduzione del contenuto di un atto di parte non esclude pag. 9/22 che le ragioni della decisione siano attribuibili all'organo giudicante, sol perché corrispondano a quelle esposte da una delle parti a sostegno delle proprie pretese (cfr. Cass.
civ. Sezioni Unite, 16/01/2015, n. 642).
4. L'appellante censura la qualificazione del rapporto controverso, da cui è originato il credito oggetto di ingiunzione, come operata dal primo giudice quale contratto autonomo di garanzia, asserendo, invece, che il rapporto contrattuale andasse interpretato come fideiussione ordinaria con quel che ne deriva in termini di opponibilità delle relative eccezioni.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, va premesso che la fideiussione è il contratto tipico disciplinato dall'art. 1936 c.c. a tenore del quale il fideiussore è “colui che, obbligandosi personalmente verso il
creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La
fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”
Ne deriva l'inscindibilità del collegamento sussistente tra l'obbligazione principale e quella del garante (si pensi, a titolo esemplificativo, al disposto di cui agli artt. 1944 c.c. e pag. 10/22 1945 c.c. che prevedono, rispettivamente, la solidarietà
dell'obbligazione tra debitore principale e garante e la possibilità per il fideiussore di “opporre contro il creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella
derivante dall'incapacità”).
Di contro, invece, il contratto autonomo di garanzia è
un negozio atipico nel quale, al contrario della fideiussione, non vi è alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa;
sicché
l'obbligazione assunta dal garante è autonoma rispetto all'obbligazione principale e l'unico rimedio esperibile dal garante è la c.d. “exceptio doli” sussistente nei casi in cui il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, instando poi per l'adempimento della prestazione.
Sul tema, come anche di recente ribadito dalla S.C., rileva notare che “Ne consegue che, non essendo la clausola di
pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione
dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà
in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass.,
pag. 11/22 n. 16825/2016); invero, è stato precisato che l'inserimento in
un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a
prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in
quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia
un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della
volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il
giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura
dell'intero contratto (Cass, n. 4717/19).Ora, nella specie, la Corte
di merito ha formulato il convincimento della stipula
del contratto autonomo di garanzia mediante l'interpretazione
negoziale complessiva e, dunque, dell'intenzione effettiva delle
parti. Invero, la Corte d'Appello ha così motivato: "il garante si è
impegnato a pagare immediatamente alla banca, a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore
principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed
ogni altro accessorio" (art. 7). Inoltre, si è stabilito che
"nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate
pag. 12/22 invalide, la presente fideiussione s'intende fin d'ora estesa
a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque
erogate". Orbene, la Corte è pervenuta al suddetto esito
interpretativo, argomentando non solo dal rilievo della clausola
del pagamento a prima richiesta, ma anche dalla clausola che
contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero
dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione"
a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque
erogate. È dunque evidente che la Corte abbia ritenuto che le varie
suddette clausole contrattuali fossero da interpretare, nel loro
complessivo, quali espressione della scissione tra obbligazione
principale e accessoria di garanzia, frutto dell'effettiva intenzione
delle parti” (Cassazione civile sez. I, 04/06/2025, n.14945).
Nel caso di specie, i riferimenti espliciti contenuti nelle fideiussioni in atti contenenti l'impegno irrevocabile a prima richiesta e senza obblighi della preventiva escussione di effettuare il pagamento, non superabili pure in presenza di reiterate richieste di garanzia, militano nella direzione –
correttamente percorsa dalla decisione appellata – di ritenere la garanzia in questione autonoma e non accessoria pag. 13/22 al contratto principale.
D'altro canto, nella sentenza gravata, si è valorizzato il percorso ermeneutico seguito dal Tribunale di Messina
nell'ordinanza del 18-12-2013 che risulta condivisibile,
atteso che “La fideiussione a prima richiesta comportando
l'inserimento della clausola solve et repete non consente al
garante di opporre eccezioni prima di aver eseguito il pagamento.
La giurisprudenza ha invero chiarito che il garante non può porre
alcuna eccezione concernente rapporto principale con esclusione
perfino delle eccezioni che attengono alla validità del contratto da
cui deriva l'obbligazione principale (Cassazione 4446 2008).
