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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5172 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nato a [...] il [...] e residente a [...]in C.da Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' Fasanello 11, c.f. C.F. 1
Avv. Giovanni Settembrino ( C.F. C.F. 2 ) presso il cui studio sito in via Cosenza 7
Rende (Cs) è elettivamente domiciliato
Ricorrente
contro
C.F. P.IVA_1 in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia
), Umberto congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 3
) in virtù di Ferrato (c.f. C.F._4 () e Stefania Di Cato (C.F. Codice Fiscale_5
Per_1procura alle liti rep. n. Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 per atti notaio
[...] di Fiumicino/Roma, elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Loreto 22/A presso gli uffici
CP_2
Resistente Avente ad oggetto: indebito assistenziale
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe lamenta l'illegittimità della trattenuta per recupero di indebito a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza per l'anno 2016 operata dall' CP_2 in sede di liquidazione degli arretrati di pensione di inabilità civile sostenendo, da un lato, che la somma percepita a titolo di assegno mensile di assistenza non è indebita e, in ogni caso, assumendo l'illegittimità della modalità di recupero siccome, trattandosi di indebito previdenziale, il recupero degli indebiti, in via di compensazione, deve avvenire nella misura di un quinto e con salvezza del trattamento minimo di pensione.
Ha dunque convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "accertare che nessun indebito sussiste tra il ricorrente e 1,CP- relativo all'anno 2015 per le causali sopra specificate;
dichiarare l'illegittimità della trattenuta effettuata dall' CP_1 sull'importo maturato a seguito di riconoscimento dell'invalidità del 100% e che di conseguenza alcuna ripetibilità dell'indebito di € 3.767,40 è dovuta e per l'effetto condannare l'CP_2 al pagamento della predetta somma a titolo di arretrati nei confronti del ricorrente oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta sino al di del soddisfo il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP_2 argomentando diffusamente in ordine alle ragioni dell'indebito e alla legittimità delle modalità di recupero.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
E' opportuno premettere che è pacifico oltre che documentato che il ricorrente, titolare sin dal 1.1.2015 di assegno mensile di assistenza (legge n. 118/71, art. 13) ha introdotto procedimento ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità
(legge n. 118/71, art. 12) e che con decreto del 13/6/2023 il Tribunale di Cosenza ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della CTU (sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del febbraio 2022). Con provvedimento del 2.11.2017, ricevuto dal ricorrente il successivo 13.12.2017, l'CP_2 aveva comunicato la sussistenza di indebita percezione di ratei dell'assegno mensile nel 2016, alla luce del ricalcolo della prestazione sulla base della comunicazione dei redditi percepiti nel 2015.
Invero, pacifico che per quell'anno il ricorrente ha posseduto redditi superiori alla soglia di legge;
in particolare è pacifico che il superamento del limite (pari ad euro 4800,38 nell'anno 2016) è dipeso dalla riscossione da parte del ricorrente di somma pari a 11.904,44 a titolo di riscatto di fondo pensione da parte di HDI Assicurazioni.
Ulteriormente, l' CP_2 nel liquidare gli arretrati della pensione di inabilità in aderenza al decreto di omologa suddetto ha trattenuto sugli stessi la somma di euro 3.767,40 per recuperare l'indebito.
Ciò posto, il ricorrente assume anzitutto che l'indebito non sussiste siccome il reddito da considerare è soltanto quello costituito dall'assegno mensile e non anche le somme percepite a seguito di riscatto di fondo pensioni che si configurano quali redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater, del
Testo unico delle Imposte sui Redditi) per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (articolo 45, comma 4, Tuir), sostanzialmente costituiscono redditi i soli eventuali interessi maturati sul capitale versato.
L'CP_2, sul punto, sostiene al contrario che si tratta di reddito da computare e che, pertanto, il ricorrente non era in possesso del reddito sotto soglia ai fini della legittima percezione dell'assegno mensile.
Evidenzia, invero, l'istituto che nella determinazione del reddito vengono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef, anche quelli da pensione o quelli da capitale. Tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Vanno computati anche le liquidazioni del fondo pensione aperto di " Controparte_3 non escluse dal legislatore.
L'assunto dell' CP_2 è fondato.
