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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/07/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 993/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31.03.2025, da
1) Parte_1
Nata a BARCELLONA (SPAGNA) il 22.05.1980
Cittadina spagnola Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. ALESSANDRO PREMOLI
e 2) Parte_2
Nato a Villanova Monteleone (SS), il 21.04.1970
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avvocati Adalgisa Adinolfi ed Alessandra Bartulli
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della modifica delle condizioni di regolamentazione inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nata a [...], il [...] CP_1
2) nato a [...], il [...] CP_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) Affidamento, collocamento e calendario di incontri genitori-figli:
CP_ CP_ CP_ I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. rimarrà
CP_ collocato presso il padre, mentre sarà collocata presso la madre. Ciascun genitore incontrerà
e terrà con sé il figlio collocato presso l'altro genitore per due fine settimana al mese, dalle ore
10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica - orari che potranno essere modificati in base all'esigenze e di comune accordo- e per un pomeriggio infrasettimanale, compresa la cena, da individuarsi, di volta in volta, in base ai rispettivi turni di lavoro. Le festività natalizie e pasquali saranno paritariamente divise tra i genitori: ad anni alterni, i figli trascorreranno, con un genitore, il periodo dalle ore 18,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 30 dicembre e, con l'altro, il periodo dalle ore 10,00 del 30 dicembre, alle ore 18,00 del 6 gennaio.
Le altre festività dell'anno saranno trascorse alternativamente dai minori con l'uno o l'altro genitore e, quanto alle vacanze estive, il padre e la madre potranno trascorrere con i figli un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
I genitori potranno trascorrere insieme ai figli il giorno del loro compleanno, indipendentemente dall'ordinario calendario di visita.
2) Mantenimento.
Il signor si obbliga a corrispondere, alla signora entro il giorno 10 Pt_2 Parte_1
CP_ di ciascun mese, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della LI , l'importo mensile di Euro 450,00, soggetto a rivalutazione ISTAT;
mentre la signora corrisponderà, Pt_1
CP_ a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio , entro il giorno 10 di ciascun mese,
l'importo mensile di Euro 150,00, soggetto a rivalutazione ISTAT. Tali contributi cesseranno, rispettivamente, al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
I genitori si obbligano, reciprocamente, al pagamento del 50% (cinquanta percento) delle spese di ordine straordinario, e al reciproco rimborso, previa documentazione attestante le stesse dettagliate di seguito, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Como, che di seguito si riporta:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
A) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base- specialista ed erogati dal SSN;
D) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
D) farmaci omeopatici.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità, da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
B) gite scolastiche con pernottamento;
C) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
D) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all''estero; E) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali); CP_ Il sig. provvederà a fornire alla LI un nuovo computer portatile entro fine aprile Pt_2
2025.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A)corsi di lingue;
B) corsi di musica e strumenti musicali;
C) attività sportive e pertinente abbigliamento/attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei); D) spese per attività ludiche e ricreative;
E) spese di custodia (baby – sitter); F) viaggi e vacanze.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spese dovrà inviare (via e-mail, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Assegnazione della casa familiare
La casa familiare, sita in Lurate Caccivio, Via San Carlo, 36, resterà assegnata al signor Parte_2
CP_
che la abiterà unitamente al figlio .
[...]
4) EG NI e LE
L'EG NI e LE sarà percepito dalla signora per quanto Parte_1
CP_ CP_ concerne la LI , e dal signor per quanto concerne il figlio . Pt_2
Il sig. si impegna a versare, per il pregresso rispetto all'accordo odierno, l'EG NI Pt_2
CP_ e LE per , trattenuto dal mese di maggio a settembre incluso, relativo all'anno 2024.
5) Consenso per l'espatrio
I genitori si rilasciano reciproco consenso per le richieste dei documenti di espatrio anche per quanto riguarda i figli minori e si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13.6.2025 .
SI CO
Il Presidente rel.