Secondo la Suprema Corte, invero, nella garanzia a prima
richiesta è consentita l'opponibilità delle sole eccezioni relative al
rapporto garante- beneficiario (Cassazione 10486/2004). Prima
dell'adempimento, dunque, il garante non può opporre eccezioni
concernenti il rapporto tra il ricorrente e la Parte_2
.
[...]
In sintesi, l'impegno irrevocabile dell'allora Banco di Sicilia,
senza alcun obbligo di preventiva escussione, a pagare allo non trova, nel complessivo Parte_2
pag. 14/22 regolamento negoziale, alcuna discrasia o elemento indicativo dell'accessorietà della garanzia, come da precitato orientamento della S.C.
Né valga a infirmare tale ricostruzione la tesi dell'appellante secondo cui sarebbe stato necessario l'inserimento della clausola con formula linguistica
“pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” (e non della sola clausola “pagamento a prima richiesta”), considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza del 18 febbraio 2010, n. 3947, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, avevano già formulato espressamente un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e/o “senza eccezioni” al fine di “…consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della
decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le
maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco
comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni
esaminate”, e precisando, pertanto, che, ai fini della qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di pag. 15/22 garanzia, fosse sufficiente la sola dicitura «a prima richiesta»
alternativamente o disgiuntamente con la formula «senza
eccezioni», con la conseguenza che le due clausole risultano assimilabili e interscambiabili (cfr. Cassazione Civile,
Sezioni Unite 18 febbraio 2010, n. 3947 e, in particolare, i seguenti passaggi “…Ancora con specifico riguardo alle polizze
fideiussorie, l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto,
di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima
richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del
beneficiario" e così via), se ne ha di fatto evidenziato
l'impredicabilità di qualsivoglia natura assicurativa e
l'indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha
specularmente posto il problema della compatibilità con il modello
tipico fideiussorio…La clausola con la quale venga espressamente
prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal
garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta"
o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla
disciplina della fideiussione…Chiarite così le differenze operative
tra fideiussione (eventualmente resa atipica dall'inserimento delle
pag. 16/22 clausole in questione) e Garantievertrag, va affrontato e risolta la
speculare questione dell'idoneità o sufficienza della clausola di
pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a
trasformare un contratto di fideiussione (pur atipico) in un
Garantievertrag)”.
5. Tale ricostruzione della fattispecie rende, allora,
irrilevante anche il richiamo compiuto da Parte_1
al disposto normativo di cui all'art. 1957 c.c., e, fermo restando che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le
parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
"a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione
della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.,
deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio
ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al
termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto,
deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non
essendo necessario che il termine sia osservato mediante la
proposizione di una domanda giudiziale” (Cassazione civile sez. III, 10/01/2025, n.660).
pag. 17/22 Nel caso in esame, peraltro, ha prodotto, nel CP_2
procedimento monitorio, la raccomandata A/R del
21/05/2012 che ha fatto seguito alla raccomandata del
15/11/2011 “che qui deve intendersi integralmente richiamata e
confermata” ed alla quale ha dato riscontro Parte_1
con nota del 13/8/2012 inviata a nella Parte_2
quale è dato leggere che: “In difetto di diverse tempestive
indicazioni da parte Vostra entro e non oltre cinque giorni dalla
ricezione della presente, daremo corso al pagamento richiesto.”,
con la conseguenza che opererebbe, comunque, la causa impeditiva della decadenza che l'art. 2966 c.c. riconduce
(anche) al riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale si fa valere il diritto della cui decadenza trattasi;
così come appare corretta l'analisi della documentazione in atti compiuta dal Tribunale di Palermo
in base a cui è stato rigettato il motivo di opposizione secondo il quale l'obbligazione di restituzione della caparra non fosse scaduta alla data del 15/11/2011 (data della raccomandata di , perché prorogata al CP_2
30/11/2011.
pag. 18/22 A tale riguardo, il primo giudice ha correttamente richiamato l'art. 1 della scrittura privata del 29-05-2009 (“Le
parti convengono di prorogare i termini di cui al preliminare fino
alla data del 31/7/2011, decorsa inutilmente la quale, senza il
verificarsi delle medesime condizioni sospensive previste al punto
4 del preliminare, il contratto, così come rinnovato in virtù del
presente atto di proroga, sarà da ritenersi risolto di diritto, salvo
ulteriori proroghe definite di comune accordo tra le parti”)
evidenziando ancora le ragioni per le quali l'ulteriore proroga del termine di stipula del preliminare fosse sospensivamente condizionata (art. 6 della scrittura del 29
11.2011) al rilascio di nuova fideiussione da parte di o di primario istituto per alcuni promissari e, per Pt_3
al rinnovo della garanzia di e alla Pt_4 Parte_1
contestuale alla rinuncia di alla garanzia: CP_2
condizioni che non risultano avveratesi.