Invero, l'assegno mensile di assistenza è prestazione di carattere assistenziale che spetta in presenza del requisito anagrafico, sanitario e reddituale nonché di inoccupazione (art. 13 della legge n. 118/71); per quanto concerne il requisito reddituale, l'art. 13 rimanda alle condizioni previste dall'art. 12 per la pensione di inabilità; l'art. 12 (che disciplina la pensione di inabilità in favore dei soggetti maggiori di
18 anni in stato di totale inabilità lavorativa) a sua volta stabilisce che Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
Pertanto, le condizioni economiche richieste dalla legge per l'assegnazione di entrambe le descritte prestazioni erano le medesime: invero l'art. 12, comma 2 fa riferimento a quelle stabilite dalla legge n.
153 del 1969 e, a sua volta, l'art. 13, comma 1 prevede che l'assegno mensile è concesso "con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente".
Pertanto, considerando quanto previsto dalla legge n. 153 del 1969, art. 26 (norma, quest'ultima che stabilisce le condizioni economiche richieste per la pensione sociale), l'invalido, per aver diritto alla pensione di inabilità come pure all'assegno mensile non doveva essere "titolare di redditi, a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a L. 156.000 annue" (così il testo originario dell'art. 26 della Legge citata) con esclusione dal computo del reddito esclusivamente degli assegni familiari e del reddito da casa di abitazione Successivamente il D.L. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974 n.
114) interviene per elevare l'importo annuo della pensione di inabilità e quello mensile dell'assegno
(art. 7) ribadendo (art. 8) che le condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili - si tratti della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile - "sono quelle previste nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale" e, nel contempo, stabilendo (appunto nell'art. 3 dettato in parziale sostituzione;
della L. n. 153 del 1969 cit., art. 26) che le condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione sociale consistono nel possesso di redditi propri per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue, ovvero, in caso di soggetto coniugato, di un reddito, cumulato con quello del coniuge non superiore a L.
1.320.000 annue. Con il successivo intervento di cui alla L. 21 febbraio 1977 n. 29, articolo unico (di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 dicembre 1976 n.
850) i limiti di reddito di cui al D.L. n. 30 del 1974, art.8 (che come già detto, richiama quelli previsti dall'art. 3 dello stesso Decreto Legge per la concessione della pensione sociale, a loro volta aumentati, per effetto della L. 3 giugno 1975 n. 160, art. 3 a L.
1.560.000 per il reddito cumulato e a L. 505.050 per il reddito personale) sono elevati a L.
3.120.000 annui, ma esclusivamente per la pensione di inabilità: testuale è invero, il riferimento fatto dal legislatore "agli invalidi civili assoluti di cui alla L.
30 marzo 1971, n. 118, art. 12" mentre nessuna menzione la norma contiene degli invalidi parziali di cui al successivo art. 13. Per questi ultimi devono quindi, per il momento, ritenersi ancora vigenti i limiti reddituali previsti dal ripetuto D.L. n.30 del 1974, art. 3 come modificati dalla L. n. 160 del 1975, art. 3 (cfr. Cass. n. 14415/2019). Pertanto, il reddito percepito dal ricorrente è stato correttamente computato dall' CP_2 al fine della verifica della sussistenza del requisito reddituale per fruire dell'assegno mensile ex art. 13 della 1. n.
118/71 e, stante il pacifico superamento della soglia, la prestazione è stata indebitamente percepita in assenza del requisito di legge, vale a dire quello reddituale.
Ciò posto, parte ricorrente contesta la modalità di recupero dell'indebito mentre secondo l'CP_2 si tratta di una ipotesi di compensazione impropria ossia di conguaglio contabile (fra dare avere ed avere di prestazioni di ugual natura) per cui la richiesta di indebito è non solo corretta e tempestiva, ma anche legittimamente recuperata con trattenuta.
Ritiene il giudice che sia condivisibile la posizione dell'CP_2 siccome l'assunto attoreo muove dall'erroneo presupposto che si tratti di indebito previdenziale.
Invero, avuto riguardo alla natura della prestazione (che non presuppone alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale) l'indebito per cui è causa è di natura assistenziale.
Orbene, mentre per l'indebito previdenziale Ai fini della ripetizione di trattamenti pensionistici indebitamente erogati, non è applicabile la cosiddetta compensazione impropria con crediti vantati dall CP vigendo la speciale regola di cui all'art. 1, comma 262, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce.