Dott.ssa BA Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31.03.2025, da
1) Parte_1
Nata a BARCELLONA (SPAGNA) il 22.05.1980
Cittadina spagnola Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. ALESSANDRO PREMOLI
e 2) Parte_2
Nato a Villanova Monteleone (SS), il 21.04.1970
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avvocati Adalgisa Adinolfi ed Alessandra Bartulli
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della modifica delle condizioni di regolamentazione inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nata a [...], il [...] CP_1
2) nato a [...], il [...] CP_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) Affidamento, collocamento e calendario di incontri genitori-figli:
CP_ CP_ CP_ I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. rimarrà
CP_ collocato presso il padre, mentre sarà collocata presso la madre. Ciascun genitore incontrerà
e terrà con sé il figlio collocato presso l'altro genitore per due fine settimana al mese, dalle ore
10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica - orari che potranno essere modificati in base all'esigenze e di comune accordo- e per un pomeriggio infrasettimanale, compresa la cena, da individuarsi, di volta in volta, in base ai rispettivi turni di lavoro. Le festività natalizie e pasquali saranno paritariamente divise tra i genitori: ad anni alterni, i figli trascorreranno, con un genitore, il periodo dalle ore 18,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 30 dicembre e, con l'altro, il periodo dalle ore 10,00 del 30 dicembre, alle ore 18,00 del 6 gennaio.
Le altre festività dell'anno saranno trascorse alternativamente dai minori con l'uno o l'altro genitore e, quanto alle vacanze estive, il padre e la madre potranno trascorrere con i figli un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
I genitori potranno trascorrere insieme ai figli il giorno del loro compleanno, indipendentemente dall'ordinario calendario di visita.
2) Mantenimento.
Il signor si obbliga a corrispondere, alla signora entro il giorno 10 Pt_2 Parte_1
CP_ di ciascun mese, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della LI , l'importo mensile di Euro 450,00, soggetto a rivalutazione ISTAT;
mentre la signora corrisponderà, Pt_1
CP_ a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio , entro il giorno 10 di ciascun mese,
l'importo mensile di Euro 150,00, soggetto a rivalutazione ISTAT. Tali contributi cesseranno, rispettivamente, al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
I genitori si obbligano, reciprocamente, al pagamento del 50% (cinquanta percento) delle spese di ordine straordinario, e al reciproco rimborso, previa documentazione attestante le stesse dettagliate di seguito, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Como, che di seguito si riporta:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
A) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base- specialista ed erogati dal SSN;
D) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
D) farmaci omeopatici.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità, da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
B) gite scolastiche con pernottamento;
C) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
D) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all''estero; E) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali); CP_ Il sig. provvederà a fornire alla LI un nuovo computer portatile entro fine aprile Pt_2
2025.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A)corsi di lingue;
B) corsi di musica e strumenti musicali;
C) attività sportive e pertinente abbigliamento/attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei); D) spese per attività ludiche e ricreative;
E) spese di custodia (baby – sitter); F) viaggi e vacanze.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spese dovrà inviare (via e-mail, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Assegnazione della casa familiare
La casa familiare, sita in Lurate Caccivio, Via San Carlo, 36, resterà assegnata al signor Parte_2
CP_
che la abiterà unitamente al figlio .
[...]
4) EG NI e LE
L'EG NI e LE sarà percepito dalla signora per quanto Parte_1
CP_ CP_ concerne la LI , e dal signor per quanto concerne il figlio . Pt_2
Il sig. si impegna a versare, per il pregresso rispetto all'accordo odierno, l'EG NI Pt_2
CP_ e LE per , trattenuto dal mese di maggio a settembre incluso, relativo all'anno 2024.
5) Consenso per l'espatrio
I genitori si rilasciano reciproco consenso per le richieste dei documenti di espatrio anche per quanto riguarda i figli minori e si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13.6.2025 .
SI CO
Il Presidente rel.
Dott.ssa BA Cao