Pertanto, in assenza del verificarsi delle condizioni sospensive dedotte l'obbligazione di restituzione della caparra, alla data del 15/11/2011, era già scaduta.
6. La doglianza sollevata da afferente alla Parte_1
pag. 19/22 mancata sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con la sentenza appellata, sconta un limite già evidenziato dal primo giudice che, con ordinanza del 28-12-2017, aveva correttamente rilevato la mancata corrispondenza, sul piano soggettivo e oggettivo, dei due giudizi, rigettando l'istanza dell'opponente, considerato che la causa da sospendere dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cassazione civile sez. VI,
29/07/2014, n.17235), mentre, nella vicenda in parola, il giudizio dinanzi al Tribunale di Messina coinvolgerebbe
(e successivamente la Curatela CP_5 Parte_2
Fallimentare) e né all'evidenza ricorre il Parte_1
“correttivo” indicato da Cassazione Civile Cassazione civile sez. I, 28/11/2023, n.32996, che opera “nel solo caso in cui,
ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi
delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra”.
In ogni caso, la questione apparirebbe – oggi - persino superata alla luce di quanto allegato dallo stesso appellante nella propria comparsa conclusionale ossia che il giudizio –
assunto come pregiudicante- sarebbe ancora “…oggi
pag. 20/22 pendente avanti al suddetto Tribunale con il n. 383/2015 R.G. e
sarà prossimamente chiamato all'udienza di discussione, ex art.
281 sexies c.p.c., del 24.6.2025”
Sicché, appare verosimile che esso – chiamato all'udienza del 24 giugno 2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. –
sia stato definito né ha ulteriormente Parte_1
argomentato con riguardo alla sorte del predetto procedimento dopo lo svolgimento della cennata udienza del 24-6-2025.
Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'applicazione dei valori medi e dell'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Palermo n. 5664/2018 del 20.12.2018.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di CP_1
pag. 21/22 liquidate in complessivi € 18.511,00 Controparte_1
oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere rel. est.
LU AN SO
Il Presidente
TT CA
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. TT CA Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. LU AN SO Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1356/2019 R.G.;
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Mangione;
Appellante;
E
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Costantino Ciofalo;
Appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24/10/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4890/2016 del 12-10-2016, il
Tribunale di Palermo ingiungeva a di Parte_1
pagare a a somma di € 750.000,00 oltre Controparte_2
interessi legali dal 15-11-2011, data di escussione di una fideiussione rilasciata da a garanzia dell'obbligo Parte_1
di restituzione di una caparra confirmatoria, sino al soddisfo nonché spese e compensi del procedimento monitorio come quantificati.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
spiegava opposizione dinanzi al Tribunale di Palermo,
eccependo l'improponibilità e inammissibilità della domanda di ingiunzione avanzata da CP_2
“avendo la stessa azionato un credito assolutamente
insussistente, e in ogni caso, né certo, né liquido, né esigibile”;
il difetto di legittimazione o di potere di all' CP_2
pag. 2/22 "escussione" della fideiussione nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Messina.
Si costituiva contestando le avverse Controparte_2
eccezioni e instando per la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ex art. 648 c.p.c.
che veniva concessa giusta ordinanza del 23-05-2017.
Con la sentenza n. 5664/2018 del 20.12.2018, il Tribunale di
Palermo, definitivamente pronunciando nella causa n.
21575/2016 R.G., rigettava l'opposizione proposta da e condannava l' opponente al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore dell'opposta CP_2
[...]