(Nella specie, la S.C. Sez. L, Sentenza n. 16448 del 27/07/2011 (Rv. 618685-01)ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione legale operata dall' che aveva disposto il
.CP
recupero della non dovuta integrazione al minimo della pensione di reversibilità con conguaglio sugli arretrati della pensione diretta di invalidità) la medesima sentenza in esame chiarisce che È poi ben vero che con la sentenza n. 16349 del 24/07/2007 si è affermato che "qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l'CP_2 per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale." Il caso riguardava però somme indebitamente percepite per indennità di accompagnamento, e quindi per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche. Co Invero, in tema di indebito assistenziale che viene qui in rilievo, la con la su richiamata sentenza ha chiarito che nel caso di specie, più propriamente trovava applicazione l'istituto della compensazione impropria, configurabile diversamente da quanto previsto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., che richiede l'autonomia dei rapporti, dai quali derivano i contrapposti crediti delle parti - allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto. In ipotesi di questo genere, la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente un accertamento di carattere contabile di poste attive e passive, che il giudice deve compiere, senza che a tal fine sia necessaria la proposizione di apposita eccezione o domanda riconvenzionale.
Presupposto per la ricostruzione della fattispecie in termini di compensazione impropria è, quindi,
l'unicità del rapporto, dal quale le reciproche obbligazioni di dare ed avere derivano. E, nel caso del
Per_2, non vi era dubbio che il rapporto era unico, trattandosi di un unico rapporto previdenziale, caratterizzato da ripetute posizioni creditorie e debitorie, che si protraevano nel tempo nel segno della continuità.
L'identità del titolo derivava dalla natura assistenziale delle prestazioni dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, entrambe fondate su uno stato invalidante tutelabile e differenziate solo per il diverso gradiente riservato allo stesso.
Il motivo è fondato. L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine, come nella specie, da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico, e senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. nn. 214/2004, 7337/2004, 14806/2004). In base ai rilievi che precedono il ricorso si rivela infondato;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5172 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nato a [...] il [...] e residente a [...]in C.da Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' Fasanello 11, c.f. C.F. 1
Avv. Giovanni Settembrino ( C.F. C.F. 2 ) presso il cui studio sito in via Cosenza 7
Rende (Cs) è elettivamente domiciliato
Ricorrente
contro
C.F. P.IVA_1 in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia
), Umberto congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 3
) in virtù di Ferrato (c.f. C.F._4 () e Stefania Di Cato (C.F. Codice Fiscale_5
Per_1procura alle liti rep. n. Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 per atti notaio
[...] di Fiumicino/Roma, elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Loreto 22/A presso gli uffici
CP_2
Resistente Avente ad oggetto: indebito assistenziale
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe lamenta l'illegittimità della trattenuta per recupero di indebito a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza per l'anno 2016 operata dall' CP_2 in sede di liquidazione degli arretrati di pensione di inabilità civile sostenendo, da un lato, che la somma percepita a titolo di assegno mensile di assistenza non è indebita e, in ogni caso, assumendo l'illegittimità della modalità di recupero siccome, trattandosi di indebito previdenziale, il recupero degli indebiti, in via di compensazione, deve avvenire nella misura di un quinto e con salvezza del trattamento minimo di pensione.
Ha dunque convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "accertare che nessun indebito sussiste tra il ricorrente e 1,CP- relativo all'anno 2015 per le causali sopra specificate;
dichiarare l'illegittimità della trattenuta effettuata dall' CP_1 sull'importo maturato a seguito di riconoscimento dell'invalidità del 100% e che di conseguenza alcuna ripetibilità dell'indebito di € 3.767,40 è dovuta e per l'effetto condannare l'CP_2 al pagamento della predetta somma a titolo di arretrati nei confronti del ricorrente oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta sino al di del soddisfo il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP_2 argomentando diffusamente in ordine alle ragioni dell'indebito e alla legittimità delle modalità di recupero.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
E' opportuno premettere che è pacifico oltre che documentato che il ricorrente, titolare sin dal 1.1.2015 di assegno mensile di assistenza (legge n. 118/71, art. 13) ha introdotto procedimento ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità
(legge n. 118/71, art. 12) e che con decreto del 13/6/2023 il Tribunale di Cosenza ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della CTU (sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del febbraio 2022). Con provvedimento del 2.11.2017, ricevuto dal ricorrente il successivo 13.12.2017, l'CP_2 aveva comunicato la sussistenza di indebita percezione di ratei dell'assegno mensile nel 2016, alla luce del ricalcolo della prestazione sulla base della comunicazione dei redditi percepiti nel 2015.
