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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice DE lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito DE deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione DEl'udienza DE 03.12.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2527.2025 R.G. Lavoro vertente TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BA TO presso il quale elettivamente domicilia come in atti ricorrente contro
), in p.l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO: carta docente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 e ritualmente notificato Pt_1
, attualmente in forza presso il convenuto in qualità di docente di
[...] CP_1 scuola secondaria di primo grado presso I.C. Sauro – Morelli di Torre DE RE (come da contratto DE 04.09.2025 depositato in atti), ha affermato che, in quanto docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 non ha usufruito DEl'erogazione DEla somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo DEle competenze professionali (c.d. carta elettronica DE docente). In diritto, ha sostenuto l'illegittimità DEl'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari DE beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento DEla P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e DEla clausola 4 DEl'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Cont Ha pertanto concluso chiedendo la condanna DE ll'erogazione DEla carta docente per l'anno scolastico indicato in ricorso per l'importo complessivo di € 500,00. Cont Il onostante regolare notifica DE ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'esito DEl'udienza ex art 127 cpc e a seguito di deposito di note ad opera DEla sola parte ricorrente.
* * * * Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente va affermata la giurisdizione DE giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini DE riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio DE petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione DEla concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione DEla "causa petendi", ossia DEla intrinseca natura DEla posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico DE quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto DEla domanda è l'accertamento DE diritto ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base DEla disciplina contrattuale e dei principi fondamentali DEl'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione DE docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti DE derivante dallo svolgimento DE rapporto di Controparte_1 lavoro. In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica DE docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, DEla l. n. 107 DE 2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica DE personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi. Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per le annualità di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra. La c.d. carta elettronica DE docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, DEla l. n. 107 DE 2015. Essa consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_3 Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (DE 23/9/2015 e DE 28/11/2016) elaborati ai sensi DE comma 122, DEl'art. 1, DEla Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione DEla norma sopra riportata, che: 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato DEle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, DEle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto DEla cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione DEl'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta DEl'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
Pag. 2 di 6 Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione DE personale docente a tempo determinato dal beneficio DEla Carta DE Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori DEla carta DE docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 DEla L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e un' uniformità di regole in materia di formazione DE personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità DEl'insegnamento. Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita DEla questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza n. 450 DE 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato DEla direttiva 1999/70/CE DE Consiglio, DE 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato DE , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario DEl'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” Il decreto-legge 69/23 ha esteso poi il beneficio DEla carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale. All'esito DE rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza DE 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta DE docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia
Pag. 3 di 6 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema DEle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione DEla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema DEle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte DE giudice DE merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto (tra cui ad es. la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore DEla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione DEla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione DEle azioni risarcitorie per mancata attribuzione DEla Carta Docente, stante la natura contrattuale DEla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data DEla loro fuoriuscita dal sistema scolastico. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza DEla Corte di Giustizia Europea e DEla sentenza DE Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che va riconosciuto anche alla ricorrente il beneficio DEla c.d. Carta DE docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 DE CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta DE docente. Recentemente la Corte di Giustizia DEl'Unione Europea con la sent. 268/24 DE 3.7.2025 ha inoltre stabilito il seguente principio di diritto: “la clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio DEla carta elettronica DEl'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata DEl'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia
Pag. 4 di 6 destinata a protrarsi fino al termine DEl'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Tanto chiarito, venendo all'esame DEla specifica posizione DE ricorrente ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, va subito chiarito che effettivamente risulta allegato e documentato che il professore , per l'anno scolastico 2024/25 ha Pt_1 prestato servizio in qualità di docente precario DEla scuola secondaria di secondo grado, in virtù di due contratti di supplenze succedutisi senza soluzione di continuità fino al termine DEle attività didattiche e dunque destinati a protrarsi per l'intera durata DEl'attività didattica, con un impegno orario di 10 o 8 h ore settimanali (dunque complessivamente 18 h) ossia con un impegno orario sufficiente per equipararsi ai cd. di orario superiore al 50% DEl'orario di cattedra, considerato che ai docenti Pt_2 assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi DE DPCM DE 28.11.2016. Risulta inoltre provato che il ricorrente è tuttora nel sistema scolastico in quanto docente a tempo determinato presso l'I.C. Sauro – Morelli di T. DE RE (cfr. contratto DE 4.09.2025), ragion per cui non vi è dubbio che nel caso di specie permane l'esigenza formativa posta a fondamento DE beneficio per cui è causa. Ne consegue che deve essere dichiarato il diritto DEla ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500 per ciascuna annualità indicata in ricorso per un importo complessivo di € 500,00. Per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore DEla ricorrente CP_1 la Carta elettronica per l'importo complessivo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 199, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Pertanto, il convenuto dovrà CP_1 costituire in favore DEla parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 DE DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 DE 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta DEla somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. Le spese DE giudizio sono liquidate come da dispositivo in virtù DE principio DEla soccombenza, tenuto conto DE valore e DEla serialità DEla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto DEla parte ricorrente ad usufruire DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi DEl'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025
- per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione in suo favore di un buono CP_1 elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico l'aggiornamento e la formazione DE docente, per l'importo complessivo di €. 500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 199, dalla data DE diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
Pag. 5 di 6 - condanna il convenuto al pagamento DEle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 314,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura DE 15%, , con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata, 5/12/2025 Il Giudice Dott. Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6
Il Giudice DE lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito DE deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione DEl'udienza DE 03.12.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2527.2025 R.G. Lavoro vertente TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BA TO presso il quale elettivamente domicilia come in atti ricorrente contro
), in p.l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO: carta docente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 e ritualmente notificato Pt_1
, attualmente in forza presso il convenuto in qualità di docente di
[...] CP_1 scuola secondaria di primo grado presso I.C. Sauro – Morelli di Torre DE RE (come da contratto DE 04.09.2025 depositato in atti), ha affermato che, in quanto docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 non ha usufruito DEl'erogazione DEla somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo DEle competenze professionali (c.d. carta elettronica DE docente). In diritto, ha sostenuto l'illegittimità DEl'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari DE beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento DEla P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e DEla clausola 4 DEl'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Cont Ha pertanto concluso chiedendo la condanna DE ll'erogazione DEla carta docente per l'anno scolastico indicato in ricorso per l'importo complessivo di € 500,00. Cont Il onostante regolare notifica DE ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'esito DEl'udienza ex art 127 cpc e a seguito di deposito di note ad opera DEla sola parte ricorrente.
* * * * Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente va affermata la giurisdizione DE giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini DE riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio DE petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione DEla concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione DEla "causa petendi", ossia DEla intrinseca natura DEla posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico DE quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto DEla domanda è l'accertamento DE diritto ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base DEla disciplina contrattuale e dei principi fondamentali DEl'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione DE docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti DE derivante dallo svolgimento DE rapporto di Controparte_1 lavoro. In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica DE docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, DEla l. n. 107 DE 2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica DE personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi. Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per le annualità di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra. La c.d. carta elettronica DE docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, DEla l. n. 107 DE 2015. Essa consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_3 Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (DE 23/9/2015 e DE 28/11/2016) elaborati ai sensi DE comma 122, DEl'art. 1, DEla Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione DEla norma sopra riportata, che: 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato DEle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, DEle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto DEla cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione DEl'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta DEl'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
Pag. 2 di 6 Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione DE personale docente a tempo determinato dal beneficio DEla Carta DE Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori DEla carta DE docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 DEla L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e un' uniformità di regole in materia di formazione DE personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità DEl'insegnamento. Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita DEla questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza n. 450 DE 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato DEla direttiva 1999/70/CE DE Consiglio, DE 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato DE , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario DEl'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” Il decreto-legge 69/23 ha esteso poi il beneficio DEla carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale. All'esito DE rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza DE 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta DE docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia
Pag. 3 di 6 giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema DEle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione DEla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema DEle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte DE giudice DE merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto (tra cui ad es. la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore DEla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione DEla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione DEle azioni risarcitorie per mancata attribuzione DEla Carta Docente, stante la natura contrattuale DEla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data DEla loro fuoriuscita dal sistema scolastico. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza DEla Corte di Giustizia Europea e DEla sentenza DE Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che va riconosciuto anche alla ricorrente il beneficio DEla c.d. Carta DE docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 DE CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta DE docente. Recentemente la Corte di Giustizia DEl'Unione Europea con la sent. 268/24 DE 3.7.2025 ha inoltre stabilito il seguente principio di diritto: “la clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio DEla carta elettronica DEl'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata DEl'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia
Pag. 4 di 6 destinata a protrarsi fino al termine DEl'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Tanto chiarito, venendo all'esame DEla specifica posizione DE ricorrente ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, va subito chiarito che effettivamente risulta allegato e documentato che il professore , per l'anno scolastico 2024/25 ha Pt_1 prestato servizio in qualità di docente precario DEla scuola secondaria di secondo grado, in virtù di due contratti di supplenze succedutisi senza soluzione di continuità fino al termine DEle attività didattiche e dunque destinati a protrarsi per l'intera durata DEl'attività didattica, con un impegno orario di 10 o 8 h ore settimanali (dunque complessivamente 18 h) ossia con un impegno orario sufficiente per equipararsi ai cd. di orario superiore al 50% DEl'orario di cattedra, considerato che ai docenti Pt_2 assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi DE DPCM DE 28.11.2016. Risulta inoltre provato che il ricorrente è tuttora nel sistema scolastico in quanto docente a tempo determinato presso l'I.C. Sauro – Morelli di T. DE RE (cfr. contratto DE 4.09.2025), ragion per cui non vi è dubbio che nel caso di specie permane l'esigenza formativa posta a fondamento DE beneficio per cui è causa. Ne consegue che deve essere dichiarato il diritto DEla ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500 per ciascuna annualità indicata in ricorso per un importo complessivo di € 500,00. Per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore DEla ricorrente CP_1 la Carta elettronica per l'importo complessivo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 199, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Pertanto, il convenuto dovrà CP_1 costituire in favore DEla parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 DE DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 DE 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta DEla somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. Le spese DE giudizio sono liquidate come da dispositivo in virtù DE principio DEla soccombenza, tenuto conto DE valore e DEla serialità DEla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto DEla parte ricorrente ad usufruire DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi DEl'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025
- per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione in suo favore di un buono CP_1 elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico l'aggiornamento e la formazione DE docente, per l'importo complessivo di €. 500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 199, dalla data DE diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
Pag. 5 di 6 - condanna il convenuto al pagamento DEle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 314,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura DE 15%, , con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata, 5/12/2025 Il Giudice Dott. Emanuele Rocco
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