Avverso detta sentenza, interponeva Parte_1
appello e (società incorporante per Controparte_1
effetto di fusione con dal 22-3-2018) Controparte_2
resisteva al gravame.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 24
pag. 3/22 ottobre del 2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già concessi con ordinanza del 22-3-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in comparsa da
[...]
ulla scorta del presupposto per cui, in Controparte_1
data 6-1-2017 e, quindi, anteriormente alla proposizione del gravame, sarebbe intervenuta la cessione del credito,
oggetto di ingiunzione, in favore di Controparte_3
In tale ottica, l'appellata ha eccepito che “…Ne discende che
l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato ad CP_3
quale titolare, a seguito della intervenuta cessione, del
[...]
rapporto sostanziale e processuale, e non ad Controparte_1
che difetta di legittimazione passiva in quanto si è fusa con
[...]
con effetto dal 22/3/2018, come riportato Controparte_2
dalla stessa appellante a pagina 1 dell'atto di impugnazione, e,
quindi, in epoca successiva alla cessione in favore di CP_3
quando cioè la incorporata non era più titolare del CP_2
rapporto. Dovrà la Corte dichiarare la improcedibilità dell'appello
pag. 4/22 nei confronti di ” (cfr. comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta).
L'eccezione è infondata e va rigettata, atteso che “Giova
ricordare che l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che "se nel
corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra
vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie". Dell'art. 111 c.p.c., il comma 2 dispone, poi, che "in
ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere
chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante
o il successore universale può esserne estromesso". Il terzo
comma dell'art.111 c.p.c. prevede che "la sentenza pronunciata
contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il
successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve
le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione". Ora, come già affermato da questa Corte,
l'intervento in appello dei successori a titolo particolare è da
ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 commi 1 e 3, c.p.c.,
atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si
trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al
successore a titolo particolare è concessa la facoltà di intervenire
pag. 5/22 nel giudizio. Si tratta di un intervento con caratteristiche del
tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura
quale "terzo", ossia titolare di un diritto autonomo e
indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in
quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale
del suo dante causa (Cass. n. 21492-2018 e così anche Cass. n.
21454-2016, Cass. n.5129-2020)” (Cassazione civile sez. I,
04/03/2024, n.5728)
Ne deriva, allora, che, ai sensi del richiamato art. 111 c.p.c.,
il giudizio prosegue fra le parti originarie salva la facoltà
(ma non l'obbligo) di intervento nel giudizio in capo al successore a titolo particolare (nella specie ). CP_3
Peraltro, come da relata in atti, l'atto di appello risulta ritualmente notificato sia al procuratore costituito della società incorporata, sia ad Controparte_2 [...]
quale società incorporante, per fusione con Controparte_1
Controparte_2
2. Vanno, adesso, partitamente esaminati i singoli motivi di doglianza sollevati dall'appellante.
ha introdotto un tema di indagine che è Parte_1
pag. 6/22 sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado rappresentato dall'intervenuta dichiarazione di fallimento,
in data 21 maggio 2018, della società “ Parte_2
, eccependo, pertanto, che “la procura conferitale da
[...]
" il 13.5.2010, che " Parte_2 [...]
ha speso dapprima per "escutere" abusivamente CP_2
e dopo per agire in sede monitoria e per ottenere così -
provvisoriamente e con riserva delle azioni giudiziarie pendenti -
il pagamento forzoso dell'importo garantito dalla fideiussione di
cui era titolare la società fallita, si è estinta per perdita di capacità
del dominus…” (pag. 15 atto di appello).
La tesi non è condivisibile poiché, dall'esame della predetta procura del 13-5-2010, risulta che “…la presente procura à
irrevocabile ma con l'obbligo del rendiconto e viene conferita
anche nell'interesse della predetta ai sensi e CP_2 CP_2
per gli effetti del secondo comma dell'articolo 1723 del Codice
civile”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, persino anteriormente alla modifica dell'art. 78 della Legge
Fallimentare giusta D.Lgs.vo n.5/2006, aveva precisato che pag. 7/22 “La L. Fall., art. 78 (nella formulazione precedente a quella
introdotta con il D.Lgs. n. 5 del 2006) ricollega alla dichiarazione
di fallimento l'automatico scioglimento del rapporto di mandato
sia per il mandante che per il mandatario. La giurisprudenza
dominante, contrariamente all'avviso della dottrina prevalente,
ritiene che la regola dell'automatico scioglimento del contratto di
mandato, di cui alla norma summenzionata, non sia applicabile
nella ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del
mandatario o di terzi - c.d. mandato in rem propriam, essendo
tale fattispecie disciplinata dall'art. 1723 c.c., comma 2, la cui
disciplina dovrebbe essere estesa analogicamente anche
al fallimento del mandante (cfr. tra le molte Cass. n. 4282 del
1981). L'art. 1723 c.c., comma 2, dispone che il mandato
conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si
estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante.
Tale disposizione, pertanto, potrebbe essere invocata, come fatto
dalla giurisprudenza per affermare che il fallimento non estingue
il mandato conferito dal mandante anche nell'interesse del
mandatario o di terzi, ma non consente di ritenere derogata anche
per il mandatario la disposizione della L. Fall., art. 78, che
pag. 8/22 prevede l'estinzione automatica del mandato sia per il mandante
che per il mandatario” (Cassazione civile sez. I, 16/06/2011,
n.13243).
A fortiori, in seguito all'intervento normativo che ha innovato la precitata disposizione, disponendo che “Il
contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”,
non potrebbe predicarsi l'estinzione del mandato conferito dal mandante anche nell'interesse del mandatario – come nella vicenda in esame – in ipotesi di fallimento del mandante stesso.
3. La società appellante si duole della “non equidistanza”
del Giudice di primo grado il quale avrebbe adottato la decisione in modo superficiale per aver riprodotto la ricostruzione in fatto operata nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta.
La censura è infondata.
Ora, premesso che non verrebbe in rilievo un profilo di mancanza di “equidistanza”, stante la terzietà del
Decidente, a tutto concedere, giova osservare che la mera riproduzione del contenuto di un atto di parte non esclude pag. 9/22 che le ragioni della decisione siano attribuibili all'organo giudicante, sol perché corrispondano a quelle esposte da una delle parti a sostegno delle proprie pretese (cfr. Cass.
civ. Sezioni Unite, 16/01/2015, n. 642).
4. L'appellante censura la qualificazione del rapporto controverso, da cui è originato il credito oggetto di ingiunzione, come operata dal primo giudice quale contratto autonomo di garanzia, asserendo, invece, che il rapporto contrattuale andasse interpretato come fideiussione ordinaria con quel che ne deriva in termini di opponibilità delle relative eccezioni.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, va premesso che la fideiussione è il contratto tipico disciplinato dall'art. 1936 c.c. a tenore del quale il fideiussore è “colui che, obbligandosi personalmente verso il
creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La
fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”
Ne deriva l'inscindibilità del collegamento sussistente tra l'obbligazione principale e quella del garante (si pensi, a titolo esemplificativo, al disposto di cui agli artt. 1944 c.c. e pag. 10/22 1945 c.c. che prevedono, rispettivamente, la solidarietà
dell'obbligazione tra debitore principale e garante e la possibilità per il fideiussore di “opporre contro il creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella
derivante dall'incapacità”).
Di contro, invece, il contratto autonomo di garanzia è
un negozio atipico nel quale, al contrario della fideiussione, non vi è alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa;
sicché
l'obbligazione assunta dal garante è autonoma rispetto all'obbligazione principale e l'unico rimedio esperibile dal garante è la c.d. “exceptio doli” sussistente nei casi in cui il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, instando poi per l'adempimento della prestazione.
Sul tema, come anche di recente ribadito dalla S.C., rileva notare che “Ne consegue che, non essendo la clausola di
pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione
dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà
in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass.,
pag. 11/22 n. 16825/2016); invero, è stato precisato che l'inserimento in
un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a
prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in
quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia
un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della
volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il
giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura
dell'intero contratto (Cass, n. 4717/19).Ora, nella specie, la Corte
di merito ha formulato il convincimento della stipula
del contratto autonomo di garanzia mediante l'interpretazione
negoziale complessiva e, dunque, dell'intenzione effettiva delle
parti. Invero, la Corte d'Appello ha così motivato: "il garante si è
impegnato a pagare immediatamente alla banca, a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore
principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed
ogni altro accessorio" (art. 7). Inoltre, si è stabilito che
"nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate
pag. 12/22 invalide, la presente fideiussione s'intende fin d'ora estesa
a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque
erogate". Orbene, la Corte è pervenuta al suddetto esito
interpretativo, argomentando non solo dal rilievo della clausola
del pagamento a prima richiesta, ma anche dalla clausola che
contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero
dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione"
a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque
erogate. È dunque evidente che la Corte abbia ritenuto che le varie
suddette clausole contrattuali fossero da interpretare, nel loro
complessivo, quali espressione della scissione tra obbligazione
principale e accessoria di garanzia, frutto dell'effettiva intenzione
delle parti” (Cassazione civile sez. I, 04/06/2025, n.14945).
Nel caso di specie, i riferimenti espliciti contenuti nelle fideiussioni in atti contenenti l'impegno irrevocabile a prima richiesta e senza obblighi della preventiva escussione di effettuare il pagamento, non superabili pure in presenza di reiterate richieste di garanzia, militano nella direzione –
correttamente percorsa dalla decisione appellata – di ritenere la garanzia in questione autonoma e non accessoria pag. 13/22 al contratto principale.
D'altro canto, nella sentenza gravata, si è valorizzato il percorso ermeneutico seguito dal Tribunale di Messina
nell'ordinanza del 18-12-2013 che risulta condivisibile,
atteso che “La fideiussione a prima richiesta comportando
l'inserimento della clausola solve et repete non consente al
garante di opporre eccezioni prima di aver eseguito il pagamento.
La giurisprudenza ha invero chiarito che il garante non può porre
alcuna eccezione concernente rapporto principale con esclusione
perfino delle eccezioni che attengono alla validità del contratto da
cui deriva l'obbligazione principale (Cassazione 4446 2008).
Secondo la Suprema Corte, invero, nella garanzia a prima
richiesta è consentita l'opponibilità delle sole eccezioni relative al
rapporto garante- beneficiario (Cassazione 10486/2004). Prima
dell'adempimento, dunque, il garante non può opporre eccezioni
concernenti il rapporto tra il ricorrente e la Parte_2
.
[...]
In sintesi, l'impegno irrevocabile dell'allora Banco di Sicilia,
senza alcun obbligo di preventiva escussione, a pagare allo non trova, nel complessivo Parte_2
pag. 14/22 regolamento negoziale, alcuna discrasia o elemento indicativo dell'accessorietà della garanzia, come da precitato orientamento della S.C.
Né valga a infirmare tale ricostruzione la tesi dell'appellante secondo cui sarebbe stato necessario l'inserimento della clausola con formula linguistica
“pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” (e non della sola clausola “pagamento a prima richiesta”), considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza del 18 febbraio 2010, n. 3947, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, avevano già formulato espressamente un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e/o “senza eccezioni” al fine di “…consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della
decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le
maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco
comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni
esaminate”, e precisando, pertanto, che, ai fini della qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di pag. 15/22 garanzia, fosse sufficiente la sola dicitura «a prima richiesta»
alternativamente o disgiuntamente con la formula «senza
eccezioni», con la conseguenza che le due clausole risultano assimilabili e interscambiabili (cfr. Cassazione Civile,
Sezioni Unite 18 febbraio 2010, n. 3947 e, in particolare, i seguenti passaggi “…Ancora con specifico riguardo alle polizze
fideiussorie, l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto,
di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima
richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del
beneficiario" e così via), se ne ha di fatto evidenziato
l'impredicabilità di qualsivoglia natura assicurativa e
l'indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha
specularmente posto il problema della compatibilità con il modello
tipico fideiussorio…La clausola con la quale venga espressamente
prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal
garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta"
o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla
disciplina della fideiussione…Chiarite così le differenze operative
tra fideiussione (eventualmente resa atipica dall'inserimento delle
pag. 16/22 clausole in questione) e Garantievertrag, va affrontato e risolta la
speculare questione dell'idoneità o sufficienza della clausola di
pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a
trasformare un contratto di fideiussione (pur atipico) in un
Garantievertrag)”.
5. Tale ricostruzione della fattispecie rende, allora,
irrilevante anche il richiamo compiuto da Parte_1
al disposto normativo di cui all'art. 1957 c.c., e, fermo restando che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le
parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
"a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione
della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.,
deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio
ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al
termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto,
deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non
essendo necessario che il termine sia osservato mediante la
proposizione di una domanda giudiziale” (Cassazione civile sez. III, 10/01/2025, n.660).
pag. 17/22 Nel caso in esame, peraltro, ha prodotto, nel CP_2
procedimento monitorio, la raccomandata A/R del
21/05/2012 che ha fatto seguito alla raccomandata del
15/11/2011 “che qui deve intendersi integralmente richiamata e
confermata” ed alla quale ha dato riscontro Parte_1
con nota del 13/8/2012 inviata a nella Parte_2
quale è dato leggere che: “In difetto di diverse tempestive
indicazioni da parte Vostra entro e non oltre cinque giorni dalla
ricezione della presente, daremo corso al pagamento richiesto.”,
con la conseguenza che opererebbe, comunque, la causa impeditiva della decadenza che l'art. 2966 c.c. riconduce
(anche) al riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale si fa valere il diritto della cui decadenza trattasi;
così come appare corretta l'analisi della documentazione in atti compiuta dal Tribunale di Palermo
in base a cui è stato rigettato il motivo di opposizione secondo il quale l'obbligazione di restituzione della caparra non fosse scaduta alla data del 15/11/2011 (data della raccomandata di , perché prorogata al CP_2
30/11/2011.
pag. 18/22 A tale riguardo, il primo giudice ha correttamente richiamato l'art. 1 della scrittura privata del 29-05-2009 (“Le
parti convengono di prorogare i termini di cui al preliminare fino
alla data del 31/7/2011, decorsa inutilmente la quale, senza il
verificarsi delle medesime condizioni sospensive previste al punto
4 del preliminare, il contratto, così come rinnovato in virtù del
presente atto di proroga, sarà da ritenersi risolto di diritto, salvo
ulteriori proroghe definite di comune accordo tra le parti”)
evidenziando ancora le ragioni per le quali l'ulteriore proroga del termine di stipula del preliminare fosse sospensivamente condizionata (art. 6 della scrittura del 29
11.2011) al rilascio di nuova fideiussione da parte di o di primario istituto per alcuni promissari e, per Pt_3
al rinnovo della garanzia di e alla Pt_4 Parte_1
contestuale alla rinuncia di alla garanzia: CP_2
condizioni che non risultano avveratesi.
Pertanto, in assenza del verificarsi delle condizioni sospensive dedotte l'obbligazione di restituzione della caparra, alla data del 15/11/2011, era già scaduta.
6. La doglianza sollevata da afferente alla Parte_1
pag. 19/22 mancata sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con la sentenza appellata, sconta un limite già evidenziato dal primo giudice che, con ordinanza del 28-12-2017, aveva correttamente rilevato la mancata corrispondenza, sul piano soggettivo e oggettivo, dei due giudizi, rigettando l'istanza dell'opponente, considerato che la causa da sospendere dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cassazione civile sez. VI,
29/07/2014, n.17235), mentre, nella vicenda in parola, il giudizio dinanzi al Tribunale di Messina coinvolgerebbe
(e successivamente la Curatela CP_5 Parte_2
Fallimentare) e né all'evidenza ricorre il Parte_1
“correttivo” indicato da Cassazione Civile Cassazione civile sez. I, 28/11/2023, n.32996, che opera “nel solo caso in cui,
ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi
delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra”.
In ogni caso, la questione apparirebbe – oggi - persino superata alla luce di quanto allegato dallo stesso appellante nella propria comparsa conclusionale ossia che il giudizio –
assunto come pregiudicante- sarebbe ancora “…oggi
pag. 20/22 pendente avanti al suddetto Tribunale con il n. 383/2015 R.G. e
sarà prossimamente chiamato all'udienza di discussione, ex art.
281 sexies c.p.c., del 24.6.2025”
Sicché, appare verosimile che esso – chiamato all'udienza del 24 giugno 2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. –
sia stato definito né ha ulteriormente Parte_1
argomentato con riguardo alla sorte del predetto procedimento dopo lo svolgimento della cennata udienza del 24-6-2025.
Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'applicazione dei valori medi e dell'assenza di incombenti istruttori.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Palermo n. 5664/2018 del 20.12.2018.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di CP_1
pag. 21/22 liquidate in complessivi € 18.511,00 Controparte_1
oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere rel. est.
LU AN SO
Il Presidente
TT CA
pag. 22/22