Invero, pacifico che per quell'anno il ricorrente ha posseduto redditi superiori alla soglia di legge;
in particolare è pacifico che il superamento del limite (pari ad euro 4800,38 nell'anno 2016) è dipeso dalla riscossione da parte del ricorrente di somma pari a 11.904,44 a titolo di riscatto di fondo pensione da parte di HDI Assicurazioni.
Ulteriormente, l' CP_2 nel liquidare gli arretrati della pensione di inabilità in aderenza al decreto di omologa suddetto ha trattenuto sugli stessi la somma di euro 3.767,40 per recuperare l'indebito.
Ciò posto, il ricorrente assume anzitutto che l'indebito non sussiste siccome il reddito da considerare è soltanto quello costituito dall'assegno mensile e non anche le somme percepite a seguito di riscatto di fondo pensioni che si configurano quali redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater, del
Testo unico delle Imposte sui Redditi) per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (articolo 45, comma 4, Tuir), sostanzialmente costituiscono redditi i soli eventuali interessi maturati sul capitale versato.
L'CP_2, sul punto, sostiene al contrario che si tratta di reddito da computare e che, pertanto, il ricorrente non era in possesso del reddito sotto soglia ai fini della legittima percezione dell'assegno mensile.
Evidenzia, invero, l'istituto che nella determinazione del reddito vengono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef, anche quelli da pensione o quelli da capitale. Tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Vanno computati anche le liquidazioni del fondo pensione aperto di " Controparte_3 non escluse dal legislatore.
L'assunto dell' CP_2 è fondato.
Invero, l'assegno mensile di assistenza è prestazione di carattere assistenziale che spetta in presenza del requisito anagrafico, sanitario e reddituale nonché di inoccupazione (art. 13 della legge n. 118/71); per quanto concerne il requisito reddituale, l'art. 13 rimanda alle condizioni previste dall'art. 12 per la pensione di inabilità; l'art. 12 (che disciplina la pensione di inabilità in favore dei soggetti maggiori di
18 anni in stato di totale inabilità lavorativa) a sua volta stabilisce che Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
Pertanto, le condizioni economiche richieste dalla legge per l'assegnazione di entrambe le descritte prestazioni erano le medesime: invero l'art. 12, comma 2 fa riferimento a quelle stabilite dalla legge n.
153 del 1969 e, a sua volta, l'art. 13, comma 1 prevede che l'assegno mensile è concesso "con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente".
Pertanto, considerando quanto previsto dalla legge n. 153 del 1969, art. 26 (norma, quest'ultima che stabilisce le condizioni economiche richieste per la pensione sociale), l'invalido, per aver diritto alla pensione di inabilità come pure all'assegno mensile non doveva essere "titolare di redditi, a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a L. 156.000 annue" (così il testo originario dell'art. 26 della Legge citata) con esclusione dal computo del reddito esclusivamente degli assegni familiari e del reddito da casa di abitazione Successivamente il D.L. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974 n.
114) interviene per elevare l'importo annuo della pensione di inabilità e quello mensile dell'assegno
(art. 7) ribadendo (art. 8) che le condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili - si tratti della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile - "sono quelle previste nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale" e, nel contempo, stabilendo (appunto nell'art. 3 dettato in parziale sostituzione;
della L. n. 153 del 1969 cit., art. 26) che le condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione sociale consistono nel possesso di redditi propri per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue, ovvero, in caso di soggetto coniugato, di un reddito, cumulato con quello del coniuge non superiore a L.
1.320.000 annue. Con il successivo intervento di cui alla L. 21 febbraio 1977 n. 29, articolo unico (di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 dicembre 1976 n.
