CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2021 depositato il 24/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 06/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X601330/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X601330/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello la società Resistente_1 srl ha impugnato la sentenza n°157/2020 pronunciata La Corte di giustizia di primo grado di ON depositata in data 06.08.2020 chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita in giudizio la parte resistente Agenzia delle Entrate direzione provinciale di ON attraverso atto di controdeduzioni nel quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di giudizio.
Successivamente nel corso del presente procedimento L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di
ON ha depositato una memoria attraverso cui ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto la società avvalendosi della definizione delle liti pendenti ex L.197 del 29.1.22022 art. 1 C. 186-203 nelle more di questo processo ha aderito alla definizione agevolata avendo regolarmente effettuato il pagamento.
La Corte letti tutti gli atti del processo trattiene gli atti per la sentenza e delibera come da dispositiv
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Preso atto che in data 22/09/2023 la contribuente appellante ha presentato istanza n. TQY
200297/2023, per la definizione della controversia sopra indicata, ai sensi Legge 29 dicembre2022, n.197 art. 1 c. 186-203; Che secondo la memoria depositata dall'appellata Agenzia delle Entrate la stessa è risultata regolare;
avendo l'appellante effettuato il pagamento dell'importo dovuto per il perfezionamento della definizione (versamento integrale dell'unica rata); Tutto ciò premesso, le parti concordemente hanno richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e della L. 29 dicembre
2022, n.197 art. 1 c. 186-203.che esonera questa Corte dal provvedere sulle spese di giustizia
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, Visti gli articoli 15 e 46 decreto legislativo
546 del 1992, nonché 92 C.2 cpc, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2021 depositato il 24/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 06/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X601330/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X601330/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello la società Resistente_1 srl ha impugnato la sentenza n°157/2020 pronunciata La Corte di giustizia di primo grado di ON depositata in data 06.08.2020 chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita in giudizio la parte resistente Agenzia delle Entrate direzione provinciale di ON attraverso atto di controdeduzioni nel quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di giudizio.
Successivamente nel corso del presente procedimento L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di
ON ha depositato una memoria attraverso cui ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto la società avvalendosi della definizione delle liti pendenti ex L.197 del 29.1.22022 art. 1 C. 186-203 nelle more di questo processo ha aderito alla definizione agevolata avendo regolarmente effettuato il pagamento.
La Corte letti tutti gli atti del processo trattiene gli atti per la sentenza e delibera come da dispositiv
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Preso atto che in data 22/09/2023 la contribuente appellante ha presentato istanza n. TQY
200297/2023, per la definizione della controversia sopra indicata, ai sensi Legge 29 dicembre2022, n.197 art. 1 c. 186-203; Che secondo la memoria depositata dall'appellata Agenzia delle Entrate la stessa è risultata regolare;
avendo l'appellante effettuato il pagamento dell'importo dovuto per il perfezionamento della definizione (versamento integrale dell'unica rata); Tutto ciò premesso, le parti concordemente hanno richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e della L. 29 dicembre
2022, n.197 art. 1 c. 186-203.che esonera questa Corte dal provvedere sulle spese di giustizia
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, Visti gli articoli 15 e 46 decreto legislativo
546 del 1992, nonché 92 C.2 cpc, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Spese compensate.