850) i limiti di reddito di cui al D.L. n. 30 del 1974, art.8 (che come già detto, richiama quelli previsti dall'art. 3 dello stesso Decreto Legge per la concessione della pensione sociale, a loro volta aumentati, per effetto della L. 3 giugno 1975 n. 160, art. 3 a L.
1.560.000 per il reddito cumulato e a L. 505.050 per il reddito personale) sono elevati a L.
3.120.000 annui, ma esclusivamente per la pensione di inabilità: testuale è invero, il riferimento fatto dal legislatore "agli invalidi civili assoluti di cui alla L.
30 marzo 1971, n. 118, art. 12" mentre nessuna menzione la norma contiene degli invalidi parziali di cui al successivo art. 13. Per questi ultimi devono quindi, per il momento, ritenersi ancora vigenti i limiti reddituali previsti dal ripetuto D.L. n.30 del 1974, art. 3 come modificati dalla L. n. 160 del 1975, art. 3 (cfr. Cass. n. 14415/2019). Pertanto, il reddito percepito dal ricorrente è stato correttamente computato dall' CP_2 al fine della verifica della sussistenza del requisito reddituale per fruire dell'assegno mensile ex art. 13 della 1. n.
118/71 e, stante il pacifico superamento della soglia, la prestazione è stata indebitamente percepita in assenza del requisito di legge, vale a dire quello reddituale.
Ciò posto, parte ricorrente contesta la modalità di recupero dell'indebito mentre secondo l'CP_2 si tratta di una ipotesi di compensazione impropria ossia di conguaglio contabile (fra dare avere ed avere di prestazioni di ugual natura) per cui la richiesta di indebito è non solo corretta e tempestiva, ma anche legittimamente recuperata con trattenuta.
Ritiene il giudice che sia condivisibile la posizione dell'CP_2 siccome l'assunto attoreo muove dall'erroneo presupposto che si tratti di indebito previdenziale.
Invero, avuto riguardo alla natura della prestazione (che non presuppone alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale) l'indebito per cui è causa è di natura assistenziale.
Orbene, mentre per l'indebito previdenziale Ai fini della ripetizione di trattamenti pensionistici indebitamente erogati, non è applicabile la cosiddetta compensazione impropria con crediti vantati dall CP vigendo la speciale regola di cui all'art. 1, comma 262, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce.
(Nella specie, la S.C. Sez. L, Sentenza n. 16448 del 27/07/2011 (Rv. 618685-01)ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione legale operata dall' che aveva disposto il
.CP
recupero della non dovuta integrazione al minimo della pensione di reversibilità con conguaglio sugli arretrati della pensione diretta di invalidità) la medesima sentenza in esame chiarisce che È poi ben vero che con la sentenza n. 16349 del 24/07/2007 si è affermato che "qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l'CP_2 per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale." Il caso riguardava però somme indebitamente percepite per indennità di accompagnamento, e quindi per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche. Co Invero, in tema di indebito assistenziale che viene qui in rilievo, la con la su richiamata sentenza ha chiarito che nel caso di specie, più propriamente trovava applicazione l'istituto della compensazione impropria, configurabile diversamente da quanto previsto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., che richiede l'autonomia dei rapporti, dai quali derivano i contrapposti crediti delle parti - allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto. In ipotesi di questo genere, la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente un accertamento di carattere contabile di poste attive e passive, che il giudice deve compiere, senza che a tal fine sia necessaria la proposizione di apposita eccezione o domanda riconvenzionale.
Presupposto per la ricostruzione della fattispecie in termini di compensazione impropria è, quindi,
l'unicità del rapporto, dal quale le reciproche obbligazioni di dare ed avere derivano. E, nel caso del
Per_2, non vi era dubbio che il rapporto era unico, trattandosi di un unico rapporto previdenziale, caratterizzato da ripetute posizioni creditorie e debitorie, che si protraevano nel tempo nel segno della continuità.
L'identità del titolo derivava dalla natura assistenziale delle prestazioni dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, entrambe fondate su uno stato invalidante tutelabile e differenziate solo per il diverso gradiente riservato allo stesso.
Il motivo è fondato. L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine, come nella specie, da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico, e senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. nn. 214/2004, 7337/2004, 14806/2004). In base ai rilievi che precedono il ricorso si rivela infondato;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti